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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa pubblicata in data 5 novembre 2021 n. 13192/2021, iscritto al n. 5095/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 e pendente TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...] in proprio ed in qualità di amministratore unico della C.F. CP_1
, con sede in Napoli alla Piazza Matteotti, 7, rappresentate e difese dagli Avv.ti P.IVA_1
Alessandro Piero Vittorio Fiammenghi (C.F. ), Manuela Modigliani (C.F. C.F._2
e Wanda Bencardino (C.F. ) come da procura in C.F._3 C.F._4 atti APP ELLAN TI
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] RT C.F._5
(NA), residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Piero Vittorio Fiammenghi (C.F. ), Manuela C.F._2
Modigliani (C.F. e Wanda Bencardino (C.F. ) C.F._3 C.F._4 come da procura in atti
NONCHE'
1 (C.F. ), in persona del suo amministratore unico, Sig. Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Via Lagno, n. 7, Casalnuovo di Napoli (NA), rappresentata e difesa CP_4 come da procura in atti dagli Avv.ti Claudia Scapicchio (C.F. ) e Alma M. C.F._6
Avossa (C.F. ) C.F._7
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2015 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della deduceva che il marchio “ “ era stato ideato e sviluppato CP_1 CP_2 da e registrato in data 24 giugno 1996 come marchio per RT P_ la classe di prodotti 25, che nel 1996 nasceva l'attività di impresa di con RT oggetto sociale la vendita al minuto di capi di vestiario, che nel 1998 RT insieme ai germani e aveva costituito la Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7 con sede in Casalnuovo che aveva per oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al minuto di capi
[...] di abbigliamento;
che la dal 1998 al 2010 aveva aperto 30 punti vendita dislocati Controparte_7 in tutta Italia;
che il punto di forza dell'attività era sempre stata la produzione e la distribuzione di camicie;
che nel 2010 aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli RT
l'inibitoria dell'uso del marchio ” da parte della che con CP_2 Controparte_7 provvedimento del 22 luglio 2010 era stato dichiarato il fallimento della che in Controparte_7 data 3 febbraio 2011 con scrittura privata autenticata aveva trasferito ad RT la proprietà del marchio ”; che nel 2008 aveva Parte_1 P_ Parte_1 costituito la sviluppando una linea di abbigliamento con marchio “Zarmax”; che a seguito CP_1 dell'acquisto del marchio ” aveva aperto dei corner ” nei suoi negozi in CP_2 CP_2
Napoli e Catania e nel 2015 aveva inaugurato un negozio a Napoli;
che nel novembre CP_2
2014 era venuta a conoscenza del fatto che la produceva e distribuiva camicie Controparte_3 [...]
”; che il socio e legale rappresentante della era cugino Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 di che la costituita nel 1999 aveva sempre operato con il RT Controparte_3 marchio e l'insegna ; che a seguito di accertamenti le attrici avevano rilevato che erano stati CP_3 registrati dalla tre marchi ” ; che poiché per due marchi erano ancora Controparte_3 Parte_2 in corso le domande di registrazione, aveva proposto opposizione nelle date del 27 gennaio 2015 e del 4 marzo 2015 avverso la registrazione dei marchi dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
che le parti avevano tentato inutilmente di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Tanto premesso deducendo la sussistenza della propria legittimazione attiva, la nullità dei marchi registrati dalla per difetto di novità ex art. 12 D.lgs. 20/2005, la natura di marchio forte Controparte_3
2 del marchio , l'identità dei segni e dei prodotti, la confondibilità degli stessi per il P_ pubblico, il rischio di associazione, la nullità della registrazione dei marchi per malafede ex art. 19
D.lgs. 30/2005,la nullità dei marchi non ancora registrati, la contraffazione del marchio, la concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per violazione della correttezza professionale ex art. 2598 c.c., concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la nullità assoluta per difetto di novità ex art. 25 C.P.I. in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 lettere c,d,e) C.P.I. del marchio registrato n.115900 ” con ogni consequenziale provvedimento;
accertare Parte_2
e dichiarare la nullità assoluta ex art. 25 C.P.I. in combinato disposto con l'art. 12 comma 1 lettere c.d.e C.P.I. dei marchi che verranno eventualmente concessi sulla base delle domande di marchio
” e del marchio figurativo ( domanda n.302014902266091) e ”( Parte_2 Parte_2 domanda n.302014902286864) ; accertare e dichiarare la nullità assoluta, per malafede, ex art. 25 in combinato disposto con l'art. 19 del marchio registrato n.115900 ” con ogni Parte_2 consequenziale provvedimento;
accertare e dichiarare la nullità assoluta ex art. 25 C.P.I. in combinato disposto con l'art. 19 C.P.I. dei marchi che verranno eventualmente concessi sulla base delle domande di marchio ” e del marchio figurativo ( domanda n.302014902266091) e Parte_2 [...]
”( domanda n.302014902286864); accertare e dichiarare che l'utilizzo del marchio Parte_2
e del dominio www.pietroprovenzale.it costituisce contraffazione del marchio di parte CP_2 attrice ed atto di concorrenza sleale;
inibire a parte convenuta l'uso del marchio ” per CP_2 contraddistinguere i prodotti ricadenti nelle classi protette con i marchi di parte attrice prevedendo una penale di euro 500,00 per ogni prodotto offerto o venduto in violazione dell'inibitoria; ordinare il ritiro e la distruzione di tutti i prodotti contraddistinti dal marchio ” e contenenti Parte_2 la parola ”ricadenti nelle classi protette con i marchi di parte attrice;
ordinare la CP_2 pubblicazione della sentenza ex art. 126 C.P.I.su quotidiani nazionali e riviste specializzate di settore;
fissare una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento di condanna, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice ex art. 125 C.P.I..
