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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.690/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via Rosolino Pilo n. 95 presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
Verbania (VB), Fraz. Intra, Vicolo Mulino, elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Rosolino
Pilo n. 95 presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 7/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR) (Atto n. 77, Parte II, Serie A, Anno 1980).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nate due figlie, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 195/2023 dell'1/06/2023, depositato in data 6/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/03/2025, il Presidente fissava udienza del 26/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“5) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e vicendevole rispetto senza farsi reciproche molestie, e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, anche all'estero nei Paesi extra CEE.
6) la casa coniugale già divisa in due appartamenti, è di proprietà di entrambi i coniugi seguirà la disciplina della ordinaria comunione, tuttavia, essa è abitata in parte dalla signora e Parte_1
dalla IG , con la tolleranza ed il consenso del comproprietario . Per_1 Parte_2
7) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di emolumento anche alimentare e dichiarano di avere regolato separatamente le loro questioni economiche.
8) I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto nonché della carta di identità valida per l'espatrio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR) (Atto Parte_2
n. 77, Parte II, Serie A, Anno 1980), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.690/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via Rosolino Pilo n. 95 presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
Verbania (VB), Fraz. Intra, Vicolo Mulino, elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Rosolino
Pilo n. 95 presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 7/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR) (Atto n. 77, Parte II, Serie A, Anno 1980).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nate due figlie, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 195/2023 dell'1/06/2023, depositato in data 6/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/03/2025, il Presidente fissava udienza del 26/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“5) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e vicendevole rispetto senza farsi reciproche molestie, e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, anche all'estero nei Paesi extra CEE.
6) la casa coniugale già divisa in due appartamenti, è di proprietà di entrambi i coniugi seguirà la disciplina della ordinaria comunione, tuttavia, essa è abitata in parte dalla signora e Parte_1
dalla IG , con la tolleranza ed il consenso del comproprietario . Per_1 Parte_2
7) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di emolumento anche alimentare e dichiarano di avere regolato separatamente le loro questioni economiche.
8) I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto nonché della carta di identità valida per l'espatrio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 01/09/1980 in Pachino (SR) (Atto Parte_2
n. 77, Parte II, Serie A, Anno 1980), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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