CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 194/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° /2025
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Marco Giacomo Ferrucci consigliere
- dott.sa Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, il cui termine è scaduto il 3.10.2025, la seguente
SENTENZA con MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di previdenza iscritta al n° 194/2024 RG Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Pt_1
IA e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliati come in atti appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcari Luca, elettivamente domiciliato come Parte_2 in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 278 del 26.09.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione con cui aveva Parte_2 impugnato il decreto ingiuntivo n. 324/2023 del medesimo Giudice del Lavoro, ottenuto dall' Pt_1 per il recupero della somma di 4.986,41 euro, oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria, risultata indebitamente percepita dall'opponente a titolo di prestazione di invalidità civile, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.7.2010, per accertato superamento dei limiti reddituali di legge, come da provvedimento dell' del 27.5.2010, di riliquidazione d'ufficio Pt_1 della prestazione pensionistica (prestazione n. 07010551 cat. Invalidi civili), ricalcolata dal 1° gennaio 2008, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2008, con conseguente richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 5.110,13 per gli anni 2009 e 2010. Il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo e condannato l' alla restituzione in favore Pt_1 dell'opponente della somma di euro 123,72, trattenuta dall' a titolo di compensazione CP_1 parziale con un credito preesistente e riferito a diverso periodo, in relazione alla complessiva somma di € 5.110,13 asseritamente dovuta dal signor Parte_2
2. Il signor aveva dedotto l'irripetibilità delle somme percepite dall' prima della Parte_2 Pt_1 comunicazione ricevuta il 18.8.2010, all'uopo richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui all'indebito assistenziale non si applicherebbe l'art. 2033 c.c., operando il principio dell'affidamento, escluso solo in caso di dolo dell'accipiens, ed evincendosi dalle disposizioni normative di settore che i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' . L aveva Pt_1 CP_2 regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate in data 27.06.2009.
3. L' aveva, a sua volta, replicato che i limiti reddituali erano stati superati sia per l'anno 2009 Pt_1 che per il 2010, osservando che ai sensi dell'art. 35, c.8, D.L. n. 207/2008, modificato dall'art. 13, co.6, D.L. n. 78/2010, il reddito da valutare era quello in corso per i redditi pensionistici e quello dell'anno precedente per tutti i redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati (redditi diversi dalle pensioni). La riliquidazione era stata, peraltro, tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pagina 2 di 8 presentazione della dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, presentata il
27.06.2009), ex art. 13, co.2, l. n. 412/1991.
4. Il Tribunale di Campobasso, richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, escludeva la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' , negando l'applicabilità in materia assistenziale dell'art. 13 l. n. 412/1991, tanto più che Pt_1 il pensionato aveva nel caso di specie comunicato i propri dati reddituali all'Amministrazione finanziaria, i quali, dunque, erano conoscibili dall' . Pertanto revocava il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto, condannando l' alla restituzione della somma di 123,72 euro in Pt_1 favore dell'opponente.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l , denunciando il vizio di violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991 e dell'art. 35, co. 8 e 10 bis, del D.L. n. 207/08, nonché quello di manifesta illogicità della motivazione. Si ribadisce, quindi, che per gli anni 2009 e
2010 è incontestato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge (€ 14.886,28 per il
2009 e € 15.145,24 per il 2010), avendo il signor conseguito redditi per complessivi € Parte_2
16.317,00 nel 2009 e € 17.796 nel 2010. L' deduce, quindi, che avrebbe potuto verificare il Pt_1 superamento della soglia reddituale per il diritto alla prestazione di invalidità civile solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 (avvenuta il 27.06.2009). La riliquidazione della pensione del 27.05.2010 sarebbe, quindi, intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe, quindi, legittimo il recupero di quanto pagato in eccedenza ai sensi dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991, applicabile indistintamente ai titolari di prestazioni sia previdenziali che assistenziali, tanto più che sarebbe illogica la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Campobasso, che finirebbe per affermare il diritto del percipiente alla prestazione anche in caso di superamento della soglia reddituale e, quindi, in evidente mancanza di uno dei fondamentali requisiti di legge per la relativa percezione.
L'appellante chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata il rigetto dell'opposizione proposta da relativamente all'indebito maturato per gli anni 2009 e 2010 sulla prestazione di cui Parte_2 lo stessa era titolare, con rigetto della domanda riconvenzionale e con vittoria di spese.