Si costituiva la che eccepiva di essere attiva dal 1999 nel settore degli articoli di Controparte_3 abbigliamento ed in particolare della camiceria;
che , padre del socio e Parte_2 amministratore aveva conseguito il diploma di taglio alla “Scuola Capparelli”, Controparte_4 che insieme alla moglie , anche lei esperta camiciaia, aveva dato vita all'azienda Persona_1
, creando il marchio ”, affermatosi nel settore delle camicie come Parte_2 Parte_2 marchio di eccellenza, non solo in Italia ( con 10 siti di cui 5 in Napoli e provincia), ma in tutto il mondo;
di aver depositato il 4 agosto 2005 la domanda di registrazione del marchio
[...]
” nella classe 25, registrato il 17 novembre 2008 e di aver registrato il 13 settembre 2012 Parte_2 il nome a dominio www.pietroprovenzale.it; successivamente aveva depositato due domande di
3 registrazione: del marchio figurativo a componente verbale ” nelle classi 18 e 25 Parte_2
e del marchio ” sempre nelle classi 18 e 25; che 45 anni dopo l'inizio dell'attività Parte_2 di , dopo 10 anni dal deposito della domanda di registrazione del marchio Parte_2 [...]
” era pervenuta una diffida da parte di e della che Parte_2 Parte_1 CP_1 era cessionaria del marchio “ da parte del coniuge Parte_1 P_ CP_2
che era a conoscenza dell'utilizzo della denominazione ” da parte della
[...] Parte_2
( il cui socio e amministratore era cugino di ) ; che certamente Controparte_3 RT era a conoscenza dell'utilizzo del marchio da parte dello zio, RT [...]
, e da parte dei cugini. Parte_2
Tanto premesso, deduceva la convalidazione del marchio ex art. 28 C.P.I. avendo controparte tollerato l'uso per più di cinque anni in quanto a conoscenza di tale circostanza dal 2005 ( data di deposito della domanda di registrazione del marchio ”); l'assenza di malafede della Parte_2 convenuta, e la malafede di nel depositare la domanda di registrazione del RT marchio , l'assenza di confondibilità tra i marchi in quanto il marchio di P_
era un marchio figurativo in cui l'elemento focale era rappresentato non RT solo dalla denominazione ” ma anche dallo sfondo rosso, dalla forma ovale che CP_2 racchiudeva la scritta ” cui erano sovrapposte due “P” con una corona laddove il marchio CP_2
registrato da parte convenuta ( ed il marchio in corso di registrazione ed oggetto di Parte_2 opposizione) aveva caratteri semplici e una grafica essenziale;
che ancora diverso era l'ulteriore marchio della convenuta in corso di registrazione ed oggetto di opposizione da parte delle attrici- opposizione poi sospesa a seguito della comunicazione della pendenza del giudizio dinanzi al
Tribunale- costituito da due cerchi concentrici con al centro due clips per camicie sovrapposte e la scritta al suo interno;
che le attrici vendevano anche articoli rientranti nella classe 18 in CP_2 violazione della privativa della che la domanda di concorrenza sleale era generica e Controparte_3 che non sussisteva la confondibilità dei marchi anche in considerazione della particolare clientela, attenta ai dettagli, che nessun interesse aveva la ad essere associata all'attività ed ai Controparte_3 prodotti dell'attrice, considerato il pregio dei suoi prodotti, destinati ad una clientela di nicchia e la diversa qualità e i diversi prezzi di parte attrice, i cui prodotti erano destinati ad un'altra fascia di clientela;
l'assenza di prova dei danni.
In via riconvenzionale eccepiva la decadenza per non uso del marchio da parte di P_
e la sussistenza di danni cagionati a seguito di trattative poi naufragate con le Parte_1 attrici per aver dovuto sostituire, per le camicie vendute all'estero, l'etichetta ” con Parte_2
l'etichetta “Giangi”.
