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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
2) dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
3) dott.ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8401/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. e vertente
T R A
Avv. rapp.to e difeso da se stesso ed elett.te dom.to in Parte_1
Giugliano in Campania alla via G. Gigante, 1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. alla pec
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Reclamante
E
DOTT. , nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via C.F._1
Staffetta n. 70, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti dall'Avv. Ivan
NA e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Agostino
Depretis n. 51
Reclamato
Nonché
on sede in Torino alla Piazza San Carlo n.156, società Controparte_2 Capogruppo del , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice Controparte_3
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. partita IVA n. P.IVA_1
, iscritta all'Albo delle Banche al n.5361, capitale sociale € P.IVA_2
10.368.870.930,08, interamente versato, in persona dell'Avv. Roberto Rusciano, a tanto autorizzata in forza di procura speciale per Notar Persona_1
di Milano del 14 aprile 2021 Rep. 6744, Racc. 4736, registrata all'Agenzia
[...]
delle Entrate di Milano 2, il 15 aprile 2021 al n. 36534 serie 1T, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Gennaro Iollo, e presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47.
Terzo pignorato
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.10.2025, l'avv. ha proposto Parte_1
reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare n. 1871/2024 R.G.E. emessa dall'intestato Tribunale nella persona del G.E. dott.ssa Anita Massimo e comunicata in data 16.9.2025.
Il reclamante ha rappresentato essenzialmente che il GOP avesse errato nel ritenere negativa la dichiarazione resa dal terzo , circa l'esistenza di un Controparte_2
conto corrente capiente, intestato al de cuius , già oggetto di Controparte_4
legato in favore del debitore, sulla scorta di un'argomentazione, contenuta nella sentenza n. 2525/2024 del Tribunale di Napoli nord pubblicata il 21.5.2024, di tale testuale tenore: “essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo
(l'istituto di credito), debitore nei confronti del de cuius, viene in rilievo il disposto dell'art. 658 c.c. che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio,
senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede”. La detta sentenza, di rigetto della domanda proposta dagli eredi testamentari e volta ad ottenere Parte_2 Parte_3
la condanna di al pagamento in proprio favore delle somme Controparte_2 esistenti sul conto corrente oggetto di odierno interesse ad altri fini, non è allo stato passata in giudicato.
costituitosi nel presente giudizio di reclamo, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo per essere stato proposto in ipotesi di estinzione atipica e, nel merito, la circostanza di essere titolare di mera aspettativa rispetto alle somme giacenti sul conto corrente, non essendovi una statuizione di condanna, nella sentenza citata da controparte, che obblighi la a corrispondere le dette somme CP_5
a sé ed essendo la valenza della decisione in ordine al diritto del legatario di mero accertamento, conseguentemente esecutiva solo al suo passaggio in giudicato.
nel costituirsi in questa sede ha confermato di aver reso Controparte_2
dichiarazione negativa, evidenziando che la questione centrale è costituita dalla non definitività della sentenza n. 2525/2024 con la conseguenza che il conto corrente oggetto del legato (e del pignoramento presso terzi) non si è ancora trasferito al sig.
ma è di titolarità del defunto intestatario in attesa proprio di sapere a chi CP_1
deve essere devoluto il saldo.
1.2. All'esito della camera di consiglio del 1.12.2025 il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto.
2. Al riguardo, si osserva che il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva sulla scorta di un ragionamento teso a sostenere che il pignoramento costituisca una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo.
2.1. Ciò posto, la prima questione da affrontare è relativa al se lo strumento d'impugnativa attivato, ovvero il reclamo ex art. 630 c.p.c., pacificamente da intendersi tale sulla scorta del tenore complessivo dell'atto, sia o meno ammissibile, a fronte del provvedimento estintivo pronunciato dal GE.
Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/11/2023, n. 32804; Cass. n.
12195/2023).