6. All'appello ha resistito chiedendo in via preliminare l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art 434 c.p.c., nonché, richiamate le argomentazioni di cui all'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, ne ha chiesto il rigetto nel merito, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Campobasso, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, in materia di indebito assistenziale, pagina 3 di 8 riferendosi, invece, le pronunce invocate dall' a sostegno delle sue tesi all'indebito Pt_1 previdenziale.
Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello.
7. Acquisite le note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa come segue.
********************
8. Ritiene preliminarmente la Corte che vada respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., avendo l' nell'atto di gravame indicato tanto Pt_1 le parti della sentenza oggetto di impugnazione che le norme di legge che si ritengono violate dalla sentenza appellata.
9. Nel merito il Collegio ritiene che l'appello vada respinto, avendo il Tribunale di Campobasso correttamente accolto l'opposizione del signor con riferimento agli anni 2009 e 2010. Parte_2
10. In fatto, la vicenda è incontestata
L' ha adottato in data 27.5.2010 provvedimento di riliquidazione della pensione di invalidità Pt_1 civile di cui lo era titolare, chiedendo in data 26.7.2010(ricevuta dall'appellato il 18.8.10) la Parte_2 restituzione dell'importo complessivo di € 5.110,13.
La controversia va decisa alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di indebito assistenziale, da ultimo ribadita nella ordinanza della sezione Lavoro n.13223 del 30.6.2020. Ai principi così affermati questa Corte si è attenuta nei suoi recenti precedenti in materia, da cui non vi è motivo di discostarsi e a cui si intende rinviare in ossequio al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si reputa, quindi, opportuno qui ritrascrivere, in particolare, i passi più significativi della sentenza di questa Corte n. 59/2024 del 15.04.2024:
“La Suprema Corte ha ricordato la propria giurisprudenza (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_1
v. pure n. 11921/2015) secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il Supremo collegio ha aggiunto che all'esistenza di tale principio si era già richiamata la Corte
Costituzionale la quale aveva, tra l'altro, evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere pagina 4 di 8 contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
E il principio generale di settore, da ultimo ribadito in tre recenti pronunce (sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) muove, secondo la Corte di Cassazione, dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n.
1446/2008 (est. Picone), avendo anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. La Corte richiama, quindi, per la specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18, che ai fini della ripetizione richiedono, entrambe, il "dolo comprovato dell'accipiens", atto a far venir meno il legittimo affidamento dell'accipiens. In entrambe le richiamate sentenze viene evidenziato che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- prevede, nel comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire Pt_1 le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l.
269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi Pt_1 ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, precisa la Corte nella sentenza n. 13223/2020, che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, “in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato
l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della pagina 5 di 8 IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Corte ricorda come esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
La Corte ha, quindi, affermato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al Pt_1 quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via Pt_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso Pt_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Pt_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente Pt_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria Pt_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in pagina 6 di 8 godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . Pt_1
La Suprema Corte, quindi, conclude affermando che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. Pt_1
Fin qui la sentenza di questa Corte n. 59/2024 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att. cpc.
11. Venendo al caso di specie, va rilevato che le prestazioni furono erogate al signor negli Parte_2 anni 2009 e 2010, comunicandosi il superamento dei limiti reddituali, unitamente alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte, solo in data 18.8.2010 (non risultando notificato il precedente provvedimento del 27.5.2010) e, ciò, nonostante l' fosse nelle condizioni di conoscere i redditi Pt_1 percepiti dal pensionato. In particolare, l' aveva a disposizione la dichiarazione dei redditi Pt_1 presentata dallo in data 27.06.2009. Né è ravvisabile alcun dolo in capo allo Parte_2 Parte_2 rilevante ai fini della indebita erogazione, cosicché non vi è ragione per ritenere che lo stesso, che pagina 7 di 8 anzi aveva dichiarato i redditi percepiti nel 2008 e godeva di una pensione erogata dallo stesso
, fosse in mala fede. Pt_1
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 13223 del 30.6.2020,
“allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”.
Deve, dunque, escludersi che possano ripetersi le somme indebitamente erogate dall' all'odierno Pt_1 appellato per gli anni 2009 e 2010.
11. L'appello va, quindi, rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano in € 2.000,00 dovendosi ritenere dovuti anche il rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% sugli onorari come determinati, oltre IVA e CPA.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del Lavoro - in data 26.09.2024, proposto con ricorso qui depositato il 9.12.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Pt_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l alla rifusione in favore di , delle spese del presente grado di Pt_1 Parte_2 giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato
Campobasso, 14.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 194/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° /2025
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Marco Giacomo Ferrucci consigliere
- dott.sa Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, il cui termine è scaduto il 3.10.2025, la seguente
SENTENZA con MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di previdenza iscritta al n° 194/2024 RG Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Pt_1
IA e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliati come in atti appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcari Luca, elettivamente domiciliato come Parte_2 in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 278 del 26.09.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione con cui aveva Parte_2 impugnato il decreto ingiuntivo n. 324/2023 del medesimo Giudice del Lavoro, ottenuto dall' Pt_1 per il recupero della somma di 4.986,41 euro, oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria, risultata indebitamente percepita dall'opponente a titolo di prestazione di invalidità civile, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.7.2010, per accertato superamento dei limiti reddituali di legge, come da provvedimento dell' del 27.5.2010, di riliquidazione d'ufficio Pt_1 della prestazione pensionistica (prestazione n. 07010551 cat. Invalidi civili), ricalcolata dal 1° gennaio 2008, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2008, con conseguente richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 5.110,13 per gli anni 2009 e 2010. Il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo e condannato l' alla restituzione in favore Pt_1 dell'opponente della somma di euro 123,72, trattenuta dall' a titolo di compensazione CP_1 parziale con un credito preesistente e riferito a diverso periodo, in relazione alla complessiva somma di € 5.110,13 asseritamente dovuta dal signor Parte_2
2. Il signor aveva dedotto l'irripetibilità delle somme percepite dall' prima della Parte_2 Pt_1 comunicazione ricevuta il 18.8.2010, all'uopo richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui all'indebito assistenziale non si applicherebbe l'art. 2033 c.c., operando il principio dell'affidamento, escluso solo in caso di dolo dell'accipiens, ed evincendosi dalle disposizioni normative di settore che i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' . L aveva Pt_1 CP_2 regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate in data 27.06.2009.
3. L' aveva, a sua volta, replicato che i limiti reddituali erano stati superati sia per l'anno 2009 Pt_1 che per il 2010, osservando che ai sensi dell'art. 35, c.8, D.L. n. 207/2008, modificato dall'art. 13, co.6, D.L. n. 78/2010, il reddito da valutare era quello in corso per i redditi pensionistici e quello dell'anno precedente per tutti i redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati (redditi diversi dalle pensioni). La riliquidazione era stata, peraltro, tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pagina 2 di 8 presentazione della dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, presentata il
27.06.2009), ex art. 13, co.2, l. n. 412/1991.
4. Il Tribunale di Campobasso, richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, escludeva la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' , negando l'applicabilità in materia assistenziale dell'art. 13 l. n. 412/1991, tanto più che Pt_1 il pensionato aveva nel caso di specie comunicato i propri dati reddituali all'Amministrazione finanziaria, i quali, dunque, erano conoscibili dall' . Pertanto revocava il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto, condannando l' alla restituzione della somma di 123,72 euro in Pt_1 favore dell'opponente.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l , denunciando il vizio di violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991 e dell'art. 35, co. 8 e 10 bis, del D.L. n. 207/08, nonché quello di manifesta illogicità della motivazione. Si ribadisce, quindi, che per gli anni 2009 e
2010 è incontestato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge (€ 14.886,28 per il
2009 e € 15.145,24 per il 2010), avendo il signor conseguito redditi per complessivi € Parte_2
16.317,00 nel 2009 e € 17.796 nel 2010. L' deduce, quindi, che avrebbe potuto verificare il Pt_1 superamento della soglia reddituale per il diritto alla prestazione di invalidità civile solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 (avvenuta il 27.06.2009). La riliquidazione della pensione del 27.05.2010 sarebbe, quindi, intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe, quindi, legittimo il recupero di quanto pagato in eccedenza ai sensi dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991, applicabile indistintamente ai titolari di prestazioni sia previdenziali che assistenziali, tanto più che sarebbe illogica la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Campobasso, che finirebbe per affermare il diritto del percipiente alla prestazione anche in caso di superamento della soglia reddituale e, quindi, in evidente mancanza di uno dei fondamentali requisiti di legge per la relativa percezione.
L'appellante chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata il rigetto dell'opposizione proposta da relativamente all'indebito maturato per gli anni 2009 e 2010 sulla prestazione di cui Parte_2 lo stessa era titolare, con rigetto della domanda riconvenzionale e con vittoria di spese.
