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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 458/2023 promossa da:
GIÀ (C.F. ), con il NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MERONI MARISA OLGA e dell'avv. MARRA PAOLO ( ) CORSO ITALIA 13 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PASQUALI SIMONA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, NT è creditrice nei confronti del , oltre agli importi NTroparte_3 riconosciuti dalla Sentenza impugnata, dei se-guenti importi:
a.€ 22.775,64 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
b.gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 12 c.gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
d.€ 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
e.€ 923,02 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado;
f.gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo g. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
o dei diversi importi che saranno ritenuti dovuti, e conseguentemente con-dannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in NTroparte_3 NT favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unifi-cato, marca e successive>>
Per l'appellato:
<< - In via preliminare: NT Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato a causa dell'inconsistenza dei motivi di censura posti a fondamento della pronuncia di primo grado;
- In via principale: rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La (poi conveniva dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna il NTroparte_3
chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.164,82 -oltre interessi, anche composti, e risarcimento del danno ex art. 6 DLs 231/02-, somma pari al credito verso il per fornitura di energia elettrica, della CP_3 [...]
da quest'ultima ceduto all'attrice con atto del 23.6.2016 CP_5
notificato il 5.7.2026.
pagina 2 di 12 Costituitosi il per opporsi all'accoglimento della domanda, il CP_3
Tribunale, con sentenza n. 2261/22, accertata preliminarmente l'efficacia della cessione nei confronti del per non essere all'ente locale CP_3
applicabili gli artt. 69 e 70 RD 2440/1923 e 9 L. 2248/1865, sulla base delle risultanze della CTU contabile del dott. condannava il convenuto al Per_1
pagamento della minor somma di euro 2.584,47 in linea capitale, di euro
15,62 per interessi di mora relativi al ritardato pagamento della fattura n.
2900085212, di euro 4,94 per interessi di mora sulle altre fatture pagate in ritardo, di euro 1.649,02 per interessi di mora sull'importo capitale, oltre i successivi interessi moratori dal 09.10.2021 al saldo ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, oltre, su tale ultima somma, gli interessi ex art. 1284 c4 cc dalla domanda al saldo. Considerati l'entità del ridimensionamento della pretesa attorea ed il rifiuto della banca di accettare il pagamento satisfattivo offerto da parte del dopo la CTU, il CP_3
Tribunale compensava le spese di lite per le prime tre fasi, e poneva le spese della fase decisoria a carico della banca, condannata anche al pagamento delle intere spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello la la quale, CP_1
articolando quattro motivi di gravame, chiedeva la condanna del al CP_3
pagamento, in aggiunta a quanto riconosciutole in primo grado, di €
22.775,64 in linea capitale per le fatture di cui al proprio doc. 3, con i relativi interessi moratori, i relativi interessi anatocistici e la relativa somma di euro
440,00 ex art. 6 DLs 231/02, nonché € 923,02 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte delle fatture di cui al proprio doc. 4, i relativi interessi anatocistici, e la relativa somma euro
120,00 ex art.6 c2 DLs 231/02.
L'appellato si costituiva deducendo l'inaccoglibilità del gravame.
pagina 3 di 12 La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 14.1.2025 sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
2)Con il primo motivo di appello la deduce che il primo giudice CP_1
avrebbe errato nel detrarre, dal credito ad essa spettante, le note di credito emesse in favore dell'ente per complessivi euro 22.775,64 <in quanto non NTr cedute da a e quindi a quest'ultima non CP_5
opponibili…rispetto al rilievo che le note di credito in questione non sono NTr state oggetto di cessione (o meglio: non sono stati ceduti a i debiti di
verso il portati da tali note di credito), risulta CP_5 CP_3
assolutamente insufficiente (perché inconferente) la motivazione addotta dal
Tribunale circa la legittimità della compensazione impropria. Manca infatti il presupposto per qualsiasi compensazione tra il e CP_3 CP_1
Il motivo è manifestamente infondato e mostra di non cogliere la ratio decidendi del Tribunale.
