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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/12/2025
All'udienza del 15/12/2025 sono presenti: per parte opponente l'avvocato Vittorio;
per parte opposta l'avvocato Roberto Magrì, in sostituzione dell'avvocato Laudani.
Le parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni. In particolare, l'avvocato
Vittorio dà atto di avere depositato dell'intervenuto integrale pagamento dell'accordo stipulato e chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'avvocato Magrì conferma che parte opposta ha incassato le somme e si associa alla richiesta revoca del decreto ingiuntivo. Le parti chiedono congiuntamente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate: segue: verbale di udienza del 15.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 6142/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
, in persona del sindaco pro tempore, codice fiscale Parte_1
, autorizzato a resistere in giudizio giusta delibera di G.M. del 21.4.2021 n. 33, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Vittorio ed elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n. 128/A giusta procura allegata in atti;
opponente contro in persona del commissario liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, corso delle Province n. 111, partita iva
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniele Laudani e P.IVA_2
SA D'UR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, Corso delle
Province n. 111, giusta procura allegata in atti;
opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.5.2021, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2021, emesso il 25.3.2021 dal Tribunale di
Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 500.217,03 in linea capitale, oltre interessi di legge e spese del giudizio monitorio, in favore di Controparte_2
2
[...] segue: verbale di udienza del 15.12.2025
, a titolo di pagamento delle fatture emesse nel periodo 2011-2020 per costi Controparte_1 di gestione, costi di accertamento e riscossione relativi al servizio di gestione integrata di rifiuti.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, contestando sia l'an che il quantum delle richieste di pagamento e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità per inadempimento della società opposta. Per tali motivi, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto, il tutto con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 25.11.2021, si è costituita in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 15.10.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 8.1.2025 la causa è stata posta in decisione;
tuttavia, su istanza congiunta delle parti, la stessa è stata rimessa sul ruolo essendo stato raggiunto un accordo transattivo, il cui pagamento è stato interamente adempiuto, come da nota di deposito del Comune di Parte_1 del 3.12.2025.
Le parti hanno quindi nuovamente precisato le conclusioni chiedendo congiuntamente emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Esposti i fatti, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_1 nei confronti di in liquidazione deve essere dichiarata la
[...] Controparte_1 cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta tra le parti la transazione della controversia, regolarmente adempiuta da parte opponente.
Ed invero, la transazione, quale atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere, così ponendo fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 4035 del
23.4.1999, Cass. civ., n. 2647 del 21.2.2003 e da ultimo, ord. n. 1257 del 17.1.2023).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica
3 segue: verbale di udienza del 15.12.2025
quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.
In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass., ord. 1257 del 17.1.2023).
Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, considerato che il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento del diritto in contestazione, ne discende che la declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'intervenuta transazione, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolga anche il medesimo decreto che deve essere revocato in virtù di un fatto estintivo posteriore.
Per quanto sopra, essendo stato sottoscritto tra le parti l'accordo transattivo del 5.6.2025 e del
1.7.2025 ed essendo stati depositati anche stante la delibera di approvazione dell'accordo transattivo e del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Parte_1 nonché il mandato di pagamento nei confronti della , va Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6142/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1161/2021, emesso il 25.3.2021 dal Tribunale di Catania, compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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