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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.434/2024
CP
@-AP (fornitura parrucca)spese 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024, e vertente tra
(appellante) e l' Parte_1 Controparte_2
(appellato), avente ad oggetto appello avverso la sentenza n°295/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in suo favore del diritto alla fornitura di due protesi tricologiche (una principale ed una di riserva) con cadenza biennale (come originariamente previsto dalla Circolare Inail n.33 del 27.04.1984), in riferimento ai postumi permanenti conseguenti all'infortunio subìto in data 20.04.1993, in cui aveva riportato l'asportazione pressochè totale del cuoio capelluto, anche nella regione frontale. Ciò in quanto,
a seguito della emanazione del nuovo Regolamento n.404 del 14.12.2021, l'Inail aveva continuato a fornire con cadenza biennale il solo dispositivo protesico principale, prevedendo tuttavia che quello di
1 riserva sarebbe stato fornito ogni tre anni (cioè con cadenza parametrata su quella di rilascio dell'analogo dispositivo principale, aumentato del 50%).
A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, per i seguenti motivi: 1) inapplicabilità retroattiva del provvedimento amministrativo denominato
“Nuovo Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona per
l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, come approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n.404 del 14 dicembre 2021”; 2) illegittimità del “Nuovo Regolamento per
l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, come approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione
INAIL n.404 del 14 dicembre 2021, per contrasto con l'art.1 della carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ratificata dallo stato italiano con Legge n.57 del 07 aprile 2005; 3) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale e di una consulenza tecnica d'ufficio; 4) illegittima condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inail.
Ha quindi concluso come segue: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale diritto quesito, alla richiesta contemporanea di due parrucche, in applicazione, ratione temporis, della circolare INAIL n.33 del 27 aprile 1984, con conseguente disapplicazione del “Nuovo Regolamento per
l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, come approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione
INAIL n.404 del 14 dicembre 2021; - Condannare, quindi, l'INAIL, in applicazione della circolare
INAIL n.33 del 27 aprile 1984, al fine del reinserimento dell'infortunata nella vita di relazione, alla erogazione contemporanea, in favore della sig.ra a far data dal 13/09/2024 e, a Parte_1 seguire, ogni due anni, di due parrucche, di cui una di riserva. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio, nonché di quelle del primo grado di giudizio ovvero in subordine, in caso di rigetto della domanda, con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite”.
L'Inail ha resistito al gravame.
L'appello è parzialmente fondato.
Va in primis rilevato che del tutto estranea alla fattispecie in esame è la tematica dei diritti quesiti, atteso che non è in contestazione il diritto di alla fornitura di una duplice Parte_1 protesi tricologica a seguito dell'infortunio del 20.04.1993, diritto che l'Inail non ha mai negato.
Ciò che l'appellante lamenta è invece la diversa cadenza con cui il nuovo Regolamento Inail n.404 del
14 dicembre 2021 ha disciplinato i tempi di rinnovo della fornitura dei dispositivi proteici, che è rimasta biennale per il solo dispositivo principale, ma è stata aumentata del 50% per quello di riserva (divenendo quindi triennale).
2 Trattasi tuttavia di una modifica regolamentare tesa ad una diversa disciplina dei tempi di rinnovo della protesi e che nessuna incidenza ha avuto in ordine all'an del beneficio, che viene comunque riconosciuto in favore dell'odierna appellante, con conseguente insussistenza della lamentata lesione di diritti quesiti.
Né appare appropriato parlare di efficacia retroattiva della nuova disciplina, che ha iniziato ad avere applicazione solo dal momento dell'approvazione del Regolamento e non ha certamente esteso i suoi effetti al periodo pregresso.
Né, tanto meno, appare configurabile una lesione dei principi sovranazionali di rispetto della dignità umana (art.1 della carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), ove si osservi che la fornitura della protesi principale ha mantenuto la medesima cadenza biennale, mentre è stato aumentato del 50% esclusivamente il tempo di rinnovo del dispositivo di riserva, essendo plausibile che esso è soggetto ad una minore usura. Ritiene quindi il Collegio che la modesta compressione del diritto ai dispositivi protesici scaturente dalle nuove cadenze temporali previste dal Regolamento Inail del Regolamento Inail
n.404 del 14 dicembre 2021 sia stata di proporzioni talmente marginali da non determinare alcuna significativa lesione della dignità dell'odierna appellante.
Vanno infine disattese le richieste istruttorie reiterate da parte appellante, atteso che i fatti storici dedotti in giudizio sono del tutto incontestati e non necessitano di alcuna integrazione istruttoria e/o approfondimento medico-legale, tenuto conto della circostanza che l'Inail non ha minimamente contestato il diritto di a ricevere la fornitura delle protesi tricologiche, sia pur Parte_1 con le parzialmente diverse cadenze temporali previste dal Regolamento n.404 del 14 dicembre 2021.
Va invece accolto l'ultimo motivo di gravame, atteso che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della novità, peculiarità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del primo grado ben possono essere interamente compensate tra le parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto per quanto di ragione, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto anche della peculiare natura della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
3 - accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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