Lungi dall'ipotizzare che la cessione di credito avesse incluso una qualsiasi
<cessione di note di credito>> o <cessione di debiti>> dalla CP_5
NTr alla il primo giudice, premesso che il CTU aveva correttamente
[...]
ricostruito i reciproci debiti e crediti delle parti, tanto che neppure il CTP dell'attrice aveva ritenuto di sollevare alcuna osservazione, ha affermato che le note di credito emesse dalla in favore del andavano a CP_5 CP_3
decurtare corrispondentemente il credito ceduto, dovendo operare, nel caso di specie, la compensazione c.d. impropria fra le poste.
L'appellante non ha articolato alcuna specifica critica avverso la motivazione del primo giudice.
Indubbio (e non posto in discussione) che le reciproche ragioni di credito traessero origine dal medesimo rapporto contrattuale di forniture di energia elettrica, deve considerarsi che, come insegna la S.C., quando tra due soggetti pagina 4 di 12 i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (pur, nel caso di specie, tempestivamente proposte). Insegna la S.C. che tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale, sia (Cass. 21646/16, 18498/06) sostanziale. Neppure si applica quindi la disciplina - che qui rileva- contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Cass. 4825/19).
Da tali affermazioni discende che i crediti rappresentati dalle note di credito verso la cedente (a nulla rilevando che si tratti di riduzioni del CP_5
corrispettivo inizialmente fatturato: Cass. 2096/07) possono essere opposti NTr alla cessionaria estinguendo corrispondentemente i crediti ceduti.
L'appellante non ha svolto alcuna argomentazione in ordine alle ragioni per le quali, nel caso di specie, la compensazione impropria non sarebbe operante ed opponibile, leggendosi solo a p. 15 dell'atto di appello che <l'atto di NTr cessione…esclude che siano ceduti a gli eventuali debiti futuri portati da note di credito emesse successivamente all'atto di cessione>>.
Deve in ogni caso rilevarsi che 30 delle 34 note di credito sono datate
7.7.2015, e sono quindi anteriori alla cessione.
Poiché la cessione non è stata accettata, né espressamente né per fatti concludenti (richiedendosi la prova del corrispondente atto di volizione) da parte del che ha anzi inizialmente rifiutato integralmente il CP_3
pagamento ed eccepito (per quanto infondatamente) l'inefficacia del negozio pagina 5 di 12 nei suoi confronti, anche applicando alla fattispecie in esame l'art. 1248 cc, può essere comunque opposta, dal alla banca cessionaria, la CP_3
compensazione con i propri crediti anteriori alla notificazione della cessione in data 5.7.2016.
Quanto alle quattro note di credito del 7.2.2017 per complessivi euro 600,64, successive alla cessione, anche qualora esse inerissero a crediti del CP_3
sorti per vicende posteriori al 5.7.2016, la compensazione sarebbe comunque operante.
NTr Infatti, la cessione fra la e la ha avuto oggetto anche crediti CP_5
futuri, tanto che due delle fatture oggetto di causa, per complessivi euro
1.684,55, sono di diversi mesi successivi alla data del 23.6.2016.
Deve trovare allora applicazione l'insegnamento della S.C. per il quale nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, l'art. 1248 cc non trova applicazione, e il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente, anche se sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione (Cass. 19341/17).
3)Il secondo motivo di appello attiene al mancato riconoscimento degli interessi maturati sull'importo di cui alla fattura n.290076201 sino al pagamento avvenuto il 23.8.2017, da calcolarsi tenendo conto della prima emissione del documento fiscale (27.10.2016) e non della riemissione di identica fattura in data 29.7.2017.
A proposito di tale fattura, il CTU ha rilevato che < NTroparte_5
ha riemesso la suddetta fattura n. 2900076201 …trasmettendola al Comune in data 29/07/2017 …Nonostante negli atti di causa entrambe le parti sostengano che la suddetta fattura sia stata riemessa in maniera corretta, dalla lettura della stessa ritrasmessa in data 29/07/2017 emerge
l'applicazione del rimborso a credito dell'Ente pari ad euro 1.083,51.