4 Concludeva chiedendo in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c.,
e nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice;
in via RT riconvenzionale chiedeva accertarsi la validità del marchio ”n.1152900 registrato Parte_2 per intervenuta convalida e conseguentemente la validità delle domande di marchio n.NA2014C00899 e NA2014C001294 qualora registrate a seguito delle opposizioni;
dichiarare la nullità per deposito in mala fede del marchio “ registrato il 24 giugno 1996 e in P_ titolarità attuale di e concesso in licenza alla con condanna delle Parte_1 CP_1 attrici al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, in subordine, accertare la validità del preuso meramente locale del segno distintivo “ ” da parte della Parte_2 CP_3
e consentire la continuazione dell'uso nei limiti territoriali del preuso accertato;
in caso di
[...] mancato accoglimento della domanda di nullità per deposito in mala fede, accertare la decadenza per non uso del marchio “ ”, vinte le spese. P_
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva che eccepiva che il padre, RT
, fin dal 1952 aveva conseguito il diploma della Scuola Capparelli, che dal 1957 Persona_2 aveva aperto una sartoria napoletana nel 1957 in Napoli alla via Firenze 21, la CP_8 che creava modelli da uomo e da donna e organizzava sfilate di moda, ricevendo
[...] numerosi premi e riconoscimenti, ed il titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1987; che il padre aveva aiutato anche i fratelli e , fornendo loro il lavoro di assemblaggio dei capi Pt_2 Persona_3 che realizzava;
che i nipoti, figli di e , avevano sempre frequentato la Pt_2 Persona_3 camiceria in Napoli per apprendere le tecniche sartoriali;
che seguendo le RT orme del padre aveva creato camicie che diventarono articoli di punta della collezione, ed Per_2 aveva fondato nel 1992 l'impresa individuale , depositando domanda di RT registrazione del marchio , poi registrato nel 1996 con riferimento ai prodotti della P_ classe 25; che aveva costituito nel 1998 insieme ai fratelli e la CP_6 CP_4 Controparte_7 cui aveva concesso in licenza il marchio nella sua titolarità ; che aveva aperto
[...] P_
30 punti vendita dislocati in tutta Italia, con insegna ”; che a seguito di dissidi tra fratelli CP_2 aveva ottenuto un provvedimento cautelare di inibitoria dell'utilizzo del RT marchio “ da parte della con riconoscimento della sua titolarità P_ Controparte_7 esclusiva del marchio;
che nel 2011 aveva ceduto la titolarità del marchio ad P_
che i cugini, figli di , dopo aver appreso le tecniche sartoriali Parte_1 Parte_2 nella sartoria di , avevano aperto una camiceria maschile ad insegna “ ” Persona_2 CP_3 ed avevano chiesto a di provvedere alla fornitura mediante la produzione di Persona_2 camicie;
che i rapporti tra i fratelli e si erano deteriorati e la nel Pt_2 Persona_2 CP_3
2005 aveva registrato il marchio ” al fine di appropriarsi del prestigio e del successo CP_2
5 raggiunto dal marchio “ in titolarità di;
che solo nel 2014 P_ RT
titolare del marchio ” a seguito di cessione del 2011 da parte di Parte_1 P_
, aveva scoperto l'uso del marchio ” da parte della RT CP_2 Controparte_3
e che oltre alle domande di registrazione dei marchi del 2014, nel 2005 era stato registrato il marchio
”; che non poteva ritenersi convalidato il marchio ” in quanto Parte_2 Parte_2 la circostanza dell'utilizzo era stata scoperta solo nel 2014 e non vi era prova dell'uso continuativo del marchio in Italia per cinque anni consecutivi;
che l'insegna, il marchio ed il nome a dominio era sempre stato ”; che la registrazione del marchio “ ” era avvenuta in mala CP_3 Parte_2 fede;
che non vi era stata mala fede nella registrazione del marchio “ in quanto P_
aveva continuato l'attività iniziata dal padre dal 1957. RT Per_2
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e l'accertamento della validità del marchio
[...]
” registrato da e nella titolarità attuale di ed P_ RT Parte_1 accertare l'assenza di convalida del marchio ”, vinte le spese. Parte_2
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 5 novembre 2021
n. 13192 rigettava le domande attoree, accertava e dichiarava la validità del marchio n.1152900 di parte convenuta per intervenuta convalida e delle domande di marchio NA2014C000899 e
NA2014C001294 qualora, all'esito delle opposizioni, fossero convalidate e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite.
In particolare riteneva come segue “…non vi è dubbio che il marchio , n. 1152900, Parte_2
e con esso le domande di marchio connesse per la parte in cui lo rievocano nel nome, tacciati di nullità, sono convalidati ai sensi dell'art. 28 CPI, assorbendo poi qualsiasi altra questione, relativa alla liceità di entrambe le parti. Infatti, ai sensi dell'art. 28 CPI “Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”
In altri termini, la conoscenza dell'esistenza del marchio concorrente, posteriore, per 5 anni, convalida il medesimo marchio, sì che il titolare del marchio anteriore non potrà opporgli la privativa, salvo la malafede del titolare del marchio posteriore. Né quest'ultimo potrà opporsi all'uso del marchio anteriore. Con riferimento alla malafede essa sussiste quando, Cass. 18736/2018, il titolare del marchio posteriore agisce con l'intenzione positiva di approfittare dell'accreditamento
6 presso il pubblico conseguito dal marchio anteriore;
a tal fine non risulta in sé decisiva la semplice conoscenza dell'esistenza del marchio anteriore altrui, occorrendo tener conto delle specifiche circostanze di fatto in cui è stata operata la registrazione del marchio posteriore. Nel caso per cui vi
è causa, appare evidente che sussistono tutti i requisiti per la convalida del marchio
[...]
dal momento che dal 2005 al 2015 la ha utilizzato un marchio nella piena Parte_2 Controparte_3 conoscenza di (e come si è visto da tempo assai precedente), senza voler RT profittare dell'avviamento pubblicitario di notorietà del marchio perché la P_ denominazione è utilizzata prima da e poi dal figlio, e poi dalla Parte_2 Parte_2 fino dalla metà degli anni '60. La convalida, chiaramente, essendo relativa ad una Controparte_3 eccezione al diritto di privativa non può che essere riconosciuta entro i limiti rigorosi dell'ambito di esercizio in cui vi è stata la tolleranza, ed esclude al contempo per espresso dettato normativo la possibilità che il titolare del marchio posteriore possa opporsi all'uso del marchio del titolare anteriore. Tanto vale per ritenere assorbite le ulteriori domande in riconvenzionale del convenuto.
Mentre la fondatezza della domanda riconvenzionale principale determina il rigetto integrale non solo della domanda attorea principale, ma anche di quelle risarcitorie connesse”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello quale titolare del marchio Parte_1 [...]
” e la quale licenziataria deducendo che: P_ CP_1
- la ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza era errata in quanto non era vero che padre di , aveva esercitato attività imprenditoriale con il Controparte_4 Parte_3 Pt_2 patronimico ”,dunque non poteva aver trasmesso ai figli tale segno distintivo ed unico CP_2 fondatore dell'attività sartoriale con la denominazione ” era , padre CP_2 Persona_2 di;
RT
- aveva iniziato l'attività di sartoria con la costituzione, nel 1957, Persona_2 dell'impresa individuale , utilizzando il marchio ”; Persona_2 P_
- in pochi anni si era affermato nel settore dell'alta moda aprendo a partire Persona_2 dagli anni '80 punti vendita dislocati in tutta Italia;
-la circostanza che le attività svolte da e erano limitrofe non CP_2 Controparte_4 poteva portare alla conclusione che avesse utilizzato il marchio e l'insegna Parte_2
; CP_2
- la convenuta aveva sempre utilizzato l'insegna ” e l'impresa artigianale CP_3 [...]
, che vendeva divise agli enti pubblici, era stata costituita nel 1969 ed era cessata nel 1979; Parte_2
- l'impresa era stata costituita nel 1995; Controparte_4
7 - aveva costituito la ditta individuale nel 1992 per la vendita al minuto RT di articoli di vestiario e nel 1993 aveva depositato la domanda di registrazione del marchio
[...]
”; P_
- non era provato l'uso del marchio di fatto ” da parte di e di CP_2 Parte_2
e nel 1993 non esisteva una ditta ”, né un'insegna ” né Controparte_4 CP_2 CP_2 un marchio ”; dunque, nessun diritto di privativa esisteva a nome di;
CP_2 Controparte_4
- non vi era alcun collegamento tra il marchio ” registrato dalla Parte_2 Controparte_3
e l'attività sartoriale svolta da cessata nel 1979; Parte_2
- non sussistevano i presupposti della convalida del marchio ex art. 28 C.P.I.;
- in particolare non vi era prova dell'uso del marchio da parte della Parte_2 CP_3 per cinque anni consecutivi dalla registrazione avvenuta nel 2005, in quanto vi erano poche
[...] fatture attestanti le vendite dei prodotti in Italia con il suddetto marchio, e molte fatture di vendita di camicie ” all'estero; Parte_2
- non vi era prova della tolleranza in quanto non vi era prova della conoscenza, da parte di
, dell'uso del marchio “ ” da parte della RT Parte_2 Controparte_3
- la registrazione del marchio ” era avvenuta in mala fede in quanto dal 1993 Parte_2
CP_
utilizzava il marchio e a seguito di licenza anche la RT P_ utilizzava il marchio ed aveva circa 30 punti vendita con insegna ”, Controparte_7 CP_2 dunque certamente la era a conoscenza della esistenza e dell'utilizzo di tale marchio;
Controparte_3
- le prove testimoniali, su cui il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento in ordine all'utilizzo del marchio ” da parte della non erano rilevanti;
Parte_2 Controparte_3
- la sentenza aveva errato anche nel ritenere convalidato il marchio di fatto;
- la sentenza aveva errato ad estendere la convalida anche ai marchi in corso di registrazione in quanto relativi ad altre classi di prodotti (18), e come tali da dichiararsi nulli per difetto di novità ex art. 12 C.P.I.
Concludevano pertanto chiedendo “ accogliere l'appello per tutti i motivi innanzi esposti ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'unico fondatore dell'attività sartoriale denominata “PROVENZALE”, è padre di;
-riformare la sentenza Persona_2 CP_2 impugnata nel senso di rigettare la richiesta di convalidazione ex art. 28 C.p.i., attesa l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge ed in primis la mancanza d'uso del marchio “ ” Parte_2 in Italia, la prova della conoscenza da parte di dell'uso del marchio RT
“ ” da parte della e la buona fede della al momento Parte_2 CP_3 CP_3 del deposito del marchio “ ”; -riformare la sentenza nella parte in cui Parte_2 dichiara la validità del marchio n. 1152900 per intervenuta convalida e, conseguentemente, delle
8 domande di marchio nn NA2014C000899 e NA2014C001294,qualora giungano a registrazione a seguito delle opposizioni attualmente pendenti ed accogliere la domanda con la quale la Sig.ra in proprio ed in qualità di amministratore unico della chiede di Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare la nullità assoluta, per difetto di novità, ex art. 25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 12 c.p.i. lett. c), d) ed e), del marchio Reg. N. 1152900 “ ”, in virtù Parte_2 dei diritti di esclusiva vantati dalla sui marchi anteriori “ ” per CP_1 P_ contraddistinguere prodotti/servizi identici e/o affini, con ogni consequenziale provvedimento ex art.
197, comma IV c.p.i.,compresa la trasmissione della relativa sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi per l'annotazione della stessa e la consequenziale radiazione del marchio in questione;
- riformare la sentenza nella parte in cui “Condanna gli attori ed il terzo chiamato in causa al pagamento, con solidarietà passiva, di euro 10.133,50, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta” e per l'effetto, condannare la a restituire alla gli importi da CP_3 CP_1 quest'ultima pagati in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese di lite per la somma complessiva di euro 14.785,99;- accertare e dichiarare la nullità assoluta, per difetto di novità, ex art.25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 12 c.p.i. lett. c), d) ed e), dei marchi che verranno eventualmente concessi sulla base delle domande di marchio Parte_2
e fig.” 302014902266091 (NA2014C000899) e della domanda di marchio “
[...]
