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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Cosmo Bellucci. attrice-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Bossio. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.12.2023 con il quale veniva condannata, su domanda della CP_1
al pagamento di € 80.000,00, oltre interessi e spese, quale residuo da
[...] corrispondere sulla fattura n. 10/FE del 29.6.2022 relativa ai lavori subappaltati dall'opponente all'odierna opposta. Ha eccepito di avere già pagato il prezzo pattuito nel contratto di subappalto cedendo il credito ex art. 121 del D.l. n. 34/2020, per l'importo totale di € 439.200,00. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Castrovillari, respinta ogni avversa deduzione ed eccezione:
a. Accertare l'avvenuto pagamento del prezzo indicato nel contratto di sub appalto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla soc. ( e, conseguentemente, Controparte_1 P.IVA_2 revocare in ogni caso l'opposto decreto. b. Condannare altresì l'opposta al pagamento del risarcimento danni in favore dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa. c. Con vittoria condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha
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emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ciò posto, nel caso di specie non è oggetto di contestazione tra le parti né l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta (il contratto di subappalto stipulato tra le parti il 10.1.2022), né il corretto adempimento da parte della delle prestazioni di cui alla fattura n. Controparte_1
10/FE del 29.6.2022. La parte opponente ha dedotto di avere corrisposto interamente il prezzo di € 439.200,00 pattuito nel contratto, in particolare:
-€ 15.000,00 mediante bonifico del 3.8.2022;
-€ 10.000,00 mediante bonifico del 29.8.2022;
-€ 20.000,00 con la cessione del credito del 30.8.2022,
-€ 30.000,00 con cessione del credito dell'1.9.2022;
-€ 96.775,80 il 10.1.2022 con cessione del credito;
-€ 96.775,80 il 10.1.2022 con cessione del credito;
-€ 96.775,80 il 10.1.2022 con cessione del credito;
-€ 66.066,40 il 10.1.2022 con cessione del credito;
-€ 66.066,40 il 10.1.2022 con cessione del credito;
-€ 16.740,00 il 10.1.2022 con cessione del credito. Sennonché l'opposta ha provato che in data 4.2.2022 aveva restituito alla perché non andati a buon fine, i crediti ex art. 121 del D.l. n. Controparte_2
34/2020 (codice tributo 6922) di € 0,80, di € 96.775,80, di € 96.775,80, di €
66.066,40, di € 66.066,40 e di € 16.740,00; nonché di avere restituito all'opponente, in data 7.2.2022, il credito di € 96.775,00, per un importo complessivo di € 439.200,20. L' ha infatti prodotto la schermata della “Piattaforma cessione Controparte_1 crediti” gestita dall'Agenzia delle Entrate che documenta idoneamente non solo che l'opposta aveva effettivamente ceduto nuovamente all'opponente i menzionati crediti ma anche l'avvenuta accettazione da parte di quest'ultima. Nei confronti di tale documentazione, così come del relativo assunto di parte opposta, la non ha mosso alcuna contestazione sicché tali CP_3 circostanze possono ritenersi dimostrate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Visto che è del pari incontestata l'avvenuta corresponsione di € 75.000,00 a titolo di acconti sulla fattura di € 155.000,00 azionata in sede monitoria, va da sé che permane un credito in favore dell' pari ad € 80.000,00. Controparte_1
Pertanto, l'opposizione merita di essere rigettata in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
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4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Non può darsi seguito a quanto richiesto dalla parte opposta in ordine alla condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che merita condivisione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21798; Cass. 19.7.2004, n. 13355). Nel caso di specie non è stato né allegato né provato alcunché dalla parte richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 589/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.12.2023;
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 11.300,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 08/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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