Pertanto, la nuova fattura n. 2900076201 trasmessa al Comune in data
pagina 6 di 12 29/07/2017 risulta identica a quella originaria oggetto di contestazione evidenziando un imponibile di euro 17.250,08 (oltre Iva 22%) e di euro -
1.083,51 (non soggetto a Iva) oltre Iva 22% pari ad euro 3.795,02. Dovendo il CTU attenersi scrupolosamente alla documentazione fiscale depositata in atti e rilevato che entrambe le parti fanno riferimento all'importo di euro
16.166,57 della fattura n. 2900076201 – quindi tenendo conto dell'applicazione del rimborso a credito dell'Ente pari ad euro 1.083,51 – nel prospetto di ricostruzione dei rapporti dare/avere è stata considerata la fattura n. 2900076201 per un importo complessivo di euro 16.166,57 oltre
Iva pari ad euro 3.795,02 come emerge dal documento fiscale (fattura) originario trasmesso il 29/10/2016 e da quello rettificativo ritrasmesso al in data 29/07/2017>>. CP_3
Il motivo di appello è infondato.
Riemettendo nuova fattura per il medesimo periodo di fornitura di energia elettrica, ma con l'indicazione di una nuova scadenza per il relativo pagamento, la ha chiaramente e univocamente manifestato la volontà CP_5
di assegnare al debitore un nuovo termine finale per l'adempimento.
Che poi, come rilevato dal CTU, si tratti del medesimo importo come già fatturato il 27.10.2016, nulla cambia in merito alla volontà manifestata, circa il termine di adempimento, da parte della creditrice la quale (e per essa la sua cessionaria), anche secondo il canone della buona fede, non è più legittimata a richiedere gli interessi legali decorsi dalla scadenza della prima fattura di cui, una volta ricevute le osservazioni del invece di richiedere CP_3
comunque l'immediato pagamento, aveva disposto la riemissione.
All'interno del secondo motivo di gravame l'appellante si duole che non le sarebbe stato riconosciuto l'importo di euro 200,00 ex art. 6 c2 DLs 231/02 in relazione a 5 note di debito per interessi da essa emesse.
Il rilievo è infondato.
pagina 7 di 12 La somma indicata dall'art. 6 c2 DLs 231/02, come modificato nel 2012, è previsa a titolo di risarcimento del danno in favore di chi sia creditore del corrispettivo dovuto in forza di una transazione commerciale;
la Direttiva UE
7/2011, all'art. 1 c2, espressamente delimita il proprio ambito <ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».
L'art. 6 c2 cit. non può dunque applicarsi al danno da ritardo per il mancato pagamento del danno da ritardo che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli
NTr interessi vanno a compensare;
per di più la tesi della appare contraria alla ratio della legge, e improntata a canoni affatto incompatibili con quello della buona fede fra i contraenti, poiché legittimerebbe il creditore a richiedere il suddetto importo di euro 40,00 a fronte di una fatturazione anche giornaliera degli interessi. NTr 4)Con il terzo motivo di appello la lamenta che le sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 c2 DLs 231/02, l'importo di euro 80,00 in luogo di euro
520,00 in tesi dovuto poiché, per le ragioni di cui al secondo motivo di appello (non detraibilità delle note di credito) le fatture non pagate sarebbero state 13; quanto meno le sarebbe stato dovuto l'ulteriore importo di euro
40,00 avendo il CTU indicato che le fatture non interamente pagate erano tre.
Osserva la Corte che il Tribunale aveva riconosciuto la somma di euro 80,00 per i costi di recupero stragiudiziale relativamente alla fattura del 30/6 e del sollecito di pagamento avvenuto nel 2018.
Come rilevato dall'appellante, la CGUE, nella sentenza emessa nella causa
C-585/20 ha stabilito che
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo
pagina 8 di 12 di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale>>.
L'appello è dunque fondato relativamente alla richiesta del pagamento di ulteriori euro 40,00 poiché, effettivamente, le fatture non saldate dal CP_3
erano tre e non due, come peraltro osservato dal CTU che aveva indicato come dovuto a tale titolo l'importo di euro 120,00.
Per la restante parte, l'infondatezza del motivo discende direttamente dalla infondatezza del secondo motivo.
In parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, il va quindi CP_3
condannato al pagamento di ulteriori euro 40,00; su tale importo, di cui alla lettera g) delle conclusioni in appello, non sono stati richiesti gli interessi moratori (invero non richiesti neppure in primo grado, anche se riconosciuti dal Tribunale su euro 80,00), che non possono essere riconosciuti d'ufficio.
5)Con il quarto motivo, l'appellante si duole della regolamentazione delle NTr spese processuali e di CTU <in ragione del fatto che…le domande di avrebbero dovuto essere accolte>>; in ogni caso le spese processuali avrebbero dovuto esserle riconosciute alla luce della pronuncia delle SS.UU.
32061/22.
Null'altro si dice nel motivo di gravame.
Nessuna critica è stata formulata alla sentenza impugnata quanto alla motivazione in punto di spese, laddove il Tribunale aveva chiarito di compensare le spese relative alle prime tre fasi di giudizio in ragione della riduzione di circa 9/10 della pretesa creditoria, e di porre le spese della fase NTr decisoria e della CTU a carico della per avere quest'ultima ingiustificatamente rifiutato l'offerta del di pagare l'importo CP_3
pagina 9 di 12 risultante dalla consulenza, del tutto corrispondente al diritto riconosciuto, talché la condanna della parte vittoriosa al pagamento di parte delle spese di lite risulta fondata sul disposto dell'art. 91 c1 seconda parte cpc, e rende non rilevante il tema generale della condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali.
La riforma del capo sulle spese di cui al quarto motivo di appello finisce NTr dunque per essere affidata alla richiesta della di una nuova valutazione in conseguenza dell'auspicato accoglimento degli altri motivi di gravame, laddove la concorrente impugnazione autonoma del capo è inammissibile ex art. 342 cpc per totale carenza di qualsiasi specifica argomentazione critica.
Osserva allora la Corte che, nonostante il riconoscimento, in appello, di ulteriori euro 40,00, e quindi nonostante la riforma della decisione impugnata, la regolamentazione delle spese di lite di primo grado va, nel caso di specie, confermata.
Per quanto non si profili, in ispecie, un problema reformatio in peius, va richiamato il principio espresso dalla S.C. (Cass. 23985/19, 28136/23), che appare di portata generale, per il quale la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto
"effetto espansivo interno", anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura (o, come in ispecie, investita da una autonoma censura inammissibile); tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va però applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto pagina 10 di 12 che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. Dunque, non è configurabile un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dal fatto che essa viene riformata, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese nel senso che quest'ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell'articolo 336 cpc, inibendo l'opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno.
Orbene, nel caso di specie, il riconoscimento in sede di appello di soli 40 euro in più, e per effetto di una pronuncia della CGUE senz'altro innovativa e sopravvenuta alla sentenza di primo grado, non pare costituire presupposto sufficiente ed idoneo a travolgere la decisione sulle spese di cui alla sentenza del Tribunale, fondata, come si è visto, su considerazioni, come si è detto, non oggetto di alcuna specifica critica, del tutto prescindenti dal diniego del credito di euro 40,00 qui riconosciuto, e ciò con riguardo sia alla compensazione delle prime tre fasi, sia alla condanna della creditrice ex art. 91 c1 seconda parte cpc.
A tale ultimo proposito può peraltro rilevarsi che l'offerta incondizionata di pagamento avanzata dal riguardando l'intero importo quantificato CP_3
dalla CTU, comprendeva anche la somma di euro 40,00 riconosciuta poi nel presente giudizio di appello.
6)Le spese di lite del presente grado vanno compensate stante l'accoglimento dell'appello per importo invero minimo rispetto a quanto domandato, e, come si è detto, risultato dovuto solo in seguito alla sopravvenuta pronuncia della
CGEU.
PQM
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del avverso CP_1 NTroparte_3
la sentenza n. 2261/22 del Tribunale di Bologna, condanna il a CP_3
pagare all'appellante, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore importo di euro 40,00; rigetta nel resto l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 458/2023 promossa da:
GIÀ (C.F. ), con il NTroparte_1 NTroparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MERONI MARISA OLGA e dell'avv. MARRA PAOLO ( ) CORSO ITALIA 13 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PASQUALI SIMONA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, NT è creditrice nei confronti del , oltre agli importi NTroparte_3 riconosciuti dalla Sentenza impugnata, dei se-guenti importi:
a.€ 22.775,64 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
b.gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 12 c.gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
d.€ 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado;
e.€ 923,02 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (c.d. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado;
f.gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo g. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
o dei diversi importi che saranno ritenuti dovuti, e conseguentemente con-dannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in NTroparte_3 NT favore di
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unifi-cato, marca e successive>>
Per l'appellato:
<< - In via preliminare: NT Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c., poiché manifestamente infondato a causa dell'inconsistenza dei motivi di censura posti a fondamento della pronuncia di primo grado;
- In via principale: rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La (poi conveniva dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna il NTroparte_3
chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.164,82 -oltre interessi, anche composti, e risarcimento del danno ex art. 6 DLs 231/02-, somma pari al credito verso il per fornitura di energia elettrica, della CP_3 [...]
da quest'ultima ceduto all'attrice con atto del 23.6.2016 CP_5
notificato il 5.7.2026.
pagina 2 di 12 Costituitosi il per opporsi all'accoglimento della domanda, il CP_3
Tribunale, con sentenza n. 2261/22, accertata preliminarmente l'efficacia della cessione nei confronti del per non essere all'ente locale CP_3
applicabili gli artt. 69 e 70 RD 2440/1923 e 9 L. 2248/1865, sulla base delle risultanze della CTU contabile del dott. condannava il convenuto al Per_1
pagamento della minor somma di euro 2.584,47 in linea capitale, di euro
15,62 per interessi di mora relativi al ritardato pagamento della fattura n.
2900085212, di euro 4,94 per interessi di mora sulle altre fatture pagate in ritardo, di euro 1.649,02 per interessi di mora sull'importo capitale, oltre i successivi interessi moratori dal 09.10.2021 al saldo ed euro 80,00 ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2002, oltre, su tale ultima somma, gli interessi ex art. 1284 c4 cc dalla domanda al saldo. Considerati l'entità del ridimensionamento della pretesa attorea ed il rifiuto della banca di accettare il pagamento satisfattivo offerto da parte del dopo la CTU, il CP_3
Tribunale compensava le spese di lite per le prime tre fasi, e poneva le spese della fase decisoria a carico della banca, condannata anche al pagamento delle intere spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello la la quale, CP_1
articolando quattro motivi di gravame, chiedeva la condanna del al CP_3
pagamento, in aggiunta a quanto riconosciutole in primo grado, di €
22.775,64 in linea capitale per le fatture di cui al proprio doc. 3, con i relativi interessi moratori, i relativi interessi anatocistici e la relativa somma di euro
440,00 ex art. 6 DLs 231/02, nonché € 923,02 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte delle fatture di cui al proprio doc. 4, i relativi interessi anatocistici, e la relativa somma euro
120,00 ex art.6 c2 DLs 231/02.
L'appellato si costituiva deducendo l'inaccoglibilità del gravame.
pagina 3 di 12 La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 14.1.2025 sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
2)Con il primo motivo di appello la deduce che il primo giudice CP_1
avrebbe errato nel detrarre, dal credito ad essa spettante, le note di credito emesse in favore dell'ente per complessivi euro 22.775,64 <in quanto non NTr cedute da a e quindi a quest'ultima non CP_5
opponibili…rispetto al rilievo che le note di credito in questione non sono NTr state oggetto di cessione (o meglio: non sono stati ceduti a i debiti di
verso il portati da tali note di credito), risulta CP_5 CP_3
assolutamente insufficiente (perché inconferente) la motivazione addotta dal
Tribunale circa la legittimità della compensazione impropria. Manca infatti il presupposto per qualsiasi compensazione tra il e CP_3 CP_1
Il motivo è manifestamente infondato e mostra di non cogliere la ratio decidendi del Tribunale.
Lungi dall'ipotizzare che la cessione di credito avesse incluso una qualsiasi
<cessione di note di credito>> o <cessione di debiti>> dalla CP_5
NTr alla il primo giudice, premesso che il CTU aveva correttamente
[...]
ricostruito i reciproci debiti e crediti delle parti, tanto che neppure il CTP dell'attrice aveva ritenuto di sollevare alcuna osservazione, ha affermato che le note di credito emesse dalla in favore del andavano a CP_5 CP_3
decurtare corrispondentemente il credito ceduto, dovendo operare, nel caso di specie, la compensazione c.d. impropria fra le poste.
L'appellante non ha articolato alcuna specifica critica avverso la motivazione del primo giudice.
Indubbio (e non posto in discussione) che le reciproche ragioni di credito traessero origine dal medesimo rapporto contrattuale di forniture di energia elettrica, deve considerarsi che, come insegna la S.C., quando tra due soggetti pagina 4 di 12 i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (pur, nel caso di specie, tempestivamente proposte). Insegna la S.C. che tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale, sia (Cass. 21646/16, 18498/06) sostanziale. Neppure si applica quindi la disciplina - che qui rileva- contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (Cass. 4825/19).
Da tali affermazioni discende che i crediti rappresentati dalle note di credito verso la cedente (a nulla rilevando che si tratti di riduzioni del CP_5
corrispettivo inizialmente fatturato: Cass. 2096/07) possono essere opposti NTr alla cessionaria estinguendo corrispondentemente i crediti ceduti.
L'appellante non ha svolto alcuna argomentazione in ordine alle ragioni per le quali, nel caso di specie, la compensazione impropria non sarebbe operante ed opponibile, leggendosi solo a p. 15 dell'atto di appello che <l'atto di NTr cessione…esclude che siano ceduti a gli eventuali debiti futuri portati da note di credito emesse successivamente all'atto di cessione>>.
Deve in ogni caso rilevarsi che 30 delle 34 note di credito sono datate
7.7.2015, e sono quindi anteriori alla cessione.
Poiché la cessione non è stata accettata, né espressamente né per fatti concludenti (richiedendosi la prova del corrispondente atto di volizione) da parte del che ha anzi inizialmente rifiutato integralmente il CP_3
pagamento ed eccepito (per quanto infondatamente) l'inefficacia del negozio pagina 5 di 12 nei suoi confronti, anche applicando alla fattispecie in esame l'art. 1248 cc, può essere comunque opposta, dal alla banca cessionaria, la CP_3
compensazione con i propri crediti anteriori alla notificazione della cessione in data 5.7.2016.
Quanto alle quattro note di credito del 7.2.2017 per complessivi euro 600,64, successive alla cessione, anche qualora esse inerissero a crediti del CP_3
sorti per vicende posteriori al 5.7.2016, la compensazione sarebbe comunque operante.
NTr Infatti, la cessione fra la e la ha avuto oggetto anche crediti CP_5
futuri, tanto che due delle fatture oggetto di causa, per complessivi euro
1.684,55, sono di diversi mesi successivi alla data del 23.6.2016.
Deve trovare allora applicazione l'insegnamento della S.C. per il quale nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, l'art. 1248 cc non trova applicazione, e il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente, anche se sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione (Cass. 19341/17).
3)Il secondo motivo di appello attiene al mancato riconoscimento degli interessi maturati sull'importo di cui alla fattura n.290076201 sino al pagamento avvenuto il 23.8.2017, da calcolarsi tenendo conto della prima emissione del documento fiscale (27.10.2016) e non della riemissione di identica fattura in data 29.7.2017.
A proposito di tale fattura, il CTU ha rilevato che < NTroparte_5
ha riemesso la suddetta fattura n. 2900076201 …trasmettendola al Comune in data 29/07/2017 …Nonostante negli atti di causa entrambe le parti sostengano che la suddetta fattura sia stata riemessa in maniera corretta, dalla lettura della stessa ritrasmessa in data 29/07/2017 emerge
l'applicazione del rimborso a credito dell'Ente pari ad euro 1.083,51.
Pertanto, la nuova fattura n. 2900076201 trasmessa al Comune in data
pagina 6 di 12 29/07/2017 risulta identica a quella originaria oggetto di contestazione evidenziando un imponibile di euro 17.250,08 (oltre Iva 22%) e di euro -
1.083,51 (non soggetto a Iva) oltre Iva 22% pari ad euro 3.795,02. Dovendo il CTU attenersi scrupolosamente alla documentazione fiscale depositata in atti e rilevato che entrambe le parti fanno riferimento all'importo di euro
16.166,57 della fattura n. 2900076201 – quindi tenendo conto dell'applicazione del rimborso a credito dell'Ente pari ad euro 1.083,51 – nel prospetto di ricostruzione dei rapporti dare/avere è stata considerata la fattura n. 2900076201 per un importo complessivo di euro 16.166,57 oltre
Iva pari ad euro 3.795,02 come emerge dal documento fiscale (fattura) originario trasmesso il 29/10/2016 e da quello rettificativo ritrasmesso al in data 29/07/2017>>. CP_3
Il motivo di appello è infondato.
Riemettendo nuova fattura per il medesimo periodo di fornitura di energia elettrica, ma con l'indicazione di una nuova scadenza per il relativo pagamento, la ha chiaramente e univocamente manifestato la volontà CP_5
di assegnare al debitore un nuovo termine finale per l'adempimento.
Che poi, come rilevato dal CTU, si tratti del medesimo importo come già fatturato il 27.10.2016, nulla cambia in merito alla volontà manifestata, circa il termine di adempimento, da parte della creditrice la quale (e per essa la sua cessionaria), anche secondo il canone della buona fede, non è più legittimata a richiedere gli interessi legali decorsi dalla scadenza della prima fattura di cui, una volta ricevute le osservazioni del invece di richiedere CP_3
comunque l'immediato pagamento, aveva disposto la riemissione.
All'interno del secondo motivo di gravame l'appellante si duole che non le sarebbe stato riconosciuto l'importo di euro 200,00 ex art. 6 c2 DLs 231/02 in relazione a 5 note di debito per interessi da essa emesse.
Il rilievo è infondato.
pagina 7 di 12 La somma indicata dall'art. 6 c2 DLs 231/02, come modificato nel 2012, è previsa a titolo di risarcimento del danno in favore di chi sia creditore del corrispettivo dovuto in forza di una transazione commerciale;
la Direttiva UE
7/2011, all'art. 1 c2, espressamente delimita il proprio ambito <ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».
L'art. 6 c2 cit. non può dunque applicarsi al danno da ritardo per il mancato pagamento del danno da ritardo che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli
NTr interessi vanno a compensare;
per di più la tesi della appare contraria alla ratio della legge, e improntata a canoni affatto incompatibili con quello della buona fede fra i contraenti, poiché legittimerebbe il creditore a richiedere il suddetto importo di euro 40,00 a fronte di una fatturazione anche giornaliera degli interessi. NTr 4)Con il terzo motivo di appello la lamenta che le sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 c2 DLs 231/02, l'importo di euro 80,00 in luogo di euro
520,00 in tesi dovuto poiché, per le ragioni di cui al secondo motivo di appello (non detraibilità delle note di credito) le fatture non pagate sarebbero state 13; quanto meno le sarebbe stato dovuto l'ulteriore importo di euro
40,00 avendo il CTU indicato che le fatture non interamente pagate erano tre.
Osserva la Corte che il Tribunale aveva riconosciuto la somma di euro 80,00 per i costi di recupero stragiudiziale relativamente alla fattura del 30/6 e del sollecito di pagamento avvenuto nel 2018.
Come rilevato dall'appellante, la CGUE, nella sentenza emessa nella causa
C-585/20 ha stabilito che
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo
pagina 8 di 12 di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale>>.
L'appello è dunque fondato relativamente alla richiesta del pagamento di ulteriori euro 40,00 poiché, effettivamente, le fatture non saldate dal CP_3
erano tre e non due, come peraltro osservato dal CTU che aveva indicato come dovuto a tale titolo l'importo di euro 120,00.
Per la restante parte, l'infondatezza del motivo discende direttamente dalla infondatezza del secondo motivo.
In parziale accoglimento del terzo motivo di gravame, il va quindi CP_3
condannato al pagamento di ulteriori euro 40,00; su tale importo, di cui alla lettera g) delle conclusioni in appello, non sono stati richiesti gli interessi moratori (invero non richiesti neppure in primo grado, anche se riconosciuti dal Tribunale su euro 80,00), che non possono essere riconosciuti d'ufficio.
5)Con il quarto motivo, l'appellante si duole della regolamentazione delle NTr spese processuali e di CTU <in ragione del fatto che…le domande di avrebbero dovuto essere accolte>>; in ogni caso le spese processuali avrebbero dovuto esserle riconosciute alla luce della pronuncia delle SS.UU.
32061/22.
Null'altro si dice nel motivo di gravame.
Nessuna critica è stata formulata alla sentenza impugnata quanto alla motivazione in punto di spese, laddove il Tribunale aveva chiarito di compensare le spese relative alle prime tre fasi di giudizio in ragione della riduzione di circa 9/10 della pretesa creditoria, e di porre le spese della fase NTr decisoria e della CTU a carico della per avere quest'ultima ingiustificatamente rifiutato l'offerta del di pagare l'importo CP_3
pagina 9 di 12 risultante dalla consulenza, del tutto corrispondente al diritto riconosciuto, talché la condanna della parte vittoriosa al pagamento di parte delle spese di lite risulta fondata sul disposto dell'art. 91 c1 seconda parte cpc, e rende non rilevante il tema generale della condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali.
La riforma del capo sulle spese di cui al quarto motivo di appello finisce NTr dunque per essere affidata alla richiesta della di una nuova valutazione in conseguenza dell'auspicato accoglimento degli altri motivi di gravame, laddove la concorrente impugnazione autonoma del capo è inammissibile ex art. 342 cpc per totale carenza di qualsiasi specifica argomentazione critica.
Osserva allora la Corte che, nonostante il riconoscimento, in appello, di ulteriori euro 40,00, e quindi nonostante la riforma della decisione impugnata, la regolamentazione delle spese di lite di primo grado va, nel caso di specie, confermata.
Per quanto non si profili, in ispecie, un problema reformatio in peius, va richiamato il principio espresso dalla S.C. (Cass. 23985/19, 28136/23), che appare di portata generale, per il quale la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto
"effetto espansivo interno", anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura (o, come in ispecie, investita da una autonoma censura inammissibile); tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va però applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto pagina 10 di 12 che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. Dunque, non è configurabile un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dal fatto che essa viene riformata, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese nel senso che quest'ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell'articolo 336 cpc, inibendo l'opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno.
Orbene, nel caso di specie, il riconoscimento in sede di appello di soli 40 euro in più, e per effetto di una pronuncia della CGUE senz'altro innovativa e sopravvenuta alla sentenza di primo grado, non pare costituire presupposto sufficiente ed idoneo a travolgere la decisione sulle spese di cui alla sentenza del Tribunale, fondata, come si è visto, su considerazioni, come si è detto, non oggetto di alcuna specifica critica, del tutto prescindenti dal diniego del credito di euro 40,00 qui riconosciuto, e ciò con riguardo sia alla compensazione delle prime tre fasi, sia alla condanna della creditrice ex art. 91 c1 seconda parte cpc.
A tale ultimo proposito può peraltro rilevarsi che l'offerta incondizionata di pagamento avanzata dal riguardando l'intero importo quantificato CP_3
dalla CTU, comprendeva anche la somma di euro 40,00 riconosciuta poi nel presente giudizio di appello.
6)Le spese di lite del presente grado vanno compensate stante l'accoglimento dell'appello per importo invero minimo rispetto a quanto domandato, e, come si è detto, risultato dovuto solo in seguito alla sopravvenuta pronuncia della
CGEU.
PQM
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del avverso CP_1 NTroparte_3
la sentenza n. 2261/22 del Tribunale di Bologna, condanna il a CP_3
pagare all'appellante, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore importo di euro 40,00; rigetta nel resto l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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