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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione civile n.r.g.a.c.c. 818/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa VI NE Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa EL D'MO Giudice relatore
NN De CA RO ER
UI AN RO ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel procedimento civile iscritto al n. 818/2025 vertente tra
, con sede in Bellante (Te), alla Via Salinello n. 11, P.IVA C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , nata ad [...] P.IVA_1 Parte_2
PI (AP), il 6.12.1996, residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in San Nicolò a C.F._1
Tordino (TE), alla Via Palombieri, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Monia Terzilli, che la rappresenta e difende;
ricorrente contro
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. C.F. , in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale C.F._2
, corrente in Atri (TE), contrada Medoro n. 1, P.I. , elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Acronzio, che la rappresenta e difende;
resistente
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.4.2025, la società agricola ha evocato in giudizio la Pt_1 Controparte_3
ivi deducendo: : 1) che con due scritture private, una del 20.9.2024 ed una
[...] dell'11.10.2024, le parti stipulavano due negozi qualificati in termini di compartecipazione agraria stagionale, con scadenza prevista in data 30.4.2025, nei quali si prevedeva che Controparte_1 quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale ed imprenditore agricolo a titolo principale, in qualità di proprietaria dei terreni agricoli siti in CO e distinti al NCEU del predetto Comune al foglio 38, p.lla 343 e in qualità di affittuaria dei terreni siti in CO, giusto contratto di affitto stipulato in data 1.10.2014 registrato al n. 10704 rep. 10052 r.g. 13346 ripassato con la società Dora Srl e relativo ai terreni distinti al NCEU di detto Comune al foglio 38 p.lle 337,
343 (per una parte), 339, 341, 110, 38, 25, 29 (per una parte), 8 (per una parte), della complessiva estensione di ha 24.587 nonché foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303 (per una parte), 100
(per una parte), della complessiva estensione di ha 6,33, concedeva alla società il diritto di Pt_1 compartecipazione per la coltivazione stagionale da effettuarsi sui predetti beni;
2) che nei suddetti contratti si stabiliva che i terreni dovessero essere destinati, in via esclusiva, alla coltivazione dello spinacio;
3) che nei negozi si stabiliva che il comparteciparte (anche concedente) mettesse a disposizione i fondi ed eseguisse le attività di irrigazione a mezzo condutture del Consorzio di
Bonifica, registrazione degli interventi di fertilizzazione e fitosanitari sul Quaderno di Campagna, preparazione del terreno per la semina e smaltimento dei rifiuti;
di converso il compartecipato doveva eseguire i seguenti interventi: semina e trapianto, acquisto delle sementi e/o piantine, acquisto dei concimi, trattamenti nel rispetto della normativa biologica, raccolta e commercializzazione dei prodotto, assunzione di manodopera;
4) che la per suggellare la serietà dell'impegno, Pt_1 anticipava l'importo di euro 12.293,50 in relazione ad uno dei contratti ed euro 3.166,00 in relazione all'altro; 5) che, in data 21.9.2024, la rappresentante della società ricorrente stipulava ulteriore contratto con avente ad oggetto l'impegno alla coltivazione ed al conferimento di Parte_3 spinaci da surgelazione, assumendo l'obbligo di coltivare e conferire, per il 2024, spinaci freschi biologici;
6) che le parti, pur avendo formalmente stipulato un contratto di compartecipazione, avrebbero in realtà inteso dare vita ad un negozio di affitto agrario, dal momento che la CP_1 aveva palesato sin da subito che tutte le operazioni per la preparazione dei terreni, per la coltivazione e per la raccolta dello spinacio dovevano essere eseguite esclusivamente da e che la stessa ne Pt_1 avrebbe dovuto supportare tutti i relativi oneri;
7) che, pertanto, la società resistente svolgeva tutte le lavorazioni comportanti la coltivazione e la raccolta del seme;
8) che alcuni dei terreni oggetto dei contratti non avevano la destinazione agricola E2; 9) che, peraltro, la stessa avrebbe CP_1 preteso di ottenere il prima possibile l'ortaggio arrivato a maturazione, al fine di ottenerne i guadagni derivanti dalla vendita, pur senza aver contribuito alla sua coltivazione, perpetrando, medio tempore, tutta una serie di condotte denigratorie nei confronti della una volta appurata la volontà della Pt_1 stessa di non garantirle guadagni derivanti dalla commercializzazione del prodotto stesso;
10) che la reale natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti sarebbe, quindi, quella dell'affitto agrario e che, pertanto, allo stesso debbano applicarsi le relative disposizioni di cui alla l. 203/1982 e la relativa previsione di durata legale (di quindici anni); 12) che, anche volendo prescindere da tale aspetto, il contratto sarebbe nullo in quanto stipulato in violazione dell'art. 45 della l. 203/1982, che stabilisce che gli accordi volti a derogare la disciplina ordinaria tipizzata dalla stessa legge agraria, possano sì essere stipulati, ma solo con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, di: “accertare e dichiarare che tra la società in CP_4 persona del suo legale stipulati due contratti di affitto agrario e conseguentemente accertare e stabilire che la data di scadenza dei predetti contratti, in assenza di un contratto in deroga stipulato con l'assistenza delle associazioni, non può essere inferiore ad anni 15 e per l'effetto dichiarare che il primo contratto ha la sua naturale scadenza al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed il secondo contratto all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039);
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle scritture private ripassate tra le parti per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto riconoscere che tra la società in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra e la Sig.ra , nella Parte_2 Controparte_1 sua qualità di legale rappresentante protempore della sono stati stipulati due Controparte_3 contratti di affitto agrario e che gli effetti del contratto di affitto si protraggono rispettivamente fino al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al
10.11.2039), con ogni conseguenza di legge”.
Si è costituita in giudizio in qualità di titolare e legale rappresentante di Controparte_1 CP_2
che ha dedotto: a) di aver stipulato, in data 20.9.2024 e 11.10.2024, due contratti di
[...] compartecipazione agraria stagionale, aventi ad oggetto, il primo, i terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 38, p.lle 337, 343 (per una parte), 339, 341, 110, 38, 25, 29 (per una parte),
8 (per una parte), della complessiva estensione di ha 24.587, il secondo, terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303 (per una parte), 100 (per una parte), della complessiva estensione di ha 6,33; b) che, nonostante l'avvenuta scadenza contrattuale, non restituiva le chiavi delle sbarre d'accesso, continuava ad accedere ai terreni abusivamente, Pt_1 occupava e sfruttava anche i terreni non inclusi nei contratti di compartecipazione agraria;
c) che, nelle more dei tentativi della ricorrente di recuperare il possesso degli immobili, promuoveva Pt_1
l'odierno giudizio di merito per la riconduzione dei contratti di compartecipazione in affitto agrario;
d) che, nel corso dei rapporti contrattuali, emergevano numerose criticità relative alla tracciabilità delle produzioni ed alla trasparenza delle operazioni economiche, che conducevano la stessa resistente a determinare l'anticipata cessazione degli effetti negoziali;
e) che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei suddetti contratti stipulati in mancanza dell'assistenza delle organizzazioni professionali, sarebbe destituita di prognosi di fondatezza, dal momento che la norma invocata dal ricorrente, ossia l'art. 27 della L. 203/1982, non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di contratti nulli, operando esclusivamente quale fattispecie idonea a ricondurre, ope legis, i contratti già in essere all'epoca dell'entrata in vigore della disposizione normativa a quelli disciplinati dal testo di legge;
f) che, inoltre, sarebbe prassi della stessa praticare colture non autorizzate , Pt_1 anche in aree estranee a quelle coinvolte dal contratto di compartecipazione, determinando l'esposizione dell'azienda ricorrente al rischio di revoca della certificazione biologica, non essendo in grado di aggiornare il quaderno di campagna né di documentare le colture concretamente praticate;
l) che, per tali argomenti, la permanenza abusiva della società resistente sui suddetti suoli comporterebbe il protratto rischio di compromissione dei beni aziendali, come documentato dalla perizia di parte versata in atti e che sussisterebbero i presupposti di un urgente intervento volto ad evitare che la flora infestante immessa dalla comporti l'aggravamento dei pregiudizi che, già Pt_1 di per sé, sarebbero stati prodotti dalle incaute condotte della controparte, richiedendosi il celere fermo per evitare la perdita dell'intero ciclo di produzione.
La ha, poi, sottolineato come non potrebbe trovare applicazione un'eventuale domanda di CP_1 conversione ex art. 1424 c.c., stante l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla suddetta fattispecie affinchè l'accordo voluto e stipulato tra le parti produca gli effetti di un contratto di scambio di affitto agrario.
Ha, poi, evidenziato, che i contratti di compartecipazione agraria stagionale sarebbero espressamente sottratti al regime di applicazione della l. 203/1982 e, pertanto, ad essi non sarebbe applicabile né la disciplina della nullità prevista dall'art. 45, né quella della riconduzione prevista alla fattispecie di cui all'art. 27 della medesima legge e che non vi sarebbero dubbi sulla natura del contratto stipulato tra le parti, in alcun modo riconducibile al negozio di affitto agrario, essendone indici la durata, la natura stagionale della coltivazione, la ripartizione dei reciproci compiti e dei rischi nonché l'obbligo, per il compartecipato, di acquisire il prodotto dal compartecipante prima di venderlo alla clientela.
Parte resistente, dunque, ha sottolineato come la condotta scorretta della controparte, lesiva del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sia sempre stata preordinata a strumentalizzare il negozio di compartecipazione agraria al fine di acquisire la disponibilità dei terreni ed utilizzarli in violazione degli accordi associativi. ha, poi, articolato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti, eziologicamente imputabili all'inadempimento della previo accertamento Pt_1 della validità dei contratti di compartecipazione agraria e di naturale scadenza degli stessi al
30.4.2025.
In primo luogo, la ha allegato il concreto rischio che la protrazione dell'occupazione CP_5 abusiva dei terreni da parte della potesse comportare il rischio della perdita della certificazione Pt_1 biologica e dei relativi contributi, legato al riscontro, da parte degli ispettori ICEA, nel corso del sopralluogo del 19.2.2025, di pratiche colturali non autorizzate, nonché il rischio di perdere i cd. contributi PAC (par a circa 30.000,00 euro annuali) strettamente connessa all'impossibilità di accedere e gestire i terreni e di aggiornare, quindi, il relativo fascicolo aziendale.
Ha, poi, allegato pregiudizi materiali diretti ai beni aziendali, producendo, a tal fine, apposita perizia stragiudiziale, deducendo come, in violazione dell'art. 6 del contratto di compartecipazione, parte ricorrente avrebbe omesso di liberare il terreno a fine raccolta dai residui colturali, contribuendo a dare vita ad un'infestazione generalizzata sull'intera proprietà di parte resistente.
Secondo la rappresentazione della al fine di porre rimedio all'inarrestabile processo di CP_1 deterioramento, sarebbe necessario apprestare interventi straordinari determinanti l'interruzione del ciclo produttivo, effettuando lavorazioni minime e lasciando i terreni medesimi a riposo.
A fronte di ciò la resistente (ricorrente in riconvenzionale) ha domandato il risarcimento per pregiudizi patiti a titolo di lucro cessante, pari al mancato reddito, stimabile in euro 45.000,00 sulla base delle produzioni medie aziendali, oltre ai costi, pari ad danno emergente, necessari per il recupero della fertilità dei terreni, pari ad euro 15.000,00.
La stessa ha, poi, chiesto venisse riconosciuto il danno da perdita “permanente” della CP_1 capacità produttiva del fondo, pari ad euro 25.000,00.
Ancora, ulteriore voce di danno allegata è quella relativa al lucro cessante connesso alla mancata percezione degli utili connessi alla vendita del prodotto (lo spinacio) oggetto del contratto di compartecipazione, pari ad euro 250.000,00, 10.000,00 per costi fissi sostenuti per l'impianto di irrigazione, quale danno emergente, in quanto spesa necessaria ed infruttuosa ed euro 300.000,00 per mancata vendita del vino biologico prodotto nell'anno 2024. Ha chiesto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda articolata in via principale e della declaratoria di nullità dei contratti di compartecipazione, di condannare controparte al risarcimento di euro 18.550,20 a titolo di indennità da occupazione sine titulo, oltre a:
- € 250.000,00 per mancato incasso derivante dalla vendita degli spinaci,
- € 10.000,00 per costi fissi sostenuti per l'impianto di irrigazione;
- € 28.345,34 per mancata erogazione del contributo PAC 2024;
- € 300.000,00 per mancata vendita del vino biologico prodotto nell'anno 2024.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente ha articolato ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo di condannare controparte al rilascio dei terreni, sussistendo i presupposti di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con Ordinanza pubblicata il 22.7.2025, il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda instaurata ex art. 700 c.p.c., ed ordinato il rilascio della res, stabilendo altresì una penalità di mora in caso di protratto inadempimento nel rilascio dei terreni sub iudice.
