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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 20086/24 R.G.
promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1
Gottero
- parte ricorrente - CONTRO
Controparte_1
- parte resistente costituita -
avente ad oggetto: ricorso avverso decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale di cittadino comunitario ex artt. 20 d.lgs. n. 30/2007
Conclusioni delle parti: come da verbale del 8.5.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha impugnato il decreto di Parte_1 allontanamento dal territorio nazionale reso ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 emesso nei suoi confronti in data 25.10.2024 del Prefetto di , allegando l'assenza di pericolosità del CP_1 ricorrente e la presenza in Italia di una rete familiare. La P.A. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso insistendo sulla pericolosità del ricorrente. All'esito dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione. Tanto premesso, richiamato il dettato normativo di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 e considerato che nel comma 4 si legge che “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, deve rilevarsi che non si condivide pagina 1 di 2 la valutazione operata dalla P.A. in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente considerato che i reati ascritti al medesimo, che ha peraltro la madre in Italia, risultano in fase di archiviazione, anche considerato che l'episodio in cui è stato arrestato che avrebbe commesso a danno della madre in sede di udienza di convalida si è ridimensionato essendo stato ricondotto ad una lite sfociata da una incomprensione con la madre medesima tanto che il GIP non ha applicato alcuna misura e ha disposto l'immediata liberazione;
per gli altri reati commessi, quello di evasione è già stato archiviato con decreto del gip e quello di cui all'art. 609 bis pende richiesta di archiviazione. Dette circostanze non comprovano l'attualità della pericolosità sociale del soggetto, in assenza di elementi di segni diversi specifici e concreti, e appaiono recessive nel bilanciamento tra gli interessi familiari e quelli pubblici.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni ulteriore motivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-annulla il decreto del Prefetto di Torino emesso nei confronti di , nato in Parte_1
Romania il 13.7.1989;
-compensa le spese di lite;
-manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 29.5.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 20086/24 R.G.
promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1
Gottero
- parte ricorrente - CONTRO
Controparte_1
- parte resistente costituita -
avente ad oggetto: ricorso avverso decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale di cittadino comunitario ex artt. 20 d.lgs. n. 30/2007
Conclusioni delle parti: come da verbale del 8.5.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha impugnato il decreto di Parte_1 allontanamento dal territorio nazionale reso ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007 emesso nei suoi confronti in data 25.10.2024 del Prefetto di , allegando l'assenza di pericolosità del CP_1 ricorrente e la presenza in Italia di una rete familiare. La P.A. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso insistendo sulla pericolosità del ricorrente. All'esito dell'udienza del 8.5.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione. Tanto premesso, richiamato il dettato normativo di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 e considerato che nel comma 4 si legge che “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, deve rilevarsi che non si condivide pagina 1 di 2 la valutazione operata dalla P.A. in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente considerato che i reati ascritti al medesimo, che ha peraltro la madre in Italia, risultano in fase di archiviazione, anche considerato che l'episodio in cui è stato arrestato che avrebbe commesso a danno della madre in sede di udienza di convalida si è ridimensionato essendo stato ricondotto ad una lite sfociata da una incomprensione con la madre medesima tanto che il GIP non ha applicato alcuna misura e ha disposto l'immediata liberazione;
per gli altri reati commessi, quello di evasione è già stato archiviato con decreto del gip e quello di cui all'art. 609 bis pende richiesta di archiviazione. Dette circostanze non comprovano l'attualità della pericolosità sociale del soggetto, in assenza di elementi di segni diversi specifici e concreti, e appaiono recessive nel bilanciamento tra gli interessi familiari e quelli pubblici.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni ulteriore motivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-annulla il decreto del Prefetto di Torino emesso nei confronti di , nato in Parte_1
Romania il 13.7.1989;
-compensa le spese di lite;
-manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 29.5.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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