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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2025
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 51/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MAZZONI MANUELA Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione effettuata via PEC, dichiara la contumacia della parte resistente ed invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Manuela Mazzoni conclude come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ferrara, accertare e dichiarare che la Signora Pt_1
in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo e mai
[...]
interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuta, ex art. 1158 c.c., titolare esclusiva dell'intera piena proprietà dell'area di sedime della casa sita in Cento (FE), Via Pilastro n. 24, (mapp. 27) oltre al terreno pertinenziale della stessa casa (mapp. 899 parte di mq. 471), il tutto identificato, oggi, al Catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 di mq pagina 1 di 8 155 (area di sedime casa) e mapp. 899 parte di mq. 471 (che corrisponde al mapp. 899 sub. 2 del foglio 34 del Catasto Fabbricati di Cento come da scheda planimetrica del 02.12.1988 prot.47/1990) e per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Prov. le di Ferrara-Ufficio Prov.le
Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, in persona del
Conservatore pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 cc in favore della Sig.ra sulla proprietà del bene sopra Parte_1
descritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di costituzione e opposizione”.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 51/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAZZONI MANUELA elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Rilevato che, in data 24 luglio 2023, promosso un Parte_1
ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., avanti il Tribunale di Ferrara - causa n. 1743/2023 R.G.- nei confronti di
[...]
(c.f. , con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 8 Giovanni in Persiceto (BO), Via D'Azeglio n. 12, chiedendo di “accertare e dichiarare che la Signora in virtù del possesso Parte_1
pacifico, non violento, continuo e mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuta, ex art. 1158 c.c., titolare esclusiva dell'intera proprietà superficiaria dell'immobile sito in Cento (FE), Via Pilastro n.
22, identificato, ad oggi, al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
34, Particella 27 graffata a Foglio 34, Particella 899, Subalterno 2
(categoria A/3, classe 2, consistenza 11 vani, rendita Euro 1.164,61), con corrispondenti Particelle 27 e 899 del Foglio 34 del Catasto Terreni, costruito su area di proprietà per l'intero della PARTECIPANZA
AGRARIA DI PIEVE DI CENTO (c.f. con sede in Pieve di P.IVA_2
Cento (BO)”; rilevato che, con sentenza del giorno 11 maggio 2024, il Tribunale di
Ferrara ha accolto integralmente la domanda;
considerato che
la parte ricorrente, dopo il deposito della sentenza, ha accertato che:
a) con rogito, Notaio (rep. 18222 – racc 6214) del 13 Persona_1
dicembre 1967, la Partecipanza di Pieve di Cento, nella persona del Presidente Carlo Govoni ha ceduto a , Controparte_2
nata a [...] l'[...], madre della ricorrente, il lotto di terreno, senza fabbricati, posto in Pieve di Cento, frazione di
Renazzo di Cento, all'epoca distinto al Catasto Terreni al foglio
34, mappali 757-271 (area di fabbricato demolito), 27/a – 28/a
– 28/b- 27/b – 270 (area di fabbricato 3T);
b) da detti mappali 757-271 (area di fabbricato demolito), 27/a –
28/a – 28/b- 27/b – 270, avevano avuto origine, tra l'altro, gli attuali mapp. 27 e 899 del foglio 34 di Cento;
pagina 4 di 8 c) la sentenza di fallimento di è stata estesa, in data Parte_2
27 giugno 1983, anche alla società di fatto e Parte_2
nonché al socio in proprio Controparte_2 CP_2
proprietaria del terreno sul quale erano edificati i
[...]
capannoni di nonché di tutta l'area cortiliva Parte_2
circostante, antistante e retrostante i tre fabbricati del marito;
d) a seguito della sopraddetta estensione del fallimento, anche il lotto di terreno ceduto dalla alla Controparte_3
sito in Renazzo di Cento e distinto al Catasto Controparte_2
Terreni al foglio 34, mappali 757-271 e 27/a – 28/a – 28/b- 27/b
– 270 (ora mappali 27 e 899 del foglio 34 di Cento), era stato acquisito alla massa fallimentare;
e) nell'ambito della procedura sia il “vecchio fabbricato per civile abitazione e due piani fuori terra con area circostante di circa mq 471 da frazionare, il tutto in Comune di Cento località
Renazzo Via Pilastri n. 24, distinta al NCEU di Cento alla partita 1518 fogli 34, mapp. 27 e 899 sub 2” (lotto B della perizia) sia “il capannone in muratura di mq 400 con area cortiliva circostante di mq 421, il tutto in Comune di Cento località Renazzo Via Pilastro 22, distinta all'NCEU di Cento al fg. 34 mapp 515, 270, 898, 900” (lotto C della perizia) erano stati
“messi in vendita” dalla procedura fallimentare;
f) si era aggiudicata entrambi i lotti (B e C), come CP_4
evincibile dal decreto di trasferimento;
considerato che
le circostanze allegate in ordine alla corretta individuazione del bene sono suffragate dalla puntuale perizia di parte depositata, redatta dal geom. (doc. 11); Persona_2 pagina 5 di 8 rilevato che le medesime valutazioni già operate dal Giudice nel procedimento n. 1743/20231, che hanno valorizzato sia gli elementi istruttori acquisiti dalle deposizioni testimoniali, sia la documentazione prodotta, possono essere riproposte nel presente giudizio (cfr. Cass.,
2947/2023), avendo l'accertamento particolare pregnanza probatoria sia perché inerente esattamente i medesimi presupposti di fatto, sia perché prova formatasi in contraddittorio con la medesima parte del presente giudizio;
ritenuto, in conclusione, che sia divenuta Parte_3
proprietaria per usucapione non solo della proprietà superficiaria della casa, come già accertato nella citata sentenza (n. 490/2024 dell'11 maggio
2024), ma anche del terreno di sedime e pertinenziale identificato al 1 “Nei confronti di questa, l'attrice ha dimostrato di avere esercitato per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente l'immobile. ha dimostrato di essere rimasta a risiedere nell'immobile con la Parte_1 madre dopo il trasferimento della proprietà superficiaria a e fino al CP_4 terremoto del 2012, che ha visto la dichiarazione di inagibilità dell'immobile (cfr. docc. 4-5). Le testi e hanno confermato che Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 ha risieduto nell'immobile fino al 2012 e che, anche successivamente alla
[...] one di inagibilità ha continuato a curarne la manutenzione. Entrambe le testimoni hanno mostrato di conoscere pienamente i luoghi di causa, confermando che
la sola a possedere le chiavi dell'immobile e di averla visto utilizzarlo Parte_1 prima come abitazione e poi limitatamente a quanto possibile, dopo la dichiarazione di inagibilità, tanto che risultano comunque attivi i contratti di alcune utenze (acqua) anche successivamente al 2012 (doc. 10), con intestazione alla madre ed alla Pt_1 stessa. Le dichiarazioni testimoniali non sono smentite, né direttamente né indirettamente, da alcun contrario elemento di prova e sono tutti indicativi del possesso esclusivo dell'immobile di cui è causa da parte attrice. Con riguardo all'animus, da vagliare in relazione alla circostanza che la famiglia isiedeva nell'immobile prima del trasferimento a assume rilievo Pt_1 CP_4 l'omessa voltura catastale da parte della società e, quindi, la circostanza che la ricorrente ha sostenuto gli oneri fiscali collegati all'immobile (cfr. tassa rifiuti: richiesta relativa all'anno 1998: docc. 10-11). Rilevante è anche la circostanza che, a partire dal 2003 (oltre venti anni fa), ha assicurato l'immobile, espressamente Parte_1 qualificandosi come proprietaria (cfr. docc. 7-9). Si perviene per tal via ad accertare che ha, per oltre venti anni, Parte_1 pubblicamente, pacificamente e senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi, posseduto ed utilizzato, esercitandone il godimento, la proprietà superficiaria del fabbricato di cui è causa”. pagina 6 di 8 catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 ente urbano di mq. 155 e mapp. 899 parte di mq. 471 (corrispondente al catasto fabbricati mapp.
899 sub. 2 del foglio 34) avendo avuto il possesso dello stesso per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente;
dato atto che la parte ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite solo nel caso di costituzione in giudizio della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 51/2025 R.G., così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che ha usucapito la Parte_1
piena proprietà dell'area di sedime della casa sita in Cento (FE), Via
Pilastro n. 24, (mapp. 27) oltre al terreno pertinenziale della stessa casa (mapp. 899 parte di mq. 471), il tutto identificato, oggi, al
Catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 di mq 155 (area di sedime casa) e mapp. 899 parte di mq. 471 (che corrisponde al mapp. 899 sub. 2 del foglio 34 del Catasto Fabbricati di Cento come da scheda planimetrica del 02.12.1988 prot.47/1990);
2) DISPONE che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara-
Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare, proceda alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 cc in favore di sulla proprietà del bene sopra descritto;
Parte_1
3) NULLA per le spese.
Ferrara, il 20 marzo 2025 pagina 7 di 8 Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 51/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MAZZONI MANUELA Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, dato atto della ritualità della notificazione effettuata via PEC, dichiara la contumacia della parte resistente ed invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Manuela Mazzoni conclude come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Ferrara, accertare e dichiarare che la Signora Pt_1
in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo e mai
[...]
interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuta, ex art. 1158 c.c., titolare esclusiva dell'intera piena proprietà dell'area di sedime della casa sita in Cento (FE), Via Pilastro n. 24, (mapp. 27) oltre al terreno pertinenziale della stessa casa (mapp. 899 parte di mq. 471), il tutto identificato, oggi, al Catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 di mq pagina 1 di 8 155 (area di sedime casa) e mapp. 899 parte di mq. 471 (che corrisponde al mapp. 899 sub. 2 del foglio 34 del Catasto Fabbricati di Cento come da scheda planimetrica del 02.12.1988 prot.47/1990) e per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate Direzione Prov. le di Ferrara-Ufficio Prov.le
Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, in persona del
Conservatore pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 cc in favore della Sig.ra sulla proprietà del bene sopra Parte_1
descritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di costituzione e opposizione”.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 51/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAZZONI MANUELA elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Rilevato che, in data 24 luglio 2023, promosso un Parte_1
ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., avanti il Tribunale di Ferrara - causa n. 1743/2023 R.G.- nei confronti di
[...]
(c.f. , con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1 pagina 3 di 8 Giovanni in Persiceto (BO), Via D'Azeglio n. 12, chiedendo di “accertare e dichiarare che la Signora in virtù del possesso Parte_1
pacifico, non violento, continuo e mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuta, ex art. 1158 c.c., titolare esclusiva dell'intera proprietà superficiaria dell'immobile sito in Cento (FE), Via Pilastro n.
22, identificato, ad oggi, al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
34, Particella 27 graffata a Foglio 34, Particella 899, Subalterno 2
(categoria A/3, classe 2, consistenza 11 vani, rendita Euro 1.164,61), con corrispondenti Particelle 27 e 899 del Foglio 34 del Catasto Terreni, costruito su area di proprietà per l'intero della PARTECIPANZA
AGRARIA DI PIEVE DI CENTO (c.f. con sede in Pieve di P.IVA_2
Cento (BO)”; rilevato che, con sentenza del giorno 11 maggio 2024, il Tribunale di
Ferrara ha accolto integralmente la domanda;
considerato che
la parte ricorrente, dopo il deposito della sentenza, ha accertato che:
a) con rogito, Notaio (rep. 18222 – racc 6214) del 13 Persona_1
dicembre 1967, la Partecipanza di Pieve di Cento, nella persona del Presidente Carlo Govoni ha ceduto a , Controparte_2
nata a [...] l'[...], madre della ricorrente, il lotto di terreno, senza fabbricati, posto in Pieve di Cento, frazione di
Renazzo di Cento, all'epoca distinto al Catasto Terreni al foglio
34, mappali 757-271 (area di fabbricato demolito), 27/a – 28/a
– 28/b- 27/b – 270 (area di fabbricato 3T);
b) da detti mappali 757-271 (area di fabbricato demolito), 27/a –
28/a – 28/b- 27/b – 270, avevano avuto origine, tra l'altro, gli attuali mapp. 27 e 899 del foglio 34 di Cento;
pagina 4 di 8 c) la sentenza di fallimento di è stata estesa, in data Parte_2
27 giugno 1983, anche alla società di fatto e Parte_2
nonché al socio in proprio Controparte_2 CP_2
proprietaria del terreno sul quale erano edificati i
[...]
capannoni di nonché di tutta l'area cortiliva Parte_2
circostante, antistante e retrostante i tre fabbricati del marito;
d) a seguito della sopraddetta estensione del fallimento, anche il lotto di terreno ceduto dalla alla Controparte_3
sito in Renazzo di Cento e distinto al Catasto Controparte_2
Terreni al foglio 34, mappali 757-271 e 27/a – 28/a – 28/b- 27/b
– 270 (ora mappali 27 e 899 del foglio 34 di Cento), era stato acquisito alla massa fallimentare;
e) nell'ambito della procedura sia il “vecchio fabbricato per civile abitazione e due piani fuori terra con area circostante di circa mq 471 da frazionare, il tutto in Comune di Cento località
Renazzo Via Pilastri n. 24, distinta al NCEU di Cento alla partita 1518 fogli 34, mapp. 27 e 899 sub 2” (lotto B della perizia) sia “il capannone in muratura di mq 400 con area cortiliva circostante di mq 421, il tutto in Comune di Cento località Renazzo Via Pilastro 22, distinta all'NCEU di Cento al fg. 34 mapp 515, 270, 898, 900” (lotto C della perizia) erano stati
“messi in vendita” dalla procedura fallimentare;
f) si era aggiudicata entrambi i lotti (B e C), come CP_4
evincibile dal decreto di trasferimento;
considerato che
le circostanze allegate in ordine alla corretta individuazione del bene sono suffragate dalla puntuale perizia di parte depositata, redatta dal geom. (doc. 11); Persona_2 pagina 5 di 8 rilevato che le medesime valutazioni già operate dal Giudice nel procedimento n. 1743/20231, che hanno valorizzato sia gli elementi istruttori acquisiti dalle deposizioni testimoniali, sia la documentazione prodotta, possono essere riproposte nel presente giudizio (cfr. Cass.,
2947/2023), avendo l'accertamento particolare pregnanza probatoria sia perché inerente esattamente i medesimi presupposti di fatto, sia perché prova formatasi in contraddittorio con la medesima parte del presente giudizio;
ritenuto, in conclusione, che sia divenuta Parte_3
proprietaria per usucapione non solo della proprietà superficiaria della casa, come già accertato nella citata sentenza (n. 490/2024 dell'11 maggio
2024), ma anche del terreno di sedime e pertinenziale identificato al 1 “Nei confronti di questa, l'attrice ha dimostrato di avere esercitato per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente l'immobile. ha dimostrato di essere rimasta a risiedere nell'immobile con la Parte_1 madre dopo il trasferimento della proprietà superficiaria a e fino al CP_4 terremoto del 2012, che ha visto la dichiarazione di inagibilità dell'immobile (cfr. docc. 4-5). Le testi e hanno confermato che Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 ha risieduto nell'immobile fino al 2012 e che, anche successivamente alla
[...] one di inagibilità ha continuato a curarne la manutenzione. Entrambe le testimoni hanno mostrato di conoscere pienamente i luoghi di causa, confermando che
la sola a possedere le chiavi dell'immobile e di averla visto utilizzarlo Parte_1 prima come abitazione e poi limitatamente a quanto possibile, dopo la dichiarazione di inagibilità, tanto che risultano comunque attivi i contratti di alcune utenze (acqua) anche successivamente al 2012 (doc. 10), con intestazione alla madre ed alla Pt_1 stessa. Le dichiarazioni testimoniali non sono smentite, né direttamente né indirettamente, da alcun contrario elemento di prova e sono tutti indicativi del possesso esclusivo dell'immobile di cui è causa da parte attrice. Con riguardo all'animus, da vagliare in relazione alla circostanza che la famiglia isiedeva nell'immobile prima del trasferimento a assume rilievo Pt_1 CP_4 l'omessa voltura catastale da parte della società e, quindi, la circostanza che la ricorrente ha sostenuto gli oneri fiscali collegati all'immobile (cfr. tassa rifiuti: richiesta relativa all'anno 1998: docc. 10-11). Rilevante è anche la circostanza che, a partire dal 2003 (oltre venti anni fa), ha assicurato l'immobile, espressamente Parte_1 qualificandosi come proprietaria (cfr. docc. 7-9). Si perviene per tal via ad accertare che ha, per oltre venti anni, Parte_1 pubblicamente, pacificamente e senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi, posseduto ed utilizzato, esercitandone il godimento, la proprietà superficiaria del fabbricato di cui è causa”. pagina 6 di 8 catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 ente urbano di mq. 155 e mapp. 899 parte di mq. 471 (corrispondente al catasto fabbricati mapp.
899 sub. 2 del foglio 34) avendo avuto il possesso dello stesso per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente;
dato atto che la parte ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite solo nel caso di costituzione in giudizio della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 51/2025 R.G., così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che ha usucapito la Parte_1
piena proprietà dell'area di sedime della casa sita in Cento (FE), Via
Pilastro n. 24, (mapp. 27) oltre al terreno pertinenziale della stessa casa (mapp. 899 parte di mq. 471), il tutto identificato, oggi, al
Catasto Terreni di Cento al foglio 34 mapp. 27 di mq 155 (area di sedime casa) e mapp. 899 parte di mq. 471 (che corrisponde al mapp. 899 sub. 2 del foglio 34 del Catasto Fabbricati di Cento come da scheda planimetrica del 02.12.1988 prot.47/1990);
2) DISPONE che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara-
Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare, proceda alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 cc in favore di sulla proprietà del bene sopra descritto;
Parte_1
3) NULLA per le spese.
Ferrara, il 20 marzo 2025 pagina 7 di 8 Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 8 di 8