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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/08/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 9/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] della frazione Migliuso, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Federico Nicotera, n. 29, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata,
Complesso “Le Agavi” elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000916515000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000,
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 (nella parte relativa alle sanzioni emesse dall' ). Controparte_2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000916515000 pacificamente notificata in data 09.11.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000,
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 nella parte relativa alle sanzioni emesse dall' . Il ricorrente rilevava la non dovutezza dei contributi per CP_2 Controparte_2 intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per inattività dell'impresa a partire dall'anno
2014 ed eccepiva, inoltre, l'illegittimità del richiesto pagamento di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione nonché l'illegittimità dell'intimazione per violazione dei principi di legalità, imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inesistenza, la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento con vittoria di spese di lite il parziale annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 24.11.2023, si costitutiva in giudizio l' CP_3 rilevando, in via preliminare, il sopravvenuto annullamento automatico (Legge n. 197/2022) dei crediti relativi alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000 rispetto ai quali chiedeva volersi dichiarare la cessata materia del contendere. Rispetto alle residue cartelle di pagamento nn. 03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per violazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore e rilevava la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001733000 e alle intimazioni di pagamento nn.
03020179000061917000, 03020199005287566000, 03020209001437046000,
03020229003860466000 e 03020229000916515000) e per l'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. n. 183/2020.
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del contraddittorio necessario, l'intervenuta e parziale cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminare è l'aspetto procedurale relativo all'eccepita mancata chiamata in giudizio degli
Enti Impositori rappresentati, alla luce della natura dei crediti opposti, dall' e dall' CP_4 [...]
. Controparte_5
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha stabilito che la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è disciplinata da una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999), precisando, altresì, che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva in cui si contesta l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, nelle ipotesi di opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
Nel caso in esame, il ricorrente, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione del diritto alla riscossione sulla base della riconducibilità della pretesa contributiva a presunte violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica dell'intimazione, chiede una pronuncia sulla prescrizione c.d. antecedente che, attenendo al merito, incide sulla sussistenza stessa della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. 16412/2007). Ne consegue che l'opposizione in oggetto, riguardando l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per intervenuta prescrizione c.d. antecedente, comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione del concessionario stesso.
Infatti, se è vero, come lo stesso ricorrente afferma nell'atto introduttivo del giudizio, che
“compete all'ente impositore dare dimostrazione del contenuto delle cartelle esattoriali che dice essere state notificate” (pagina 6 del ricorso), “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
5. Una tale conclusione nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione, assorbe le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente, ma permette comunque una pronuncia diretta alla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere (richiesta avanzata dall' cui il ricorrente non CP_3 aderiva) essendo la stessa basata sull'annullamento automatico dei crediti disposti dalla Legge n.
197/2022. In particolare, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000,
03020140003875681000, 03020140012914069000, 03020150004819618000,
03020150014729370000 aventi ad oggetto rate premio e relative sanzioni afferenti gli anni CP_4 dal 2011 al 2015, l' , in sede di costituzione, evidenziava che i Controparte_1 crediti ad esse sottesi sono stati annullati in base alla legge di Bilancio 2023 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 (data successivamente prorogata), dei singoli debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Controparte_6 enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, per come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in atti (si veda allegato 3 al fascicolo . CP_3
Difatti l'art. 1, comma 222 della L. 197/2022 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Ciò posto, per quanto affermato dall' e documentato dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio, i crediti sottesi alle cartelle di CP_3 pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000, 03020140012914069000,
03020150004819618000 e 03020150014729370000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata sono stati sgravati (in una data successiva all'instaurazione del giudizio avvenuta in data
04.01.2023) e, conseguentemente, rispetto agli stessi deve essere dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento
03020120026827618000, 03020140003875681000, 03020140012914069000,
03020150004819618000 e 03020150014729370000 per avvenuto sgravio e annullamento dei crediti ad essi sottesi;
- dichiara inammissibile l'opposizione con riferimento alle residue cartelle di pagamento nn.
