Art. 3. (Formazione del programma delle costruzioni)
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovra' essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse localita'.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' predisposto il programma delle costruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. La ripartizione territoriale dei contributi per regione dovra' essere effettuata tenendo conto fino ad un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratoria, con particolare riferimento alla situazione della citta' capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse localita'.