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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 21 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 21 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19/12/2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci rappresenta di aver depositato la circolare richiesta ed insiste nell'accoglimento del ricorso.
La giudice, autorizzata la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.20 la Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Sentenza depositata il 19.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: ripetizione dell'indebito – indennità di disoccupazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è la richiesta, da parte di dell'accertamento del diritto a ripetere le somme Pt_1 pagate a titolo di indennità di disoccupazione a (con conseguente condanna dello Controparte_1 stesso al pagamento di €. 2.804,94, oltre accessori), sostenendo la decadenza dal beneficio in seguito alla sua rioccupazione.
Il convenuto, pur ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace. Si veda in proposito la notifica effettuata all'indirizzo di residenza e ritirato dall'ex moglie (in tema, ex multis, Cass.,
n. 1128 del 2021: “la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c.,
Pag. 2 di 4 non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che
a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo - nella specie, gli atti introduttivi del giudizio prefallimentare erano stati notificati presso la sede della società fallita, che coincideva con il luogo di residenza di un socio, tramite la consegna alla moglie separata di questi, qualificatasi all'Ufficiale giudiziario incaricato della notifica, quale
"moglie incaricata della ricezione degli atti"-).
Non vi sono motivi per disattendere la richiesta di cui al ricorso.
Nell'ambito della disciplina relativa al sussidio di disoccupazione (che ha poi preso il nome di
"indennità di disoccupazione"), l'art. 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270 - con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3158 e che è da ritenersi in vigore all'epoca in quanto non sono state mai emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827 (cfr. art. 140) - ha stabilito che sono disoccupati continuativamente, e quindi soggetti alla sola sospensione del godimento del sussidio, gli assicurati che, per quanto qui rileva,
"prestano la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni" (lett. b); termine che – come noto - è stato elevato a cinque giorni (e, per alcuni casi, 15 giorni nel complesso).
Alla stregua di tale normativa il disoccupato perde definitivamente, quindi, la prestazione di cui usufruisca ove presti servizio per oltre cinque giorni nelle attività sopra indicate.
Ebbene, è documentato il venir meno dello stato disoccupazionale a partire dal 2.5.2006, dal momento che l'estratto conto prodotto attesta l'assunzione alle dipendenze della società Gjeloshi
Costruzioni S.r.l. fino al 31.12.2006; di talché l'occupazione certamente non può dirsi occasionale e certamente strutturata, venendo meno qualsivoglia ratio del beneficio assicurato.
Né del resto il convenuto, rimanendo contumace, ha fornito un'altra prospettazione, anche attraverso allegazione fatti impeditivi del diritto alla ripetizione di quanto versato da Pt_1
Il diritto alla ripetizione, quindi può dirsi fondato. Alla somma calcolata da con metodo di Pt_1 calcolo non suscettibili di revisione, vanno aggiunti interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del dispositivo che segue, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Pt_1 euro 2.804,94, oltre interessi dal giorno delle erogazioni al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 1.312,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 19 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 21 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 19/12/2025 ore 9.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci rappresenta di aver depositato la circolare richiesta ed insiste nell'accoglimento del ricorso.
La giudice, autorizzata la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.20 la Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Sentenza depositata il 19.12.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona della giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21 / 2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: ripetizione dell'indebito – indennità di disoccupazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è la richiesta, da parte di dell'accertamento del diritto a ripetere le somme Pt_1 pagate a titolo di indennità di disoccupazione a (con conseguente condanna dello Controparte_1 stesso al pagamento di €. 2.804,94, oltre accessori), sostenendo la decadenza dal beneficio in seguito alla sua rioccupazione.
Il convenuto, pur ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace. Si veda in proposito la notifica effettuata all'indirizzo di residenza e ritirato dall'ex moglie (in tema, ex multis, Cass.,
n. 1128 del 2021: “la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c.,
Pag. 2 di 4 non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che
a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo - nella specie, gli atti introduttivi del giudizio prefallimentare erano stati notificati presso la sede della società fallita, che coincideva con il luogo di residenza di un socio, tramite la consegna alla moglie separata di questi, qualificatasi all'Ufficiale giudiziario incaricato della notifica, quale
"moglie incaricata della ricezione degli atti"-).
Non vi sono motivi per disattendere la richiesta di cui al ricorso.
Nell'ambito della disciplina relativa al sussidio di disoccupazione (che ha poi preso il nome di
"indennità di disoccupazione"), l'art. 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270 - con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3158 e che è da ritenersi in vigore all'epoca in quanto non sono state mai emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827 (cfr. art. 140) - ha stabilito che sono disoccupati continuativamente, e quindi soggetti alla sola sospensione del godimento del sussidio, gli assicurati che, per quanto qui rileva,
"prestano la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni" (lett. b); termine che – come noto - è stato elevato a cinque giorni (e, per alcuni casi, 15 giorni nel complesso).
Alla stregua di tale normativa il disoccupato perde definitivamente, quindi, la prestazione di cui usufruisca ove presti servizio per oltre cinque giorni nelle attività sopra indicate.
Ebbene, è documentato il venir meno dello stato disoccupazionale a partire dal 2.5.2006, dal momento che l'estratto conto prodotto attesta l'assunzione alle dipendenze della società Gjeloshi
Costruzioni S.r.l. fino al 31.12.2006; di talché l'occupazione certamente non può dirsi occasionale e certamente strutturata, venendo meno qualsivoglia ratio del beneficio assicurato.
Né del resto il convenuto, rimanendo contumace, ha fornito un'altra prospettazione, anche attraverso allegazione fatti impeditivi del diritto alla ripetizione di quanto versato da Pt_1
Il diritto alla ripetizione, quindi può dirsi fondato. Alla somma calcolata da con metodo di Pt_1 calcolo non suscettibili di revisione, vanno aggiunti interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del dispositivo che segue, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Pt_1 euro 2.804,94, oltre interessi dal giorno delle erogazioni al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 1.312,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 19 dicembre 2025
La Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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