Con memoria dell'11.11.2025, la nel prendere posizione sulla domanda risarcitoria articolata Pt_1 in riconvenzionale ha, in sintesi, dedotto che: a) la condotta della è stata perfettamente Pt_1 rispettosa delle previsioni contrattuali, avendo quast'ultima provveduto a porre in essere tutte le attività contrattualmente stabilite, anche quelle gravanti, da contratto, sulla ditta della b) CP_1 il contratto di compartecipazione celerebbe, in realtà, un negozio di affitto agrario, circostanza dimostrata dal fatto che la avrebbe preteso il pagamento di una somma di denaro alla CP_1 sottoscrizione del contratto, non dando seguito all'esecuzione delle prestazioni a lei spettanti;
c) sarebbero infondate le doglianze sulla perdita della certificazione biologica, dal momento che il prodotto coltivato e raccolto sarebbe di natura biologica e mai la società ricorrente avrebbe fatto uso di fitofarmaci né di elementi esclusi dalla coltivazione biologica stessa;
d) altresì non vi sarebbe alcun pregiudizio derivante dalla permanenza dei residui colturali danni, atteso che essi risultano essere una conseguenza diretta e normale della fase successiva alla coltivazione;
e) che non sussisterebbe alcun pregiudizio da mancato incasso dei proventi derivanti dalla vendita dello spinacio, dal momento che la avrebbe impedito, con le sue condotte, la raccolta del secondo sfalcio degli spinaci e CP_1 compromesso la commercializzazione del prodotto già maturo.
Rigettate le istanze di prova orale la controversia è stata incamerata per la decisione all'udienza del
21.11.2025, nella quale le parti hanno discusso la causa ed è stata data lettura del relativo dispositivo.
*
Preliminarmente devono essere rigettate le istanze di prova orale, dal momento che la causa ha valenza prettamente documentale ed i capitoli articolati dalle parti si palesano prettamente vertenti su fatti non contestati o documentabili, in particolare, per parte ricorrente, le circostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,14,15 e 16 appaiono non contestate e quelle poste ai numeri 9,10,12,12,19,20,22,24 irrilevanti, appaiono, invece, generiche le circostanze dedotte ai numeri 17, 18,23,25 e 26 e documentale il capitolo 21; per parte resistente, invece, si palesano irrilevanti i capitoli articolai ai numeri 5, 9, 10, 11, 12, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32, 37 e 41, incontestato è il capitolo 8, mentre documentabili sono le dedotte circostanze di cui ai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Nel giudizio in esame la società ha chiesto di accertare la carenza dei presupposti negoziali CP_4 dei contratti di compartecipazione agraria intercorsi tra le parti, chiedendo di dichiarare che, per caratteristiche intrinseche e per espressa volontà dei contraenti, gli stessi volessero, in realtà, dare vita ad un contratto di affitto agrario, dovendosi applicare, perciò, ope legis, la normativa prevista alla l.
282/1982 e, per l'effetto, il relativo termine di durata di quindici anni, e dovendo, pertanto, considerare ancora produttivo di effetti il relativo contratto.
In primis, stante l'eterogeneo richiamo ad istituti e fattispecie differenti che ha, per vero, frammentato e reso particolarmente complesso l'oggetto del decidere, occorre fare un po' di chiarezza al fine di identificare e qualificare correttamente le doglianze articolate.
La ricorrente, infatti, ha chiesto di accertare che il contratto di compartecipazione agraria celasse, in realtà, un vero e proprio negozio d'affitto d'azienda; indici di tale circostanza sarebbero: a) la fissazione di un canone pagato una tantum ed anticipatamente dalla società compartecipata alla concedente al momento della stipula del contratto ed ai fini dell'immissione nel possesso del bene;
b) la gestione, in piena autonomia, della semina e del raccolto da parte della stessa c) Pt_1
l'assunzione integrale dei rischi d'impresa da parte della medesima.
Occorre, in linea di principio, premettere che, con la l. 283/1982 il Legislatore ha ricondotto ad unità ed uniformità le diverse tipologie di contratti agrari esistenti, tipizzandone i caratteri determinanti e, nel bilanciamento tra la tutela protezionistica dei contraenti e l'esigenza di preservare l'autonomia negoziale, ha scelto di limitare fortemente la libertà contrattuale, escludendo, in linea di principio, la validità dei contratti agrari di natura associativa (come la mezzadria e la compartecipazione agraria)
e prevedendo che tutte le deroghe negoziali al disposto della legge agraria fossero sì possibili ma solo se gli stessi negozi, a pena di nullità, fossero stati stipulati con l'assistenza delle relative organizzazioni professionali agricole (art. 45 l. 283/1982).
Ebbene, fanno eccezione a tale assunto, tra gli altri, proprio i contratti di compartecipazione agraria, ed infatti, ai sensi dall'art. 54 della l. 283/1982: “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”. Il contratto di compartecipazione agraria è un vincolo negoziale di stampo associativo con durata stagionale (e limitato, pertanto, alla coltivazione ed alla commercializzazione di una singola coltura stagionale), nel quale le parti assumono reciproci obblighi e quote del rischio di impresa, condividendo, dunque, gli oneri e i doveri, i profitti ed il relativo rischio di impresa.
Non è essenziale che gli obblighi siano i medesimi ben potendovi essere una distinta ripartizione dei contributi indirizzati al raggiungimento dello scopo associativo, né una partecipazione assolutamente paritaria dei profitti, ma è fondamentale che ciascuno partecipi ai rischi ed ai ricavi, non potendo ammettersi che il compartecipato si limiti a prestare mera attività di manodopera (senza contribuire agli oneri), nel qual caso, infatti, si tratterebbe di un simulato rapporto di dipendenza lavorativa, né che il concedente si limiti alla concessione del fondo, magari percependo una quota fissa ed indipendente dall'andamento degli affari, ipotesi in cui l'accordo associativo celerebbe, in realtà, un contratto d'affitto.
Ebbene, nei casi in cui le parti abbiano concertato di dare vita ad una compartecipazione agraria, non trovano applicazione le stringenti norme di cui alla l. 283/1982, non essendo, a tal fine necessario che
– per la deroga ai modelli tipizzati– debba provvedersi, a pena di nullità, alla stipula mediante assistenza delle associazioni professionali. Tutto l'impianto operativo posto a tutela dei contratti di scambio in materia agraria, così vincolante per l'autonomia negoziale, vede nei contratti associativi di brevissima durata, delle vere e proprie eccezioni, nelle quali il legislatore (stante la brevità e la specificità degli accordi negoziali) ha escluso che sussistessero quelle particolari istanze di intervento nelle dinamiche privatistiche a fini di tutela, facendo riespandere in pieno il principio di cui all'art. 1322 c.c.
Ciò detto, allo stesso tempo, per evitare che l'utilizzo di tali schemi negoziali celi, in realtà, il ricorso ai contratti di scambio agrario derogando elusivamente alle relative disposizioni normative, qualora si accerti che la pattuizione, indipendentemente dal nomen iuris conferito, abbia i connotati di un negozio di affitto agrario, per Giurisprudenza unanime, devono applicarsi le relative previsioni, pertanto, in quel caso, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel suddetto impianto normativo, si darà luogo alla relativa applicazione, ex art. 1419 c.c. e 1339 c.c.
Perciò se, come nel caso di specie, si accertasse che il negozio stipulato tra e avesse Pt_1 CP_1 avuto, in realtà, i caratteri del contratto di scambio (possesso del terreno a fini produttivi in cambio di un corrispettivo) verrebbe in gioco l'applicazione delle norme di cui alla l. 283/1982 e ciò non di certo sulla scorta del richiamo dell'art. 27 della predetta legge (che attiene alla conversione ope legis dei contratti agrari derogativi delle disposizioni legali esistenti ratione temporis) o del 1424 c.c. che ha ad oggetto la conversione del contratto nullo e che nulla ha a che vedere con le doglianze sostanzialmente articolate dalla nella causa a cognizione piena, ma solo perché l'eccezionalità Pt_1 della esenzione dalle disposizioni della l. 283/1982 presuppone che il contratto abbia realmente quei connotati di eccezionalità, in caso contrario, infatti, si riespanderà quella stringente limitazione dell'autonomia negoziale cui si ispira la legge, con conseguente applicazione – ex art. 1419 c.c. e
1339 c.c. –dei relativi paradigmi normativi.
Per cui, ove si appurasse che il contratto celasse, in realtà, un negozio di affitto, l'aver concordato disposizioni derogative delle previsioni della l. 283/1982 in assenza dell'assistenza delle relative associazioni (ex art. 45), renderebbe nullo il programma negoziale, con conseguente applicazione delle norme del suddetto testo normativo, ivi inclusa la durata di quindici anni dei relativi effetti.
Fatta questa doverosa premessa, stante l'evidenza di una certa confusione e sovrapposizione di diversi istituti giuridici, occorre, in questa sede, comprendere se il contratto di compartecipazione stagionale, avesse, in realtà, i caratteri di un affitto agrario. A tale quesito, a parere del Collegio, deve essere data risposta negativa.
Il contratto versato in atti, infatti, ha tutti i connotati di un accordo associativo di compartecipazione stagionale, dal momento che esso: a) prevede la coltivazione di un singolo ortaggio (spinacio) in via stagionale;
b) ha durata molto limitata nel tempo, corrispondente proprio alle tempistiche di semina e raccolta della suddetta piantagione;
c) prevede una paritaria compartecipazione dei rispettivi doveri, dal momento che – se è vero che l'acquisto delle semine ed il trapianto/semina, era posto a carico del compartecipato – il concedente aveva l'obbligo di occuparsi dell'irrigazione di tutto l'impianto, della preparazione del terreno al fine di renderlo “pronto” alla semina, dello smaltimento dei rifiuti derivante dall'attività oggetto di compartecipazione e di fornire un locale per apporre i mezzi di raccolta;
d) prevede esplicitamente la reciproca partecipazione ai rischi d'impresa (art. 8).
Gli unici due elementi che potrebbero, in realtà, rendere problematica la qualificazione del rapporto in termini di compartecipazione agraria sono: 1) la previsione di una somma, corrisposta dalla Pt_1
a “conferma dell'impegno dimostrato” da versare al momento della stipula, nei confronti della
2) l'assenza di una esplicita previsione delle modalità di ripartizione dei ricavi. CP_1
A ben veder, però, non si tratta di segnali d'allarme idonei a vanificare la sussistenza, evidente, dei presupposti della compartecipazione.
Quanto al primo, la somma versata da al momento della stipula del negozio, non sembra affatto Pt_1 delinearsi quale “corrispettivo” o “canone anticipato”. Esso è previsto “a conferma dell'impegno preso”.
Nonostante la disposizione non brilli per chiarezza e non sia semplice la relativa qualificazione giuridica, tale somma pare più inquadrabile nella categoria della caparra confirmatoria o di una cauzione assunta a garanzia del rispetto della netta suddivisione tra le aree coinvolte dal programma negoziale, ed infatti, tale clausola (art. 3) si colloca subito dopo la previsione secondo cui: “sono escluse dal presente contratto le aree attigue dei terreni (diversi da quelli oggetto di accordo di compartecipazione) che rimangono nella disponibilità esclusiva di Controparte_3
, come anche l'utilizzo delle strade interpoderali e l'accesso su queste (…). Resta inoltre
[...] escluso ogni altro possibile utilizzo dei terreni diverso dalle finalità indicate (…).
Visto che per le finalità del presente contratto viene consentito l'accesso anche alle aree ed ai terreni esclusi dallo stesso, in caso si verifichino rotture, ammanchi, danneggiamenti alle strutture imputabili alla , tali situazioni comporteranno l'immediata risoluzione del contratto (…)”. Pt_1
L'ulteriore clausola determinante l'importo previsto “a conferma dell'impegno assunto”, quindi, non sembra assumere affatto i connotati di un corrispettivo o di un canone di affitto versato una tantum, ma si palesa quale somma versata o per rafforzare il vincolo negoziale (e quindi, in qualità di caparra, oggetto, pertanto, di restituzione al momento della cessazione degli effetti del contratto) ovvero quale
“cauzione” passibile di essere trattenuta in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Del resto, la sentenza citata dal resistente (Trib. Mantova sent. n. 534/2020) ove è stato affermato che la previsione di un minimo garantito, nei contratti di compartecipazione stagionale, rende nullo il contratto, dal momento che esso frustrerebbe il sinallagma negoziale, minimizzando i rischi in capo al concedente, ad un attento sguardo, ha ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella divisata dai contraenti, dal momento che – in quell'ipotesi – era indubbio che la fattispecie avesse ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di anticipazione dei ricavi, prevedendosi, nel contratto oggetto di quel giudizio: “Le parti, a fronte di una analisi preventiva dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione dei terreni da coltivarsi a colture orticole, concordano sin da ora che la Parte
Compartecipante riconoscerà alla Parte Associante un corrispettivo pari al 15% del ricavato dalla produzione, corrispettivo stimato e quantificato, sin da ora, nell'importo minimo di Euro
10.000,00(Euro-diecimila/00), da corrispondersi al realizzarsi delle produzioni orticole, in due rate, di € 6000 al 31 Luglio ed € 4000 al 10 Novembre 2018”.
