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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1027 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013,
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. MAester Iannuzzi
ATTRICE
E
9rappresentato dagli
,CP 1 nato il [...] a [...] c.f. C.F. 2
avv. Pasqualino Pavone e Claudio Felice Luisi
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Parte 1 ha esposto di essere proprietario, giusta "Atto di
Donazione del 10.05.1975, Rep. n. 22198, racc. n. 4457, registrato ad Avellino il 26.05.1975 al n.
1809, Mod. 71 M, Serie T”, di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di FR (AV), alla contrada Vado dell'Occhiano, identificato in catasto terreni al foglio 8, particella 840; che tale fondo è confinante con l'appezzamento di terreno di proprietà di CP 1 , in catasto terreni identificato al foglio 8 particella 641; che il confine tra i due fondi è divenuto incerto in quanto lo stesso non risulta correttamente posizionato, cosi come determinato e riportato in esito al frazionamento del 16.03.2002, pratica 50331 in atti dal 16.03.2002; che è necessario far accertare e dichiarare in via giudiziaria il confine reale tra i fondi in questione;
che all'esito, sulla linea di confine come accertata e dichiarata, vanno apposti correttamente i termini;
che allo stato è quindi necessario ripristinare la linea di confine alla posizione originaria, la quale era rappresentata da un solco avente per capisaldi un termine a monte e un termine a valle, ove quest'ultimo risulta essere stato spostato,
e pertanto da riposizionare, cosi come riportato nel predetto frazionamento del 16.03.2002; che il convenuto è tenuto al rilascio della porzione di terreno che, all'esito degli accertamenti, dovesse risultare illegittimamente occupata.
Ha, pertanto, concluso: "a) accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo di proprietà dell'attore, sito in agro di
FR (AV), alla contrada Vado dell'Occhiano, identificato in catasto terreni al foglio 8, particella
840, e quello del convenuto in catasto al foglio 8 particella 641;
b) disporre la apposizione dei termini sulla linea di confine come accertata e dichiarata;
c) ordinare al convenuto il rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che dovesse risultare illegittimamente occupata".
Il tutto con il favore delle spese. Si è costituito CP 1 che ha dedotto l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per difetto di un presupposto della stessa, ossia l'incertezza del confine. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda e, in subordinata riconvenzionale, ha eccepito l'avvenuta usucapione delle eventuali porzioni di terreno da dover restituire.
Espletata consulenza tecnica sullo stato dei luoghi la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2025.
La domanda è infondata e, come tale, va rigettata.
Dalle risultanze peritali è emerso che la discrepanza di misure denunciata dall'attore non è così rilevante da poter essere percepita a vista. Non sono presenti evidenti segni che possano ricondurre ad uno spostamento del termine. Non risultano evidenze che possano orientare una qualsiasi valutazione rispetto alla cronologia dei fatti denunciati
Anche per il tramite della misurazione metrica, la differenza tra la misurazione effettuata e quella desunta dal Tipo di Frazionamento di riferimento è minima ed al di sotto della tolleranza grafica catastale.
Il consulente ha, altresì, ribadito che, sulla base delle osservazioni e dei rilievi effettuati, è
possibile confermare l'attuale linea di confine e che anche l'eventuale utilizzo di una strumentazione più precisa rispetto alla semplice rotella metrica, in questo caso specifico, non determinerebbe una maggiore accuratezza della precisione e uno scarto differente rispetto a quello misurato.
Il frazionamento del 1952, approvato dalle parti dell'epoca che dovevano compravendere i terreni, contenente la chiara volontà delle parti, approvava implicitamente anche la precisione e la metodologia del tempo in cui i rilievi topografici venivano effettuati per allineamenti e squadri e le misure venivano spesso arrotondate. Lo stesso frazionamento riporta in calce l'approvazione del tecnico erariale d'ufficio che ne ha valutato e corretto le superfici rideterminate dall'atto catastale.
