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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3444 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Antonacci Maria Vincenza in virtù di mandato in atti,
- attori – e
C.F. e P.IVA n. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Arpone giusta mandato in atti,
− convenuto- e
, C.F. , in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t., Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Controparte_3
Dimito giusta procura in atti,
- convenuto -
******
1 OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento danni responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 11.6.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, da aversi qui siccome riportate e trascritte, dopo di che la causa veniva rinviata per gli incumbenti di cui all'att.
281sexies c.p.c.. Alla udienza odierna i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa all'esito chiedendo che venisse decisa, dopo di che il procedimento veniva riservato alla Camera di Consiglio per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
La domanda proposta dagli attori e , non è Parte_1 Parte_2 risultata fondata ed adeguatamente provata nell'an e, pertanto, non può essere accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno riassunto dinanzi questo Tribunale il giudizio ch'avevano proposto dinanzi il giudice incompetente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis così provvedere: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'accaduto a chi di ragione e per l'effetto condannare chi di ragione al pagamento in favore del sig. della somma di € 4.950,00 oltre IVA quale risarcimento Parte_1 dei danni materiali subiti;
per quale risarcimento Parte_2 del danno fisico subito la somma di € 4.847,60 per ITTal 100% pari a gg. 7, ITP al 50% pari a gg. 25, ITP al 25% di gg. 25, postumi invalidanti nella misura del 4% oltre il danno morale e le spese vive sostenute e documentate;
o le maggiori o minori somme che saranno quantificate mediante espletande CTU tecnica e medica;
gli interessi maturati come per legge. 2) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Assumevano gli attori di aver subito danni patrimoniali (l' Parte_1
e non patrimoniali (l ) in conseguenza del
[...] Parte_2 sinistro nel quale rimanevano coinvolti il 04/06/2017, verso le ore 10.30, allorquando l'autocarro Iveco tg. BK 606 ZK, di proprietà del sig. e condotto dall' , mentre Parte_1 Parte_2 percorreva la SP 38 Via Ferrara in direzione , “giunto CP_2 all'altezza dell' ingresso del depuratore AQP sito in Via Ferrara Contrada Mazzarella, (con n.d.r.) la ruota posteriore destra dell'autocarro si incuneava parzialmente in un tombino scoperchiato dell'AQP posto sullo stesso lato della carreggiata percorsa dal sig.
il quale dopo aver azionato il sistema frenante Parte_2 andava ad impattare con la parte posteriore destra dell'autocarro la palificazione di un terreno adiacente nella medesima direzione, terminando in obliquo sulla semicarreggiata opposta al proprio senso di marcia.” Invocavano la responsabilità dell' Controparte_1
(d'innanzi anche “AQP”) assumendone la responsabilità ex
[...] art.2051.
Costitutosi, l'AQP, premessa la contestazione ed il disconoscimento della domanda attorea sia nell'an che nel quantum, assumeva non vi fosse alcuna responsabilità ascrivibile all in quanto “il danno CP_4
è stato cagionato da espulsione di un chiusino stradale a seguito di messa in carico delle condotte di fogna causate da precipitazioni meteoriche”, così che la responsabilità, sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c., sussisteva semmai in capo al unico Controparte_2 legittimato passivo, in quanto proprietario e custode delle strade CP_5 aperte al pubblico transito e degli annessi marciapiedi, tenuto a manutenere il manto stradale e sue pertinenze. L' sarebbe CP_6 stato responsabile in ragione del fatto che nella circostanza di tempo e di luogo, s'era verificata una “messa in carico delle condotte di fogna” causata da precipitazioni meteoriche che, causa la commistione con le acque piovane, aveva portato al sollevamento dei tombini, spettando al costruire e/o rendere più efficiente, se Controparte_2 esistente, una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche, adempimento omesso nonostante i reiterati solleciti di AQP.
Costituitosi, l' riferiva all'AQP la responsabilità del sinistro CP_6 per essere l'unico soggetto che ha la custodia e la disponibilità della
3 condotta fognaria di acque nere e dei relativi tombini, contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum, chiedendone il rigetto.
La causa è stata fino a questo punto istruita attraverso la produzione documentale e l'ascolto dei testi addotti dalle parti, ed è apparso opportuno verificare la fondatezza della domanda proposta nell'an prima di scrutinare gli aspetti relativi al quantum richiesto sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.
Orbene la domanda proposta dagli attori e Parte_1
, non è risultata fondata ed adeguatamente provata nell'an Parte_2 inteso come causalità materiale e, pertanto, non può essere accolta.
L'istruttoria svolta e finalizzata alla verifica dell'evento siccome dedotto dagli attori appare addirittura preliminare alla pur necessaria indagine volta ad individuare l'effettivo responsabile tra l'AQP e l' , al quale gli attori hanno esteso la loro domanda, CP_6 seppure possa anticiparsi che, in punto di diritto, e dunque a prescindere dalla verifica della effettiva commistione di acque di diversa natura nella conduttura fognaria del a Controparte_2 parere di questo Magistrato, proprio la Suprema Corte abbia escluso, in senso lato, che il custode possa invocare ad esonero della propria responsabilità l'ipotesi del caso fortuito o della causa maggiore,
“allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche”, e ciò indipendentemente dalla forza e dall'intensità dei fenomeni meteorologici. In particolare secondo la Corte, l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità civile di cui all'art. 2051 c.c., solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, ovvero quando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del custode che invoca l'esimente. (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 3, ord. del 28 luglio 2017 n. 18856; Cass. Civ, Sez. 3, sent. del 17 dicembre 2014 n. 26545). Di tal giusa ove difettasse la dimostrazione di quel “fortuito” non potrebbe
4 accogliersi la ragione della eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'AQP che come noto ha origine nel contenuto della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale tra AQP, e Comuni del CP_7 territorio regionale. In forza di quella Convenzione, pur riconoscendosi la proprietà pubblica degli impianti idrici e fognari di cui sono dotati gli Enti Comunali, la gestione di quelli è esclusivamente assunta dall'AQP che dunque ne cura la manutenzione risultando ex lege responsabile verso i terzi nell'ipotesi di eventi dannosi riconducibili nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. All'AQP è dunque il compiuto di monitorare e mantenere in efficienza la rete idrico fognaria con la sola esclusione degli impianti di captazione e allontanamento delle acque meteoriche la cui gestione rimane in capo all' . Sul punto è CP_6 chiara la previsione dell'art. 3 della Convenzione che lascia all'Ente civico la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche c.d.
“prima pioggia”. Di conseguenza ove pure nel caso di specie fosse risultata cogente una potenziale commistione tra acque reflue e acque meteoriche nel medesimo impianto, s'avrebbe l'obbligo di indagare le prestazioni esigibili dal gestore della rete c.d. “ospite”, rispetto i normali compiti a che attengono esclusivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sotto l'aspetto tecnico delle condotte al fine di assicurare il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. L'AQP, pur esaurendo la sua funzione allorquando abbia provveduto ad avvertire sollecitamente il a porre rimedio al fenomeno, non CP_2 può non dirsi tenuto a ad adottare forme di vigilanza delle condutture di cui è responsabile ex art. 2051 c.c.. Oltre tutto, l'obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato -non potendo dirsi esigibile dall'AQP la realizzazione di un intervento teso ad aumentare la portata dell'impianto fognario di cui è gestore per dimensionarlo in funzione della immissione delle acque meteoriche a fronte della inerzia dell'Ente civico a predisporre un separato impianto per la raccolta di quelle acque di cui è esclusivamente responsabile.
5 A prescindere da quanto innanzi, si anticipava, a parere di questo Magistrato gli attori non hanno fornito la prova “piena” dell'evento oltre che nesso causale dei pregiudizi lamentati con la dinamica allegata con l'atto introduttivo.
In particolare parte attrice avrebbe dovuto comprovare che “…la ruota posteriore destra dell'autocarro si incuneava parzialmente in un tombino scoperchiato dell'AQP posto sullo stesso lato della carreggiata percorsa dal sig. il quale dopo aver azionato il Parte_2 sistema frenante andava ad impattare con la parte posteriore destra dell'autocarro la palificazione di un terreno adiacente nella medesima direzione, terminando in obliquo sulla semicarreggiata opposta al proprio senso di marcia.”.
I testi che parte attrice ha chiesto di ascoltare sono risultati però irrilevanti, ovvero hanno fornito una ricostruzione del sinistro che ha, addirittura, contraddetto quella della parte attrice.