Di lapalissiana evidenza, pertanto, è la differenza tra una clausola di questo tenore e quella in cui si preveda il pagamento di una somma iniziale a garanzia dell'impegno preso, come avvenuto nel caso di specie, previsione che non altera affatto la causa tipica associativa del contratto in oggetto, né riduce il margine di rischio nella partecipazione agli oneri ed ai profitti, del soggetto compartecipante.
Quanto alla mancata previsione del quantum di partecipazione della Ditta agli utili guadagnati, in realtà, dalla lettura del contratto intercorso tra i paciscenti è emerso chiaramente come, nella sostanza, vi fosse un'effettiva partecipazione della agli utili derivanti dalla vendita del prodotto CP_1 agricolo. Ebbene, nell'ambito del contratto di compartecipazione, aspetto particolarmente importante è proprio quello della ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante.
È prevista la forma scritta a fini fiscali, che consente alle parti di fissare la quota di reddito da ripartire e, conseguentemente, la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi
(art. 33 comma 2, del TUIR).
In sostanza, quindi, la previsione della reciproca ripartizione degli utili (necessariamente proporzionale al margine di partecipazione di ciascuna parte del contratto alla ripartizione delle attività espletate per il raggiungimento dello scopo) non è elemento determinante ai fini della validità in ambito civilistico del contratto, ma ha pregnante rilievo fiscale, nel senso che gli eventuali guadagni derivanti dall'attività svolta in compartecipazione potranno essere imputati a reddito solo allorquando vengano stabilite, rispettivamente, nel contratto avente forma scritta, le reciproche quote di partecipazione ai profitti.
Peraltro, sussistono diverse modalità con cui è possibile concordare le modalità di ripartizione, nello specifico: “Altro aspetto particolarmente importante è quello della ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che
l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante” (cfr. sent. Trib. Brindisi n. 504/2024).
Ebbene è altresì possibile che della vendita si occupi solo una delle parti (anche per conto dell'altra a titolo di mandato senza rappresentanza).
Nel caso di specie, l'espressa indicazione contrattuale, pur succinta, che prevede, tra gli obblighi del compartecipato, quello di vendere il prodotto finito previa acquisizione sul campo dello stesso dal compartecipante, delinea – necessariamente – una diretta partecipazione di quest'ultimo nel processo di vendita e, di conseguenza, il relativo coinvolgimento nella distribuzione degli utili. In sostanza, il fatto che il compartecipato dovesse acquisire il prodotto dal compartecipante per poi venderlo e fatturarlo alla clientela, rende inevitabilmente improbo qualificare il suddetto negozio come un contratto di affitto agrario, il quale, in qualità di negozio di scambio, vedrebbe necessariamente preclusa la possibilità, per il comparteciparte, di intervenire, in qualche modo, nel processo di commercializzazione del prodotto finito.
Ancora, le ulteriori censure articolate dal ricorrente, a tenore delle quali la non avrebbe, CP_1 in realtà, mai partecipato fattivamente alla realizzazione delle opere necessarie per la concreta attuazione del programma negoziale (omettendo di preparare il terreno alla semina, di irrigare, di tenere il libro delle semine ecc.), attengono, come è evidente, ad un diverso piano rispetto a quello attenzionato nel thema decidendum, avendo ad oggetto esclusivamente il profilo dell'adempimento degli accordo contrattuali, l'imputabilità dell'eventuale inadempimento e i relativi rimedi che agiscono sul piano dell'efficacia del negozio giuridico, nulla avendo a che fare con la struttura del sinallagma delineato nel patto contrattuale, e di conseguenza, non potendo invocarsi, rispetto a tali profili, rimedi genetici come quello afferente alla nullità del vincolo.
Indipendente dalle asserite condotte denigratorie assunte dalla nei confronti dei CP_1 rappresentanti della profilo del tutto irrilevante ai fini del decidere, tale aspetto si desume Pt_1 agevolmente dal tenore delle stesse difese articolate dalla resistente, sulla scorta delle quali: “ Pt_1 ha eseguito in via esclusiva tutte le lavorazioni necessarie, anticipando le relative spese, tenuto conto che gli appezzamenti si presentavano totalmente incolti (vedasi foto ricavata da Google Maps, docc.
9.1-9 allegati alla costituzione) e infestati da erbe spontanee, particolarmente evidenti in alcune zone
(come la parte centrale della p.lla 337 e in alcune parti delle p.lle 8, 14, 15, 29, 39 e 287 del foglio
38). Poiché i terreni derivano da una ex cava, la resistente ha dovuto attuare una specifica e mirata azione di riqualificazione per ripristinare la coltivabilità dei fondi oggetto di causa, con maggiori impegni e oneri. Ovviamente, la non ha contribuito in alcun modo all'esecuzione di tali CP_1 operazioni, mentre ha dovuto effettuare in via esclusiva i seguenti lavori (…)”. Pt_1
Ed ancora: “di conseguenza la consegnando le chiavi di accesso, non eseguendo alcun CP_1 tipo di lavorazione posta a suo carico, non sostenendo alcun esborso economico, non impiegando operai e/o mezzi della propria azienda per l'esecuzione dei lavori di coltivazione, non solo concedeva il possesso esclusivo alla resistente ma integrava di fatto i presupposti necessari per la sussistenza del contratto di affitto agrario. D'altronde è ampiamente dimostrato che la ha sostenuto Pt_1 integralmente tutte le lavorazioni, i costi di impianto e di gestione, incluse semine, trattamenti, irrigazione, raccolta e commercializzazione, senza alcuna prestazione corrispettiva da parte della che anzi si complimentava con la conduttrice per come erano stati lavorati e coltivati i CP_1 terreni”. È evidente, pertanto, la contraddizione logica di tali assunti. Ed infatti delle due l'una: o la ha Pt_1 assunto che la non avesse alcun dovere nell'opera di coltivazione e semina dello spinacio, CP_1 avendo le parti inteso stipulare un semplice contratto di affitto agrario, oppure, se la stessa CP_1 si è resa inadempiente ai suoi obblighi, come espressamente affermato dalla società ricorrente, vuol dire che, sul piano della programmazione negoziale, quegli obblighi esistevano e non potevano che derivare dal contratto di compartecipazione stagionale.
A ben vedere, quindi, tutte le contestazioni di relative alla mancata concreta attivazione della Pt_1 per adempiere ai doveri sulla stessa spettanti in virtù del contratto intercorso, hanno ad CP_1 oggetto una causa petendi diversa da quella oggetto del giudizio di merito, anche considerando che la stessa compartecipata non ha articolato alcuna domanda di risoluzione del contratto, né, tantomeno, risarcitoria, e in alcun modo, pertanto, il profilo dell'inadempimento della viene in rilievo CP_1 nel dirimere i profili problematici dell'odierna controversia.
A questo proposito, la non ha dedotto alcun elemento funzionale a rintracciare realmente, nella Pt_1 pattuizione intercorsa, un contratto d'affitto agrario, ponendo in evidenza aspetti afferenti la scorrettezza della condotta contrattuale di controparte e, pertanto, il relativo inadempimento agli obblighi negoziali, confermando, quindi, come la volontà disciplinata dai contraenti ab origine non celasse affatto l'intento di dare luogo ad un contratto d'affitto agrario, evidente laddove si afferma:
“consegnando le chiavi di accesso, non eseguendo alcun tipo di lavorazione posta a suo carico, non sostenendo alcun esborso economico, non impiegando operai e/o mezzi della propria azienda per
l'esecuzione dei lavori di coltivazione, non solo concedeva il possesso esclusivo alla resistente ma integrava di fatto i presupposti necessari per la sussistenza del contratto di affitto agrario”, circostanze che, come anzidetto, afferiscono esclusivamente ai profili inerenti alle reciproche responsabilità nel corretto adempimento dell'accordo di compartecipazione.
D'altra parte, anche nelle memorie da ultimo depositate dalla in data 11.11.2025, nel dedurre Pt_1 ed allegare la corrispondenza tra le parti, evidenziando come la accogliesse di buon CP_1 auspicio l'operato della società ricorrente, la ricorrente non fa che confermare la tesi anzidetta, ossia che tra le parti sussistesse un rapporto di collaborazione tipico di un negozio di tipo associativo ed escluso da un rapporto di scambio come quello dell'affitto agrario.
Giova rammentare, come già profusamente evidenziato in sede di ordinanza cautelare, come oggetto dell'odierna controversia non sia affatto la condotta tenuta dalla dal momento che la CP_1 ricorrente non ha articolato alcuna domanda che possa portare ad interrogarsi sul corretto adempimento della resistente agli obblighi su di essa gravanti in relazione alle condizioni CP_3 negoziali. Pertanto, il fatto che la stessa sula scorta delle deduzioni della resistente, abbia violato gli CP_1 obblighi contrattualmente assunti, non è dirimente ai fini della qualificazione del contratto intercorso.
È, infine, altresì, destituita di fondamento l'ulteriore domanda articolata in subordine dalla stessa ed afferente alla richiesta declaratoria di nullità del contratto per violazione del disposto di Pt_1 cui all'art. 45 della l. 283/1982 in quanto, come sopra analiticamente precisato, il contratto di compartecipazione agraria stagionale è, ex se, escluso dall'ambito di applicazione della legge menzionata (come confermato dal disposto di cui all'art. 56 del predetto testo normativo) pertanto non è assoggettato a quel particolare vincolo negoziale che richiede l'intervento delle associazioni professionali nell'ipotesi in cui la parte intenda derogare al regime normativo dei contratti di affitto agrario, delineati dalle disposizioni in esame. (e ciò a meno che, come già abbondantemente detto, il contratto associativo stagionale non abbia, in realtà, le caratteristiche di un negozio di scambio, riconducibile all'affitto agrario).
Al riguardo la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “In base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno” (Cass. n. 2716/2005) con la conseguenza che “per la sussistenza del contratto di affitto di fondo rustico per colture stagionali o per singole colture di cui all'art. 56 della legge n. 203 del 1982, che è sottratto alla disciplina generale dell'affitto, caratteristica fondamentale è la circostanza che il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a certe colture, conceda ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina
o piantagione” (Cass. n. 13631/2004).
Le domande di parte ricorrente, pertanto, volte ad accertare la volontà delle parti di concludere un contratto d'affitto agrario e, in subordine, di accertare e dichiarare la nullità dei negozi intercorsi e, per l'effetto, applicare per eterointegrazione la disciplina dei contratti d'affitto, disponendo che gli effetti del contratto di affitto si protraggono rispettivamente fino al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039), devono essere, quindi, rigettate, per le ragioni sopra rappresentate. Da quanto anzidetto, quindi, deriva che i contratti di compartecipazione agraria stipulati tra le parti fossero perfettamente validi e produttivi dei relativi effetti e che, quindi, fossero pervenuti a naturale scadenza in data 30.4.2025, come da pattuizione specificamente sottoscritta da entrambi i contraenti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale da la Controparte_1 stessa va rigettata con riferimento a ciascuna delle voci di danno dedotte, per le ragioni che seguono.
Con riferimento al dedotto rischio di perdita della certificazione biologica e dei relativi contributi, cui si aggancia, a stretto giro, il pericolo di dover restituire i contributi percepiti negli ultimi anni, oltre a non essere stato fornito alcun elemento di prova che possa ancorare un tale assunto alle vicende intercorse tra le parti, si palesa evidente come si tratti, semmai, di un pericolo di pregiudizio futuro e, pertanto, di un evento di danno non ancora verificatosi, alcuna pretesa potendo avanzare, pertanto,
l'odierna resistente in questa sede.
Medesimo discorso può essere effettuato, evidentemente, con riferimento al rischio di perdita dei contributi PAC.
Invero, parte ricorrente sul punto non ha offerto idonea allegazione e prova della ineluttabilità ed imminenza del pericolo del danno involgente la sfera giuridica della parte istante, che non può risolversi in un astratto danno potenziale e futuro ed incerto.
Quanto ai danni ai terreni ed alle strutture, la non ha fornito prova dell'ammontare dei CP_1 pregiudizi effettivamente patiti, né ha allegato un qualche principio di prova funzionale alla relativa stima.
Nello specifico, la resistente (ricorrente in riconvenzionale) ha dedotto come, a causa dell'inadempimento della che avrebbe omesso di liberare il terreno all'esito dell'attività Pt_1 colturale, gli ettari oggetto del contratto di compartecipazione e, di conseguenza, le altre aree limitrofe escluse dal negozio intercorso tra le parti, sarebbero state invase dalla flora infestante, indicando, altresì, strumenti rimediali funzionali a risolvere la problematica per garantire l'idoneità delle aree affinchè siano, in futuro, nuovamente sottoposte a coltivazione biologica, sottolineando come sia, pertanto, imprescindibile, "effettuare minime lavorazioni e poi lascarli a riposo ma effettuare su di essi ripetute 'false semine' rinviando le colture da reddito ad una coltivazione di cereali vernini nel prossimo autunno” e che, purtuttavia, tale meccanismo comporterebbe l'inevitabile perdita del ciclo produttivo.
La deducente, dunque, ha allegato come una tale situazione fattuale cagioni un lucro cessante connesso alla mancata percezione del reddito che la avrebbe incamerato, nel corso del CP_1 ciclo produttivo, se non avesse perso la possibilità di utilizzare il terreno per le colture utili, pari ad euro 45.000,00, ponderati sulla scorta delle produzioni medie aziendali degli ultimi tre anni. A ben guardare, però, la stessa parte avrebbe dovuto fornire prova o, quantomeno, congrua allegazione, dei criteri sulla scorta dei quali ha stimato il proprio mancato guadagno, non potendosi, evidentemente, limitare a richiamare la produzione media allegando i bilanci complessivi degli ultimi tre anni.
Giova premettere che, sulla scorta degli ordinari criteri in materia di ripartizione dell' onere della prova, a fronte di una pretesa risarcitoria fondata su un titolo di responsabilità di natura contrattuale, grava sul creditore allegare l'inadempimento e fornire prova del pregiudizio, anche nella sua componente di danno conseguenza, determinando la relativa quantificazione.
Nel caso di specie, invece, il quantum allegato dalla non appare saldato su alcun criterio CP_1
o parametro dirimente, non avendo, essa indicato, nemmeno genericamente, quale componente del reddito prodotto dall'azienda fosse oggettivamente imputabile alla produzione della coltivazione biologica dei terreni in oggetto, non essendo sufficiente una omnicomprensiva allegazione dei bilanci triennali, ma dovendosi indicare quale componente del proprio fatturato fosse stata ontologicamente connessa, negli anni precedenti, alla produzione biologica, al fine di stimare (pur presuntivamente) quali sarebbero stati i guadagni in caso di coltivazione e di vendita dei prodotti del terreno.
La in questo caso, ha omesso financo di dimostrare che quegli stessi terreni fossero CP_1 abitualmente destinati alla coltivazione biologica, non ha allegato quali prodotti della terra sarebbero stati oggetto di produzione e di vendita in quell'area ed il margine di guadagno che avrebbe ordinariamente conseguito.
Come è evidente, l'onere di fornire prova di tali circostanze grava sulla parte stessa, alla quale sarebbe bastato allegare l'utilizzo che avrebbe potuto effettuare delle aree oggetto del contratto di compartecipazione, producendo documentazione attestante l'arricchimento derivante dallo sfruttamento di quei beni, come eventuali contratti, fatture di vendita del prodotto, documentazione tutta attestante l'utilizzo produttivo ed il guadagno conseguito dall'uso dei terreni.
D'altra parte, sarebbe stato onere della stessa parte quantificare, anche mediante presunzioni o principi di prova, aventi valore indiziario, la quantificazione dell'incidenza economica dei terreni siti in CO sul bilancio aziendale, non potendosi in toto demandare tale attività al Perito in sede di
CTU, la quale avrebbe valenza prettamente esplorativa.
D'altra parte, anche la documentazione versata in atti dalla ricorrente in riconvenzionale, per quanto idonea a dare atto dell'assetto economico patrimoniale dell'azienda, nulla dice sull'impatto eziologico della coltivazione dei terreni sub iudice nella produzione del reddito della CP_3
[...]
Non è sufficiente, al fine di provare la concreta coltivazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, neanche la produzione del fascicolo azindale, nel quale si dà conto, in via del tutto statica, della destinazione delle varie aree dell'intera superficie, ma nulla si dice dell'utilizzo effettivamente produttivo dei terreni in oggetto e sui guadagni che la avrebbe ricavato dalla eventuale CP_1 commercializzazione dei prodotti della terra.
Del resto, la liquidazione equitativa del lucro cessante (quale dovrebbe concretare il pregiudizio in parola) ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cass. civ., Sez. 3^,
08/11/2007, n. 23304 Cass. 4052 del 19 febbraio 2009; Cass. 11353 del 11 maggio 2010).
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al "quantum" limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (nel caso di specie la Corte ha ritenuto del tutto carente la prova del danno patrimoniale, fondata, nel giudizio di merito, solo sul generico riferimento al fatto che l'impresa danneggiata avesse caratterizzato i propri investimenti e la produzione sulle commesse della danneggiante e conseguentemente avesse subito un danno dall'interruzione dei rapporti, rimessi alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio senza alcuna specifica indicazione. (Cass.24140/07).
Medesimo discorso può essere effettuato in relazione al danno emergente, quantificato in euro
15.000,00 a titolo di costi da sostenere per dare luogo agli interventi riqualificatori straordinari, non essendo dato in alcun modo comprendere quali siano in concreto le spese da sostenere ai fini del recupero (trattandosi di allegazione eminentemente generica).
Anche con riferimento al pregiudizio da lucro cessante derivante dal mancato “incasso” della vendita degli spinaci oggetto del contratto di compartecipazione, la domanda non può essere accolta.
Come già accennato, il contratto di compartecipazione agraria richiede, quantomeno ai fini fiscali, oltre alla forma scritta, l'indicazione della percentuale di partecipazione di reddito da ripartire e da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ed infatti, è particolarmente importante individuare i criteri di ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante.
È prevista la forma scritta a fini fiscali, che consente alle parti di fissare la quota di reddito da ripartire e, conseguentemente, la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi
(art. 33 comma 2, del TUIR).
È evidente, dunque, come la specifica pattuizione della ripartizione degli utili tra le parti del negozio in esame, pur non essendo fondamentale ai fini della qualificazione del negozio giuridico come contratto di compartecipazione agraria e pur non producendo conseguenze sul piano della validità del medesimo da un punto di vista civilistico, sia dirimente al fine di comprendere quale fosse la percentuale di mancato guadagno lamentato dalla resistente.
Ebbene, dal negozio in esame emerge: a) che le parti non avevano affatto concordato la percentuale di partecipazione ai profitti derivanti dalla compravendita del prodotto raccolto;
b) che il contratto prevedeva, ai fini della vendita del prodotto da parte del compartecipato, il previo acquisto sul campo dal compartecipante.
Ebbene, da quanto anzidetto non può che evincersi un dato inequivoco: non è stata data alcuna prova concreta della quota di partecipazione ai profitti realmente voluta dalle parti, e concretamente parametrata alle attività eseguite per raggiungere l'obiettivo ultimo della commercializzazione né, tantomeno, di quale sarebbe dovuto essere il prezzo di vendita dello spinacio applicato dal compartecipante affinchè il prodotto venisse acquistato e poi rivenduto dal compartecipato sul mercato.
Ebbene, non è certamente possibile, come vorrebbe parte ricorrente in riconvenzionale, stimare il mancato guadagno sulla scorta di un vaglio sulla mole di prodotto compravenduto ai clienti finali da parte del compartecipato, poiché sarebbe stato precipuo onere dello stesso danneggiato/compartecipante, fornire prova di quale fosse il criterio concordato tra le parti per ripartire il ricavo.
Se si ritenesse, infatti, che tale criterio possa essere individuato – come avviene nella maggior parte del casi – intercettando la quota di reddito reciproca, la stessa avrebbe dovuto quantomeno CP_1 allegare il rispettivo margine di partecipazione ai guadagni, qualora, invece, si dovesse ritenere che non fosse stata concordata alcuna percentuale di partecipazione, dal momento che il compartecipato avrebbe necessariamente dovuto acquistare il prodotto dalla (che avrebbe stabilito il CP_1 relativo prezzo) per poi rivenderlo sul mercato, ivi applicando la relativa plusvalenza funzionale al proprio guadagno, la stessa resistente avrebbe dovuto allegare e dimostrare quali fossero gli accordi sul prezzo applicato.
Alcun rilievo istruttorio avrebbe avuto, per le ragioni anzidette, ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione delle fatture e dei contratti di compravendita del prodotto finale (circostanza, peraltro, negata dalla stessa parte ricorrente, la quale assume di non essere mai addivenuta alla fase di commercializzazione dello spinacio coltivato a fronte del fallimento del programma negoziale) per il semplice fatto che il Tribunale non dispone di alcun criterio sulla scorta del quale parametrare il margine di profitto dell'una e dell'altra parte e, di conseguenza, di alcun criterio cui ancorare la quantificazione del mancato guadagno patito dal compartecipante.
Anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere rigettata.
In primo luogo, la stessa è stata formulata solo in subordine, ossia in caso di accoglimento della domanda principale di accertamento della nullità del contratto intercorso tra le parti, non dovendo, pertanto, sulla scorta del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., essere oggetto del vaglio conoscitivo del giudice a fronte del rigetto della domanda principale.
Ebbene, parte resistente avrebbe certamente potuto pretendere il danno da occupazione sine titulo, riferita all'indebita detenzione della res successiva alla cessazione degli effetti del contratto di compartecipazione, ma non ha articolato espressa domanda in tal senso.
Ad ogni buon conto, anche prescindendo da tale assunto, la non ha allegato i criteri sulla CP_1 scorta dei quali è pervenuta alla ponderazione del calcolo del valore locativo del fondo produttivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte - chiamate a valutare proprio se il danno (nella specie il danno emergente da perdita del godimento) da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, ossia un danno subito dal proprietario per il sol fatto che di tale facoltà sia stato privato a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto - infatti, sul presupposto che la divergenza nelle varie soluzioni interpretative “non può essere ricomposta con l'artificio logico secondo cui danno in re ipsa significherebbe in realtà prova in re ipsa, per cui non si tratterebbe altro che di una forma di presunzione ricavata dai fatti noti della condotta non iure dell'occupante e della tipologia del bene destinato ad impiego fruttifero”, hanno recentemente chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la “concreta” possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale);
e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio
2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica… La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria»
(Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)…” (Cass., S.U., n. 33645/2022). Le sezioni Unite citate hanno, quindi, affermato che entrambe le voci di danno (danno emergente e lucro cessante) devono formare oggetto di una specifica allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso di specie, la non ha dedotto né prodotto alcunchè in ordine alla ponderazione del CP_1 valore locativo (rectius d'affitto) della res e, pertanto, non ha fornito nessun indice sintomatico funzionale a ponderare, pur in via presuntiva, il pregiudizio da mancato guadagno patito.
Infine, è da rigettare la richiesta di euro 300.000,00 a titolo di danno per mancata vendita del vino biologico, dal momento che non è dato comprendere il nesso eziologico tra tale evento e l'inadempimento del contratto intercorso tra le parti.
Da ultimo, non può essere accolta la richiesta di risarcimento delle spese sostenute per l'impianto di irrigazione, quale danno emergente allegato da parte resistente, dal momento che, a suo dire, si sarebbe trattato di spesa infruttuosa stante il fallimento del programma contrattuale.
In primis l'allegazione è eminentemente generica, in secondo luogo non viene fornita alcuna prova della spesa sostenuta e, in ultima analisi, è quantomeno dato presumere che l'irrigazione dei terreni sarebbe stata una spesa comunque necessaria e che la stessa parte resistente avrebbe comunque sostenuto per evitare la completa dissipazione del bene e della sua potenzialità produttiva, non avendo, comunque, fornito alcun appiglio che possa smentire tale postulato logico (deducendo, per esempio, che, per una qualsiasi ragione, qualora la stessa non avesse dovuto dare luogo all'esecuzione del negozio intercorso tra le parti, su di essa non sarebbe gravato alcun onere economico relativo alla irrigazione dei terreni oggetto della compartecipazione).
Anche la domanda riconvenzionale deve essere, dunque, rigettata.
La soccombenza reciproca conduce a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale:
- rigetta la domanda principale;
- accerta e dichiara la validità dei contratti di compartecipazione agraria del 20.9.2024 e dell'11.10.2024, pervenuti a scadenza in data 30.4.2025 e, per l'effetto, ordina alla di CP_4 restituire i terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 38, p.lle 337, 343, 339, 341,
110, 38, 25, 29, 8 e al foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303, 100;
- rigetta la domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Teramo, 21.11.2025
Il Presidente
VI NE
Il Giudice rel.