302014902286864 (NA2014C001294) in virtù dei diritti di esclusiva vantati dalla Parte_2 sui marchi anteriori “ ” per contraddistinguere prodotti/servizi identici CP_1 P_
e/o affini, con ogni consequenziale provvedimento ex art. 197, comma IV c.p.i., compresa la trasmissione della relativa sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l'annotazione della stessa e la consequenziale radiazione del marchio in questione;
accertare e dichiarare la nullità assoluta, per malafede, ex art. 25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 19 c.p.i. comma 2, del marchio Reg. N. 1152900 “PIETRO per quanto espresso in narrativa;
- accertare Parte_2
e dichiarare la nullità assoluta, per malafede, ex art. 25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 19
c.p.i. comma 2, dei marchi che verranno eventualmente concessi sulla base della domanda di marchio
N. 302014902266091 (NA2014C000899) “ e fig.” e della domanda di Parte_2 marchio ” 302014902286864 (NA2014C001294) per quanto espresso in Parte_2 narrativa;
- accertare e dichiarare che l'utilizzo dei marchi costituiti e/o contenenti la parola
“PROVENZALE” da parte della in relazione a prodotti identici o affini ai prodotti protetti CP_3 con i marchi della appellante costituisce contraffazione del marchio di parte appellante;
- accertare
e dichiarare che l'utilizzo dei marchi costituiti e/o contenenti la parola “PROVENZALE” da parte della in relazione a prodotti identici o affini ai prodotti protetti con i marchi di parte CP_3 appellante costituisce atto di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., nei confronti di parte appellante;
9 - accertare e dichiarare che l'uso del nome a dominio www.pietroprovenzale.it da parte della CP_3
[... costituisce violazione dei diritti di esclusiva della appellante integrando altresì atto di concorrenza sleale nei confronti della appellante, sanzionabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2598 c.c. - inibire, ex art. 124 c.p.i., alla l'uso, in qualsiasi forma, del marchio contenente CP_3
e/o costituito dal nome “PROVENZALE” per contraddistinguere prodotti ricadenti nelle classi protette con i marchi di parte appellante a titolo di segno distintivo, tanto sui prodotti, così come in pubblicità, con previsione di una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento euro) per ogni prodotto offerto in vendita o venduto in violazione di tale inibitoria;
- disporre ex art. 124 c.p.i. il ritiro e la distruzione di tutti i prodotti contraddistinti dal marchio “ ” e/o contenenti Parte_2 la parola “PROVENZALE" ricadenti nelle classi protette con i marchi di parte appellante;
- ordinare, ex art. 126 c.p.i., la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna a cura della appellante e a spese della secondo le modalità che codesta Ecc.ma Corte vorrà disporre, CP_3 sul quotidiano a tiratura nazionale “ ”, “LA “ ed il “ ” CP_9 CP_10 CP_11 oltre che su una rivista specializzata di settore che verrà indicata in seguito;
- fissare una penale di euro 500,00 – o di una diversa somma che codesta Corte d'Appello riterrà congrua – per ogni inosservanza e/o giorno di ritardo nell'adempimento dell'emanando provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 124, comma 2 c.p.i.; - accertato l'utilizzo del marchio contenente e/o costituito dalla parola “PROVENZALE” in Italia, eventualmente anche da quanto potrebbe risultare, ex artt. 121 e
121 bis c.p.i., condannare la al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla appellante,
CP_3 derivanti dagli illeciti di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale lamentati. Nello specifico, in ogni caso, condannare la a risarcire alle appellanti il danno subito, in via
CP_3 equitativa, secondo i criteri dettati dalla norma di cui all'art. 125, commi 1 e 2 c.p.i., e, in particolare, secondo il criterio della royalty virtuale, che la società avrebbe dovuto corrispondere alla
CP_3 appellante, se avesse tenuto un comportamento corretto, allo scopo di prevedere un legittimo sfruttamento della denominazione prescelta “ ”. Inoltre, ai sensi dell'art. 125 Parte_2 comma 3 c.p.i.,- condannare la alternativamente e/o cumulativamente, al risarcimento
CP_3 del danno, secondo i criteri sovra enunciati, a restituire a parte attrice l'utile netto eventualmente realizzato dalla vendita dei prodotti contraffatti, qualora ciò dovesse essere accertato”.
Si costituiva che reiterava le difese già formulate in primo grado, aderendo RT alla prospettazione delle appellanti, e concludeva chiedendo “accogliere l'appello proposto da
in proprio ed in qualità di amministratore unico della società avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Imprese, n.9048/2021 pubblicata il 5/11/2021, R.G. n.
27696/2015, notificata in data 11/11/2021; - rigettare la richiesta di convalidazione ex art. 28 C.p.i., attesa l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge ed in primis i) la mancanza d'uso del marchio
10 “ ” in Italia, ii) la mancata prova della conoscenza da parte di Parte_2 CP_2 dell'uso del marchio “ ” da parte della e iii) l'assenza
[...] Parte_2 CP_3 di buona fede della al momento del deposito del marchio“ ”; CP_3 Parte_2 accertare e dichiarare la validità del marchio “PP PROVENZALE” N. 680937 depositato dal Sig. oggi di titolarità della Sig.ra Vittoria di spese e RT Parte_1 competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., Controparte_3
l'infondatezza dell'impugnazione in quanto dalla documentazione depositata e dalla istruttoria svolta era emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 28 C.P.I., la corretta ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure, lo svolgimento, da parte di , dal 1969 al 1979, di Parte_2 un'attività imprenditoriale con utilizzo del suo nome come marchio di fatto;
l'utilizzo, da parte della del marchio sia prima che dopo il deposito della domanda di Controparte_3 Parte_2 registrazione del marchio;
la sussistenza sia dell'uso continuativo del marchio , sia Parte_2 della consapevolezza da parte di dell'utilizzo di tale marchio da parte della RT che della buona fede di quest'ultima; l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda Controparte_3 di nullità delle domande di marchi non ancora registrati per essere riferiti a diverse classi di prodotti ed in ogni caso l'infondatezza della stessa in quanto i prodotti erano affini.
Concludeva chiedendo: “per quanto riguarda l'appello presentato dalla Sig.ra e dalla Pt_1
1) In via preliminare, per manifesta inammissibilità dell'avverso appello ex art. 348-bis CP_1
c.p.c.; 2) In via preliminare e in subordine, in merito alla reiterazione delle domande già proposte in primo grado, prive di specifica motivazione, per inammissibilità in quanto in violazione all'art. 342
c.p.c. sulla forma dell'atto di appello;
3) In via preliminare e in subordine rispetto al punto 1), relativamente al solo motivo n. 3, per inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c. in quanto nuova;
4) Nel merito, per infondatezza dell'appello avversario in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa.
Per quanto riguarda la comparsa di costituzione e risposta in appello del terzo, CP_2
5) In via preliminare, per manifesta inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. per i medesimi
[...] motivi indicati in narrativa in relazione all'atto di citazione delle Appellanti Sig.ra e Pt_1 CP_1
6) Nel merito, per infondatezza in fatto e in diritto delle argomentazioni a supporto della richiesta di riforma della sentenza di primo grado”, vinte le spese.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 gennaio 2025 era riservata in decisione con i termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata (seppure con una diversa motivazione).
La sentenza appellata ha così statuito: “1) Rigetta le domande attoree;
2) accerta e dichiara la validità del marchio n. 1152900 per intervenuta convalida e, conseguentemente, delle domande di marchio nn NA2014C000899 e NA2014C001294, qualora giungano a registrazione a seguito delle opposizioni attualmente pendenti;
3) Condanna gli attori ed il terzo chiamato in causa al pagamento, con solidarietà passiva, di euro 10.133,50, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta”.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha ritenuto sussistenti, per il marchio ” n.1152900 registrato dalla nel 2008 ( su domanda Parte_2 Controparte_3 depositata nel 2005), i presupposti per la convalidazione di cui all'art. 28 C.P.I. ed ha esteso la convalida alle domande di marchio nn NA2014C000899 e NA2014C001294 in caso di registrazione una volta definite le opposizioni.
Ad avviso della Corte va confermata la statuizione del Tribunale con riferimento alla convalidazione del marchio ” registrato dalla n.1152900 sussistendo i presupposti di Parte_2 Controparte_3 cui all'art. 28.C.P.I.
La norma richiamata, per la parte che qui interessa, così dispone “ Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Pertanto la convalidazione del marchio presuppone: la registrazione di un marchio uguale o simile ad un marchio anteriore registrato ( o oggetto di preuso in ambito non meramente locale);
l'uso del marchio posteriore registrato per cinque anni;
la conoscenza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso del marchio posteriore;
l'assenza di mala fede nella registrazione del marchio posteriore.
Nel caso di specie non è in contestazione la titolarità dei marchi registrati ( da parte P_ di nel 1996, poi ceduto nel 2011 a e concesso in licenza RT Parte_1 alla e ” registrato nel 2008 dalla . CP_1 Parte_2 Controparte_3
12 Dalla documentazione agli atti (doc.5 della produzione della è emerso con certezza Controparte_3 che, successivamente alla registrazione del marchio ” la ha usato il Parte_2 Controparte_3 marchio vendendo camicie sia in Italia che all'estero.
E' infondata, alla luce della documentazione in atti, la circostanza dedotta dalle appellanti in ordine alla vendita dei prodotti solo all'estero, in quanto dalle fatture allegate è emerso che nel periodo dal
2006 al 2013 sono state vendute a marchio ” anche in Italia ( cfr.fatture Pt_4 Parte_2 nn.16 del 31.3.2008, 62 del 5.8.2011, 78 del 28.10.2011,38 del 6.4.2012, 114 del 6.11.2012, 144 del
13.11.2012, 103 del 3.9.2013).
