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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8884 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 32423 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI NO
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 5 giugno 2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32423/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 5 giugno 2025 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, E Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv TEDESCHI FRANCESCA E dall' AVV COMPARINI ELISABETTA e ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma in Via RODOLFO LANCIANI 2 in virtù di procura in atti
Parte Opponente- attori
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica e per essa quale mandataria contumace Controparte_2
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 16 luglio 2024 ,
e , proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
notificato loro in data 26.06.2024, da e per essa quale Controparte_1
mandataria la con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € CP_3
58.328,42 in forza del decreto ingiuntivo n. 7009/2020 (rg 18153/20) emesso dal Tribunale di
Roma depositato in data 7/05/2020, su ricorso della e munito Controparte_4
di formula esecutiva in data 10.05.2020.
A sostegno di tale opposizione gli opponenti lamentavano la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Carenza di titolarità del credito e carenza di legittimazione ad agire
2) Superamento del tasso di soglia di usura del contratto ab origine sottoscritto dalle parti
3) Illegittimità del tasso di interesse applicato con l'atto di precetto
4) Omessa notifica del titolo esecutivo e degli atti ad esso presupposto 5) Illegittima prassi anatocistica
6) Liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. e ex art 1957 c.c. Pt_2
La opposta, ritualmente citata, restava contumace .
La causa, accolto l'invocato provvedimento cautelare, con ordinanza riservata del
13.01.2025, perveniva alla discussione orale ex art 281 sexies cpc del 3/06/2025, rinviata d'ufficio al 5 giugno 2025.successivamernte.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 1), 2), 3) e 5) e 6) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 4) vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta
[...]
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 7009/2020 (rg 18153/20) Controparte_1
emesso dal Tribunale di Roma depositato in data 7/05/2020, su ricorso della Controparte_4
, in danno di e per la somma precettata e
[...] Parte_1 Parte_2
per la causali nel precetto espressamente indicate. Passando alla valutazione delle questioni prospettate le motivazioni di cui all'ordinanza riservata del 15 gennaio 2025 risultano esaustive e devono intendersi qui richiamate con conseguente accoglimento della opposizione in quanto fondata .
Invero, va premesso, in linea generale, che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993
ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29
settembre 2020, n. 20495).
Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è
soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III
ordinanza 14 ottobre 2021).
Ora, nel caso in esame, la opposta contumace , non ha Controparte_1
provato l'esistenza e la validità estrinseca del contratto di cessione del credito azionato e non ha fornito, non costituendosi nel presente giudizio, alcuna produzione documentale che possa rendere pacifico e non contestato che il credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 7009/2020 del
7.05.2020 (Rg 18153/2020) del Tribunale di Roma in favore della Controparte_4
in danno di e , sia stato regolarmente ceduto
[...] Parte_1 Parte_2
alla opposta.
E' risultata , pertanto, non provata la titolarità del credito della Controparte_1
e per essa , quale mandataria e la legittimazione ad agire della stessa per
[...] CP_3
conseguire il pagamento e, quindi, ad intimare il precetto.
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, stante la fondatezza del precedente motivo di censura. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione superiore a €
52.000,00 sino a € 260.000, previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione
• Condanna la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore in carica, al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
e che liquida complessivamente in € 7.052,00 oltre
[...] Parte_2
spese generali, c.p.a. ed Iva, contributo unificato e marche se versate;
Così deciso in Roma, 14/06/2025
Il Giudice
RI NO
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI NO
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 5 giugno 2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32423/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 5 giugno 2025 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, E Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv TEDESCHI FRANCESCA E dall' AVV COMPARINI ELISABETTA e ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma in Via RODOLFO LANCIANI 2 in virtù di procura in atti
Parte Opponente- attori
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica e per essa quale mandataria contumace Controparte_2
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 16 luglio 2024 ,
e , proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2
notificato loro in data 26.06.2024, da e per essa quale Controparte_1
mandataria la con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € CP_3
58.328,42 in forza del decreto ingiuntivo n. 7009/2020 (rg 18153/20) emesso dal Tribunale di
Roma depositato in data 7/05/2020, su ricorso della e munito Controparte_4
di formula esecutiva in data 10.05.2020.
A sostegno di tale opposizione gli opponenti lamentavano la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Carenza di titolarità del credito e carenza di legittimazione ad agire
2) Superamento del tasso di soglia di usura del contratto ab origine sottoscritto dalle parti
3) Illegittimità del tasso di interesse applicato con l'atto di precetto
4) Omessa notifica del titolo esecutivo e degli atti ad esso presupposto 5) Illegittima prassi anatocistica
6) Liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. e ex art 1957 c.c. Pt_2
La opposta, ritualmente citata, restava contumace .
La causa, accolto l'invocato provvedimento cautelare, con ordinanza riservata del
13.01.2025, perveniva alla discussione orale ex art 281 sexies cpc del 3/06/2025, rinviata d'ufficio al 5 giugno 2025.successivamernte.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 1), 2), 3) e 5) e 6) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 4) vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta
[...]
in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 7009/2020 (rg 18153/20) Controparte_1
emesso dal Tribunale di Roma depositato in data 7/05/2020, su ricorso della Controparte_4
, in danno di e per la somma precettata e
[...] Parte_1 Parte_2
per la causali nel precetto espressamente indicate. Passando alla valutazione delle questioni prospettate le motivazioni di cui all'ordinanza riservata del 15 gennaio 2025 risultano esaustive e devono intendersi qui richiamate con conseguente accoglimento della opposizione in quanto fondata .
Invero, va premesso, in linea generale, che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993
ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29
settembre 2020, n. 20495).
Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è
soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III
ordinanza 14 ottobre 2021).
Ora, nel caso in esame, la opposta contumace , non ha Controparte_1
provato l'esistenza e la validità estrinseca del contratto di cessione del credito azionato e non ha fornito, non costituendosi nel presente giudizio, alcuna produzione documentale che possa rendere pacifico e non contestato che il credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 7009/2020 del
7.05.2020 (Rg 18153/2020) del Tribunale di Roma in favore della Controparte_4
in danno di e , sia stato regolarmente ceduto
[...] Parte_1 Parte_2
alla opposta.
E' risultata , pertanto, non provata la titolarità del credito della Controparte_1
e per essa , quale mandataria e la legittimazione ad agire della stessa per
[...] CP_3
conseguire il pagamento e, quindi, ad intimare il precetto.
Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, stante la fondatezza del precedente motivo di censura. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione superiore a €
52.000,00 sino a € 260.000, previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'opposizione
• Condanna la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore in carica, al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
e che liquida complessivamente in € 7.052,00 oltre
[...] Parte_2
spese generali, c.p.a. ed Iva, contributo unificato e marche se versate;
Così deciso in Roma, 14/06/2025
Il Giudice
RI NO