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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall' avvocato Marzano Leonilda Anita, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 06.06.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a dare luogo al beneficio richiesto.
1 Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato e delineato il seguente complesso patologico:
“Cardiopatia ipertensiva 6441 30%; Esiti di isterectomia per adenocarcinoma dell'endometrio (FIGO2) in attuale controllo senza ripresa della malattia 9325 100%; Linfoma di HO in buon controllo clinico senza segni di recidiva 9325 100%; Esiti di asportazione di tumore glomico del foro lacero posteriore sinistro con secondaria paresi del VII nervo cranico 9325 100%; Insufficienza venosa cronica AAII 6441 30% Obesità con alterazioni artrosiche 7105 40%”, e significativamente precisato che “nel caso in esame è possibile affermare che la ricorrente è affetta da patologie che la rendono totalmente invalida, ma nessuna di queste patologie da sola o insieme alle altre è in grado di determinare l'incapacità della ricorrente ad attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita. La ricorrente deambula autonomamente, anche se con l'ausilio di un bastone, e non evidenzia deficit o instabilità posturale. È lucida e risponde a tono alle domande, evidenziando anche un buon orientamento spazio- temporale”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere “la ricorrente totalmente invalida, ma ancora in grado di attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita”, laddove, come chiarito a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente, “non esistono gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva, non esistono infermità mentali o vera e propria demenza, non esiste un deterioramento delle facoltà psichiche o una oligofrenia di grado elevato. La ricorrente è perfettamente lucida e mantiene il suo spirito critico e, benché affetta da obesità e patologia artrosica correlata, non evidenzia importante compromissione delle sue autonomi fisiche”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 06.06.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall' avvocato Marzano Leonilda Anita, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 06.06.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da determinare un complesso patologico utile a dare luogo al beneficio richiesto.
1 Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo Persona_1 aver del tutto significativamente rilevato e delineato il seguente complesso patologico:
“Cardiopatia ipertensiva 6441 30%; Esiti di isterectomia per adenocarcinoma dell'endometrio (FIGO2) in attuale controllo senza ripresa della malattia 9325 100%; Linfoma di HO in buon controllo clinico senza segni di recidiva 9325 100%; Esiti di asportazione di tumore glomico del foro lacero posteriore sinistro con secondaria paresi del VII nervo cranico 9325 100%; Insufficienza venosa cronica AAII 6441 30% Obesità con alterazioni artrosiche 7105 40%”, e significativamente precisato che “nel caso in esame è possibile affermare che la ricorrente è affetta da patologie che la rendono totalmente invalida, ma nessuna di queste patologie da sola o insieme alle altre è in grado di determinare l'incapacità della ricorrente ad attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita. La ricorrente deambula autonomamente, anche se con l'ausilio di un bastone, e non evidenzia deficit o instabilità posturale. È lucida e risponde a tono alle domande, evidenziando anche un buon orientamento spazio- temporale”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere “la ricorrente totalmente invalida, ma ancora in grado di attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita”, laddove, come chiarito a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente, “non esistono gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva, non esistono infermità mentali o vera e propria demenza, non esiste un deterioramento delle facoltà psichiche o una oligofrenia di grado elevato. La ricorrente è perfettamente lucida e mantiene il suo spirito critico e, benché affetta da obesità e patologia artrosica correlata, non evidenzia importante compromissione delle sue autonomi fisiche”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 06.06.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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