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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
Enrico Legnini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1099/2022 degli affari civili contenziosi tra
, nata ad [...] il [...] (Avv. Maria Elena Nocera e Parte_1
Annalisa Russello)
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Aldo Virone) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
AVV. GAMBINO ORNELLA, nella qualità di curatore speciale del minore
(nato il [...]) Persona_1
1
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 15.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/04/2022, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 7.01.2017, matrimonio concordatario con CP_1
dalla cui unione era nato un figlio, ancora minorenne, chiedeva
[...] pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale con il suo carattere violento e prevaricatore e con le sue intemperanze e stranezze caratteriali;
per le stesse ragioni, chiedeva l'affidamento esclusivo del minore.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione, resisteva alle altre e chiedeva, in riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire di non essersi mai staccata dalla famiglia originaria, in particolare dalla madre, e di averlo estromesso dalle scelte educative del figlio.
All'udienza presidenziale del 13.9.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
In corso di causa, veniva nominato, quale Curatore speciale del minore PE
, l'Avv. Ornella Gambino.
[...]
La causa veniva istruita con la produzione di documenti, espletamento di ctu psicologica, con incarico ai Servizi di NPI di Agrigento, ai Servizi Sociali del
Comune di Aragona e Raffadali e al Consultorio familiare di Agrigento e, all'udienza del 15.4.2025, sulle conclusioni delle parti, del Curatore speciale e del
P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha Parte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, oltre alla elevata conflittualità mostrata dalle stesse, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. 2 Vanno invece rigettate le reciproche domande di addebito.
La ricorrente assume che sin dall'epoca del fidanzamento, Controparte_2 avrebbe mostrato delle intemperanze comportamentali- ad appena quattro giorni dalla nascita del piccolo , si era allontanato dal domicilio coniugale Persona_1 abbandonando lei e il figlio, tanto che la stessa era stata costretta a farsi assistere dalla madre;
che, dopo dieci giorni dal parto, infastidito dal pianto CP_1 del figlio, avrebbe costretto la ricorrente a spostarsi dalla casa di Raffadali ad
Aragona, presso l'abitazione della madre;
che in quel periodo, il marito andava a trovare la moglie solo nell'orario dei pasti, mentre passava il resto della giornata fuori con gli amici e la sera andava a dormire a Raffadali;
che, dopo circa un anno e mezzo, quando le parti avevano deciso di trasferirsi in un appartamento messo a disposizione dalla madre delle ricorrente, la situazione era divenuta insostenibile perché iniziava a essere più violento e aggressivo, urlando contro la CP_1 moglie ad ogni occasione e pretendendo che la stessa fosse puntuale nella preparazione dei pasti;
che, in un episodio accaduto nel giugno 2019, il convenuto aveva provocato un acceso litigio poiché si era ostinato a portare il figlio in un negozio in una giornata caldissima, trovando la resistenza della nonna materna;
che in un'altra occasione, il bambino aveva riportato un trauma da una caduta accidentale mentre era sotto la custodia del padre;
che, un'altra volta, nell'agosto del
2019, a seguito di un ennesimo litigio, si era allontanato dalla casa CP_1 coniugale per un periodo di 10 giorni e che, rientrato a casa, perdonato dalla moglie, invece di cambiare comportamento, continuava a provocare la moglie e la insultava con frasi del tipo “cretina”.
Essendo queste le prospettazioni della ricorrente, ritiene il Collegio che nelle condotte del convenuto non si ravvisa la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale lamentata dalla ricorrente.
Ed infatti, la circostanza che il convenuto si sia allontanato dalla moglie qualche giorno dopo il parto o quando il bambino era ancora piccolo può ricondursi alla difficoltà della coppia di dialogare in ragione dell'incompatibilità caratteriale che le parti hanno mostrato per tutto l'iter giudiziario, e non alla volontà di di lasciare moglie e figlio, dovendosi peraltro notare come si sia CP_1 trattato di allontanamenti temporanei – che ben possono inquadrarsi nelle dinamiche di una coppia litigiosa – e che comunque non sono stati causa della crisi
3 poiché, dopo i litigi, faceva rientro a casa. CP_1
Quanto al fatto che avrebbe preteso che la moglie lasciasse quella CP_1 che era la casa coniugale perché infastidito dal pianto del bambino, deve notarsi innanzitutto come si tratti di circostanza non provata perché i testi escussi - madre della ricorrente e padre del convenuto - hanno fornito versioni opposte, avendo la prima confermato la tesi della figlia e l'altro affermato che era stata a Parte_1 voler andare a vivere con la madre ad Aragona. Ma, a parte tale rilievo, anche qui è da escludere che tale circostanza abbia dato luogo alla crisi poiché, in un secondo momento, le parti avevano deciso di trasferirsi in un appartamento messo a disposizione dalla madre di;
ciò che fa ritenere che la coppia, Parte_1 verosimilmente, attraversando un periodo di stress legato alla nascita del figlio, abbia cercato una soluzione abitativa temporanea per usufruire dell'aiuto della madre di . Parte_1
Nè il fatto che abbia voluto portare con sé il minore in una giornata CP_1 calda o che lo stesso abbia riportato una ferita da una caduta accidentale possono ritenersi cause di addebito della separazione, non ravvisandosi in tali fatti alcuna violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Infine, quanto agli insulti e all'atteggiamento prevaricatore di è CP_1 bene riportare le dichiarazioni della teste (madre della Testimone_1 ricorrente), che ha riferito: “dopo che mia figlia ha abitato a casa mia per circa un anno la stessa è andata a vivere in un appartamento che io le ho messo a disposizione sopra casa mia;
mia figlia aveva avuto un incarico come insegnante ed ero io ad accudire mio nipote quando lei era fuori;
ricordo che la stessa mi telefonava sempre tutta preoccupata per dirmi che dovevo preparare la cena per il marito dato che lo stesso non tollerava ritardi;
ricordo un episodio in cui io avevo preparato il brodo dei tortellini ma non li avevo ancora cucinati perché non sapevo quando lui avrebbe fatto rientro;
in quella occasione mio genero si è arrabbiato pure con me dicendomi che avrei dovuto fargli trovare tutto pronto, poi quando è rientrata mia figlia si è messo a insultarla dicendo che era una cretina…mi è capitato di assistere a quei litigi e più di una volta ho visto nell'atto CP_1 di spingere con le mani mia figlia;
voglio precisare che a questi episodi ero presente ma so che ve ne sono stati altri che mia figlia mi ha raccontato solo dopo;
io però a volte mi stranivo perché vedevo che lei a volte, anche d'estate portava le maniche lunghe…questi litigi erano continui e avvenivano anche in presenza di mio nipote”.
4 Ebbene, innanzitutto va evidenziato come tali deposizioni debbano essere necessariamente valutate nel quadro di un clima fortemente conflittale che ha riguardato non solo le parti ma i rispettivi rami genitoriali, ciò che è dimostrato dal fatto che ha accusato fin dall'inizio la suocera di manipolare la CP_1 figlia e di averla spinta ad allontanarlo dal piccolo e che il nonno paterno PE
è dovuto ricorrere al Tribunale per i minorenni per riavere dei contatti con il nipote.
In siffatti contesti familiari, è difficile ritenere che la teste sia stata del tutto neutrale, essendo invece verosimile che la narrazione degli episodi abbia risentito dell'alleanza tra madre e figlia e della comune ostilità verso a CP_1 seguito della separazione.
Del resto, il fatto che portasse le maniche lunghe d'estate non prova la Parte_1 sussistenza di violenze fisiche -peraltro neppure dedotte dalla ricorrente- mentre insulti con parole quali “cretina” -che ben possono inquadrarsi in un clima caratterizzato da continui litigi e accuse reciproche- non appaiono la causa scatenante della crisi, collocandosi invece in un contesto familiare già fortemente disgregato.
La domanda di addebito della ricorrente deve quindi essere rigettata.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di addebito formulata da essendo i capitoli di prova formulati a sostegno della stessa del CP_1 tutto generici e per tale ragione non ammessi.
Quanto all'affidamento del figlio, deve premettersi che la grave conflittualità tra le parti ha reso necessario, nel corso del giudizio, l'intervento di vari servizi
(Servizio di NPI, Servizi Sociali, Consultorio familiare) oltre che l'espletamento di una ctu psicologica e la nomina di un Curatore speciale in favore del minore.
All'esito di detti interventi e tenuto conto che la predetta conflittualità non accennava a diminuire e rischiava di compromettere la salute del minore (affetto da disturbo dello spettro autistico) poiché le parti non riuscivano a trovare un punto di incontro neppure in ordine alle necessità terapeutiche dello stesso (visite specialistiche con psicologi e psichiatri) e ai bisogni in ambito scolastico, si è reso necessario l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Aragona.
A tale Servizio è stato demandato il compito di sostituirsi ai genitori in ordine alle scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore.
Tale regime di affidamento si è rilevato altamente proficuo per il minore, dal
5 momento che lo stesso, grazie all'intervento degli operatori del predetto servizio - ben coadiuvati anche dal Curatore speciale- al quale è conseguito un atteggiamento più collaborativo dei genitori nelle ultime fasi del giudizio - ha intrapreso un apposito percorso terapeutico e gode, a scuola, dell'assistenza di un insegnante di sostegno.
Poiché le parti hanno iniziato a collaborare nell'interesse del minore grazie all'opera dei Servizi Sociali e ritenendo che il loro intervento sia in questa fase ancora opportuno, almeno fino a quando le parti non daranno concreta dimostrazione di un atteggiamento più maturo, rivolto unicamente al benessere del figlio, tale attuale regime deve essere allo stato confermato.
Pertanto, il minore , pur mantenendo il collocamento Persona_1 presso il domicilio della madre, va affidato ai Servizi Sociali del Comune di
Aragona, prevedendo che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore;
il responsabile del
Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale;
il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza.
Quanto alle visite tra il minore e il padre, deve darsi atto che, nel corso del giudizio,
è stato previsto che gli incontri avvenissero in uno spazio neutro a causa, in un primo momento, dei contrasti che erano insorti tra le parti nei momenti di prelevamento del minore e, in un secondo momento, del rifiuto manifestato da nei confronti del padre. PE
Anche sul piano degli incontri, l'intervento dei Servizi si è rivelato fruttuoso, tanto che, nell'ultima relazione del 9.4.2025, si legge che il minore appare sereno e affettuoso nei confronti del padre. Nella relazione si dà atto della necessità di proseguire con gli incontri presso lo spazio neutro al fine di ripristinare in modo graduale il rapporto padre-figlio, che sino ad ora è stato compromesso dalla conflittualità genitoriale.
Alla luce di ciò, ritenendo opportuno seguire le indicazioni dei predetti servizi, deve
6 essere confermato che gli incontri si svolgano presso i Servizi Sociali del Comune di Aragona per un ulteriore periodo di sei mesi.
Ai Servizi predetti è demandato il compito di trasmettere al Giudice Tutelare in sede, ogni 4 mesi, relazioni periodiche sull'andamento degli incontri e sul contesto familiare del minore, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da uno dei genitori, da segnalare anche mediante trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.
Trascorso il periodo di sei mesi suddetto, le visite avverranno in modo libero con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare il figlio il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali e un pomeriggio a scelta tra il sabato e la domenica, dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
In proposito, deve rilevarsi come la dedotta incapacità genitoriale del padre lamentata da e posta a base della richiesta di affido esclusivo non ha Pt_2 trovato riscontro né nelle indagini compiute dai servizi incaricati né nella ctu a firma della dott.ssa . Persona_2
Il ctu, se da un lato, ha accertato che presenta alcuni disturbi CP_1 comportamentali (Disturbo del Controllo degli Impulsi - Disturbo antisociale di personalità) per il quale ha suggerito un percorso terapeutico anche di tipo farmacologico, dall'altro non ha messo in luce una inidoneità del padre come figura genitoriale, tanto da suggerire un regime di affido condiviso.