Ne consegue che l'ipotesi, verificatasi nella specie, di valida instaurazione del processo esecutivo con notifica del pignoramento e mancato intervento della dichiarazione positiva del terzo ha comportato da un lato il costituirsi di un vincolo divenuto inefficace dall'altro l'esistenza di un giudizio esecutivo che non può
procedere.
Diventa imprescindibile interpretare che natura abbia la declaratoria di estinzione conseguente, come nella specie, a tale iter onde individuare il rimedio impugnatorio conseguente alla detta pronuncia.
Del tema la Suprema Corte, con sentenza n. 4751/2016, si è occupata, partendo dalla teoria della fattispecie a formazione progressiva, in materia di pignoramento immobiliare, in ipotesi di mancata rinnovazione della trascrizione, elemento di perfezionamento del detto vincolo che determina non solo «un effetto di impedimento dell'ulteriore corso del processo esecutivo iniziato con il pignoramento originariamente trascritto e dunque, di improseguibilità del processo stesso» ma anche «un effetto di caducazione dell'intera attività processuale conseguita al pignoramento e, quindi, del suo venir meno ex tunc.
Quanto alle modalità di controllo di tale vaglio da parte del GE, secondo la pronuncia in parola non si tratta di fattispecie assoggettata all'art. 630 c.p.c., poiché
l'attività di rinnovazione della trascrizione «si colloca, a ben vedere, al di fuori del processo esecutivo e, dunque, la sua omissione non si può, stricto sensu, considerare come l'omissione di un'attività di prosecuzione del processo esecutivo, concetto che richiama attività inerenti adempimenti da svolgersi nel processo esecutivo». Dunque,
il provvedimento emesso dal giudice, ricognitivo della mancata rinnovazione della trascrizione e contenente la dichiarazione di chiusura della procedura esecutiva, sarà
opponibile ai sensi dall'art. 617 c.p.c..
Analogamente, si ritiene, sempre nell'ottica di intendere il pignoramento presso terzi come una fattispecie a formazione progressiva, che il vincolo del pignoramento presso terzi si produca con la notifica al debitore ed al terzo, il suo perfezionamento,
ovvero ciò che rende il detto vincolo non solo esistente ma anche pienamente efficace, è determinato dalla dichiarazione positiva del terzo.
La conclusione per la quale, nel caso di specie, lo strumento azionabile avrebbe dovuto essere l'opposizione ex art. 617 c.p.c. discende anche da un'ulteriore ragione sistemica: i casi di estinzione cui fa richiamo l'art. 630 c.p.c. sono tipici e tra essi non figura, di certo, quello oggetto di interesse, frutto di elaborazione giurisprudenziale.
Esso, autorevolmente supportato dall'elaborazione della Corte di Cassazione,
configura un'ipotesi di estinzione anticipata non tipizzata e, pertanto, la decisione ad esso relativa non è reclamabile con lo strumento di cui all'art. 630 c.p.c..
3. In ragione di quanto precede deve, nella specie, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo proposto, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Stante la soccombenza di parte reclamante, la stessa va condannata al pagamento delle spese sostenute da parte reclamata e terzo per la loro costituzione e difesa, che si liquidano avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione corrispondente al valore pignorato per i procedimenti cautelari, fasi di studio ed introduttiva, le uniche effettivamente svoltesi.
5. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di effettuare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento in ordine al se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è
rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8401/2025 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'avv. ; Parte_1
- condanna parte reclamante, avv. , alla rifusione in favore del Parte_1
reclamato delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa Controparte_1
nel presente giudizio, che si liquidano in euro 1664,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Cpa e IVA, come per legge, con attribuzione all'avv. Ivan
NA, dichiaratosi antistatario;
- condanna parte reclamante, avv. , alla rifusione in favore del terzo Parte_1
pignorato delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa Controparte_2
nel presente giudizio, che si liquidano in euro 1664,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Cpa e IVA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Si comunichi.
Aversa, camera di consiglio del 1.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Antonella Paone dott. Michelangelo Petruzziello