TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1027/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1027/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 09/12/2025
e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
BATTIMELLI - CF - sito in Lamezia Terme (CZ), Via Federico Nicotera n. 29, che C.F._2 la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANNA PREZIOSO – CF
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Lamezia Terme C.F._4
(CZ), via XX Settembre n. 3, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 29/09/2025, la sig.ra esponeva:
1. che i Parte_1 signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme Parte_1 Controparte_1
(CZ) in data 05/09/1996 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che il suddetto matrimonio veniva rubricato negli atti del Comune di Lamezia Terme (CZ) al numero atto 13, parte 1, anno
1996; 3. che dall'unione coniugale sono nati 3 (tre) figli, ovvero in Lamezia Terme (CZ) il Persona_1
21.09.1994, in Lamezia Terme il 29/04/1996 e in Lamezia Terme il 23/08/2008; 4. che Per_2 Persona_3 2
i coniugi sin dall'inizio del proprio matrimonio ebbero a collocare la propria casa coniugale presso la abitazione di proprietà della sig.ra , sita in Lamezia Terme alla Via degli Uliveti n. 49, ove Parte_1 ebbero comunemente a vivere insieme;
5. che i coniugi, non hanno in comune né beni immobili, né beni mobili, fatta eccezione per quelli di arredo della casa coniugale, ove fra l'altro la maggior parte degli stessi sono stati acquistati dai genitori della ricorrente;
6. che tra i coniugi, solo il ha una propria autonomia Controparte_1 reddituale, svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di terzi, mentre la ricorrente risulta disoccupata (vedi, in punto di fatto, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di “1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in data 05/09/1996 e registrato negli atti del Comune di Lamezia Terme (CZ)
[...] all'atto n. 13, parte 1, anno 1996);
2. Assegnare la casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
, già unica proprietaria dell'immobile adibito a nucleo familiare;
3. Porre a carico di
[...] CP_1 un assegno di mantenimento in favore di dell'importo di € 200,00 mensili (per 12
[...] Parte_1 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
4. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1 minore dell'importo di Euro 400,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Persona_4 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg watsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per 3
iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
5. Collocare la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese di luglio fino Persona_3 alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. • La figlia starà con il Persona_3 padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna.
• Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del
Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia. 6.
Disporre il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore affidatario”
(vedi il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il coniuge resistente, sig. , il quale - pur associandosi alla Controparte_1 domanda di separazione dei coniugi - contestava tutto quanto ex adverso dedotto da controparte.
Chiedeva, pertanto, di: “- dichiarare la separazione dei coniugi e;
- nulla Controparte_1 Parte_1 prevedere in ordine all'assegno di mantenimento in favore della;
- prevedere un assegno Parte_1 minimo di mantenimento a favore della figlia minore , nella misura massima di euro 150,00; - Persona_3 diritti di visita e frequentazione padre figlia minore per come vorrà disporre l'ill.mo Tribunale adito, nella consapevolezza della collocazione della figlia minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio (vedi comparsa di costituzione e risposta in atti).
Con istanza congiunta del 5 novembre 2025, entrambe le parti chiedevano la sostanziale trasformazione del rito – da separazione contenziosa a separazione consensuale;
n.d.r. - alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra , già unica proprietaria dell'immobile adibito a nucleo familiare, rimarrà a Parte_1 disposizione di quest'ultima, ove continuerà ad abitarvi unitamente alla propria figlia minore
[...]
, con impegno della , appena in possesso dell'intera documentazione idonea Persona_4 Parte_1 4
all'alienazione/trasferimento della proprietà, di alienarla/trasferirla a favore della odierna figlia minore
( ) al raggiungimento della sua maggiore età;
3. Il trasferirà la propria Persona_3 Controparte_1 residenza altrove ed avrà la possibilità di ritirare presso la casa coniugale, tutti quei beni personali che riterrà opportuno prelevare e portare via con sè.
4. Porre a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore di dell'importo di € 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata Parte_1 entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 Persona_4 dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal
SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg whatsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
6. Collocare la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese di luglio fino Persona_3 alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. • La figlia starà con il Persona_3 padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna. 5
• Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del
Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia. 7.
Disporre il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore collocatario.
Con decreto del 7 novembre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – letta l'istanza congiunta delle parti di sostanziale trasformazione del rito (come premesso, da separazione contenziosa a separazione consensuale) e ritenuto che la stessa fosse senza dubbio accoglibile, con ulteriore trasformazione procedurale, da udienza in presenza ad udienza cartolare, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 16 dicembre 2025, ore 9,00, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti, effettivamente, procedevano in tal senso, depositando in cancelleria le richieste note di trattazione scritta separatamente ed in data 7 e 9 novembre 2025, riportandosi al contenuto dell'accordo tra i coniugi già versato congiuntamente in atti.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 - il
Presidente – nella qualità sopra menzionata – lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in vista dell'udienza – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme ed in data 05/09/1996, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio e dalla stessa istanza congiunta, dalla quale emerge la precisa volontà dei coniugi di separarsi e di non più e non già riconciliarsi. 6
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla definizione della separazione in maniera concordata, atteso che le condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 5 novembre 2025 – assai dettagliate ed articolate - non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi al benessere sia della famiglia che della stessa prole, ancora in parte minorenne.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1027 del 2025 RG, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da
– CF - avverso - Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - C.F._3
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 05/09/1996, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 13, parte I, anno 1996), alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra , già unica proprietaria Parte_1 dell'immobile adibito a nucleo familiare, rimarrà a disposizione di quest'ultima, ove continuerà ad abitarvi unitamente alla propria figlia minore , con impegno della Persona_4 Parte_1
, appena in possesso dell'intera documentazione idonea all'alienazione/trasferimento della
[...] proprietà, di alienarla/trasferirla a favore della odierna figlia minore ) al Persona_3 raggiungimento della sua maggiore età;
3. Il trasferirà la propria residenza altrove ed avrà la possibilità di ritirare presso Controparte_1 la casa coniugale, tutti quei beni personali che riterrà opportuno prelevare e portare via con se.
4. Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5. Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1
dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Persona_4 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 7
2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE
STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE
STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg whatsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
6. Colloca la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle Persona_3
21:00 (nel mese di luglio fino alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. •
La figlia starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_3 sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna. • Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di 8
Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia.
7. Dispone il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore collocatario.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 13, parte I, anno 1996 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
n. 1027/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1027/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 09/12/2025
e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROBERTO
BATTIMELLI - CF - sito in Lamezia Terme (CZ), Via Federico Nicotera n. 29, che C.F._2 la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANNA PREZIOSO – CF
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Lamezia Terme C.F._4
(CZ), via XX Settembre n. 3, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 29/09/2025, la sig.ra esponeva:
1. che i Parte_1 signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme Parte_1 Controparte_1
(CZ) in data 05/09/1996 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che il suddetto matrimonio veniva rubricato negli atti del Comune di Lamezia Terme (CZ) al numero atto 13, parte 1, anno
1996; 3. che dall'unione coniugale sono nati 3 (tre) figli, ovvero in Lamezia Terme (CZ) il Persona_1
21.09.1994, in Lamezia Terme il 29/04/1996 e in Lamezia Terme il 23/08/2008; 4. che Per_2 Persona_3 2
i coniugi sin dall'inizio del proprio matrimonio ebbero a collocare la propria casa coniugale presso la abitazione di proprietà della sig.ra , sita in Lamezia Terme alla Via degli Uliveti n. 49, ove Parte_1 ebbero comunemente a vivere insieme;
5. che i coniugi, non hanno in comune né beni immobili, né beni mobili, fatta eccezione per quelli di arredo della casa coniugale, ove fra l'altro la maggior parte degli stessi sono stati acquistati dai genitori della ricorrente;
6. che tra i coniugi, solo il ha una propria autonomia Controparte_1 reddituale, svolgendo attività lavorativa alle dipendenze di terzi, mentre la ricorrente risulta disoccupata (vedi, in punto di fatto, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di “1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in data 05/09/1996 e registrato negli atti del Comune di Lamezia Terme (CZ)
[...] all'atto n. 13, parte 1, anno 1996);
2. Assegnare la casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
, già unica proprietaria dell'immobile adibito a nucleo familiare;
3. Porre a carico di
[...] CP_1 un assegno di mantenimento in favore di dell'importo di € 200,00 mensili (per 12
[...] Parte_1 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
4. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1 minore dell'importo di Euro 400,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Persona_4 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg watsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per 3
iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
5. Collocare la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese di luglio fino Persona_3 alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. • La figlia starà con il Persona_3 padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna.
• Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del
Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia. 6.
Disporre il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore affidatario”
(vedi il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il coniuge resistente, sig. , il quale - pur associandosi alla Controparte_1 domanda di separazione dei coniugi - contestava tutto quanto ex adverso dedotto da controparte.
Chiedeva, pertanto, di: “- dichiarare la separazione dei coniugi e;
- nulla Controparte_1 Parte_1 prevedere in ordine all'assegno di mantenimento in favore della;
- prevedere un assegno Parte_1 minimo di mantenimento a favore della figlia minore , nella misura massima di euro 150,00; - Persona_3 diritti di visita e frequentazione padre figlia minore per come vorrà disporre l'ill.mo Tribunale adito, nella consapevolezza della collocazione della figlia minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio (vedi comparsa di costituzione e risposta in atti).
Con istanza congiunta del 5 novembre 2025, entrambe le parti chiedevano la sostanziale trasformazione del rito – da separazione contenziosa a separazione consensuale;
n.d.r. - alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra , già unica proprietaria dell'immobile adibito a nucleo familiare, rimarrà a Parte_1 disposizione di quest'ultima, ove continuerà ad abitarvi unitamente alla propria figlia minore
[...]
, con impegno della , appena in possesso dell'intera documentazione idonea Persona_4 Parte_1 4
all'alienazione/trasferimento della proprietà, di alienarla/trasferirla a favore della odierna figlia minore
( ) al raggiungimento della sua maggiore età;
3. Il trasferirà la propria Persona_3 Controparte_1 residenza altrove ed avrà la possibilità di ritirare presso la casa coniugale, tutti quei beni personali che riterrà opportuno prelevare e portare via con sè.