EL d'MO
Sezione civile n.r.g.a.c.c. 818/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici, dott.ssa VI NE Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa EL D'MO Giudice relatore
NN De CA RO ER
UI AN RO ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel procedimento civile iscritto al n. 818/2025 vertente tra
, con sede in Bellante (Te), alla Via Salinello n. 11, P.IVA C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , nata ad [...] P.IVA_1 Parte_2
PI (AP), il 6.12.1996, residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in San Nicolò a C.F._1
Tordino (TE), alla Via Palombieri, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Monia Terzilli, che la rappresenta e difende;
ricorrente contro
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. C.F. , in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale C.F._2
, corrente in Atri (TE), contrada Medoro n. 1, P.I. , elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Acronzio, che la rappresenta e difende;
resistente
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.4.2025, la società agricola ha evocato in giudizio la Pt_1 Controparte_3
ivi deducendo: : 1) che con due scritture private, una del 20.9.2024 ed una
[...] dell'11.10.2024, le parti stipulavano due negozi qualificati in termini di compartecipazione agraria stagionale, con scadenza prevista in data 30.4.2025, nei quali si prevedeva che Controparte_1 quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale ed imprenditore agricolo a titolo principale, in qualità di proprietaria dei terreni agricoli siti in CO e distinti al NCEU del predetto Comune al foglio 38, p.lla 343 e in qualità di affittuaria dei terreni siti in CO, giusto contratto di affitto stipulato in data 1.10.2014 registrato al n. 10704 rep. 10052 r.g. 13346 ripassato con la società Dora Srl e relativo ai terreni distinti al NCEU di detto Comune al foglio 38 p.lle 337,
343 (per una parte), 339, 341, 110, 38, 25, 29 (per una parte), 8 (per una parte), della complessiva estensione di ha 24.587 nonché foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303 (per una parte), 100
(per una parte), della complessiva estensione di ha 6,33, concedeva alla società il diritto di Pt_1 compartecipazione per la coltivazione stagionale da effettuarsi sui predetti beni;
2) che nei suddetti contratti si stabiliva che i terreni dovessero essere destinati, in via esclusiva, alla coltivazione dello spinacio;
3) che nei negozi si stabiliva che il comparteciparte (anche concedente) mettesse a disposizione i fondi ed eseguisse le attività di irrigazione a mezzo condutture del Consorzio di
Bonifica, registrazione degli interventi di fertilizzazione e fitosanitari sul Quaderno di Campagna, preparazione del terreno per la semina e smaltimento dei rifiuti;
di converso il compartecipato doveva eseguire i seguenti interventi: semina e trapianto, acquisto delle sementi e/o piantine, acquisto dei concimi, trattamenti nel rispetto della normativa biologica, raccolta e commercializzazione dei prodotto, assunzione di manodopera;
4) che la per suggellare la serietà dell'impegno, Pt_1 anticipava l'importo di euro 12.293,50 in relazione ad uno dei contratti ed euro 3.166,00 in relazione all'altro; 5) che, in data 21.9.2024, la rappresentante della società ricorrente stipulava ulteriore contratto con avente ad oggetto l'impegno alla coltivazione ed al conferimento di Parte_3 spinaci da surgelazione, assumendo l'obbligo di coltivare e conferire, per il 2024, spinaci freschi biologici;
6) che le parti, pur avendo formalmente stipulato un contratto di compartecipazione, avrebbero in realtà inteso dare vita ad un negozio di affitto agrario, dal momento che la CP_1 aveva palesato sin da subito che tutte le operazioni per la preparazione dei terreni, per la coltivazione e per la raccolta dello spinacio dovevano essere eseguite esclusivamente da e che la stessa ne Pt_1 avrebbe dovuto supportare tutti i relativi oneri;
7) che, pertanto, la società resistente svolgeva tutte le lavorazioni comportanti la coltivazione e la raccolta del seme;
8) che alcuni dei terreni oggetto dei contratti non avevano la destinazione agricola E2; 9) che, peraltro, la stessa avrebbe CP_1 preteso di ottenere il prima possibile l'ortaggio arrivato a maturazione, al fine di ottenerne i guadagni derivanti dalla vendita, pur senza aver contribuito alla sua coltivazione, perpetrando, medio tempore, tutta una serie di condotte denigratorie nei confronti della una volta appurata la volontà della Pt_1 stessa di non garantirle guadagni derivanti dalla commercializzazione del prodotto stesso;
10) che la reale natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti sarebbe, quindi, quella dell'affitto agrario e che, pertanto, allo stesso debbano applicarsi le relative disposizioni di cui alla l. 203/1982 e la relativa previsione di durata legale (di quindici anni); 12) che, anche volendo prescindere da tale aspetto, il contratto sarebbe nullo in quanto stipulato in violazione dell'art. 45 della l. 203/1982, che stabilisce che gli accordi volti a derogare la disciplina ordinaria tipizzata dalla stessa legge agraria, possano sì essere stipulati, ma solo con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, di: “accertare e dichiarare che tra la società in CP_4 persona del suo legale stipulati due contratti di affitto agrario e conseguentemente accertare e stabilire che la data di scadenza dei predetti contratti, in assenza di un contratto in deroga stipulato con l'assistenza delle associazioni, non può essere inferiore ad anni 15 e per l'effetto dichiarare che il primo contratto ha la sua naturale scadenza al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed il secondo contratto all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039);
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle scritture private ripassate tra le parti per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto riconoscere che tra la società in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra e la Sig.ra , nella Parte_2 Controparte_1 sua qualità di legale rappresentante protempore della sono stati stipulati due Controparte_3 contratti di affitto agrario e che gli effetti del contratto di affitto si protraggono rispettivamente fino al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al
10.11.2039), con ogni conseguenza di legge”.
Si è costituita in giudizio in qualità di titolare e legale rappresentante di Controparte_1 CP_2
che ha dedotto: a) di aver stipulato, in data 20.9.2024 e 11.10.2024, due contratti di
[...] compartecipazione agraria stagionale, aventi ad oggetto, il primo, i terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 38, p.lle 337, 343 (per una parte), 339, 341, 110, 38, 25, 29 (per una parte),
8 (per una parte), della complessiva estensione di ha 24.587, il secondo, terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303 (per una parte), 100 (per una parte), della complessiva estensione di ha 6,33; b) che, nonostante l'avvenuta scadenza contrattuale, non restituiva le chiavi delle sbarre d'accesso, continuava ad accedere ai terreni abusivamente, Pt_1 occupava e sfruttava anche i terreni non inclusi nei contratti di compartecipazione agraria;
c) che, nelle more dei tentativi della ricorrente di recuperare il possesso degli immobili, promuoveva Pt_1
l'odierno giudizio di merito per la riconduzione dei contratti di compartecipazione in affitto agrario;
d) che, nel corso dei rapporti contrattuali, emergevano numerose criticità relative alla tracciabilità delle produzioni ed alla trasparenza delle operazioni economiche, che conducevano la stessa resistente a determinare l'anticipata cessazione degli effetti negoziali;
e) che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei suddetti contratti stipulati in mancanza dell'assistenza delle organizzazioni professionali, sarebbe destituita di prognosi di fondatezza, dal momento che la norma invocata dal ricorrente, ossia l'art. 27 della L. 203/1982, non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di contratti nulli, operando esclusivamente quale fattispecie idonea a ricondurre, ope legis, i contratti già in essere all'epoca dell'entrata in vigore della disposizione normativa a quelli disciplinati dal testo di legge;
f) che, inoltre, sarebbe prassi della stessa praticare colture non autorizzate , Pt_1 anche in aree estranee a quelle coinvolte dal contratto di compartecipazione, determinando l'esposizione dell'azienda ricorrente al rischio di revoca della certificazione biologica, non essendo in grado di aggiornare il quaderno di campagna né di documentare le colture concretamente praticate;
l) che, per tali argomenti, la permanenza abusiva della società resistente sui suddetti suoli comporterebbe il protratto rischio di compromissione dei beni aziendali, come documentato dalla perizia di parte versata in atti e che sussisterebbero i presupposti di un urgente intervento volto ad evitare che la flora infestante immessa dalla comporti l'aggravamento dei pregiudizi che, già Pt_1 di per sé, sarebbero stati prodotti dalle incaute condotte della controparte, richiedendosi il celere fermo per evitare la perdita dell'intero ciclo di produzione.
La ha, poi, sottolineato come non potrebbe trovare applicazione un'eventuale domanda di CP_1 conversione ex art. 1424 c.c., stante l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla suddetta fattispecie affinchè l'accordo voluto e stipulato tra le parti produca gli effetti di un contratto di scambio di affitto agrario.
Ha, poi, evidenziato, che i contratti di compartecipazione agraria stagionale sarebbero espressamente sottratti al regime di applicazione della l. 203/1982 e, pertanto, ad essi non sarebbe applicabile né la disciplina della nullità prevista dall'art. 45, né quella della riconduzione prevista alla fattispecie di cui all'art. 27 della medesima legge e che non vi sarebbero dubbi sulla natura del contratto stipulato tra le parti, in alcun modo riconducibile al negozio di affitto agrario, essendone indici la durata, la natura stagionale della coltivazione, la ripartizione dei reciproci compiti e dei rischi nonché l'obbligo, per il compartecipato, di acquisire il prodotto dal compartecipante prima di venderlo alla clientela.
Parte resistente, dunque, ha sottolineato come la condotta scorretta della controparte, lesiva del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sia sempre stata preordinata a strumentalizzare il negozio di compartecipazione agraria al fine di acquisire la disponibilità dei terreni ed utilizzarli in violazione degli accordi associativi. ha, poi, articolato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti, eziologicamente imputabili all'inadempimento della previo accertamento Pt_1 della validità dei contratti di compartecipazione agraria e di naturale scadenza degli stessi al
30.4.2025.
In primo luogo, la ha allegato il concreto rischio che la protrazione dell'occupazione CP_5 abusiva dei terreni da parte della potesse comportare il rischio della perdita della certificazione Pt_1 biologica e dei relativi contributi, legato al riscontro, da parte degli ispettori ICEA, nel corso del sopralluogo del 19.2.2025, di pratiche colturali non autorizzate, nonché il rischio di perdere i cd. contributi PAC (par a circa 30.000,00 euro annuali) strettamente connessa all'impossibilità di accedere e gestire i terreni e di aggiornare, quindi, il relativo fascicolo aziendale.
Ha, poi, allegato pregiudizi materiali diretti ai beni aziendali, producendo, a tal fine, apposita perizia stragiudiziale, deducendo come, in violazione dell'art. 6 del contratto di compartecipazione, parte ricorrente avrebbe omesso di liberare il terreno a fine raccolta dai residui colturali, contribuendo a dare vita ad un'infestazione generalizzata sull'intera proprietà di parte resistente.
Secondo la rappresentazione della al fine di porre rimedio all'inarrestabile processo di CP_1 deterioramento, sarebbe necessario apprestare interventi straordinari determinanti l'interruzione del ciclo produttivo, effettuando lavorazioni minime e lasciando i terreni medesimi a riposo.
A fronte di ciò la resistente (ricorrente in riconvenzionale) ha domandato il risarcimento per pregiudizi patiti a titolo di lucro cessante, pari al mancato reddito, stimabile in euro 45.000,00 sulla base delle produzioni medie aziendali, oltre ai costi, pari ad danno emergente, necessari per il recupero della fertilità dei terreni, pari ad euro 15.000,00.
La stessa ha, poi, chiesto venisse riconosciuto il danno da perdita “permanente” della CP_1 capacità produttiva del fondo, pari ad euro 25.000,00.
Ancora, ulteriore voce di danno allegata è quella relativa al lucro cessante connesso alla mancata percezione degli utili connessi alla vendita del prodotto (lo spinacio) oggetto del contratto di compartecipazione, pari ad euro 250.000,00, 10.000,00 per costi fissi sostenuti per l'impianto di irrigazione, quale danno emergente, in quanto spesa necessaria ed infruttuosa ed euro 300.000,00 per mancata vendita del vino biologico prodotto nell'anno 2024. Ha chiesto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda articolata in via principale e della declaratoria di nullità dei contratti di compartecipazione, di condannare controparte al risarcimento di euro 18.550,20 a titolo di indennità da occupazione sine titulo, oltre a:
- € 250.000,00 per mancato incasso derivante dalla vendita degli spinaci,
- € 10.000,00 per costi fissi sostenuti per l'impianto di irrigazione;
- € 28.345,34 per mancata erogazione del contributo PAC 2024;
- € 300.000,00 per mancata vendita del vino biologico prodotto nell'anno 2024.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente ha articolato ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo di condannare controparte al rilascio dei terreni, sussistendo i presupposti di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con Ordinanza pubblicata il 22.7.2025, il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda instaurata ex art. 700 c.p.c., ed ordinato il rilascio della res, stabilendo altresì una penalità di mora in caso di protratto inadempimento nel rilascio dei terreni sub iudice.