6. All'appello ha resistito chiedendo in via preliminare l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art 434 c.p.c., nonché, richiamate le argomentazioni di cui all'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado, ne ha chiesto il rigetto nel merito, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Campobasso, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, in materia di indebito assistenziale, pagina 3 di 8 riferendosi, invece, le pronunce invocate dall' a sostegno delle sue tesi all'indebito Pt_1 previdenziale.
Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello.
7. Acquisite le note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa come segue.
********************
8. Ritiene preliminarmente la Corte che vada respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., avendo l' nell'atto di gravame indicato tanto Pt_1 le parti della sentenza oggetto di impugnazione che le norme di legge che si ritengono violate dalla sentenza appellata.
9. Nel merito il Collegio ritiene che l'appello vada respinto, avendo il Tribunale di Campobasso correttamente accolto l'opposizione del signor con riferimento agli anni 2009 e 2010. Parte_2
10. In fatto, la vicenda è incontestata
L' ha adottato in data 27.5.2010 provvedimento di riliquidazione della pensione di invalidità Pt_1 civile di cui lo era titolare, chiedendo in data 26.7.2010(ricevuta dall'appellato il 18.8.10) la Parte_2 restituzione dell'importo complessivo di € 5.110,13.
La controversia va decisa alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di indebito assistenziale, da ultimo ribadita nella ordinanza della sezione Lavoro n.13223 del 30.6.2020. Ai principi così affermati questa Corte si è attenuta nei suoi recenti precedenti in materia, da cui non vi è motivo di discostarsi e a cui si intende rinviare in ossequio al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si reputa, quindi, opportuno qui ritrascrivere, in particolare, i passi più significativi della sentenza di questa Corte n. 59/2024 del 15.04.2024:
“La Suprema Corte ha ricordato la propria giurisprudenza (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_1
v. pure n. 11921/2015) secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il Supremo collegio ha aggiunto che all'esistenza di tale principio si era già richiamata la Corte
Costituzionale la quale aveva, tra l'altro, evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere pagina 4 di 8 contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
E il principio generale di settore, da ultimo ribadito in tre recenti pronunce (sez. L, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) muove, secondo la Corte di Cassazione, dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n.
1446/2008 (est. Picone), avendo anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. La Corte richiama, quindi, per la specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18, che ai fini della ripetizione richiedono, entrambe, il "dolo comprovato dell'accipiens", atto a far venir meno il legittimo affidamento dell'accipiens. In entrambe le richiamate sentenze viene evidenziato che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- prevede, nel comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire Pt_1 le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l.
269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi Pt_1 ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, precisa la Corte nella sentenza n. 13223/2020, che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, “in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato
l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della pagina 5 di 8 IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Corte ricorda come esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
La Corte ha, quindi, affermato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al Pt_1 quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via Pt_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso Pt_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario Pt_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente Pt_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria Pt_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in pagina 6 di 8 godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . Pt_1
La Suprema Corte, quindi, conclude affermando che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. Pt_1
Fin qui la sentenza di questa Corte n. 59/2024 richiamata ai sensi dell'art 118 disp att. cpc.
11. Venendo al caso di specie, va rilevato che le prestazioni furono erogate al signor negli Parte_2 anni 2009 e 2010, comunicandosi il superamento dei limiti reddituali, unitamente alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte, solo in data 18.8.2010 (non risultando notificato il precedente provvedimento del 27.5.2010) e, ciò, nonostante l' fosse nelle condizioni di conoscere i redditi Pt_1 percepiti dal pensionato. In particolare, l' aveva a disposizione la dichiarazione dei redditi Pt_1 presentata dallo in data 27.06.2009. Né è ravvisabile alcun dolo in capo allo Parte_2 Parte_2 rilevante ai fini della indebita erogazione, cosicché non vi è ragione per ritenere che lo stesso, che pagina 7 di 8 anzi aveva dichiarato i redditi percepiti nel 2008 e godeva di una pensione erogata dallo stesso
, fosse in mala fede. Pt_1
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 13223 del 30.6.2020,
“allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”.
Deve, dunque, escludersi che possano ripetersi le somme indebitamente erogate dall' all'odierno Pt_1 appellato per gli anni 2009 e 2010.
11. L'appello va, quindi, rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano in € 2.000,00 dovendosi ritenere dovuti anche il rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% sugli onorari come determinati, oltre IVA e CPA.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del Lavoro - in data 26.09.2024, proposto con ricorso qui depositato il 9.12.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Pt_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l alla rifusione in favore di , delle spese del presente grado di Pt_1 Parte_2 giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato
Campobasso, 14.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 8 di 8