Per quel che concerne la deposizione del teste (cfr. Testimone_1 udienza del 23.1.2024) essa risulta irrilevante per la ragione per cui il teste riconosce di non conoscere la causa dell'uscita di strada del mezzo condotto dall' ossia dell'impatto tra la ruota col Parte_1 tombino o col chiusino. S'aggiunga che allorquando quel teste riferisce d'aver visto che “l'autocarro del sig. era finito con Parte_1 la sua parte posteriore contro un cancello e relativi pali che si trovavano sulla destra dell' sulla sua stessa direzione di Parte_1 marcia” contraddice decisivamente la dinamica riferita dalla parte attrice perla quale dopo “l'urto la palificazione di un terreno adiacente nella medesima direzione” il mezzo era terminato “in obliquo sulla semicarreggiata opposta al proprio senso di marcia”, sicchè il Tes_1 avrebbe dovuto trovare l'automezzo dell' che occupava la Parte_1 propria semicarreggiata e non, invece, fermo a destra della carreggiata opposta alla propria.
Per quel che riguarda il contenuto della deposizione del teste Tes_2
(cfr. udienza del 5.3.2024), la stessa non riesce a superare
[...] quel rigoroso vaglio d'attendibilità, risultando non credibile che quel teste, anzicchè prestare attenzione alla propria semicarreggiata che percorreva con direzione opposta a quella dell' abbia avuto Parte_1
6 modo addirittura vedere la ruota posteriore destra del camion impattare col tombino. Anche rispetto la posizione di quiete assunta dal mezzo dell' dopo l'assunto urto, la testimonianza del Parte_1
risulta contraddetta da quella del teste cosicchè Tes_2 Tes_1
s'elidono entrambe.
Non soccorrono ulteriori argomenti certi precisi e concordanti ad autorizzare di poter determinare il fatto incerto con altrettanto rigoroso procedimento presuntivo.
Tutt'altro.
Si pensi a tal proposito alla dinamica riferita dall Parte_2
, nell'immediatezza, al personale sanitario dell'Ospedale di
[...]
Castellaneta, dal cui referto risulta che quello avesse riferito di aver subito un “incidente sul lavoro” , dunque un “danno in itinere” e, soprattutto, “…che mentre era alla guida del suo furgone, per scansare un tombino, il furgone urtava contro un palo di cemento avvenuto in
”, così escludendo l'esistenza di un tombino scoperchiato, e CP_2 soprattutto l'impatto proprio con quel tombino riferita nell'atto di citazione.
Alle ragioni della parte attrice sarebbero potute risultare utili gli accertamenti compiuti dagli organi di Polizia Municipale che si assume fossero intervenuti sul luogo del sinistro, se non che tale documento non è stato portato all'attenzione di questo Magistrato nelle modalità e nei tempi della definizione del thema probandum, cosicchè non sarebbe accoglibile la richiesta pur formulata dalla parte attrice per l'acquisizione ufficiosa.
Perimenti, stante la qualità dei mezzi di prova assunti, risulta inaccoglibile la richiesta d'ammissione della consulenza tecnica per accertare l'entità dei danni al mezzo di parte attrice, vieppiù ove attraverso quell'accertamento, che non è un mezzo di prova, per l'appunto si auspicasse di raggiungere la dimostrazione del fatto ignoto delegando al Consulente del Magistrato una inammissibile attività percipiente.
Ad colorandum potrebbe poi rammentarsi che appare poco credibile che il conducente del mezzo danneggiato, non fosse riuscito a
7 percepire la situazione in cui a suo dire versava quel tombino, posto che risulta pacifico che nella circostanza di tempo e di luogo vi fosse piena visibilità naturale e che non più piovesse, cosicchè risulta legittimamente esigibile al conducente, che peraltro non era la prima volta in assoluto che percorreva quel tratto di strada, una prudente condotta di guida, posto che la violazione di quella può risultare finanche idonea ad escludere del tutto il diritto al risarcimento.
Per tutte le suddette ragioni la domanda attorea non può essere accolta nell'an; ne consegue altresì il rigetto della domanda di ammissione di quelli altri mezzi finalizzati a dimostrare l'ammontare dei danni patrimoniali e non patrimoniali allegati, pel fatto che è, per l'appunto, risultata carente la prova della primaria causalità materiale rispetto la causalità giuridica.
Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della attività sin qui svolta possono liquidarsi a carico degli attori in solido, ed a favore dell'AQP e dell'Ente civico nella misura di € 1.800,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Rigetta ogni altra domanda delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
1. rigetta siccome infondata e comunque non provata la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore ed estesa nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
2. per l'effetto, condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido tra di loro, a rifondere ad
[...] [...] in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed al in persona del suo legale Controparte_2
8 rappresentante pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in favore di ciascuno di quelli, nell'importo di € 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Taranto, oggi 13 maggio 2025 in esito alla Camera di Consiglio.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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