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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3531 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. IMPALA' COSTANZA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP P.T. CF elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1
etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità. La stessa deduce Parte_1
di avere già ottenuto, all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (RG n. 2503/2013), una valutazione medico-legale che ha sancito una condizione di inabilità totale al
100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa inoltrata in data 10.04.2012.
Tale valutazione sarebbe stata successivamente omologata con decreto del giudice. Tuttavia, l' , ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito CP_1
l'improponibilità della domanda per difetto del presupposto amministrativo. Più precisamente, ha sostenuto che la domanda amministrativa originariamente presentata dalla ricorrente riguardava esclusivamente la conferma dell'assegno ordinario di invalidità e non il riconoscimento della pensione di inabilità, istituto dotato di autonomia concettuale e normativa.
Dall'analisi degli atti e dei documenti prodotti in giudizio emerge con chiarezza che, in effetti, la domanda amministrativa del 10.04.2012 faceva riferimento alla semplice conferma della prestazione già in godimento, ossia l'assegno ordinario di invalidità, e non conteneva alcuna richiesta volta all'ottenimento della pensione di inabilità. L'accertamento tecnico è stato avviato nel solco di tale richiesta e il CTU, pur rilevando un aggravamento delle condizioni sanitarie fino alla soglia dell'inabilità assoluta, ha operato in un quadro istruttorio privo del necessario presupposto amministrativo.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' convenuto. CP_2
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, tra cui si citano le sentenze Cass. civ. n. 19767/2017, Cass. n. 27010/2018, Cass. n.
13807/2015, è principio consolidato che la previa presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione imprescindibile per la proponibilità della domanda giudiziaria, trattandosi di elemento essenziale per la valida instaurazione del contraddittorio e per la corretta individuazione del petitum e della causa petendi.
In particolare, la Cassazione ha affermato che la mancanza di una specifica domanda amministrativa diretta al conseguimento della prestazione richiesta in sede giudiziale rende la domanda giudiziale improponibile, senza che possa ritenersi sanata dall'esistenza di una richiesta concernente una diversa prestazione previdenziale, anche se affine o compatibile. Tale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n. 13577/2015; Cass. n. 8533/2015).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che l'eventuale decreto di omologa emesso all'esito dell'accertamento tecnico non possa costituire, da solo, titolo idoneo per il riconoscimento della pensione di inabilità, in quanto la relativa procedura si è svolta in carenza del necessario impulso amministrativo. La circostanza che l' non abbia sollevato specifiche contestazioni in sede di CP_1
ATP non può valere a sanare la mancanza originaria, essendo la domanda amministrativa condizione processuale della pretesa.
Si osserva, inoltre, che la questione relativa alla proponibilità della domanda ha natura assorbente rispetto a ogni ulteriore valutazione di merito, precludendo di fatto ogni pronuncia sul diritto sostanziale vantato dalla ricorrente.
L'art. 443 c.p.c., infatti, collega in modo inscindibile la proponibilità dell'azione giudiziaria alla previa attivazione del procedimento amministrativo.
Va peraltro considerato che la materia de qua ha conosciuto, nel tempo, una evoluzione interpretativa giurisprudenziale non sempre lineare, tale da poter giustificare, almeno in parte, l'iniziativa giudiziaria della ricorrente. Ne discende, secondo principi equitativi, l'opportunità di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in quanto la complessità normativa e la delicatezza delle questioni giuridiche coinvolte possono aver ingenerato un affidamento incolpevole nella parte istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro,
Dichiara improponibile la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' ; CP_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo