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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/12/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 585/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alberto Binetti Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2342/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio R.G. n. 4929/2016), iscritta al n. 585/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Santoro, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia (FG) via Campanile n. 49, APPELLANTE
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
NI IS AR, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia, piazza del Popolo n. 3, APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 11 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio, Parte_1
e in proprio e quale procuratrice dei figli, Parte_2 CP_3
e (tutti eredi di ), convenivano
[...] Controparte_4 Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, i coniugi e CP_1
, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle Controparte_2 prestazioni professionali, per l'attività di progettazione di immobili e direzione dei lavori, sebbene non esistesse alcun contratto di conferimento dell'incarico, o, in subordine, la condanna dei medesimi convenuti per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e di CTU, con la sentenza in questa sede impugnata veniva rigettata la domanda proposta dai professionisti.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva non provato il conferimento dell'incarico da parte dei coniugi nei confronti degli attori, sia perché i contratti depositati, di permuta e di appalto, sottoscritti dai convenuti e l'impresa costruttrice, davano atto che l'impresa, SD ZI s.r.l., si sarebbe accollata tutte le spese per l'attività di progettazione e direzione di lavori, eseguiti dai tecnici, sia perché era stato accertato, a mezzo di prova testimoniale, un rapporto diretto tra l'impresa costruttrice e gli attori. In particolare, collaboratore della SD s.r.l., Testimone_1 dichiarava di aver assistito all'affidamento dell'incarico da parte della società appaltatrice dei lavori nei confronti degli ingegneri attori. Le istanze amministrative a firma dei coniugi convenuti, depositate dagli attori presso il Comune di Manfredonia per il rilascio dei relativi permessi, non erano poi ritenute determinanti dal Tribunale, in quanto rilevavano esclusivamente l'identità dei proprietari dei terreni sui quali sarebbero state eseguite le opere di costruzione, elemento non sufficiente a provare l'affidamento diretto dell'incarico da parte dei coniugi convenuti. Il Tribunale, peraltro, fondando il suo convincimento sui contratti di permuta e di appalto già menzionati, riteneva di non poter accogliere nemmeno la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa. I coniugi convenuti, infatti, avevano ceduto i propri terreni all'impresa di costruzione come controprestazione per i lavori di edificazione dei fabbricati, escludendo l'ipotesi di arricchimento a titolo gratuito dei committenti.
pag. 2/12 Con atto di citazione in appello, notificato in data 11.4.2022 ai coniugi e , il solo ha chiesto di CP_1 Controparte_2 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) in forza del proposto appello e per le ragioni tutte innanzi esposte, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento della domanda principale, condannare i sigg.ri
e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore dell'ing. della sommadi€175.122,42 ovvero Parte_1
l'importo maggiore o minore così come richiesto nel giudizio di primo grado a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultimo svolta a loro favore con rivalutazione di interessi legali;
2) in via gradata, sempre inforza del proposto appello e per le ragioni tutte innanzi esposte sul punto, comunque, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata, condannare i sigg.ri
[...]
e ,in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 dell'ing. della somma di €175.122,42 ovvero l'importo Parte_1 maggiore o minore così come richiesto nel giudizio di primo grado a titolo di arricchimento senza causa;
3) in ogni caso, previa revoca della condanna alla parte attrice di rimborsare alla parte convenuta, le spese di lite liquidate in €21.387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e15%spese generali di primo grado, condannare i sigg.ri e , sempre in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, alle spese e compensi professionali, ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNAP come per legge sia di primo sia di secondo grado. Con liquidazione, in riferimento al secondo grado, delle spese e compensi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di CTU.”.
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno CP_1 Controparte_2 chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare il rigetto della domanda spiegata in via subordinata di arricchimento senza causa perché inammissibile o, in subordine perché infondata in fatto ed in diritto;
3) In caso di accoglimento della domanda principale o della domanda subordinata di arricchimento senza causa, sull'an debeatur, si reitera la richiesta di richiamo del CTU Ing. per tutti i motivi Persona_2 esposti in primo grado all'udienza del 14/07/2020, perché esegua i calcoli del compenso in favore dell'Ing. che sarebbe dovuto ai Parte_1 convenuti in base al valore delle indennità per le opere appaltate convenuta ed accettata dalle parti del contratto in €. 1.900.000,00; 4) In
pag. 3/12 via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare gli appellati al pagamento in favore del solo appellante ing.
, della metà delle spese e compensi professionali liquidati Parte_1 nel primo grado di giudizio, poiché i convenuti hanno attenuto il pagamento in solido delle spese e compensi del primo grado di giudizio da tutti gli attori, compresi gli eredi dell'ing. , che non Persona_1 hanno proposto appello nei termini perentori di legge.”.
All'esito della udienza del 11 luglio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
°°°°°°°°°
Preliminarmente, mette conto rilevare che, sebbene l'appello sia stato proposto solo da nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ciò non rende necessario integrare il contraddittorio nei Controparte_2 confronti anche degli eredi del secondo professionista, attori in primo grado. Ciascun professionista, infatti, matura un autonomo diritto al compenso in base all'opera effettivamente svolta in esecuzione del proprio mandato. La pluralità di domande di compenso da parte di due professionisti contro il medesimo committente configura, pertanto, un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., e, conseguentemente, le domande potrebbero essere trattate nel medesimo procedimento così come in procedimenti distinti. Se le cause sono scindibili, i rapporti processuali in appello restano autonomi e separabili, rendendo impugnabile la decisione di primo grado relativa ad uno solo dei rapporti processuali e non precludendo, peraltro, la formazione del giudicato nei confronti degli altri rapporti. Il , quindi, ha legittimamente scelto di limitare l'impugnazione al Pt_1 rapporto intercorrente tra lui e i coniugi appellati, senza alcuna necessità di coinvolgere l'altro professionista, evidentemente acquiescente. L'assenza di qualsiasi esigenza di integrazione del contraddittorio viene confermata dalla giurisprudenza di legittimità, cui si intende dar seguito,
pag. 4/12 secondo la quale: “In caso di cause scindibili, la norma contenuta nell'art. 332 cod.proc.civ. la quale dispone che la impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui confronti l'impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d'impugnazione, per cui la notificazione della impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo;
pertanto, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel caso di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione decorso, a nulla rilevando che la stessa abbia partecipato al precedente grado di giudizio.” (Cfr. Cass. n. 20792 del 27.10.2004).
Va adesso scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per mancata enunciazione dei rilievi critici mossi alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado ex art. 342 c.p.c., così come proposta dai coniugi appellati.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual pag. 5/12 è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481). Ciò premesso, l'appello in esame è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato le parti della decisione impugnate e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Passando al merito della controversia, va detto che l'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui non ritiene la documentazione allegata sufficiente a provare il conferimento dell'incarico da parte dei coniugi nei confronti del professionista e, conseguentemente, la legittimazione di quest'ultimo a pretendere il pagamento del compenso professionale direttamente nei loro confronti. Il primo Giudice avrebbe errato nel sostenere il mancato scambio di consensi tra le parti, conferendo valore assorbente e determinante al contratto di permuta e al successivo contratto di appalto, sottoscritto esclusivamente dai coniugi e dall'impresa costruttrice, la quale si accollava tutte le spese per la costruzione dei fabbricati oggetto del progetto, redatto dall'ingegnere appellante, compresi gli oneri professionali. Il rapporto di appalto sarebbe, infatti, costituito solo tra la SD ZI s.r.l. (impresa appaltatrice) e i coniugi committenti. Il professionista appellante pag. 6/12 sarebbe rimasto terzo estraneo a tale accordo e, pertanto, legittimato ad agire contro i coniugi appellati.
La doglianza è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito vengono riportati.
La documentazione depositata dalle parti non dimostra, con sufficiente certezza, che l'incarico di progettazione delle opere strutturali, direzione dei lavori e la cura dell'iter amministrativo per il rilascio delle certificazioni relativo a due sistemi di fabbricati costituito dai Lotti B 31; B 32; B 33; B33/A, siti in Manfredonia, siano stati commissionati direttamente dai coniugi e nei confronti dell'Ing. . CP_1 CP_2 Pt_1
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, infatti, tutta la documentazione versata in atti evidenzia l'esistenza di un rapporto tra il e l'impresa SD ZI s.r.l., appaltatrice dei lavori di Pt_1 costruzione relativi al Piano di Lottizzazione “Comparto CA – Edilizia Residenziale Privata” del Piano Regolatore Generale di Manfredonia. In particolare, dagli allegati delle parti, risulta che la costruzione della compagine immobiliare era stata commissionata dai coniugi alla SD ZI s.r.l., con contratto di permuta Parte_3 di cosa presente con cosa futura. I coniugi appellati hanno ceduto all'impresa la proprietà dei propri terreni in cambio della proprietà di porzioni di fabbricato da costruire. All'art. 5 del già menzionato contratto, le parti hanno convenuto che tutti gli oneri derivanti dai lavori di progettazione, le eventuali varianti, la direzione dei lavori e tutto ciò che avrebbe riguardato l'intervento edilizio, sarebbe stato a carico dell'impresa appaltatrice. Sebbene, come affermato dall'appellante, tale contratto sia stato sottoscritto solo dall'impresa appaltatrice e dai coniugi appellati, lo stesso Parte_1
ha dato atto di essere a conoscenza del contenuto del contratto,
[...] ammettendo egli stesso, nella lettera di sollecito con la quale ingiunge sia ai coniugi , sia alla stessa SD s.r.l. il pagamento degli Parte_4 oneri professionali, emergendo, quindi, che l'incarico gli era stato conferito proprio con il contratto di permuta di cosa presente con cosa futura del 4.2.2004 (Cfr all. 6, lettera di sollecito del 7.7.2013, fascicolo parte appellata, Sez. II). La circostanza che il conferimento dell'incarico sia avvenuto proprio in luogo della sottoscrizione del contratto di permuta, con il quale l'impresa appaltatrice si è fatta carico dell'intero costo di progettazione e direzione pag. 7/12 dei lavori affidati all'Ing. e , induce inevitabilmente a Per_1 Pt_1 ritenere che i lavori tecnici siano stati commissionati dalla SD s.r.l. e non, come asserito dall'appellante, dai coniugi . Parte_4
Dall'ulteriore analisi della documentazione depositata dallo stesso attore, è evidente che la SD s.r.l. abbia commissionato all'Ing.
[...]
, collaboratore dell'odierno appellante, nonché parte del giudizio Per_1 di primo grado, l'incarico di redigere la relazione Geotecnica sui lotti B31 e B32, proprio i lotti sui quali sono stati costruiti gli immobili di proprietà dei coniugi appellati (Cfr. all. 11.13, fascicolo di primo grado, parte appellante). Sebbene tale documento abbia ad oggetto esclusivamente la redazione di una relazione geologica e non l'intera attività espletata dal tecnico, la circostanza è idonea a rafforzare il convincimento che l'incarico sia stato affidato ai professionisti direttamente dalla SD ZI s.r.l., senza alcuna mediazione da parte degli appellati. Proseguendo con l'analisi dei documenti, risulta che il Piano di Lottizzazione del Comparto CA9, fu approvato, secondo il progetto redatto dagli Ingg. , dal Comune di Manfredonia su richiesta del Parte_5
, il cui rappresentante è il medesimo amministratore unico CP_5 della SD S.r.l. (impresa membro del consorzio richiedente) (Cfr. all. 1, fascicolo appellato, Sez. II). Tale ulteriore circostanza conferma i rapporti diretti intercorrenti tra l'impresa appaltatrice dei lavori e l'appellante. Sempre con riferimento ai documenti depositati, non può essere ignorata l'ulteriore circostanza dell'emissione delle fatture dal nei confronti Pt_1 Contro del , per l'attività di progettazione del Comparto CP_5 regolarmente pagate dal (Cfr. all. 2, 3, 4, fascicolo parte CP_5 appellata, Sez. II). Passando all'analisi della prova testimoniale, espletata in primo grado, appaiono corrette le valutazioni formulate dal primo Giudice, le quali, peraltro, non sono state oggetto di specifica censura da parte dell'appellante. Va precisato che le dichiarazioni, rilasciate all'udienza del 6.2.2018 dal non sono sufficienti ad intaccare le risultanze probatorie CP_6 documentali, in quanto alcune dichiarazioni sono de relato, riferite dallo stesso appellante. Come noto “solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura
pag. 8/12 giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacchè, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569” (Cfr. Cass. sent. n. 7746 08/04/2020). Peraltro, come dichiarato dal medesimo testimone, lo stesso collaborava Contro con il per la parte grafica della progettazione del Comparto Pt_1 quindi, egli era potenzialmente interessato all'emissione di una sentenza favorevole per l'appellante. Non vi è, pertanto, alcuna prova che dimostri il conferimento diretto dell'incarico in favore di da parte dei coniugi appellati. Parte_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta, con riferimento alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., l'errata decisione del Tribunale di Foggia per non aver considerato provata l'assenza di qualsivoglia depauperamento patrimoniale dei coniugi appellati, i quali, secondo la ricostruzione dell'ingegnere appellante, pur in difetto di qualsivoglia controprestazione, avrebbero tratto profitto dall'opera di progettazione espletata dal professionista.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Avendo appurato l'assenza di un rapporto diretto tra l'appellante e gli appellati e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori fosse stata commissionata dall'impresa SD ZI s.r.l., l'asserito arricchimento senza giusta causa dei coniugi , Parte_4 configurerebbe un'ipotesi di arricchimento indiretto. L'arricchimento indiretto si configura quando il trasferimento della ricchezza tra il soggetto depauperato e il soggetto arricchito avviane attraverso l'intermediazione di un terzo, senza che vi sia un rapporto contrattuale tra il terzo ed il depauperato.
pag. 9/12 In tale ipotesi, condizione essenziale per la condanna dell'arricchito è l'accrescimento patrimoniale senza una valida causa giuridica che la giustifichi. Non deve esistere, pertanto, né un rapporto contrattuale tra l'arricchito ed il depauperato, né un pagamento da parte dell'arricchito in favore del terzo intermediario che giustifichi l'acquisizione del bene. Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito questi principi affermando “Come sintetizzato da Cass. n. 11656 del 2002, in tema di arricchimento indiretto, si è passati da una concezione liberale (cfr. Cass., 21/02/1955, n. 507) ad una nozione restrittiva del principio di sussidiarietà ex art. 2041 cod. civ., secondo cui non deve sussistere alcuna altra possibilità di azione rispetto a quella contrattuale (cfr. Cass., sez. 2, 10/02/1993, n. 1686; Cass., 16/12/1981, n. 6664; Cass., 05/09/1970, n. 1217), sicché il contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (Cass., sez. 3, 03/08/2002, n. 11656). Se il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento contro il terzo deve escludersi allorquando la prestazione venga conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, mentre l'esperibilità deve ammettersi quando la prestazione risulti conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto (a prescindere, cioè, da un atto a titolo oneroso o gratuito), posto che – specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito – l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (Cass., sez. 3, 03/08/2002, n. 11656; Cass., sez. 2, 18/08/1993, n. 8751, Cass., sez. 3, 22/10/2021, n. 29672; Cass., sez. 1, 27/02/2023, n. 5865, non massimata).” (Cfr. Cass. ordinanza n. 9754/2025). Nel caso di specie il rapporto che lega il terzo, cioè i coniugi all'intermediario, la SD ZI s.r.l., è senza Persona_3 alcun dubbio un rapporto a titolo oneroso, avendo i coniugi ceduto i propri pag. 10/12 terreni all'impresa in cambio dei lavori di costruzione degli immobili, così come risulta dai contratti allegati dalle parti. Non ricorrono, pertanto, i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per poter utilmente esperire l'azione di cui all'art. 2041 c.c. La domanda di arricchimento proposta da , pertanto, dovrà Parte_1 essere rigettata
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001,00 – 260.000,00) vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 585/2022 R.G., sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, n. 2342/2021, pubblicata il 14.10.2021 (resa nel procedimento n. 4929/2016 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 4929/2016, pubblicata il 14 ottobre 2021 (resa nel procedimento n. 4929/2016 R.G.);
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da e , che quantifica in € 14.317,00, CP_1 Controparte_2 quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28.11.2025
pag. 11/12 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 585/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alberto Binetti Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2342/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio R.G. n. 4929/2016), iscritta al n. 585/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Santoro, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia (FG) via Campanile n. 49, APPELLANTE
e
e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
NI IS AR, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia, piazza del Popolo n. 3, APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 11 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio, Parte_1
e in proprio e quale procuratrice dei figli, Parte_2 CP_3
e (tutti eredi di ), convenivano
[...] Controparte_4 Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, i coniugi e CP_1
, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle Controparte_2 prestazioni professionali, per l'attività di progettazione di immobili e direzione dei lavori, sebbene non esistesse alcun contratto di conferimento dell'incarico, o, in subordine, la condanna dei medesimi convenuti per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e di CTU, con la sentenza in questa sede impugnata veniva rigettata la domanda proposta dai professionisti.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva non provato il conferimento dell'incarico da parte dei coniugi nei confronti degli attori, sia perché i contratti depositati, di permuta e di appalto, sottoscritti dai convenuti e l'impresa costruttrice, davano atto che l'impresa, SD ZI s.r.l., si sarebbe accollata tutte le spese per l'attività di progettazione e direzione di lavori, eseguiti dai tecnici, sia perché era stato accertato, a mezzo di prova testimoniale, un rapporto diretto tra l'impresa costruttrice e gli attori. In particolare, collaboratore della SD s.r.l., Testimone_1 dichiarava di aver assistito all'affidamento dell'incarico da parte della società appaltatrice dei lavori nei confronti degli ingegneri attori. Le istanze amministrative a firma dei coniugi convenuti, depositate dagli attori presso il Comune di Manfredonia per il rilascio dei relativi permessi, non erano poi ritenute determinanti dal Tribunale, in quanto rilevavano esclusivamente l'identità dei proprietari dei terreni sui quali sarebbero state eseguite le opere di costruzione, elemento non sufficiente a provare l'affidamento diretto dell'incarico da parte dei coniugi convenuti. Il Tribunale, peraltro, fondando il suo convincimento sui contratti di permuta e di appalto già menzionati, riteneva di non poter accogliere nemmeno la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa. I coniugi convenuti, infatti, avevano ceduto i propri terreni all'impresa di costruzione come controprestazione per i lavori di edificazione dei fabbricati, escludendo l'ipotesi di arricchimento a titolo gratuito dei committenti.
pag. 2/12 Con atto di citazione in appello, notificato in data 11.4.2022 ai coniugi e , il solo ha chiesto di CP_1 Controparte_2 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) in forza del proposto appello e per le ragioni tutte innanzi esposte, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento della domanda principale, condannare i sigg.ri
e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore dell'ing. della sommadi€175.122,42 ovvero Parte_1
l'importo maggiore o minore così come richiesto nel giudizio di primo grado a titolo di compenso per l'attività professionale da quest'ultimo svolta a loro favore con rivalutazione di interessi legali;
2) in via gradata, sempre inforza del proposto appello e per le ragioni tutte innanzi esposte sul punto, comunque, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento della domanda subordinata, condannare i sigg.ri
[...]
e ,in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 dell'ing. della somma di €175.122,42 ovvero l'importo Parte_1 maggiore o minore così come richiesto nel giudizio di primo grado a titolo di arricchimento senza causa;
3) in ogni caso, previa revoca della condanna alla parte attrice di rimborsare alla parte convenuta, le spese di lite liquidate in €21.387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e15%spese generali di primo grado, condannare i sigg.ri e , sempre in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, alle spese e compensi professionali, ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNAP come per legge sia di primo sia di secondo grado. Con liquidazione, in riferimento al secondo grado, delle spese e compensi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di CTU.”.
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno CP_1 Controparte_2 chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare il rigetto della domanda spiegata in via subordinata di arricchimento senza causa perché inammissibile o, in subordine perché infondata in fatto ed in diritto;
3) In caso di accoglimento della domanda principale o della domanda subordinata di arricchimento senza causa, sull'an debeatur, si reitera la richiesta di richiamo del CTU Ing. per tutti i motivi Persona_2 esposti in primo grado all'udienza del 14/07/2020, perché esegua i calcoli del compenso in favore dell'Ing. che sarebbe dovuto ai Parte_1 convenuti in base al valore delle indennità per le opere appaltate convenuta ed accettata dalle parti del contratto in €. 1.900.000,00; 4) In
pag. 3/12 via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare gli appellati al pagamento in favore del solo appellante ing.
, della metà delle spese e compensi professionali liquidati Parte_1 nel primo grado di giudizio, poiché i convenuti hanno attenuto il pagamento in solido delle spese e compensi del primo grado di giudizio da tutti gli attori, compresi gli eredi dell'ing. , che non Persona_1 hanno proposto appello nei termini perentori di legge.”.
All'esito della udienza del 11 luglio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
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Preliminarmente, mette conto rilevare che, sebbene l'appello sia stato proposto solo da nei confronti dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ciò non rende necessario integrare il contraddittorio nei Controparte_2 confronti anche degli eredi del secondo professionista, attori in primo grado. Ciascun professionista, infatti, matura un autonomo diritto al compenso in base all'opera effettivamente svolta in esecuzione del proprio mandato. La pluralità di domande di compenso da parte di due professionisti contro il medesimo committente configura, pertanto, un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., e, conseguentemente, le domande potrebbero essere trattate nel medesimo procedimento così come in procedimenti distinti. Se le cause sono scindibili, i rapporti processuali in appello restano autonomi e separabili, rendendo impugnabile la decisione di primo grado relativa ad uno solo dei rapporti processuali e non precludendo, peraltro, la formazione del giudicato nei confronti degli altri rapporti. Il , quindi, ha legittimamente scelto di limitare l'impugnazione al Pt_1 rapporto intercorrente tra lui e i coniugi appellati, senza alcuna necessità di coinvolgere l'altro professionista, evidentemente acquiescente. L'assenza di qualsiasi esigenza di integrazione del contraddittorio viene confermata dalla giurisprudenza di legittimità, cui si intende dar seguito,
pag. 4/12 secondo la quale: “In caso di cause scindibili, la norma contenuta nell'art. 332 cod.proc.civ. la quale dispone che la impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui confronti l'impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d'impugnazione, per cui la notificazione della impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo;
pertanto, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel caso di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione decorso, a nulla rilevando che la stessa abbia partecipato al precedente grado di giudizio.” (Cfr. Cass. n. 20792 del 27.10.2004).
Va adesso scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per mancata enunciazione dei rilievi critici mossi alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di primo grado ex art. 342 c.p.c., così come proposta dai coniugi appellati.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual pag. 5/12 è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481). Ciò premesso, l'appello in esame è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante indicato le parti della decisione impugnate e formulato specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione gravata.
Passando al merito della controversia, va detto che l'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui non ritiene la documentazione allegata sufficiente a provare il conferimento dell'incarico da parte dei coniugi nei confronti del professionista e, conseguentemente, la legittimazione di quest'ultimo a pretendere il pagamento del compenso professionale direttamente nei loro confronti. Il primo Giudice avrebbe errato nel sostenere il mancato scambio di consensi tra le parti, conferendo valore assorbente e determinante al contratto di permuta e al successivo contratto di appalto, sottoscritto esclusivamente dai coniugi e dall'impresa costruttrice, la quale si accollava tutte le spese per la costruzione dei fabbricati oggetto del progetto, redatto dall'ingegnere appellante, compresi gli oneri professionali. Il rapporto di appalto sarebbe, infatti, costituito solo tra la SD ZI s.r.l. (impresa appaltatrice) e i coniugi committenti. Il professionista appellante pag. 6/12 sarebbe rimasto terzo estraneo a tale accordo e, pertanto, legittimato ad agire contro i coniugi appellati.
La doglianza è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito vengono riportati.
La documentazione depositata dalle parti non dimostra, con sufficiente certezza, che l'incarico di progettazione delle opere strutturali, direzione dei lavori e la cura dell'iter amministrativo per il rilascio delle certificazioni relativo a due sistemi di fabbricati costituito dai Lotti B 31; B 32; B 33; B33/A, siti in Manfredonia, siano stati commissionati direttamente dai coniugi e nei confronti dell'Ing. . CP_1 CP_2 Pt_1
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, infatti, tutta la documentazione versata in atti evidenzia l'esistenza di un rapporto tra il e l'impresa SD ZI s.r.l., appaltatrice dei lavori di Pt_1 costruzione relativi al Piano di Lottizzazione “Comparto CA – Edilizia Residenziale Privata” del Piano Regolatore Generale di Manfredonia. In particolare, dagli allegati delle parti, risulta che la costruzione della compagine immobiliare era stata commissionata dai coniugi alla SD ZI s.r.l., con contratto di permuta Parte_3 di cosa presente con cosa futura. I coniugi appellati hanno ceduto all'impresa la proprietà dei propri terreni in cambio della proprietà di porzioni di fabbricato da costruire. All'art. 5 del già menzionato contratto, le parti hanno convenuto che tutti gli oneri derivanti dai lavori di progettazione, le eventuali varianti, la direzione dei lavori e tutto ciò che avrebbe riguardato l'intervento edilizio, sarebbe stato a carico dell'impresa appaltatrice. Sebbene, come affermato dall'appellante, tale contratto sia stato sottoscritto solo dall'impresa appaltatrice e dai coniugi appellati, lo stesso Parte_1
ha dato atto di essere a conoscenza del contenuto del contratto,
[...] ammettendo egli stesso, nella lettera di sollecito con la quale ingiunge sia ai coniugi , sia alla stessa SD s.r.l. il pagamento degli Parte_4 oneri professionali, emergendo, quindi, che l'incarico gli era stato conferito proprio con il contratto di permuta di cosa presente con cosa futura del 4.2.2004 (Cfr all. 6, lettera di sollecito del 7.7.2013, fascicolo parte appellata, Sez. II). La circostanza che il conferimento dell'incarico sia avvenuto proprio in luogo della sottoscrizione del contratto di permuta, con il quale l'impresa appaltatrice si è fatta carico dell'intero costo di progettazione e direzione pag. 7/12 dei lavori affidati all'Ing. e , induce inevitabilmente a Per_1 Pt_1 ritenere che i lavori tecnici siano stati commissionati dalla SD s.r.l. e non, come asserito dall'appellante, dai coniugi . Parte_4
Dall'ulteriore analisi della documentazione depositata dallo stesso attore, è evidente che la SD s.r.l. abbia commissionato all'Ing.
[...]
, collaboratore dell'odierno appellante, nonché parte del giudizio Per_1 di primo grado, l'incarico di redigere la relazione Geotecnica sui lotti B31 e B32, proprio i lotti sui quali sono stati costruiti gli immobili di proprietà dei coniugi appellati (Cfr. all. 11.13, fascicolo di primo grado, parte appellante). Sebbene tale documento abbia ad oggetto esclusivamente la redazione di una relazione geologica e non l'intera attività espletata dal tecnico, la circostanza è idonea a rafforzare il convincimento che l'incarico sia stato affidato ai professionisti direttamente dalla SD ZI s.r.l., senza alcuna mediazione da parte degli appellati. Proseguendo con l'analisi dei documenti, risulta che il Piano di Lottizzazione del Comparto CA9, fu approvato, secondo il progetto redatto dagli Ingg. , dal Comune di Manfredonia su richiesta del Parte_5
, il cui rappresentante è il medesimo amministratore unico CP_5 della SD S.r.l. (impresa membro del consorzio richiedente) (Cfr. all. 1, fascicolo appellato, Sez. II). Tale ulteriore circostanza conferma i rapporti diretti intercorrenti tra l'impresa appaltatrice dei lavori e l'appellante. Sempre con riferimento ai documenti depositati, non può essere ignorata l'ulteriore circostanza dell'emissione delle fatture dal nei confronti Pt_1 Contro del , per l'attività di progettazione del Comparto CP_5 regolarmente pagate dal (Cfr. all. 2, 3, 4, fascicolo parte CP_5 appellata, Sez. II). Passando all'analisi della prova testimoniale, espletata in primo grado, appaiono corrette le valutazioni formulate dal primo Giudice, le quali, peraltro, non sono state oggetto di specifica censura da parte dell'appellante. Va precisato che le dichiarazioni, rilasciate all'udienza del 6.2.2018 dal non sono sufficienti ad intaccare le risultanze probatorie CP_6 documentali, in quanto alcune dichiarazioni sono de relato, riferite dallo stesso appellante. Come noto “solo "la deposizione "de relato ex parte" con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta "natura
pag. 8/12 giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo "animus") fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacchè, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569” (Cfr. Cass. sent. n. 7746 08/04/2020). Peraltro, come dichiarato dal medesimo testimone, lo stesso collaborava Contro con il per la parte grafica della progettazione del Comparto Pt_1 quindi, egli era potenzialmente interessato all'emissione di una sentenza favorevole per l'appellante. Non vi è, pertanto, alcuna prova che dimostri il conferimento diretto dell'incarico in favore di da parte dei coniugi appellati. Parte_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta, con riferimento alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., l'errata decisione del Tribunale di Foggia per non aver considerato provata l'assenza di qualsivoglia depauperamento patrimoniale dei coniugi appellati, i quali, secondo la ricostruzione dell'ingegnere appellante, pur in difetto di qualsivoglia controprestazione, avrebbero tratto profitto dall'opera di progettazione espletata dal professionista.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Avendo appurato l'assenza di un rapporto diretto tra l'appellante e gli appellati e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori fosse stata commissionata dall'impresa SD ZI s.r.l., l'asserito arricchimento senza giusta causa dei coniugi , Parte_4 configurerebbe un'ipotesi di arricchimento indiretto. L'arricchimento indiretto si configura quando il trasferimento della ricchezza tra il soggetto depauperato e il soggetto arricchito avviane attraverso l'intermediazione di un terzo, senza che vi sia un rapporto contrattuale tra il terzo ed il depauperato.
pag. 9/12 In tale ipotesi, condizione essenziale per la condanna dell'arricchito è l'accrescimento patrimoniale senza una valida causa giuridica che la giustifichi. Non deve esistere, pertanto, né un rapporto contrattuale tra l'arricchito ed il depauperato, né un pagamento da parte dell'arricchito in favore del terzo intermediario che giustifichi l'acquisizione del bene. Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito questi principi affermando “Come sintetizzato da Cass. n. 11656 del 2002, in tema di arricchimento indiretto, si è passati da una concezione liberale (cfr. Cass., 21/02/1955, n. 507) ad una nozione restrittiva del principio di sussidiarietà ex art. 2041 cod. civ., secondo cui non deve sussistere alcuna altra possibilità di azione rispetto a quella contrattuale (cfr. Cass., sez. 2, 10/02/1993, n. 1686; Cass., 16/12/1981, n. 6664; Cass., 05/09/1970, n. 1217), sicché il contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (Cass., sez. 3, 03/08/2002, n. 11656). Se il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento contro il terzo deve escludersi allorquando la prestazione venga conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, mentre l'esperibilità deve ammettersi quando la prestazione risulti conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto (a prescindere, cioè, da un atto a titolo oneroso o gratuito), posto che – specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito – l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (Cass., sez. 3, 03/08/2002, n. 11656; Cass., sez. 2, 18/08/1993, n. 8751, Cass., sez. 3, 22/10/2021, n. 29672; Cass., sez. 1, 27/02/2023, n. 5865, non massimata).” (Cfr. Cass. ordinanza n. 9754/2025). Nel caso di specie il rapporto che lega il terzo, cioè i coniugi all'intermediario, la SD ZI s.r.l., è senza Persona_3 alcun dubbio un rapporto a titolo oneroso, avendo i coniugi ceduto i propri pag. 10/12 terreni all'impresa in cambio dei lavori di costruzione degli immobili, così come risulta dai contratti allegati dalle parti. Non ricorrono, pertanto, i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per poter utilmente esperire l'azione di cui all'art. 2041 c.c. La domanda di arricchimento proposta da , pertanto, dovrà Parte_1 essere rigettata
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001,00 – 260.000,00) vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 585/2022 R.G., sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, n. 2342/2021, pubblicata il 14.10.2021 (resa nel procedimento n. 4929/2016 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 4929/2016, pubblicata il 14 ottobre 2021 (resa nel procedimento n. 4929/2016 R.G.);
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da e , che quantifica in € 14.317,00, CP_1 Controparte_2 quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28.11.2025
pag. 11/12 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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