Con memoria dell'11.11.2025, la nel prendere posizione sulla domanda risarcitoria articolata Pt_1 in riconvenzionale ha, in sintesi, dedotto che: a) la condotta della è stata perfettamente Pt_1 rispettosa delle previsioni contrattuali, avendo quast'ultima provveduto a porre in essere tutte le attività contrattualmente stabilite, anche quelle gravanti, da contratto, sulla ditta della b) CP_1 il contratto di compartecipazione celerebbe, in realtà, un negozio di affitto agrario, circostanza dimostrata dal fatto che la avrebbe preteso il pagamento di una somma di denaro alla CP_1 sottoscrizione del contratto, non dando seguito all'esecuzione delle prestazioni a lei spettanti;
c) sarebbero infondate le doglianze sulla perdita della certificazione biologica, dal momento che il prodotto coltivato e raccolto sarebbe di natura biologica e mai la società ricorrente avrebbe fatto uso di fitofarmaci né di elementi esclusi dalla coltivazione biologica stessa;
d) altresì non vi sarebbe alcun pregiudizio derivante dalla permanenza dei residui colturali danni, atteso che essi risultano essere una conseguenza diretta e normale della fase successiva alla coltivazione;
e) che non sussisterebbe alcun pregiudizio da mancato incasso dei proventi derivanti dalla vendita dello spinacio, dal momento che la avrebbe impedito, con le sue condotte, la raccolta del secondo sfalcio degli spinaci e CP_1 compromesso la commercializzazione del prodotto già maturo.
Rigettate le istanze di prova orale la controversia è stata incamerata per la decisione all'udienza del
21.11.2025, nella quale le parti hanno discusso la causa ed è stata data lettura del relativo dispositivo.
*
Preliminarmente devono essere rigettate le istanze di prova orale, dal momento che la causa ha valenza prettamente documentale ed i capitoli articolati dalle parti si palesano prettamente vertenti su fatti non contestati o documentabili, in particolare, per parte ricorrente, le circostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,14,15 e 16 appaiono non contestate e quelle poste ai numeri 9,10,12,12,19,20,22,24 irrilevanti, appaiono, invece, generiche le circostanze dedotte ai numeri 17, 18,23,25 e 26 e documentale il capitolo 21; per parte resistente, invece, si palesano irrilevanti i capitoli articolai ai numeri 5, 9, 10, 11, 12, 16, 27, 28, 29, 30,31, 32, 37 e 41, incontestato è il capitolo 8, mentre documentabili sono le dedotte circostanze di cui ai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Nel giudizio in esame la società ha chiesto di accertare la carenza dei presupposti negoziali CP_4 dei contratti di compartecipazione agraria intercorsi tra le parti, chiedendo di dichiarare che, per caratteristiche intrinseche e per espressa volontà dei contraenti, gli stessi volessero, in realtà, dare vita ad un contratto di affitto agrario, dovendosi applicare, perciò, ope legis, la normativa prevista alla l.
282/1982 e, per l'effetto, il relativo termine di durata di quindici anni, e dovendo, pertanto, considerare ancora produttivo di effetti il relativo contratto.
In primis, stante l'eterogeneo richiamo ad istituti e fattispecie differenti che ha, per vero, frammentato e reso particolarmente complesso l'oggetto del decidere, occorre fare un po' di chiarezza al fine di identificare e qualificare correttamente le doglianze articolate.
La ricorrente, infatti, ha chiesto di accertare che il contratto di compartecipazione agraria celasse, in realtà, un vero e proprio negozio d'affitto d'azienda; indici di tale circostanza sarebbero: a) la fissazione di un canone pagato una tantum ed anticipatamente dalla società compartecipata alla concedente al momento della stipula del contratto ed ai fini dell'immissione nel possesso del bene;
b) la gestione, in piena autonomia, della semina e del raccolto da parte della stessa c) Pt_1
l'assunzione integrale dei rischi d'impresa da parte della medesima.
Occorre, in linea di principio, premettere che, con la l. 283/1982 il Legislatore ha ricondotto ad unità ed uniformità le diverse tipologie di contratti agrari esistenti, tipizzandone i caratteri determinanti e, nel bilanciamento tra la tutela protezionistica dei contraenti e l'esigenza di preservare l'autonomia negoziale, ha scelto di limitare fortemente la libertà contrattuale, escludendo, in linea di principio, la validità dei contratti agrari di natura associativa (come la mezzadria e la compartecipazione agraria)
e prevedendo che tutte le deroghe negoziali al disposto della legge agraria fossero sì possibili ma solo se gli stessi negozi, a pena di nullità, fossero stati stipulati con l'assistenza delle relative organizzazioni professionali agricole (art. 45 l. 283/1982).
Ebbene, fanno eccezione a tale assunto, tra gli altri, proprio i contratti di compartecipazione agraria, ed infatti, ai sensi dall'art. 54 della l. 283/1982: “Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”. Il contratto di compartecipazione agraria è un vincolo negoziale di stampo associativo con durata stagionale (e limitato, pertanto, alla coltivazione ed alla commercializzazione di una singola coltura stagionale), nel quale le parti assumono reciproci obblighi e quote del rischio di impresa, condividendo, dunque, gli oneri e i doveri, i profitti ed il relativo rischio di impresa.
Non è essenziale che gli obblighi siano i medesimi ben potendovi essere una distinta ripartizione dei contributi indirizzati al raggiungimento dello scopo associativo, né una partecipazione assolutamente paritaria dei profitti, ma è fondamentale che ciascuno partecipi ai rischi ed ai ricavi, non potendo ammettersi che il compartecipato si limiti a prestare mera attività di manodopera (senza contribuire agli oneri), nel qual caso, infatti, si tratterebbe di un simulato rapporto di dipendenza lavorativa, né che il concedente si limiti alla concessione del fondo, magari percependo una quota fissa ed indipendente dall'andamento degli affari, ipotesi in cui l'accordo associativo celerebbe, in realtà, un contratto d'affitto.
Ebbene, nei casi in cui le parti abbiano concertato di dare vita ad una compartecipazione agraria, non trovano applicazione le stringenti norme di cui alla l. 283/1982, non essendo, a tal fine necessario che
– per la deroga ai modelli tipizzati– debba provvedersi, a pena di nullità, alla stipula mediante assistenza delle associazioni professionali. Tutto l'impianto operativo posto a tutela dei contratti di scambio in materia agraria, così vincolante per l'autonomia negoziale, vede nei contratti associativi di brevissima durata, delle vere e proprie eccezioni, nelle quali il legislatore (stante la brevità e la specificità degli accordi negoziali) ha escluso che sussistessero quelle particolari istanze di intervento nelle dinamiche privatistiche a fini di tutela, facendo riespandere in pieno il principio di cui all'art. 1322 c.c.
Ciò detto, allo stesso tempo, per evitare che l'utilizzo di tali schemi negoziali celi, in realtà, il ricorso ai contratti di scambio agrario derogando elusivamente alle relative disposizioni normative, qualora si accerti che la pattuizione, indipendentemente dal nomen iuris conferito, abbia i connotati di un negozio di affitto agrario, per Giurisprudenza unanime, devono applicarsi le relative previsioni, pertanto, in quel caso, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel suddetto impianto normativo, si darà luogo alla relativa applicazione, ex art. 1419 c.c. e 1339 c.c.
Perciò se, come nel caso di specie, si accertasse che il negozio stipulato tra e avesse Pt_1 CP_1 avuto, in realtà, i caratteri del contratto di scambio (possesso del terreno a fini produttivi in cambio di un corrispettivo) verrebbe in gioco l'applicazione delle norme di cui alla l. 283/1982 e ciò non di certo sulla scorta del richiamo dell'art. 27 della predetta legge (che attiene alla conversione ope legis dei contratti agrari derogativi delle disposizioni legali esistenti ratione temporis) o del 1424 c.c. che ha ad oggetto la conversione del contratto nullo e che nulla ha a che vedere con le doglianze sostanzialmente articolate dalla nella causa a cognizione piena, ma solo perché l'eccezionalità Pt_1 della esenzione dalle disposizioni della l. 283/1982 presuppone che il contratto abbia realmente quei connotati di eccezionalità, in caso contrario, infatti, si riespanderà quella stringente limitazione dell'autonomia negoziale cui si ispira la legge, con conseguente applicazione – ex art. 1419 c.c. e
1339 c.c. –dei relativi paradigmi normativi.
Per cui, ove si appurasse che il contratto celasse, in realtà, un negozio di affitto, l'aver concordato disposizioni derogative delle previsioni della l. 283/1982 in assenza dell'assistenza delle relative associazioni (ex art. 45), renderebbe nullo il programma negoziale, con conseguente applicazione delle norme del suddetto testo normativo, ivi inclusa la durata di quindici anni dei relativi effetti.
Fatta questa doverosa premessa, stante l'evidenza di una certa confusione e sovrapposizione di diversi istituti giuridici, occorre, in questa sede, comprendere se il contratto di compartecipazione stagionale, avesse, in realtà, i caratteri di un affitto agrario. A tale quesito, a parere del Collegio, deve essere data risposta negativa.
Il contratto versato in atti, infatti, ha tutti i connotati di un accordo associativo di compartecipazione stagionale, dal momento che esso: a) prevede la coltivazione di un singolo ortaggio (spinacio) in via stagionale;
b) ha durata molto limitata nel tempo, corrispondente proprio alle tempistiche di semina e raccolta della suddetta piantagione;
c) prevede una paritaria compartecipazione dei rispettivi doveri, dal momento che – se è vero che l'acquisto delle semine ed il trapianto/semina, era posto a carico del compartecipato – il concedente aveva l'obbligo di occuparsi dell'irrigazione di tutto l'impianto, della preparazione del terreno al fine di renderlo “pronto” alla semina, dello smaltimento dei rifiuti derivante dall'attività oggetto di compartecipazione e di fornire un locale per apporre i mezzi di raccolta;
d) prevede esplicitamente la reciproca partecipazione ai rischi d'impresa (art. 8).
Gli unici due elementi che potrebbero, in realtà, rendere problematica la qualificazione del rapporto in termini di compartecipazione agraria sono: 1) la previsione di una somma, corrisposta dalla Pt_1
a “conferma dell'impegno dimostrato” da versare al momento della stipula, nei confronti della
2) l'assenza di una esplicita previsione delle modalità di ripartizione dei ricavi. CP_1
A ben veder, però, non si tratta di segnali d'allarme idonei a vanificare la sussistenza, evidente, dei presupposti della compartecipazione.
Quanto al primo, la somma versata da al momento della stipula del negozio, non sembra affatto Pt_1 delinearsi quale “corrispettivo” o “canone anticipato”. Esso è previsto “a conferma dell'impegno preso”.
Nonostante la disposizione non brilli per chiarezza e non sia semplice la relativa qualificazione giuridica, tale somma pare più inquadrabile nella categoria della caparra confirmatoria o di una cauzione assunta a garanzia del rispetto della netta suddivisione tra le aree coinvolte dal programma negoziale, ed infatti, tale clausola (art. 3) si colloca subito dopo la previsione secondo cui: “sono escluse dal presente contratto le aree attigue dei terreni (diversi da quelli oggetto di accordo di compartecipazione) che rimangono nella disponibilità esclusiva di Controparte_3
, come anche l'utilizzo delle strade interpoderali e l'accesso su queste (…). Resta inoltre
[...] escluso ogni altro possibile utilizzo dei terreni diverso dalle finalità indicate (…).
Visto che per le finalità del presente contratto viene consentito l'accesso anche alle aree ed ai terreni esclusi dallo stesso, in caso si verifichino rotture, ammanchi, danneggiamenti alle strutture imputabili alla , tali situazioni comporteranno l'immediata risoluzione del contratto (…)”. Pt_1
L'ulteriore clausola determinante l'importo previsto “a conferma dell'impegno assunto”, quindi, non sembra assumere affatto i connotati di un corrispettivo o di un canone di affitto versato una tantum, ma si palesa quale somma versata o per rafforzare il vincolo negoziale (e quindi, in qualità di caparra, oggetto, pertanto, di restituzione al momento della cessazione degli effetti del contratto) ovvero quale
“cauzione” passibile di essere trattenuta in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Del resto, la sentenza citata dal resistente (Trib. Mantova sent. n. 534/2020) ove è stato affermato che la previsione di un minimo garantito, nei contratti di compartecipazione stagionale, rende nullo il contratto, dal momento che esso frustrerebbe il sinallagma negoziale, minimizzando i rischi in capo al concedente, ad un attento sguardo, ha ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella divisata dai contraenti, dal momento che – in quell'ipotesi – era indubbio che la fattispecie avesse ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di anticipazione dei ricavi, prevedendosi, nel contratto oggetto di quel giudizio: “Le parti, a fronte di una analisi preventiva dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione dei terreni da coltivarsi a colture orticole, concordano sin da ora che la Parte
Compartecipante riconoscerà alla Parte Associante un corrispettivo pari al 15% del ricavato dalla produzione, corrispettivo stimato e quantificato, sin da ora, nell'importo minimo di Euro
10.000,00(Euro-diecimila/00), da corrispondersi al realizzarsi delle produzioni orticole, in due rate, di € 6000 al 31 Luglio ed € 4000 al 10 Novembre 2018”.
Di lapalissiana evidenza, pertanto, è la differenza tra una clausola di questo tenore e quella in cui si preveda il pagamento di una somma iniziale a garanzia dell'impegno preso, come avvenuto nel caso di specie, previsione che non altera affatto la causa tipica associativa del contratto in oggetto, né riduce il margine di rischio nella partecipazione agli oneri ed ai profitti, del soggetto compartecipante.
Quanto alla mancata previsione del quantum di partecipazione della Ditta agli utili guadagnati, in realtà, dalla lettura del contratto intercorso tra i paciscenti è emerso chiaramente come, nella sostanza, vi fosse un'effettiva partecipazione della agli utili derivanti dalla vendita del prodotto CP_1 agricolo. Ebbene, nell'ambito del contratto di compartecipazione, aspetto particolarmente importante è proprio quello della ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante.
È prevista la forma scritta a fini fiscali, che consente alle parti di fissare la quota di reddito da ripartire e, conseguentemente, la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi
(art. 33 comma 2, del TUIR).
In sostanza, quindi, la previsione della reciproca ripartizione degli utili (necessariamente proporzionale al margine di partecipazione di ciascuna parte del contratto alla ripartizione delle attività espletate per il raggiungimento dello scopo) non è elemento determinante ai fini della validità in ambito civilistico del contratto, ma ha pregnante rilievo fiscale, nel senso che gli eventuali guadagni derivanti dall'attività svolta in compartecipazione potranno essere imputati a reddito solo allorquando vengano stabilite, rispettivamente, nel contratto avente forma scritta, le reciproche quote di partecipazione ai profitti.
Peraltro, sussistono diverse modalità con cui è possibile concordare le modalità di ripartizione, nello specifico: “Altro aspetto particolarmente importante è quello della ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che
l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante” (cfr. sent. Trib. Brindisi n. 504/2024).
Ebbene è altresì possibile che della vendita si occupi solo una delle parti (anche per conto dell'altra a titolo di mandato senza rappresentanza).
Nel caso di specie, l'espressa indicazione contrattuale, pur succinta, che prevede, tra gli obblighi del compartecipato, quello di vendere il prodotto finito previa acquisizione sul campo dello stesso dal compartecipante, delinea – necessariamente – una diretta partecipazione di quest'ultimo nel processo di vendita e, di conseguenza, il relativo coinvolgimento nella distribuzione degli utili. In sostanza, il fatto che il compartecipato dovesse acquisire il prodotto dal compartecipante per poi venderlo e fatturarlo alla clientela, rende inevitabilmente improbo qualificare il suddetto negozio come un contratto di affitto agrario, il quale, in qualità di negozio di scambio, vedrebbe necessariamente preclusa la possibilità, per il comparteciparte, di intervenire, in qualche modo, nel processo di commercializzazione del prodotto finito.
Ancora, le ulteriori censure articolate dal ricorrente, a tenore delle quali la non avrebbe, CP_1 in realtà, mai partecipato fattivamente alla realizzazione delle opere necessarie per la concreta attuazione del programma negoziale (omettendo di preparare il terreno alla semina, di irrigare, di tenere il libro delle semine ecc.), attengono, come è evidente, ad un diverso piano rispetto a quello attenzionato nel thema decidendum, avendo ad oggetto esclusivamente il profilo dell'adempimento degli accordo contrattuali, l'imputabilità dell'eventuale inadempimento e i relativi rimedi che agiscono sul piano dell'efficacia del negozio giuridico, nulla avendo a che fare con la struttura del sinallagma delineato nel patto contrattuale, e di conseguenza, non potendo invocarsi, rispetto a tali profili, rimedi genetici come quello afferente alla nullità del vincolo.
Indipendente dalle asserite condotte denigratorie assunte dalla nei confronti dei CP_1 rappresentanti della profilo del tutto irrilevante ai fini del decidere, tale aspetto si desume Pt_1 agevolmente dal tenore delle stesse difese articolate dalla resistente, sulla scorta delle quali: “ Pt_1 ha eseguito in via esclusiva tutte le lavorazioni necessarie, anticipando le relative spese, tenuto conto che gli appezzamenti si presentavano totalmente incolti (vedasi foto ricavata da Google Maps, docc.
9.1-9 allegati alla costituzione) e infestati da erbe spontanee, particolarmente evidenti in alcune zone
(come la parte centrale della p.lla 337 e in alcune parti delle p.lle 8, 14, 15, 29, 39 e 287 del foglio
38). Poiché i terreni derivano da una ex cava, la resistente ha dovuto attuare una specifica e mirata azione di riqualificazione per ripristinare la coltivabilità dei fondi oggetto di causa, con maggiori impegni e oneri. Ovviamente, la non ha contribuito in alcun modo all'esecuzione di tali CP_1 operazioni, mentre ha dovuto effettuare in via esclusiva i seguenti lavori (…)”. Pt_1
Ed ancora: “di conseguenza la consegnando le chiavi di accesso, non eseguendo alcun CP_1 tipo di lavorazione posta a suo carico, non sostenendo alcun esborso economico, non impiegando operai e/o mezzi della propria azienda per l'esecuzione dei lavori di coltivazione, non solo concedeva il possesso esclusivo alla resistente ma integrava di fatto i presupposti necessari per la sussistenza del contratto di affitto agrario. D'altronde è ampiamente dimostrato che la ha sostenuto Pt_1 integralmente tutte le lavorazioni, i costi di impianto e di gestione, incluse semine, trattamenti, irrigazione, raccolta e commercializzazione, senza alcuna prestazione corrispettiva da parte della che anzi si complimentava con la conduttrice per come erano stati lavorati e coltivati i CP_1 terreni”. È evidente, pertanto, la contraddizione logica di tali assunti. Ed infatti delle due l'una: o la ha Pt_1 assunto che la non avesse alcun dovere nell'opera di coltivazione e semina dello spinacio, CP_1 avendo le parti inteso stipulare un semplice contratto di affitto agrario, oppure, se la stessa CP_1 si è resa inadempiente ai suoi obblighi, come espressamente affermato dalla società ricorrente, vuol dire che, sul piano della programmazione negoziale, quegli obblighi esistevano e non potevano che derivare dal contratto di compartecipazione stagionale.
A ben vedere, quindi, tutte le contestazioni di relative alla mancata concreta attivazione della Pt_1 per adempiere ai doveri sulla stessa spettanti in virtù del contratto intercorso, hanno ad CP_1 oggetto una causa petendi diversa da quella oggetto del giudizio di merito, anche considerando che la stessa compartecipata non ha articolato alcuna domanda di risoluzione del contratto, né, tantomeno, risarcitoria, e in alcun modo, pertanto, il profilo dell'inadempimento della viene in rilievo CP_1 nel dirimere i profili problematici dell'odierna controversia.
A questo proposito, la non ha dedotto alcun elemento funzionale a rintracciare realmente, nella Pt_1 pattuizione intercorsa, un contratto d'affitto agrario, ponendo in evidenza aspetti afferenti la scorrettezza della condotta contrattuale di controparte e, pertanto, il relativo inadempimento agli obblighi negoziali, confermando, quindi, come la volontà disciplinata dai contraenti ab origine non celasse affatto l'intento di dare luogo ad un contratto d'affitto agrario, evidente laddove si afferma:
“consegnando le chiavi di accesso, non eseguendo alcun tipo di lavorazione posta a suo carico, non sostenendo alcun esborso economico, non impiegando operai e/o mezzi della propria azienda per
l'esecuzione dei lavori di coltivazione, non solo concedeva il possesso esclusivo alla resistente ma integrava di fatto i presupposti necessari per la sussistenza del contratto di affitto agrario”, circostanze che, come anzidetto, afferiscono esclusivamente ai profili inerenti alle reciproche responsabilità nel corretto adempimento dell'accordo di compartecipazione.
D'altra parte, anche nelle memorie da ultimo depositate dalla in data 11.11.2025, nel dedurre Pt_1 ed allegare la corrispondenza tra le parti, evidenziando come la accogliesse di buon CP_1 auspicio l'operato della società ricorrente, la ricorrente non fa che confermare la tesi anzidetta, ossia che tra le parti sussistesse un rapporto di collaborazione tipico di un negozio di tipo associativo ed escluso da un rapporto di scambio come quello dell'affitto agrario.
Giova rammentare, come già profusamente evidenziato in sede di ordinanza cautelare, come oggetto dell'odierna controversia non sia affatto la condotta tenuta dalla dal momento che la CP_1 ricorrente non ha articolato alcuna domanda che possa portare ad interrogarsi sul corretto adempimento della resistente agli obblighi su di essa gravanti in relazione alle condizioni CP_3 negoziali. Pertanto, il fatto che la stessa sula scorta delle deduzioni della resistente, abbia violato gli CP_1 obblighi contrattualmente assunti, non è dirimente ai fini della qualificazione del contratto intercorso.
È, infine, altresì, destituita di fondamento l'ulteriore domanda articolata in subordine dalla stessa ed afferente alla richiesta declaratoria di nullità del contratto per violazione del disposto di Pt_1 cui all'art. 45 della l. 283/1982 in quanto, come sopra analiticamente precisato, il contratto di compartecipazione agraria stagionale è, ex se, escluso dall'ambito di applicazione della legge menzionata (come confermato dal disposto di cui all'art. 56 del predetto testo normativo) pertanto non è assoggettato a quel particolare vincolo negoziale che richiede l'intervento delle associazioni professionali nell'ipotesi in cui la parte intenda derogare al regime normativo dei contratti di affitto agrario, delineati dalle disposizioni in esame. (e ciò a meno che, come già abbondantemente detto, il contratto associativo stagionale non abbia, in realtà, le caratteristiche di un negozio di scambio, riconducibile all'affitto agrario).
Al riguardo la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “In base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno” (Cass. n. 2716/2005) con la conseguenza che “per la sussistenza del contratto di affitto di fondo rustico per colture stagionali o per singole colture di cui all'art. 56 della legge n. 203 del 1982, che è sottratto alla disciplina generale dell'affitto, caratteristica fondamentale è la circostanza che il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a certe colture, conceda ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina
o piantagione” (Cass. n. 13631/2004).
Le domande di parte ricorrente, pertanto, volte ad accertare la volontà delle parti di concludere un contratto d'affitto agrario e, in subordine, di accertare e dichiarare la nullità dei negozi intercorsi e, per l'effetto, applicare per eterointegrazione la disciplina dei contratti d'affitto, disponendo che gli effetti del contratto di affitto si protraggono rispettivamente fino al 20.09.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039) ed all'11.10.2039 (e per l'annata agraria al 10.11.2039), devono essere, quindi, rigettate, per le ragioni sopra rappresentate. Da quanto anzidetto, quindi, deriva che i contratti di compartecipazione agraria stipulati tra le parti fossero perfettamente validi e produttivi dei relativi effetti e che, quindi, fossero pervenuti a naturale scadenza in data 30.4.2025, come da pattuizione specificamente sottoscritta da entrambi i contraenti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale da la Controparte_1 stessa va rigettata con riferimento a ciascuna delle voci di danno dedotte, per le ragioni che seguono.
Con riferimento al dedotto rischio di perdita della certificazione biologica e dei relativi contributi, cui si aggancia, a stretto giro, il pericolo di dover restituire i contributi percepiti negli ultimi anni, oltre a non essere stato fornito alcun elemento di prova che possa ancorare un tale assunto alle vicende intercorse tra le parti, si palesa evidente come si tratti, semmai, di un pericolo di pregiudizio futuro e, pertanto, di un evento di danno non ancora verificatosi, alcuna pretesa potendo avanzare, pertanto,
l'odierna resistente in questa sede.
Medesimo discorso può essere effettuato, evidentemente, con riferimento al rischio di perdita dei contributi PAC.
Invero, parte ricorrente sul punto non ha offerto idonea allegazione e prova della ineluttabilità ed imminenza del pericolo del danno involgente la sfera giuridica della parte istante, che non può risolversi in un astratto danno potenziale e futuro ed incerto.
Quanto ai danni ai terreni ed alle strutture, la non ha fornito prova dell'ammontare dei CP_1 pregiudizi effettivamente patiti, né ha allegato un qualche principio di prova funzionale alla relativa stima.
Nello specifico, la resistente (ricorrente in riconvenzionale) ha dedotto come, a causa dell'inadempimento della che avrebbe omesso di liberare il terreno all'esito dell'attività Pt_1 colturale, gli ettari oggetto del contratto di compartecipazione e, di conseguenza, le altre aree limitrofe escluse dal negozio intercorso tra le parti, sarebbero state invase dalla flora infestante, indicando, altresì, strumenti rimediali funzionali a risolvere la problematica per garantire l'idoneità delle aree affinchè siano, in futuro, nuovamente sottoposte a coltivazione biologica, sottolineando come sia, pertanto, imprescindibile, "effettuare minime lavorazioni e poi lascarli a riposo ma effettuare su di essi ripetute 'false semine' rinviando le colture da reddito ad una coltivazione di cereali vernini nel prossimo autunno” e che, purtuttavia, tale meccanismo comporterebbe l'inevitabile perdita del ciclo produttivo.