Peraltro, nella relazione del C.S.M. di Agrigento datata 18/11/2024, si legge che dopo l'espletamento della ctu, è stato sottoposto a visita e a test CP_1 diagnostici e che non sono risultate specifiche turbe psico comportamentali.
Ancora, nelle varie relazioni depositate dai Servizi Sociali non emergono elementi che facciano ritenere che il padre presenti anomalie o devianze pregiudizievoli per il minore o che inducano a ritenere che lo stesso non abbia adeguate competenze genitoriali.
Infine, anche la condotta processuale tenuta da nel corso del CP_1 giudizio, che ha segnalato sin da subito le problematiche di salute del figlio e insistito per una sollecita soluzione- è dimostrativa di un forte attaccamento e interesse nei confronti del minore, ciò che depone per un giudizio positivo in ordine alle sue capacità genitoriali.
Oltre all'incarico dato ai Servizi Sociali va confermato il compito conferito al
7 Consultorio familiare di Agrigento di continuare, per un ulteriore periodo di 12 mesi, un percorso psicologico che miri a superare la conflittualità tra le parti, con l'incarico di:
-predisporre ed attuare, rispetto ai genitori, un percorso di sostegno alla genitorialità, anche psicologico ed individuale, nei tempi e nei modi più opportuni;
- monitorare l'andamento del rapporto e di guidare la coppia verso un percorso che elimini la sovrapposizione della crisi coniugale con il livello genitoriale, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da uno dei genitori mediante la trasmissione alla Procura della Repubblica e al Giudice Tutelare in sede di apposita relazione;
- segnalare inoltre la necessità di adottare eventuali misure scaduto l'indicato termine di 12 mesi;
ciò consentirà all'autorità giudiziaria di valutare l'idoneità genitoriale delle parti e di adottare i provvedimenti più opportuni.
Il Consultorio familiare dovrà trasmettere al Giudice Tutelare in sede le relazioni periodiche con cadenza semestrale.
Passando agli aspetti di carattere patrimoniale, vanno confermate le statuizioni rese con l'ordinanza presidenziale alla luce della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, corrisponderà a , a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale sita in Aragona, in via Madonna di Fatima, è assegnato a e al figlio con lei convivente;
va invece disattesa la richiesta della Parte_1 ricorrente volta a ottenere l'assegnazione della casa sita in Raffadali essendo emerso dagli atti che il minore ha sempre vissuto con la madre nella sua abitazione situata ad Aragona.
Poiché a questa pronuncia segue la definizione del giudizio, il Curatore speciale del minore va dichiarato cessato dalle sue funzioni.
Le spese di lite, stante la soccombenza sulle reciproche domande di addebito, vanno interamente compensate;
stesso esito meritano quelle relative ai vari sub procedimenti, la cui instaurazione è legata alla conflittualità della coppia, da imputarsi alla condotta processuale di entrambe le parti.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti così come il compenso spettante al Curatore speciale.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. e i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
rigetta le reciproche domande di addebito;
affida il minore , nato a [...] il [...] ai Servizi Sociali Persona_1 competenti per territorio (Comune di Aragona); dispone che la responsabilità dei genitori sia limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita del minore;
il responsabile del Servizio
Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale;
il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza;
dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre e che gli incontri con il padre avvengano presso lo spazio neutro secondo un calendario che i Servizi incaricati avranno il compito di stilare per un periodo di sei mesi e successivamente, in modo libero, come indicato in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali di trasmettere le relazioni come indicato in parte motiva;
incarica il Consultorio familiare del Comune di Agrigento di proseguire il percorso psicologico indicato in parte motiva per un ulteriore periodo di 12 mesi e di trasmettere le relazioni periodiche con cadenza semestrale;
pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale sita in Aragona, in via Madonna di Fatima a e al Parte_1
9 figlio con lei convivente;
dichiara cessato dalle proprie funzioni il Curatore speciale del minore;
pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, in pari misura;
condanna le parti, in solido, a rifondere al Curatore speciale ammesso al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che si liquidano in euro 3.808,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale in data 5.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
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