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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 8773 /2024 promossa da:
, 2-16 in Genova, in persona dell' amministratore pro- Parte_1 tempore, , elettivamente domiciliato in CORSO TORINO N. 4/3 C.F._1 P.IVA_1 GENOVA presso l' Avvocato GAETA FRANCESCO che lo rappresenta e difende;
Ricorrente contro
c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
Convenuta contumace
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, Giudice designando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
• accertare e dichiarare che la signora nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) residente in [...]3 ha accettato tacitamente l'eredità C.F._3 del padre, signor avendo la stessa compiuto con riguardo all'immobile sito in Persona_1
Genova, Via Mignone 14/5, caduto in successione, atti manifestanti la volontà di accettazione;
• ordinare al signor Conservatore dei RR.II. di Genova di provvedere, ai sensi dell'art.2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari;
vinte spese, anche generali, e competenze tutte oltre accessori, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Motivi della decisione Il 2-16 ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per Parte_1 Parte_2 vedere accolte le conclusioni precisate in epigrafe allegando: che innanzi al Tribunale civile di Genova è attualmente pendente una procedura di espropriazione immobiliare ( n. 84/2024 R.G.E. ) promossa dal Condominio nei confronti della signora CP_1
proprietaria dell'appartamento sito in Genova, Via G. Mignone 2-16, facente parte del
[...]
Condominio;
che il Condominio, esaminata la documentazione ipocatastale richiesta al dott. ( prod.3 ) Per_2
e depositata dal il 12/4/2024 nel fascicolo telematico della procedura esecutiva, ha Parte_1 appreso che l'immobile pignorato è pervenuto alla signora in forza della Controparte_1 successione senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede e, quindi, difetta la continuità delle trascrizioni;
che la signora ha infatti provveduto a redigere la denuncia di successione registrata Controparte_1
a Genova il 14/05/2013 al n.2529 vol.9990, trascritta a Genova il 29/07/2013 ( reg. part. 16306 ) e la voltura catastale dell'immobile ereditato, senza peraltro trascrivere l'accettazione dell'eredità;
che, comunque, da tale data la signora ha sempre posto in essere atti e
Controparte_1 comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e tali da comportare accettazione non solo tacita, ma anche presunta della stessa, a tal fine si rileva: 1) che la signora ha effettuato la voltura catastale dell'appartamento ( prod. 4 ) voltura che rileva
Controparte_1 non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile ( Cass. 11478/2021 ); 2) che in forza dei crediti vantati dal Condominio esponente nei confronti della signora è
Controparte_1 stata prima promossa una procedura di espropriazione pressi terzi ( prod.5 ), nella quale la signora non ha mai negato la propria qualità di erede;
3) che il 25/3/2024 la signora
Controparte_1 ha trasmesso all'amministratore del Condominio esponente, firmandola
Controparte_1 personalmente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il c.d. “registro anagrafe condominiale”, qualificandosi come “proprietario” dell'appartamento sito in Genova, Via G. Mignone 14 int. 5 (prod.7); 4) che il 17/4/2024 la signora è personalmente
Controparte_1 comparsa all'udienza del giudizio esecutivo n. 84/2024, qualificandosi come “proprietario” dell'appartamento sito in Genova, Via G. Mignone 2-16 (prod.8);
che, nonostante l'accettazione tacita e presunta dell'eredità, il esponente allo stato non Parte_1 possiede alcun titolo idoneo alla trascrizione mortis causa e necessita, dunque, di una pronuncia costitutiva da parte di questo Ill.mo Tribunale onde poter garantire la continuità delle trascrizioni del bene immobile pignorato e proseguire la procedura esecutiva (in tema di esecuzione forzata, infatti: “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione (ovvero il creditore), prima di disporre la vendita può richiedere la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile (…) la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza” (così recentemente Trib. Torino sez. II 14/6/2017) e Ordinanza Trib. Genova dott.ssa Mainella del
23/03/2022 R.G. n. 7611/2023 ).
La convenuta nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 6/3/2025. *****
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e provato documentalmente dal ricorrente che:
- già titolare della quota indivisa di ½ del bene immobile in seguito alla Persona_1
successione di , è deceduto in data 29/1/2019; Persona_3
- la convenuta ha presentato denuncia di successione relativa al decesso di Persona_3
risalente al 2012;
- e hanno proceduto alla voltura catastale dell' immobile già Persona_1 Controparte_1
proprietà della de cuius devoluta in forza di successione ex lege;
Persona_3
- il 25/3/2024 ha trasmesso all'amministratore del Condominio ricorrente, Controparte_1 firmandola personalmente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il c.d. “registro anagrafe condominiale”, qualificandosi come “proprietaria” dell'appartamento sito in Genova, Via
G. Mignone 14 int. 5 ( prod.7 di parte ricorrente ) attualmente locato a terzi;
- 17/4/2024 la signora è personalmente comparsa all'udienza del giudizio Controparte_1 esecutivo n. 84/2024 RGE, non contestando la qualifica di “proprietario” dell'appartamento sito in
Genova, Via G. Mignone 2-16.
Si deve, pertanto, rilevare che nel caso de quo, sussistono i presupposti perché possa essere dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di e di da parte di Persona_3 Persona_1
in quanto la stessa ha proceduto alla voltura catastale dell' immobile della de cuius Controparte_1
e pervenuta dalla successione risultando così allo stato l' unica proprietaria dell' immobile pignorato come ammesso con la dichiarazione del 25/3/2024.
Al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, occorre, infatti, valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che presuppongono, ex art. 476 c.c., la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Tale accettazione, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, può essere desunta dalla voltura catastale di beni immobili appartenuti al de cuius, trattandosi a differenza della denuncia di successione, che costituisce un mero adempimento fiscale, di un atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche civile, in quanto solo chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso ( Cass.
Sez. VI, 30 aprile 2021, n. 11478; Cass. Sez. Sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. Sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226 ). E questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la convenuta ha proceduto alla voltura catastale dell'immobile de quo, di proprietà della de cuius e pervenuta dalla successione dei defunti genitori, divenendone proprietaria e rendendo così manifesta la volontà di accettare l'eredità.
Appare, quindi, di tutta evidenza dagli atti espletati dalla convenuta la volontà di accettare l'eredità
a lei devoluta.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, col favore delle spese trattandosi di procedimento di cognizione incidentale e necessario ad un procedimento esecutivo immobiliare, che seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato e/o modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, valori minimi, con la precisazione che nulla si liquida per la fase istruttoria in quanto non tenuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara che nata a [...] il [...] ( c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]3, ha accettato tacitamente l'eredità del padre Persona_1 avendo la stessa compiuto con riguardo all'immobile sito in Genova, Via Mignone 14/5, caduto in successione, atti manifestanti la volontà di accettazione;
ordina all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla trascrizione della sentenza di accertamento dell'accettazione dell'eredità sull'immobile, sito in Genova, Via Mignone 14/5, contrassegnato al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. SAM, Foglio n. 39, Mapp. n. 792, Sub. 34, Zona
Cens. 3, Categoria A3, Classe 3, Consistenza 4,5 vani., Rendita Euro 418,33, sito Genova, Via Mignone n. 14 int. 5;
[... condanna al pagamento in favore del 2-16 Controparte_1 Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite, liquidate in euro 2.906,00 Pt_2 per onorari ed euro 578,53 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell' Avv. Francesco Gaeta che si è dichiarato antistatario
Così deciso in Genova il 6 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino