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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1444/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, lResistente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229005784391000, notificata in data 11 ottobre 2022, dell'importo complessivo di € 76.347,44, relativa a cartelle di pagamento per TARSU anni
2003–2008.
Nel ricorso introduttivo il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – IS eccependo la tardività delle contestazioni avverso le cartelle, tutte regolarmente notificate, la rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni interruttive e l'insussistenza della prescrizione.
Con sentenza n. 1393/2024 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, riteneva indimostrata l'interruzione della prescrizione per mancata allegazione delle intimazioni interruttive, annullava l'atto impugnato e condannava ER alle spese.
Avverso tale pronuncia proponeva appello ER, chiedendone la riforma.
Si costituiva la parte contribuente che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta documentalmente provato che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate negli anni 2005–2009. Successivamente sono state notificate plurime intimazioni di pagamento negli anni 2011, 2012, 2014, 2016. L'intimazione oggetto di giudizio è stata notificata in data 11.10.2022.
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 29520169003684527000 notificata in data 10.5.2016 sottende le cartelle di pagamento nn. 29520050013173362000, 29520060048332504000, 29520070025399790000,
29520080036009255000, 29520090028671740000 ed 29520090040953101000.
E l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio notificata in data 11.10.2022 sottende le cartelle di pagamento nn. 29520050013173362000, 29520060048332504000, 29520070025399790000,
29520080036009255000, 29520090028671740000 e 29520090040953101000.
Tra le due citate intimazioni (e quella notificata nel 2016 riguarda anche le cartelle di cui all'intimazione oggetto del presente giudizio notificata nel 2022) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione a causa dell'emergenza COVID.
Nessuna prescrizione risulta maturata.
Le cartelle sono state regolarmente notificate e il contribuente non le ha impugnate nei termini di legge.
Esse sono pertanto definitive. Ed è noto che le eccezioni su atti presupposti sono ammissibili solo in caso di mancata notifica.
Poiché la notifica è provata, ogni censura sulle cartelle è tardiva e inammissibile.
Deve ora osservarsi che nel ricorso introduttivo di primo grado la parte aveva fondato la propria difesa sull'omessa notifica degli atti presupposti.
Successivamente ER ha prodotto la prova documentale delle notifiche.
Nonostante ciò il contribuente non ha proposto motivi aggiunti.
Invece, quando l'Amministrazione produce in giudizio la prova della notifica degli atti presupposti, il contribuente ha l'onere di proporre motivi aggiunti per contestarne la validità; in difetto, la censura deve ritenersi superata (cfr. Cass. 16797/2025).
La sentenza di primo grado va pertanto riformata.
La Corte ritiene che la particolarità delle questioni esaminate, l'articolazione del contenzioso e la produzione documentale avvenuta anche in grado di appello portino alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2787/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Indirizzo_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005784391000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, lResistente_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229005784391000, notificata in data 11 ottobre 2022, dell'importo complessivo di € 76.347,44, relativa a cartelle di pagamento per TARSU anni
2003–2008.
Nel ricorso introduttivo il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – IS eccependo la tardività delle contestazioni avverso le cartelle, tutte regolarmente notificate, la rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni interruttive e l'insussistenza della prescrizione.
Con sentenza n. 1393/2024 la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, riteneva indimostrata l'interruzione della prescrizione per mancata allegazione delle intimazioni interruttive, annullava l'atto impugnato e condannava ER alle spese.
Avverso tale pronuncia proponeva appello ER, chiedendone la riforma.
Si costituiva la parte contribuente che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta documentalmente provato che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate negli anni 2005–2009. Successivamente sono state notificate plurime intimazioni di pagamento negli anni 2011, 2012, 2014, 2016. L'intimazione oggetto di giudizio è stata notificata in data 11.10.2022.
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 29520169003684527000 notificata in data 10.5.2016 sottende le cartelle di pagamento nn. 29520050013173362000, 29520060048332504000, 29520070025399790000,
29520080036009255000, 29520090028671740000 ed 29520090040953101000.
E l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio notificata in data 11.10.2022 sottende le cartelle di pagamento nn. 29520050013173362000, 29520060048332504000, 29520070025399790000,
29520080036009255000, 29520090028671740000 e 29520090040953101000.
Tra le due citate intimazioni (e quella notificata nel 2016 riguarda anche le cartelle di cui all'intimazione oggetto del presente giudizio notificata nel 2022) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione a causa dell'emergenza COVID.
Nessuna prescrizione risulta maturata.
Le cartelle sono state regolarmente notificate e il contribuente non le ha impugnate nei termini di legge.
Esse sono pertanto definitive. Ed è noto che le eccezioni su atti presupposti sono ammissibili solo in caso di mancata notifica.
Poiché la notifica è provata, ogni censura sulle cartelle è tardiva e inammissibile.
Deve ora osservarsi che nel ricorso introduttivo di primo grado la parte aveva fondato la propria difesa sull'omessa notifica degli atti presupposti.
Successivamente ER ha prodotto la prova documentale delle notifiche.
Nonostante ciò il contribuente non ha proposto motivi aggiunti.
Invece, quando l'Amministrazione produce in giudizio la prova della notifica degli atti presupposti, il contribuente ha l'onere di proporre motivi aggiunti per contestarne la validità; in difetto, la censura deve ritenersi superata (cfr. Cass. 16797/2025).
La sentenza di primo grado va pertanto riformata.
La Corte ritiene che la particolarità delle questioni esaminate, l'articolazione del contenzioso e la produzione documentale avvenuta anche in grado di appello portino alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente