Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18932/2023
TRA
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.01.1961 e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Rosario Caiazzo (C.F.:
, con studio in Santa RI la IT (NA) alla Via C.F._2
Polveriera 22/A, che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 C.F._3
Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 , a rogito notaio n Persona_1
FIUMICINO-distretto notarile di Roma - domiciliato digitale e PEC t. Email_1
Convenuto E
, ai sensi dell'art. 1, Controparte_2 comma 3, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L.
01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_3 del con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio P.IVA_3 di Roma rilasciata il 22.06.2023, Rep. 180134 - Racc. Persona_2
12348 (v. doc. 1), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Irnerio n. 67,
1
, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4 allegata in calce alla memoria difensiva;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 Con ricorso depositato il 19.10.2023, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 04776202300002749000 notificata a mezzo pec in data 08/09/2023 limitatamente alla Cartella esattoriale n. 0472011001415225000 e agli avvisi di addebito n 34720120001383382000, n. 347201200003656630000, n 34720130000036683000, n. 34720130002643519000. L'istante fondava il ricorso sul presupposto della prescrizione dei contributi. L' e si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. All'udienza del 24 gennaio 2024 la parte ricorrente precisava che la lite doveva intendersi limitata alla contestazione dei contributi previdenziali con creditore rinunciava dunque implicitamente alla domanda formulata nei CP_1 confronti di SCCI spa indicata nell'atto introduttivo. Inoltre, riferiva di non aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito opposti e contestava specificamente le notifiche effettuate da relative al CP_5 preavviso di fermo del 17 luglio 2014, all'intimazione di pagamento del 14 ottobre 2016, al preavviso di ipoteca del 18 ottobre 2018 e all'ulteriore intimazione di pagamento del 7 ottobre 2022. All'udienza del 19.6.24 disposta in modalità cartolare, la parte ricorrente e l' non depositavano le note e il Giudice rinviava al 27.11.2024 invitando CP_1
l'istante a chiarire se permaneva l'interesse alla prosecuzione del giudizio. All'udienza successiva del 27.11.24, in modalità cartolare, il Giudice riscontrava il deposito a cura del difensore del ricorrente di note di trattazione scritta relative ad altro procedimento;
rinviava pertanto al 5.3.25 al fine di verificare se effettivamente sussisteva o meno l'interesse dell'opponente al giudizio. All'udienza del 05.03.2025, il Giudice decideva la lite ai sensi dell'articolo 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente, successivamente alla prima udienza del 24.1.24, non ha più manifestato l'interesse alla lite in difetto di deposito di note di trattazione scritta e nonostante i plurimi rinvii disposti dal Giudice al fine di consentire all'opponente di manifestare la sua volontà. Il comportamento assunto nel giudizio dalla parte ricorrente induce, dunque, a ritenere insussistente l'interesse alla prosecuzione del giudizio. L'opposizione è, pertanto, inammissibile. 3 Le spese di lite vanno compensate, atteso il comportamento delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
NAPOLI, 06.03.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante