Versione
14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
Art. 10.
Programmazione delle attivita'
1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attivita' del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
Programmazione delle attivita'
1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attivita' del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/08/2023, n. 7975Provvedimento: Pubblicato il 25/08/2023 N. 07975/2023REG.PROV.COLL. N. 02323/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2020, proposto da VO di TO CO & C Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Irti, Patrizia Stallone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Facchini in Roma, via Marianna Dionigi, n. 43; contro GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri, n. 11; il Ministero dello …Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- art. 11 del decreto controlli·
- provvedimenti GSE·
- sospensione cautelare·
- verifica documentale·
- esclusione e decadenza dalla graduatoria degli incentivi·
- art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971·
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- art. 7.6 del TICA·
- spese di lite·
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- art. 42 del d.lgs. 28/2011·
- interesse legittimo·
- procedimento amministrativo