La deducente, dunque, ha allegato come una tale situazione fattuale cagioni un lucro cessante connesso alla mancata percezione del reddito che la avrebbe incamerato, nel corso del CP_1 ciclo produttivo, se non avesse perso la possibilità di utilizzare il terreno per le colture utili, pari ad euro 45.000,00, ponderati sulla scorta delle produzioni medie aziendali degli ultimi tre anni. A ben guardare, però, la stessa parte avrebbe dovuto fornire prova o, quantomeno, congrua allegazione, dei criteri sulla scorta dei quali ha stimato il proprio mancato guadagno, non potendosi, evidentemente, limitare a richiamare la produzione media allegando i bilanci complessivi degli ultimi tre anni.
Giova premettere che, sulla scorta degli ordinari criteri in materia di ripartizione dell' onere della prova, a fronte di una pretesa risarcitoria fondata su un titolo di responsabilità di natura contrattuale, grava sul creditore allegare l'inadempimento e fornire prova del pregiudizio, anche nella sua componente di danno conseguenza, determinando la relativa quantificazione.
Nel caso di specie, invece, il quantum allegato dalla non appare saldato su alcun criterio CP_1
o parametro dirimente, non avendo, essa indicato, nemmeno genericamente, quale componente del reddito prodotto dall'azienda fosse oggettivamente imputabile alla produzione della coltivazione biologica dei terreni in oggetto, non essendo sufficiente una omnicomprensiva allegazione dei bilanci triennali, ma dovendosi indicare quale componente del proprio fatturato fosse stata ontologicamente connessa, negli anni precedenti, alla produzione biologica, al fine di stimare (pur presuntivamente) quali sarebbero stati i guadagni in caso di coltivazione e di vendita dei prodotti del terreno.
La in questo caso, ha omesso financo di dimostrare che quegli stessi terreni fossero CP_1 abitualmente destinati alla coltivazione biologica, non ha allegato quali prodotti della terra sarebbero stati oggetto di produzione e di vendita in quell'area ed il margine di guadagno che avrebbe ordinariamente conseguito.
Come è evidente, l'onere di fornire prova di tali circostanze grava sulla parte stessa, alla quale sarebbe bastato allegare l'utilizzo che avrebbe potuto effettuare delle aree oggetto del contratto di compartecipazione, producendo documentazione attestante l'arricchimento derivante dallo sfruttamento di quei beni, come eventuali contratti, fatture di vendita del prodotto, documentazione tutta attestante l'utilizzo produttivo ed il guadagno conseguito dall'uso dei terreni.
D'altra parte, sarebbe stato onere della stessa parte quantificare, anche mediante presunzioni o principi di prova, aventi valore indiziario, la quantificazione dell'incidenza economica dei terreni siti in CO sul bilancio aziendale, non potendosi in toto demandare tale attività al Perito in sede di
CTU, la quale avrebbe valenza prettamente esplorativa.
D'altra parte, anche la documentazione versata in atti dalla ricorrente in riconvenzionale, per quanto idonea a dare atto dell'assetto economico patrimoniale dell'azienda, nulla dice sull'impatto eziologico della coltivazione dei terreni sub iudice nella produzione del reddito della CP_3
[...]
Non è sufficiente, al fine di provare la concreta coltivazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, neanche la produzione del fascicolo azindale, nel quale si dà conto, in via del tutto statica, della destinazione delle varie aree dell'intera superficie, ma nulla si dice dell'utilizzo effettivamente produttivo dei terreni in oggetto e sui guadagni che la avrebbe ricavato dalla eventuale CP_1 commercializzazione dei prodotti della terra.
Del resto, la liquidazione equitativa del lucro cessante (quale dovrebbe concretare il pregiudizio in parola) ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cass. civ., Sez. 3^,
08/11/2007, n. 23304 Cass. 4052 del 19 febbraio 2009; Cass. 11353 del 11 maggio 2010).
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al "quantum" limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (nel caso di specie la Corte ha ritenuto del tutto carente la prova del danno patrimoniale, fondata, nel giudizio di merito, solo sul generico riferimento al fatto che l'impresa danneggiata avesse caratterizzato i propri investimenti e la produzione sulle commesse della danneggiante e conseguentemente avesse subito un danno dall'interruzione dei rapporti, rimessi alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio senza alcuna specifica indicazione. (Cass.24140/07).
Medesimo discorso può essere effettuato in relazione al danno emergente, quantificato in euro
15.000,00 a titolo di costi da sostenere per dare luogo agli interventi riqualificatori straordinari, non essendo dato in alcun modo comprendere quali siano in concreto le spese da sostenere ai fini del recupero (trattandosi di allegazione eminentemente generica).
Anche con riferimento al pregiudizio da lucro cessante derivante dal mancato “incasso” della vendita degli spinaci oggetto del contratto di compartecipazione, la domanda non può essere accolta.
Come già accennato, il contratto di compartecipazione agraria richiede, quantomeno ai fini fiscali, oltre alla forma scritta, l'indicazione della percentuale di partecipazione di reddito da ripartire e da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ed infatti, è particolarmente importante individuare i criteri di ripartizione del prodotto, che dovrà avvenire in misura proporzionale all'apporto di ciascuna delle parti all'attività di coltivazione svolta in comune.
In particolare, compartecipante e compartecipato possono convenire che la divisione del prodotto avvenga in campo, con successiva cessione dello stesso a terzi, ovvero stabilire contrattualmente che l'intero raccolto venga interamente venduto da una sola delle parti, ovvero ancora che una delle parti ritiri l'intero quantitativo del raccolto per poi liquidare all'altra parte una somma di denaro proporzionale alla quota di frutti ad essa spettante.
È prevista la forma scritta a fini fiscali, che consente alle parti di fissare la quota di reddito da ripartire e, conseguentemente, la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi
(art. 33 comma 2, del TUIR).
È evidente, dunque, come la specifica pattuizione della ripartizione degli utili tra le parti del negozio in esame, pur non essendo fondamentale ai fini della qualificazione del negozio giuridico come contratto di compartecipazione agraria e pur non producendo conseguenze sul piano della validità del medesimo da un punto di vista civilistico, sia dirimente al fine di comprendere quale fosse la percentuale di mancato guadagno lamentato dalla resistente.
Ebbene, dal negozio in esame emerge: a) che le parti non avevano affatto concordato la percentuale di partecipazione ai profitti derivanti dalla compravendita del prodotto raccolto;
b) che il contratto prevedeva, ai fini della vendita del prodotto da parte del compartecipato, il previo acquisto sul campo dal compartecipante.
Ebbene, da quanto anzidetto non può che evincersi un dato inequivoco: non è stata data alcuna prova concreta della quota di partecipazione ai profitti realmente voluta dalle parti, e concretamente parametrata alle attività eseguite per raggiungere l'obiettivo ultimo della commercializzazione né, tantomeno, di quale sarebbe dovuto essere il prezzo di vendita dello spinacio applicato dal compartecipante affinchè il prodotto venisse acquistato e poi rivenduto dal compartecipato sul mercato.
Ebbene, non è certamente possibile, come vorrebbe parte ricorrente in riconvenzionale, stimare il mancato guadagno sulla scorta di un vaglio sulla mole di prodotto compravenduto ai clienti finali da parte del compartecipato, poiché sarebbe stato precipuo onere dello stesso danneggiato/compartecipante, fornire prova di quale fosse il criterio concordato tra le parti per ripartire il ricavo.
Se si ritenesse, infatti, che tale criterio possa essere individuato – come avviene nella maggior parte del casi – intercettando la quota di reddito reciproca, la stessa avrebbe dovuto quantomeno CP_1 allegare il rispettivo margine di partecipazione ai guadagni, qualora, invece, si dovesse ritenere che non fosse stata concordata alcuna percentuale di partecipazione, dal momento che il compartecipato avrebbe necessariamente dovuto acquistare il prodotto dalla (che avrebbe stabilito il CP_1 relativo prezzo) per poi rivenderlo sul mercato, ivi applicando la relativa plusvalenza funzionale al proprio guadagno, la stessa resistente avrebbe dovuto allegare e dimostrare quali fossero gli accordi sul prezzo applicato.
Alcun rilievo istruttorio avrebbe avuto, per le ragioni anzidette, ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione delle fatture e dei contratti di compravendita del prodotto finale (circostanza, peraltro, negata dalla stessa parte ricorrente, la quale assume di non essere mai addivenuta alla fase di commercializzazione dello spinacio coltivato a fronte del fallimento del programma negoziale) per il semplice fatto che il Tribunale non dispone di alcun criterio sulla scorta del quale parametrare il margine di profitto dell'una e dell'altra parte e, di conseguenza, di alcun criterio cui ancorare la quantificazione del mancato guadagno patito dal compartecipante.
Anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere rigettata.
In primo luogo, la stessa è stata formulata solo in subordine, ossia in caso di accoglimento della domanda principale di accertamento della nullità del contratto intercorso tra le parti, non dovendo, pertanto, sulla scorta del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., essere oggetto del vaglio conoscitivo del giudice a fronte del rigetto della domanda principale.
Ebbene, parte resistente avrebbe certamente potuto pretendere il danno da occupazione sine titulo, riferita all'indebita detenzione della res successiva alla cessazione degli effetti del contratto di compartecipazione, ma non ha articolato espressa domanda in tal senso.
Ad ogni buon conto, anche prescindendo da tale assunto, la non ha allegato i criteri sulla CP_1 scorta dei quali è pervenuta alla ponderazione del calcolo del valore locativo del fondo produttivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte - chiamate a valutare proprio se il danno (nella specie il danno emergente da perdita del godimento) da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, ossia un danno subito dal proprietario per il sol fatto che di tale facoltà sia stato privato a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto - infatti, sul presupposto che la divergenza nelle varie soluzioni interpretative “non può essere ricomposta con l'artificio logico secondo cui danno in re ipsa significherebbe in realtà prova in re ipsa, per cui non si tratterebbe altro che di una forma di presunzione ricavata dai fatti noti della condotta non iure dell'occupante e della tipologia del bene destinato ad impiego fruttifero”, hanno recentemente chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la “concreta” possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale);
e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio
2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica… La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria»
(Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)…” (Cass., S.U., n. 33645/2022). Le sezioni Unite citate hanno, quindi, affermato che entrambe le voci di danno (danno emergente e lucro cessante) devono formare oggetto di una specifica allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l'attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel caso di specie, la non ha dedotto né prodotto alcunchè in ordine alla ponderazione del CP_1 valore locativo (rectius d'affitto) della res e, pertanto, non ha fornito nessun indice sintomatico funzionale a ponderare, pur in via presuntiva, il pregiudizio da mancato guadagno patito.
Infine, è da rigettare la richiesta di euro 300.000,00 a titolo di danno per mancata vendita del vino biologico, dal momento che non è dato comprendere il nesso eziologico tra tale evento e l'inadempimento del contratto intercorso tra le parti.
Da ultimo, non può essere accolta la richiesta di risarcimento delle spese sostenute per l'impianto di irrigazione, quale danno emergente allegato da parte resistente, dal momento che, a suo dire, si sarebbe trattato di spesa infruttuosa stante il fallimento del programma contrattuale.
In primis l'allegazione è eminentemente generica, in secondo luogo non viene fornita alcuna prova della spesa sostenuta e, in ultima analisi, è quantomeno dato presumere che l'irrigazione dei terreni sarebbe stata una spesa comunque necessaria e che la stessa parte resistente avrebbe comunque sostenuto per evitare la completa dissipazione del bene e della sua potenzialità produttiva, non avendo, comunque, fornito alcun appiglio che possa smentire tale postulato logico (deducendo, per esempio, che, per una qualsiasi ragione, qualora la stessa non avesse dovuto dare luogo all'esecuzione del negozio intercorso tra le parti, su di essa non sarebbe gravato alcun onere economico relativo alla irrigazione dei terreni oggetto della compartecipazione).
Anche la domanda riconvenzionale deve essere, dunque, rigettata.
La soccombenza reciproca conduce a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale:
- rigetta la domanda principale;
- accerta e dichiara la validità dei contratti di compartecipazione agraria del 20.9.2024 e dell'11.10.2024, pervenuti a scadenza in data 30.4.2025 e, per l'effetto, ordina alla di CP_4 restituire i terreni siti in CO (TE) e distinti al NCEU al foglio 38, p.lle 337, 343, 339, 341,
110, 38, 25, 29, 8 e al foglio 37, p.lle 51, 39, 50, 334, 302, 101, 303, 100;
- rigetta la domanda risarcitoria articolata in via riconvenzionale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Teramo, 21.11.2025
Il Presidente
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Il Giudice rel.
EL d'MO