Peraltro l'uso del marchio ” è emerso chiaramente anche dalle deposizioni Parte_2 testimoniali rese in primo grado (cfr. deposizione del teste che all'udienza del Testimone_1
5/12/2019 ha dichiarato “Sono un fornitore della dal 1992-1993. Il mio settore di lavoro Controparte_3 riguarda sia le etichette ed i cartellini che il packaging della camiceria. Nel 1992 fornivo Per_1
, poi è subentrato e poi ed infine
[...] Controparte_12 Controparte_3 CP_7
… Ho fatto sempre io le grafiche e posso dire con certezza che tutte le etichette fornite recavano
[...] il marchio “ ”. Abbiamo cambiato la grafica negli anni ma mai il nome…” e Parte_2 deposizione del teste che alla stessa udienza ha dichiarato “Sono imprenditrice e Testimone_2 sono in rapporti di lavoro con gli . Sono la titolare di un laboratorio a Sora e lavoro con gli CP_3
dal 2004 circa…. Gli mi consegnano le camicie tagliate ed adesivate (colli e polsi). CP_3 CP_3
Noi assembliamo le camicie ed apponiamo le etichette che ci forniscono gli stessi . Quindi CP_3 riconsegniamo le camicie… agli che le rifiniscono e mettono in commercio. In questi anni le CP_3 etichette che ricordo sono “ ” per le camice su misura e produzione, “ ” solo Parte_2 CP_3 per la produzione;
ora hanno introdotto un altro marchio “Giangi”. Che io sappia tutta la produzione delle camicie avviene in Italia, tra Casalnuovo e Sora”).
E' emerso, inoltre, che il titolare del marchio anteriore, , fosse a conoscenza, RT da molto tempo prima del 2005 e anche successivamente alla registrazione, della circostanza dell'utilizzo del marchio ” da parte della Parte_2 Controparte_3
La teste , all'udienza del 17/9/2019 ha dichiarato “Ho lavorato con Testimone_3 dal 1996 al 2010; prima lavoravo con il padre;
da circa 9-10 anni lavoro con . CP_2 CP_3
Io faccio il lavoro di piegatrice delle camicie. Fuori dell'orario di lavoro a volte sono andata a lavorare per mentre lavoravo per Provenzale….Ricordo che erano capitate in fabbrica CP_3 camice con marchio ( e non PP) fatte da . Ho pensato che ci fosse stato un Parte_2 CP_3 disguido perché entrambe le fabbriche si rifornivano dalla stessa camiciaia. In questi casi non le piegavo ma le consegnavo alla caporeparto perché le consegnasse a sua volta ai titolari. Ciò avveniva mentre lavoravo con sarà accaduto un paio di volte” ( cfr. verbale di udienza). CP_2
13 Dalla deposizione del teste è emerso che talvolta, durante gli anni in cui aveva lavorato con
) aveva lavorato anche per la e che talvolta nella fabbrica dei RT Controparte_3
Provenzale erano capitate camice con marchio fatte da Parte_2 Controparte_3
Tali circostanze depongono nel senso di una reciproca conoscenza, da parte di
[...]
e degli , dell'utilizzo dei marchi “ e “ ” già da CP_2 CP_3 P_ Parte_2 molti anni prima della registrazione del marchio “ ”. Parte_2
Tale conclusione, peraltro, si impone anche in considerazione dei rapporti di parentela tra
[...]
e legale rappresentante della della storia familiare CP_2 Controparte_4 Controparte_3 come descritta dalle parti, della conoscenza dello svolgimento della medesima attività sartoriale e della vicinanza dei punti vendita della e di . Controparte_3 RT
L'utilizzo del marchio ” anche in data antecedente alla registrazione del marchio, Parte_2
i rapporti tra le parti e tra le due attività e la reciproca consapevolezza dell'utilizzo dei marchi nello stesso settore (la sartoria, attività imprenditoriale della famiglia cui appartengono sia CP_2 che consentono anche di escludere che la RT Controparte_4 registrazione del marchio “ ” sia avvenuta in mala fede. Parte_2
In punto di diritto, perché sussista la condotta ostativa alla convalidazione costituita dalla registrazione in mala fede,infatti, non basta che il titolare del marchio posteriore agisca nella mera consapevolezza della esistenza del marchio anteriore altrui ( cfr. Cass. 13.7.2018 n.18736 “..La mala fede è integrata non dalla semplice conoscenza dell'esistenza del marchio anteriore altrui, ma dalla intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico da quello conseguito”).
“La malafede menzionata dall'art. 28 del c.p.i. (così come dalla parallela norma dei regolamenti comunitari succedutisi) è una intenzione soggettiva peculiare, della cui prova è onerata la parte che agisce in nullità: la registrazione può dirsi in malafede quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente mira ad impedire la attività di impresa dei concorrenti, piuttosto che a proteggere la propria attività, ovvero intende trarre vantaggi ingiustificati, appropriandosi di segni attrattivi già presenti sul mercato” (Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa,
18/12/2019, n.2681).
Deve pertanto confermarsi la sentenza appellata con riferimento al marchio ” Parte_2
n.1152900 registrato il 17.11.2008 su domanda depositata il 4.8.2005.
Va, invece, confermata la sentenza appellata con riferimento alle domande proposte nei confronti dei marchi della in corso di registrazione (nn NA2014C000899 e NA2014C001294), ma Controparte_3 con diversa motivazione.
Non può condividersi quanto statuito in prime cure in ordine alla estensione della convalidazione ai marchi ancora in corso di registrazione.
14 “Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore” ( Cassazione civile sez. I, 15/03/2023, n.7504).
Presupposto per la convalidazione del marchio posteriore è che il marchio successivo sia stato registrato;
solo dopo la registrazione del marchio posteriore è possibile verificare se vi sia stato l'uso del marchio e la tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore.
Sul punto, pertanto, va ritenuto fondato l'appello con riguardo alla estensione della convalidazione anche alle domande di marchio “ ” in corso di registrazione. Parte_2
Le domande formulate dalle appellanti vanno comunque rigettate ma con diversa motivazione, considerato che non vi è rischio di confusione tra i marchi in titolarità delle parti.
Le appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità del marchio registrato ” Parte_2
n.1152900 e delle domande di marchio nn NA2014C000899 e NA2014C001294 ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 12 comma 1 lettere c, d, e) C.P.I. ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 19 C.P.I.
L'art. 25 C.P.I. nella parte che qui interessa dispone “ Il marchio è nullo:a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2…”
L'art. 12 dispone, nella parte richiamata dalle appellanti “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini
o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e
15 quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi..”
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 12 comma 1 lettera c) C.P.I. in quanto i marchi per i quali sono state depositate le domande di registrazione non possono essere ritenuti identici al marchio “
[...]
Co
”, trattandosi di marchi che si differenziano sia per l'indicazione della sigla ” e del P_ nome ” sia per la grafica del nome e per la modalità con cui è rappresentato. Pt_2
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) in quanto i marchi non sono confondibili.
Secondo la giurisprudenza anche comunitaria la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi sulla base della "impressione complessiva prodotta dai marchi in considerazione", tenendo presente che "il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi" (cfr. Corte Giust. CE, 3 settembre 2009, in causa C-498/07; Corte
Giust. CE, 12 giugno 2007, in causa C-334/05).
Inoltre deve tenersi conto della circostanza che il giudizio di confondibilità è condizionato dal fatto che normalmente il consumatore non ha sott'occhio entrambi i marchi, ma effettua il confronto tra un segno e il ricordo dell'altro (Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861).
“In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione - deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità” (Cass. civile sez. I, 12/05/2021, n.12570)
In punto di fatto pur dovendo riconoscersi al patronimico ” la qualità di marchio forte, CP_2 per cui è necessario, per evitare la confusione, che vi sia una rilevante differenza tra i marchi, va osservato che il marchio è caratterizzato da un ovale in cui è inserito il nome P_
Co
su fondo rosso, e le iniziali sono riprodotte in una dimensione ridotta e sono poste CP_2 in alto rispetto all'ovale e sovrastate da una corona.
16 Si tratta di un marchio complesso, in cui l'elemento denominativo si accompagna ad elementi grafici;
tale combinazione rende il segno distintivo, nella sua complessità, particolarmente originale.
Diversamente il marchio ” ancora in corso di registrazione ( NA2014CC001294) Parte_2 da parte della è caratterizzato dal solo nome e cognome, declinato in una grafica lineare Controparte_3
e semplice.
Il marchio “in corso di registrazione (NA2014C000899) è costituito da due cerchi Parte_2 concentrici con al centro due clips per camicie ed il nome collocato all'interno dei Parte_2 due cerchi.
La semplice coincidenza del cognome non è sufficiente a determinare la confondibilità tra i marchi, considerato peraltro che vi è anche una differenza rilevante tra il segno “PP”- per come riprodotto graficamente e per come è collocato all'interno del marchio ed il semplice elemento P_ denominativo ” del marchio . Pt_2 Parte_2
L'impressione generale suscitata dal marchio è molto diversa da quella dei marchi P_ dell'appellata in quanto il primo è caratterizzato da particolari elementi grafici e Controparte_3 cromatici;
l'ovale in cui è contenuto il nome appare disegnato con caratteri estetici e il CP_2 marchio in generale si contraddistingue per lo sfondo rosso mattone, le lettere PP sono collocate in piccolo sull'ovale con una corona sovrapposta, e danno particolare risalto al disegno della forma ovale al cui interno è collocato il nome . CP_2
Diversamente, nel marchio in corso di registrazione (NA2014CC001294) della prevale Controparte_3
l'elemento denominativo, in quanto la grafica dei marchi è semplice e lineare;
nel marchio in corso di registrazione (NA2014C000899) prevale ancora la forma costituita dai cerchi concentrici e dalle clips, molto diversa dalla forma del marchio ed il nome ” è P_ Parte_2 inserito nei cerchi concentrici e non è di immediata percezione.
Va, pertanto, esclusa la confondibilità dei marchi oggetto di causa e rigettata la domanda di nullità dei marchi ex art. 12 comma 1 lettera d) C.P.I..
Non sussistono i presupposti per la declaratoria di nullità dei marchi della sensi Parte_5 dell'art. 12 comma 1 lettera e) C.P.I. non essendovi elementi sufficienti a far ritenere che il marchio sia un marchio rinomato. P_
Quanto alla dedotta nullità per registrazione in mala fede si richiama quanto già osservato con riferimento alla insussistenza della mala fede nella registrazione del marchio ” Parte_2 convalidato.
Le domande di nullità vanno pertanto rigettate.
17 Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi infondata anche la domanda di contraffazione considerato che i marchi non sono confondibili e vi è stata per almeno 30 anni una pacifica coesistenza.
Anche la domanda di concorrenza sleale va rigettata, in difetto di specifica allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di , Parte_1 [...]
in favore della e si liquidano in base ai parametri contenuti Controparte_13 Controparte_3 nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di media complessità, nei valori medi, in € 12.156,00 ( di cui euro 2518,00 per la fase di studio, €
1665,00 per la fase introduttiva, € 3686,00 per la fase istruttoria ed € 4287,00 per la fase decisoria).
Deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 13192 del 5 novembre
2021 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , la e in solido tra loro alla Parte_1 CP_1 RT rifusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 12.156,00 per compensi ed euro 1823,40 per spese di rappresentanza e di difesa.
c)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 17 giugno 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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