Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2538/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2538/2020 r.g. tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta procura allegata agli atti dall'Avv. Corrado Mastropasqua (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via Cardinale C.F._2
Guglielmo Sanfelice n. 33, elettivamente domicilia;
- Opponente
e
(C.F. , con sede in Roma, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Del Tritone n. 132, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.to Ugo Gaeta (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio in Napoli, alla Via Rossini n. 22, elettivamente domicilia.
- Opposta e
P. VA , con sede in Milano, alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Puccini n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.to Ugo Gaeta (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3
Napoli, alla Via Rossini n. 22, elettivamente domicilia.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, Controparte_3
chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_2
ottenere il pagamento della somma di € 14.353,65, oltre interessi di mora e spese legali del procedimento monitorio.
Parte ricorrente prospettava di essere creditrice per la suddetta somma a seguito dell'apertura di conto corrente in favore del con contratto del Pt_2
7.5.2014 , nonché per la concessione di linea di credito con scadenza a revoca sul predetto conto corrente di € 10.000,00.
Altresì, in data 25.7.2017, la ricorrente rappresentava che il Pt_2
richiedeva prestito personale, che non veniva rimborsato con la conseguenza che rimaneva debitore dell'intero importo di € 13.444,02, Parte_2
oltre ad € 909,63 per interessi e spese maturati sul conto corrente di corrispondenza.
Con decreto n. 9125/2019, emesso in data 12.12.2019, il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierno opponente di pagare alla
[...]
, per le causali di cui al ricorso, la somma di € Controparte_3
14.353,65, oltre interessi di mora al tasso legale con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo, nonché le spese del giudizio pari ad €
540,00 per compensi di avvocato ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forf.
15%, c.p.a. e iva come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo instaurando il presente giudizio.
Parte opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; eccepiva, poi, l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova scritta da cui discenderebbe la pretesa creditoria cristallizzata nell'ingiunzione. Chiedeva, in conclusione, di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, data la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., e di condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo solo ), Controparte_4 CP_1
la quale rappresentava di aver fornito adeguata prova del credito vantato e contestava le doglianze di parte opponente asserendo che il credito preteso dall'Istituto Bancario è sostenuto dall'estratto di saldaconto del 17.9.2018 conforme alle scritture contabili della Banca ed idoneo a mente di quanto previsto dall'art. 50 del d. lgs. n. 385/1993 (doc n. 5 fascicolo parte opposta).
Chiedeva, quindi, di concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo (n. 9125/2019); di rigettare l'opposizione proposta o, in via meramente subordinata, accertare il credito come certificato, pari ad €
14.784,61 al 17/9/2018, in uno agli interessi successivi come per legge e con condanna alle spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'1.12.2020 il Giudice dott. Vassallo rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta;
assegnava, poi, in data 04.05.2021 il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione.
In data 24.03.2023 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
(nel prosieguo, solo “ ”) e faceva propri tutti i Controparte_2 CP_2
diritti originariamente vantati dalla avendo acquistato il ramo CP_1
d'azienda della suddetta società ivi compreso il Fondo Masaccio, nel quale è inserita la posizione riferita all'odierno opponente.
In data 5.06.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 2.10..2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo (v. verbale n. 21000345 depositato da parte opposta).
Passando all'esame del merito della domanda, l'opposizione è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento, stante il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e del terzo interventore ex art 111 cp.c .
Al riguardo, mette conto evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass.
Civ., n. 5857/2022).
Inoltre, secondo quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte , " la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” (cfr Cass. Civile Ord.
n. 3405 del 2024 e conformi v Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019,
n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116).
Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni formulate dall'opponente, l'opposta , su cui gravava l'onus probandi, non CP_5
ha fornito la prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto di causa da Contr parte di , originaria contrante, a e successivamente da CP_5
questa a . Controparte_7
Agli atti, invero, risulta soltanto depositato dall'opposta , l'estratto della GU ai fini dell'opponibilità ex art 58 TUB, relativa alla cessione dei credito da Cont
a in cui si fa riferimento a crediti derivanti da cessioni CP_5
Contr stipulate con aventi ad oggetto crediti individuati negli allegati ai contratti di cessione, che pero' non risultano versati in giudizio.
Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nel caso di specie, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova e, a tal fine non puo' ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Detta notificazione può avere al più un valore indiziario, ma non costituisce prova definitiva della cessione stessa.
A tal fine è essenziale, invece, che venga fornita prova del contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n. 17262/2024; n.
3405/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non può dirsi raggiunta la prova delle Contr intervenuta cessione del credito dalla contraente originaria a CP_5
[... sulla base del mero estratto della Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB .
Inoltre, tale vulnus probatorio non puo' ritenersi in alcun modo superato, Contr neanche sotto il profilo indiziario, dalla copia della pec inviata da a in data 17.02.2021 avente ad oggetto “ perfezionamento contratto CP_5
di cessione sofferenze ” e alla copia della pec inviata da Parte_3
Cont a avente ad oggetto “sottoscrizione di quote del CP_5
[...]
mediante conferimento di crediti” ( v. all. ti 11 e 12 alla memoria Parte_3
ex art 183 VI n. 1 di parte opposta ) , atteso che manca l'allegato contenente il contratto di cessione e nel testo delle mail manca qualsiasi riferimento ai crediti oggetto di cessione .
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento alla certificazione del 10.1.2021 del Notaio relativa dell'intervenuta Per_1
cessione del ramo di azienda tra e ( v. CP_5 Controparte_2
all.3 alla comparsa di costituzione del terzo interventore ), stante la tardività del documento depositato dal terzo interventore ai sensi dell'art. 268, comma
2, c.p.c e ad ogni modo l'irrilevanza dello stesso , ai fini della prova della legittimazione attiva, prima dell'opposta, e poi dell'interventore, atteso non prova alcunchè in merito alle dedotte cessioni del credito oggetto d causa.
In conclusione, il Tribunale, stante il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e del terzo interventore, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 9125/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.12.2019 , ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
9125/2019, emesso in data 12.12.2019 nei confronti di;
Parte_2
-condanna e in solido fra loro, al Controparte_4 Controparte_2
pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro € 5.077,00 per compensi oltre VA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Corrado
Mastropasqua.
Napoli, 11/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo SENTENZA
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