4. Porre a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore di dell'importo di € 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata Parte_1 entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 Persona_4 dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal
SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg whatsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
6. Collocare la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle 21:00 (nel mese di luglio fino Persona_3 alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. • La figlia starà con il Persona_3 padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna. 5
• Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del
Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia. 7.
Disporre il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore collocatario.
Con decreto del 7 novembre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – letta l'istanza congiunta delle parti di sostanziale trasformazione del rito (come premesso, da separazione contenziosa a separazione consensuale) e ritenuto che la stessa fosse senza dubbio accoglibile, con ulteriore trasformazione procedurale, da udienza in presenza ad udienza cartolare, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 16 dicembre 2025, ore 9,00, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti, effettivamente, procedevano in tal senso, depositando in cancelleria le richieste note di trattazione scritta separatamente ed in data 7 e 9 novembre 2025, riportandosi al contenuto dell'accordo tra i coniugi già versato congiuntamente in atti.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025 - il
Presidente – nella qualità sopra menzionata – lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in vista dell'udienza – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme ed in data 05/09/1996, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio e dalla stessa istanza congiunta, dalla quale emerge la precisa volontà dei coniugi di separarsi e di non più e non già riconciliarsi. 6
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla definizione della separazione in maniera concordata, atteso che le condizioni di separazione contenute nell'accordo depositato in data 5 novembre 2025 – assai dettagliate ed articolate - non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi al benessere sia della famiglia che della stessa prole, ancora in parte minorenne.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1027 del 2025 RG, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da
– CF - avverso - Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - C.F._3
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 05/09/1996, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 13, parte I, anno 1996), alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in via esclusiva alla sig.ra , già unica proprietaria Parte_1 dell'immobile adibito a nucleo familiare, rimarrà a disposizione di quest'ultima, ove continuerà ad abitarvi unitamente alla propria figlia minore , con impegno della Persona_4 Parte_1
, appena in possesso dell'intera documentazione idonea all'alienazione/trasferimento della
[...] proprietà, di alienarla/trasferirla a favore della odierna figlia minore ) al Persona_3 raggiungimento della sua maggiore età;
3. Il trasferirà la propria residenza altrove ed avrà la possibilità di ritirare presso Controparte_1 la casa coniugale, tutti quei beni personali che riterrà opportuno prelevare e portare via con se.
4. Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 100,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5. Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1
dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Persona_4 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ottobre 7
2025), oltre spese straordinarie pari al 50%, ove le stesse devono essere distinte in: SPESE
STRAORDINARIE, per le quali non è necessaria la previa concertazione, ovvero, libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati., spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese in toto collegate alla manutenzione ordinaria e straordinaria e tassazioni tutte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
SPESE
STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, ovvero: iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica e canto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. SPESE STRAORDINARIE per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, al 50% solo previo accordo, oltre spese per invitati a carico del genitore che effettua invito/parente. Il tutto, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore a mezzo sms o msg whatsapp, all'altro, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, ove in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Somme da corrispondere alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
6. Colloca la minore presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, secondo le seguenti modalità: • La figlia trascorrerà con il padre ogni lunedì e mercoledì dalle 19:00 alle Persona_3
21:00 (nel mese di luglio fino alle 22:00), prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa familiare. •
La figlia starà con il padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_3 sera, entro le ore 21:00. Nel periodo non scolastico o in caso di vacanze scolastiche il padre preleverà il figlio e li riaccompagnerà alla casa materna. • Stante l'alternanza dei fine settimana, le parti al fine di evitare qualunque ipotesi di incomprensione o attrito in futuro tra loro, precisano che anche in ipotesi di modifica richiesta da un genitore all'altro per esigenze proprie o per quelle dei minori, la successiva frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nei fine settimana ritorna ad essere quella dell'alternanza già calendarizzata precedentemente. • Per le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal 23 dicembre alle ore 09.00 al 30 dicembre alle ore 9:00 oppure dal 30 dicembre alle 9.00 al 6 gennaio, sino alle 20.00 a seconda delle esigenze lavorative del padre. • Per le festività Pasquali il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente, il giorno di 8
Pasqua o il giorno di Pasquetta, dalle 09:00 alle 20:00. • Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in mancanza, ad anni alterni, dall' 1 agosto alle ore 9 al 15 agosto compreso il pernotto con rientro presso la residenza materna la mattina del 16 agosto entro le ore 9.00, ovvero dal 16 al 31 agosto con gli stessi orari e modalità (prelievo e riaccompagno presso la residenza materna il giorno 1 settembre entro le ore 9.00), salvo diverso accordo tra le parti. • Il figlio minore trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà e così ogni compleanno di ciascun genitore con pernotto presso il genitore che festeggia.
7. Dispone il consenso di entrambi i genitori per l'espatrio della minore unitamente al genitore collocatario.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 13, parte I, anno 1996 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)