Per ciò che riguarda il Tipo di Frazionamento del 2002 da cui si evincerebbe una discordanza dalla misurazione originale (1952), tra i due termini lapidei di 0,60 mt, il consulente ha chiarito che l'uso di strumentazioni elettromeccaniche, se pur intrinsecamente più precise, rispetto alla semplice rotella metrica, necessita di un rilievo topografico più complesso e la cui congruità è determinata dalla misurazione reciproca di punti d'appoggio (punti fiduciali e/o punti vertice). Tali punti, in funzione della tipologia possono mutare nel tempo ed in funzione della scelta sul territorio possono restituire su lunghe distanze, scarti rilevanti che debbono essere necessariamente compensati in angoli e distanze da un software specifico che produrrà un report con scarti quadratici medi in funzione della rototraslazione applicata allo schema di rilievo. Inoltre, l'utilizzo di Punti Fiduciali di fogli catastali adiacenti nella geometria del rilievo topografico effettuato con strumenti elettromeccanici, accentua l'imprecisione del risultato finale. L'orientamento, le misurazioni delle dividenti, l'apposizione dei termini lapidei e la relativa rappresentazione grafica non è riscontrabile con una tipologia di rilievo
(quella moderna) la cui metodologia è volta ad inquadrare il lotto da misurare all'interno di una rete di punti predeterminata e compensata. Il rilievo del 1952, tipico dell'epoca, oltre ad essere di entità esigua, era fine a se stesso, non inquadrabile in un'area più vasta e non georeferenziabile se non con artifici tecnici che dovrebbero attribuire ad ogni nuova misurazione un diverso peso metrico.
Ha, quindi, ribadito che, allo stato di fatto, non è possibile avere una cronistoria certa delle presunte modificazioni dei luoghi. Non esistono infatti, monografie o atti pubblici che descrivino con esattezza i confini e che delimitino con accuratezza gli stessi utilizzando riferimenti a manufatti, piante di alto fusto, strade e fossi con posizione consolidata e documentata.
Le fotografie prodotte dalla parte attrice non sono sufficienti a documentare eventuali manomissioni dei termini lapidei e le eventuali variazioni degli allineamenti non possono fare riferimento a solchi e fossi indefiniti e non materializzati con manufatti stabili.
In definitiva, il CTU ha concluso nel senso di ritenere "il confine ed i termini lapidei correttamente posizionati e non ritiene necessaria una rettifica degli stessi".
La metodologia, le spiegazioni di carattere tecnico e la documentazione sottesa non rendono necessaria alcuna ulteriore indagine, tesa ad un eventuale rinnovamento della consulenza.
La domanda non può, pertanto, che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2552,00 oltre Iva
e Cpa nonché spese generali al 15%;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte 1
Si comunichi.
Avellino, 10.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa MA IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1027 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013,
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. MAester Iannuzzi
ATTRICE
E
9rappresentato dagli
,CP 1 nato il [...] a [...] c.f. C.F. 2
avv. Pasqualino Pavone e Claudio Felice Luisi
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Parte 1 ha esposto di essere proprietario, giusta "Atto di
Donazione del 10.05.1975, Rep. n. 22198, racc. n. 4457, registrato ad Avellino il 26.05.1975 al n.
1809, Mod. 71 M, Serie T”, di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di FR (AV), alla contrada Vado dell'Occhiano, identificato in catasto terreni al foglio 8, particella 840; che tale fondo è confinante con l'appezzamento di terreno di proprietà di CP 1 , in catasto terreni identificato al foglio 8 particella 641; che il confine tra i due fondi è divenuto incerto in quanto lo stesso non risulta correttamente posizionato, cosi come determinato e riportato in esito al frazionamento del 16.03.2002, pratica 50331 in atti dal 16.03.2002; che è necessario far accertare e dichiarare in via giudiziaria il confine reale tra i fondi in questione;
che all'esito, sulla linea di confine come accertata e dichiarata, vanno apposti correttamente i termini;
che allo stato è quindi necessario ripristinare la linea di confine alla posizione originaria, la quale era rappresentata da un solco avente per capisaldi un termine a monte e un termine a valle, ove quest'ultimo risulta essere stato spostato,
e pertanto da riposizionare, cosi come riportato nel predetto frazionamento del 16.03.2002; che il convenuto è tenuto al rilascio della porzione di terreno che, all'esito degli accertamenti, dovesse risultare illegittimamente occupata.
Ha, pertanto, concluso: "a) accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo di proprietà dell'attore, sito in agro di
FR (AV), alla contrada Vado dell'Occhiano, identificato in catasto terreni al foglio 8, particella
840, e quello del convenuto in catasto al foglio 8 particella 641;
b) disporre la apposizione dei termini sulla linea di confine come accertata e dichiarata;
c) ordinare al convenuto il rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che dovesse risultare illegittimamente occupata".
Il tutto con il favore delle spese. Si è costituito CP 1 che ha dedotto l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per difetto di un presupposto della stessa, ossia l'incertezza del confine. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda e, in subordinata riconvenzionale, ha eccepito l'avvenuta usucapione delle eventuali porzioni di terreno da dover restituire.
Espletata consulenza tecnica sullo stato dei luoghi la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2025.
La domanda è infondata e, come tale, va rigettata.
Dalle risultanze peritali è emerso che la discrepanza di misure denunciata dall'attore non è così rilevante da poter essere percepita a vista. Non sono presenti evidenti segni che possano ricondurre ad uno spostamento del termine. Non risultano evidenze che possano orientare una qualsiasi valutazione rispetto alla cronologia dei fatti denunciati
Anche per il tramite della misurazione metrica, la differenza tra la misurazione effettuata e quella desunta dal Tipo di Frazionamento di riferimento è minima ed al di sotto della tolleranza grafica catastale.
Il consulente ha, altresì, ribadito che, sulla base delle osservazioni e dei rilievi effettuati, è
possibile confermare l'attuale linea di confine e che anche l'eventuale utilizzo di una strumentazione più precisa rispetto alla semplice rotella metrica, in questo caso specifico, non determinerebbe una maggiore accuratezza della precisione e uno scarto differente rispetto a quello misurato.
Il frazionamento del 1952, approvato dalle parti dell'epoca che dovevano compravendere i terreni, contenente la chiara volontà delle parti, approvava implicitamente anche la precisione e la metodologia del tempo in cui i rilievi topografici venivano effettuati per allineamenti e squadri e le misure venivano spesso arrotondate. Lo stesso frazionamento riporta in calce l'approvazione del tecnico erariale d'ufficio che ne ha valutato e corretto le superfici rideterminate dall'atto catastale.
Per ciò che riguarda il Tipo di Frazionamento del 2002 da cui si evincerebbe una discordanza dalla misurazione originale (1952), tra i due termini lapidei di 0,60 mt, il consulente ha chiarito che l'uso di strumentazioni elettromeccaniche, se pur intrinsecamente più precise, rispetto alla semplice rotella metrica, necessita di un rilievo topografico più complesso e la cui congruità è determinata dalla misurazione reciproca di punti d'appoggio (punti fiduciali e/o punti vertice). Tali punti, in funzione della tipologia possono mutare nel tempo ed in funzione della scelta sul territorio possono restituire su lunghe distanze, scarti rilevanti che debbono essere necessariamente compensati in angoli e distanze da un software specifico che produrrà un report con scarti quadratici medi in funzione della rototraslazione applicata allo schema di rilievo. Inoltre, l'utilizzo di Punti Fiduciali di fogli catastali adiacenti nella geometria del rilievo topografico effettuato con strumenti elettromeccanici, accentua l'imprecisione del risultato finale. L'orientamento, le misurazioni delle dividenti, l'apposizione dei termini lapidei e la relativa rappresentazione grafica non è riscontrabile con una tipologia di rilievo
(quella moderna) la cui metodologia è volta ad inquadrare il lotto da misurare all'interno di una rete di punti predeterminata e compensata. Il rilievo del 1952, tipico dell'epoca, oltre ad essere di entità esigua, era fine a se stesso, non inquadrabile in un'area più vasta e non georeferenziabile se non con artifici tecnici che dovrebbero attribuire ad ogni nuova misurazione un diverso peso metrico.
Ha, quindi, ribadito che, allo stato di fatto, non è possibile avere una cronistoria certa delle presunte modificazioni dei luoghi. Non esistono infatti, monografie o atti pubblici che descrivino con esattezza i confini e che delimitino con accuratezza gli stessi utilizzando riferimenti a manufatti, piante di alto fusto, strade e fossi con posizione consolidata e documentata.
Le fotografie prodotte dalla parte attrice non sono sufficienti a documentare eventuali manomissioni dei termini lapidei e le eventuali variazioni degli allineamenti non possono fare riferimento a solchi e fossi indefiniti e non materializzati con manufatti stabili.
In definitiva, il CTU ha concluso nel senso di ritenere "il confine ed i termini lapidei correttamente posizionati e non ritiene necessaria una rettifica degli stessi".
La metodologia, le spiegazioni di carattere tecnico e la documentazione sottesa non rendono necessaria alcuna ulteriore indagine, tesa ad un eventuale rinnovamento della consulenza.
La domanda non può, pertanto, che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2552,00 oltre Iva
e Cpa nonché spese generali al 15%;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte 1
Si comunichi.
Avellino, 10.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa MA IO