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta;
Controparte_7
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 22.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] della frazione Migliuso, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Roberto Battimelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Federico Nicotera, n. 29, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata,
Complesso “Le Agavi” elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000916515000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000,
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 (nella parte relativa alle sanzioni emesse dall' ). Controparte_2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000916515000 pacificamente notificata in data 09.11.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000,
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 nella parte relativa alle sanzioni emesse dall' . Il ricorrente rilevava la non dovutezza dei contributi per CP_2 Controparte_2 intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e per inattività dell'impresa a partire dall'anno
2014 ed eccepiva, inoltre, l'illegittimità del richiesto pagamento di interessi, sanzioni ed oneri di riscossione nonché l'illegittimità dell'intimazione per violazione dei principi di legalità, imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione.
Chiedeva, quindi, volersi dichiarare l'inesistenza, la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento con vittoria di spese di lite il parziale annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 24.11.2023, si costitutiva in giudizio l' CP_3 rilevando, in via preliminare, il sopravvenuto annullamento automatico (Legge n. 197/2022) dei crediti relativi alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000,
03020140012914069000, 03020150004819618000, 03020150014729370000 rispetto ai quali chiedeva volersi dichiarare la cessata materia del contendere. Rispetto alle residue cartelle di pagamento nn. 03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per violazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore e rilevava la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale (con particolare riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500001733000 e alle intimazioni di pagamento nn.
03020179000061917000, 03020199005287566000, 03020209001437046000,
03020229003860466000 e 03020229000916515000) e per l'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L. n. 183/2020.
Chiedeva, pertanto, volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del contraddittorio necessario, l'intervenuta e parziale cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminare è l'aspetto procedurale relativo all'eccepita mancata chiamata in giudizio degli
Enti Impositori rappresentati, alla luce della natura dei crediti opposti, dall' e dall' CP_4 [...]
. Controparte_5
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha stabilito che la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è disciplinata da una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999), precisando, altresì, che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva in cui si contesta l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, nelle ipotesi di opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
Nel caso in esame, il ricorrente, eccependo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per prescrizione del diritto alla riscossione sulla base della riconducibilità della pretesa contributiva a presunte violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica dell'intimazione, chiede una pronuncia sulla prescrizione c.d. antecedente che, attenendo al merito, incide sulla sussistenza stessa della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. 16412/2007). Ne consegue che l'opposizione in oggetto, riguardando l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per intervenuta prescrizione c.d. antecedente, comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione del concessionario stesso.
Infatti, se è vero, come lo stesso ricorrente afferma nell'atto introduttivo del giudizio, che
“compete all'ente impositore dare dimostrazione del contenuto delle cartelle esattoriali che dice essere state notificate” (pagina 6 del ricorso), “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
5. Una tale conclusione nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione, assorbe le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente, ma permette comunque una pronuncia diretta alla dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere (richiesta avanzata dall' cui il ricorrente non CP_3 aderiva) essendo la stessa basata sull'annullamento automatico dei crediti disposti dalla Legge n.
197/2022. In particolare, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03020120026827618000,
03020140003875681000, 03020140012914069000, 03020150004819618000,
03020150014729370000 aventi ad oggetto rate premio e relative sanzioni afferenti gli anni CP_4 dal 2011 al 2015, l' , in sede di costituzione, evidenziava che i Controparte_1 crediti ad esse sottesi sono stati annullati in base alla legge di Bilancio 2023 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 (data successivamente prorogata), dei singoli debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Controparte_6 enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, per come risulta dagli estratti di ruolo prodotti in atti (si veda allegato 3 al fascicolo . CP_3
Difatti l'art. 1, comma 222 della L. 197/2022 prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Ciò posto, per quanto affermato dall' e documentato dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio, i crediti sottesi alle cartelle di CP_3 pagamento nn. 03020120026827618000, 03020140003875681000, 03020140012914069000,
03020150004819618000 e 03020150014729370000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata sono stati sgravati (in una data successiva all'instaurazione del giudizio avvenuta in data
04.01.2023) e, conseguentemente, rispetto agli stessi deve essere dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento
03020120026827618000, 03020140003875681000, 03020140012914069000,
03020150004819618000 e 03020150014729370000 per avvenuto sgravio e annullamento dei crediti ad essi sottesi;
- dichiara inammissibile l'opposizione con riferimento alle residue cartelle di pagamento nn.
03020160009339704000, 03020170008171927000, 030201700013136713000,
03020180008373371000 e 03020150000964562000 per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta;
Controparte_7
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 22.08.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara