CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 291/2023 RG /
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 291/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (CF Parte_1
- pec: giusta procura in atti;
P.IVA_1 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Iaria (CF ) e C.F._2
Vincenzo Luca Iaria (CF ) giusta procura in atti (pec: C.F._3
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, impugnava Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione a mezzo della quale l'ITL di contestava di Parte_1
non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione della lavoratrice KA
LI e, quindi, la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter (aggiunto dall'art. 22, comma 1, d. Lgs n. 151 del 2015) D. L. n. 12 del 2002, conv. in L. n. 73 del 2002, ed elevava la sanzione amministrativa pari ad € 3.405,15.
A sostegno delle proprio ragioni l'opponente denunciava la decadenza dall'azione di accertamento per decorso dei 90 giorni, nonché l'insussistenza della violazione contestata, non essendo mai sorto alcun rapporto di lavoro con la KA, avendo quest'ultima svolto presso i locali del centro estetico un tirocinio formativo organizzato da un ente di formazione professionale con sede in Taurianova.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità del provvedimento impugnato.
2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Con sentenza n. 519/2023 pubblicata il 04.05.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione e condannava l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza, osservando che, così come più volte statuito dalla Corte di Cassazione, il dies a quo del termine di 90 giorni deve essere individuato tenendo conto del tempo minimo ragionevolmente necessario per acquisire gli elementi fondamentali della violazione.
Nel caso di specie, all'inoltro della documentazione richiesta in occasione del primo accesso ispettivo da parte del consulente della ditta, avvenuto il 13 settembre 2016, aveva fatto seguito, nei mesi successivi, una attività istruttoria di riscontri, informazioni ed acquisizione documentale presso la Provincia di e Pt_1 Pt_1
presso l'ente di formazione;
solo al termine di questa attività, l'ente resistente disponeva di tutti gli elementi necessari per verificare l'esistenza della violazione, pertanto, la notifica del verbale avvenuta nel gennaio 2017 era da considerarsi tempestiva. Il Tribunale ha, poi, rigettato l'eccezione di difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza ingiunzione conteneva l'indicazione precisa delle disposizioni violate e l'indicazione degli atti presupposti.
Nel merito, il primo giudice rilevava che dalla documentazione allegata risultava che alla data del 15 luglio 2016 la sig.ra KA svolgesse ancora il tirocinio formativo presso il centro estetico di titolarità del e non fosse, quindi, una CP_1
dipendente di quest'ultimo.
Tanto emergeva sia dal registro delle presenze prodotto dalla stessa Amministrazione resistente (allegato 11) in cui veniva attestato che il periodo di stage formativo presso il centro di si era svolto dal 16 maggio 2016 al 16 luglio 2016, con CP_1
indicazione dei giorni e delle ore di presenza, sia dalla certificazione rilasciata dallo stesso ente di formazione professionale in data 14.3.2017 (allegato al fascicolo di parte ricorrente), in cui si dichiarava che l'attività di stage dell'allieva KA si era protratta fino al 16 luglio 2016 e che fino a tale data l'ente aveva provveduto ad assicurare la stessa contro gli infortuni sul lavoro.
Secondo il tribunale, a fronte di tali evidenze documentali, era onere dell' Parte_1
allegare e dimostrare la sussistenza degli indici della subordinazione.
La domanda, pertanto, veniva accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
3. Il giudizio in grado di appello.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello l' , che ne Parte_1
invocava la parziale riforma, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la violazione della normativa in materia di lavoro irregolare.
Secondo la tesi dell' , il Tribunale ha omesso di considerare la specifica Parte_1
finalità di formazione on the job del tirocinio formativo per il quale è prevista una durata massima, nonchè le preclusioni tese ad evitare che si trasformi in un vero e proprio rapporto di lavoro a costo zero.
Nella fattispecie, la aveva superato le ore programmate per lo stage, come Pt_2
documentato dal registro delle presenze (all. 11). Inoltre, la prestazione che la KA svolgeva all'atto dell'accesso era un'attività lavorativa a tutti gli effetti con articolazione dell'orario di lavoro analogo a quello dell'altra lavoratrice, sig.ra - regolarmente assunta - con una presenza anche Per_1
pomeridiana e con lo svolgimento di mansioni di estetista.
La KA, peraltro, successivamente all'accesso ispettivo veniva assunta con contratto di lavoro subordinato.
L'annotazione sul registro presenze dello stage non era idoneo a destituire di fondamento l'accertamento dell'illecito, ma, anzi, dimostrava che la predetta sig.ra
KA era stata utilizzata nelle mansioni di estetista anche dopo aver esaurito il numero complessivo di ore di tirocinio formativo.
Analogamente l'attestazione dell'ente di formazione professionale non era idonea a mutare l'utilizzo strumentale di un istituto in contrasto con le disposizioni normative in materia, confermando che lo stage aveva una durata predeterminata fino al 30 giugno 2016; l'avverbio “approssimativamente” non era suffragato dalla documentazione promanante dallo stesso ente di formazione ed esaminata dall'Amministrazione.
Quanto all'assicurazione INAIL, l'attestazione non precisava quando la copertura del rischio era stata estesa anche per i primi sedici giorni di luglio 2016, né il CP_1
aveva fornito alcuna documentazione a supporto.
Infine, l'appellante insisteva per la conferma degli altri capi della sentenza relativi all'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di difetto di motivazione.
Concludeva chiedendo, la riforma della sentenza ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
deducendo in particolare che:
la durata dello stage non aveva una scadenza prestabilita prevedendo, in generale, lo svolgimento di un programma di apprendimento in relazione ai trattamenti effettuati presso il centro dove l'alunna era destinata e che il fatto di avere la KA, svolto il proprio stage anche in altre imprese escluderebbe il carattere della subordinazione e/o dipendenza dalla ditta ospitante;
. che non sono soggetti a comunicazione obbligatoria i tirocini in azienda previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione superiore, la cui finalità è di affinare il processo di apprendimento e di formazione;
non vi è stato alcun rapporto di lavoro subordinato ma uno stage, durante il quale, la sig.ra KA non ha percepito alcun compenso, ma solo svolto le attività prescritte dalla scuola di provenienza;
quanto alla durata dello stage, l' avrebbe dovuto rivolgere ogni richiesta Parte_1
di notizie, anche sul superamento del monte ore, alla società MA e non al
, che non avrebbe avuto il controllo sullo stage, né sulla corsista. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano le note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice omesso di considerare che l'istituto del tirocinio formativo, oltre ad essere soggetto a limiti temporali e a specifiche modalità organizzative e didattiche funzionali all'apprendimento, è assistito da preclusioni volte ad evitare che lo stesso si trasformi, in concreto, in un rapporto di lavoro gratuito per l'impresa ospitante.
Nel caso di specie, al momento dell'accesso ispettivo presso la ditta del , CP_1
la KA era adibita allo svolgimento di attività lavorativa vera e propria, con articolazione dell'orario analoga a quella della dipendente regolarmente assunta, sebbene il periodo di formazione risultasse già concluso.
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di svolgere prestazioni lavorative al di fuori di un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, in funzione del perseguimento dell'interesse generale connesso alla tutela della disoccupazione e all'inserimento nel mercato del lavoro. Tra tali istituti si colloca il tirocinio formativo, o stage, che costituisce uno strumento volto a consentire al tirocinante di conoscere il mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un'esperienza diretta sul campo.
I tirocini devono essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro, pubblici o privati, nelle quali vengono indicati gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutore e del responsabile aziendale, la durata e il settore di inserimento.
Il contratto di stage, la cui causa tipica è rappresentata dall'addestramento professionale e dall'immediata strumentalità dell'esperienza lavorativa ai soli fini dell'apprendimento, non integra un rapporto di lavoro subordinato.
Orbene, nella fattispecie in esame non è stata oggetto di contestazione la mancanza o l'inadeguatezza della formazione impartita alla tirocinante, bensì l'impiego della stessa oltre il limite massimo di ore stabilito dalla convenzione.
Infatti, al momento dell'accesso ispettivo presso il centro estetico, la KA aveva già completato il monte ore formativo previsto e tuttavia veniva ancora adibita allo svolgimento di mansioni proprie dell'estetista.
Dalla documentazione prodotta dall' e non oggetto di contestazione si Parte_1
evince che la KA, nella qualità di corsista, intraprendeva il proprio stage formativo presso il centro Aesthesis S.r.l. – Società artigiana di Taurianova in data
16 maggio 2016, in forza di apposita convenzione stipulata tra l'ente promotore e l'impresa ospitante. Lo stage, come da convenzione, avrebbe Parte_3
dovuto concludersi in data 30 giugno 2016, per una durata complessiva di 135 ore.
L'ente gestore provvedeva, altresì, a richiedere la prescritta vidimazione dei registri relativi ai tirocini delle allieve – strumento necessario per monitorare l'effettivo completamento del percorso e la corretta contabilizzazione delle ore – nonché ad effettuare le comunicazioni all'INAIL ai fini della copertura assicurativa obbligatoria.
La KA, iniziato lo stage presso Aesthesis S.r.l., lo proseguiva successivamente presso il centro estetico Depilstop di con decorrenza dal 25 maggio Controparte_1
2016, relativamente a quest'ultimo soggetto ospitante. La nuova convenzione stipulata con il predetto non incideva, tuttavia, né sul termine finale del CP_1
percorso formativo, né sul numero complessivo delle ore previste.
In particolare, la convenzione di stage di formazione e orientamento prevedeva un arco temporale di validità dal 25 maggio 2016 al 30 giugno 2016 e una durata complessiva di 135 ore, precisando che: «La presente convenzione è valida per tutto il periodo dello stage che inizierà approssimativamente in data 25.5.2016 e finirà presumibilmente entro il 30.6.2016, tenuto conto degli imprevisti e delle giornate di chiusura obbligatoria praticate dall'azienda ospitante, per una durata complessiva di 135 ore» (cfr. Convenzione del 20.05.2016).
Dal foglio presenze prodotto in atti (all. 11 fascicolo di appello) risulta che la sig.ra
KA, in data 7 luglio 2016, aveva già raggiunto il numero massimo di ore di formazione previsto dalla convenzione (135).
Nondimeno, la stessa ha proseguito nello svolgimento delle mansioni di estetista anche nel periodo successivo e sino all'accesso ispettivo del 15 luglio 2016, come dalla medesima dichiarato in tale circostanza: «Ho già effettuato 148 ore di stage.
Arrivo alle ore 9:00 e vado via verso le 12:30. Svolgo il mio lavoro facendo cerette, massaggi, trattamenti viso, pressoterapia. L'unica cosa che non faccio è il laser.
Inoltre, preciso che questa settimana sono stata presente al lavoro sia di mattina che di pomeriggio effettuando un orario di lavoro dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30, come riportato dal registro presenze».
Il contenuto di tali dichiarazioni corrobora gli esiti dell'accertamento ispettivo, posto che la KA, pur essendo stato già superato il monte ore massimo di 135 ore, ha continuato a prestare attività secondo un orario predeterminato e con l'espletamento di mansioni tipiche dell'estetista, vale a dire attività pienamente riconducibili ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In realtà dal “registro presenze stage” versato in atti le ore svolte nei due centri estetici sono state in totale ben 183,5 , risultando ampiamente superato il numero massimo di ore fissato in 135 ; va infatti evidenziato che era vincolato CP_1
all' osservanza di quel numero totale di ore di formazione, indicato nell' unica
Convenzione in forza della quale la KA ha svolto il tirocinio, mai modificata in seguito, che prevedeva come detto un monte ore di 135; peraltro, anche solo le ore svolte presso il centro di sono risultate superiori al predetto tetto CP_1
massimo, come dichiarato dalla tirocinante e confermato dal menzionato registro delle presenze, con alcune ore effettuate anche il giorno dopo l'accesso ispettivo .
Né giova all'appellato evidenziare l'uso nella Convenzione dei termini
“approssimativamente” e “presumibilmente” con riferimento alla durata del tirocinio, poiché riferiti univocamente alle sole date, rispettivamente, di inizio e di cessazione del tirocinio formativo, non già al numero complessivo di ore (135), sicchè il riportato oggetto della Convenzione non potrebbe essere interpretato in modo da consentire di estendere arbitrariamente il periodo di stage oltre il limite complessivo di ore stabilito, atteso che tali clausole avevano la sola funzione di consentire l'adeguamento del calendario alle giornate di chiusura dell'azienda ospitante, senza incidere sulla durata massima prevista.
Diversamente opinando, si legittimerebbe un uso distorto dell'istituto, con evidente elusione della disciplina lavoristica;
la previsione di un termine flessibile consentirebbe, infatti, di abusare dell'istituto dello stage di formazione, consentendo di impiegare i lavoratori in assenza di un regolare contratto.
Ne deriva che il superamento del monte ore stabilito dalla convenzione costituisce elemento idoneo e sufficiente a qualificare l'utilizzazione della tirocinante come indebita, legittimando l'operato degli Ispettori e la sanzione dagli stessi elevata.
Al momento dell'accesso ispettivo, infatti, la sig.ra KA aveva già ultimato il periodo di formazione convenzionalmente previsto e l'attività da lei svolta non poteva più ricondursi nell'alveo del tirocinio formativo, costituendo pertanto prestazione lavorativa ordinaria.
E' priva di prego la difesa svolta dall'appellato contro l'argomento dell'appellante secondo cui “il tirocinio formativo non può essere prorogato ad libitum;
con tale argomento (come detto, condiviso dal Collegio) l' non intendeva affatto Parte_1
affermare che la ditta avrebbe fatto “una simile dichiarazione”. CP_1
Neppure giova dedurre che l'appellato si sarebbe limitato “ad adeguarsi alle richieste della società MA che aveva richiesto per una sola volta di prorogare lo stage al fine di permettere di raggiungere il monte ore alla corsista”, poiché non giustifica la protrazione dell'attività oltre il monte ore fissato, di cui non CP_1
poteva non avere conoscenza (tra l'altro superato anche a prescindere dalle ore già svolte, da detrarre dal monte complessivo, presso il primo centro estetico).
Pertanto, correttamente gli hanno contestato l'illecito amministrativo CP_2
derivante dall'impiego della lavoratrice, in data 15 luglio 2016, senza la prescritta preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Per queste ragioni l'appello va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da sentenza impugnata per il primo grado (€ 1.0000) e nella misura indicata in dispositivo per l'appello , nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate (II scaglione del DM n. 147/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' Parte_1
contro e avverso la sentenza n. 519/2023 resa il 4 maggio
[...] Controparte_1
2023 dal Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- rigetta l'originario ricorso proposto da;
Controparte_1
- condanna a rifondere all' Controparte_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate nell'
[...]
impugnata sentenza per il primo grado( € 1.000) oltre accessori di legge e liquidate in € 1.457,5 oltre accessori di legge per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 291/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (CF Parte_1
- pec: giusta procura in atti;
P.IVA_1 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Iaria (CF ) e C.F._2
Vincenzo Luca Iaria (CF ) giusta procura in atti (pec: C.F._3
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, impugnava Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione a mezzo della quale l'ITL di contestava di Parte_1
non aver rispettato le prescrizioni in materia di assunzione della lavoratrice KA
LI e, quindi, la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter (aggiunto dall'art. 22, comma 1, d. Lgs n. 151 del 2015) D. L. n. 12 del 2002, conv. in L. n. 73 del 2002, ed elevava la sanzione amministrativa pari ad € 3.405,15.
A sostegno delle proprio ragioni l'opponente denunciava la decadenza dall'azione di accertamento per decorso dei 90 giorni, nonché l'insussistenza della violazione contestata, non essendo mai sorto alcun rapporto di lavoro con la KA, avendo quest'ultima svolto presso i locali del centro estetico un tirocinio formativo organizzato da un ente di formazione professionale con sede in Taurianova.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità del provvedimento impugnato.
2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Con sentenza n. 519/2023 pubblicata il 04.05.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione e condannava l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza, osservando che, così come più volte statuito dalla Corte di Cassazione, il dies a quo del termine di 90 giorni deve essere individuato tenendo conto del tempo minimo ragionevolmente necessario per acquisire gli elementi fondamentali della violazione.
Nel caso di specie, all'inoltro della documentazione richiesta in occasione del primo accesso ispettivo da parte del consulente della ditta, avvenuto il 13 settembre 2016, aveva fatto seguito, nei mesi successivi, una attività istruttoria di riscontri, informazioni ed acquisizione documentale presso la Provincia di e Pt_1 Pt_1
presso l'ente di formazione;
solo al termine di questa attività, l'ente resistente disponeva di tutti gli elementi necessari per verificare l'esistenza della violazione, pertanto, la notifica del verbale avvenuta nel gennaio 2017 era da considerarsi tempestiva. Il Tribunale ha, poi, rigettato l'eccezione di difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza ingiunzione conteneva l'indicazione precisa delle disposizioni violate e l'indicazione degli atti presupposti.
Nel merito, il primo giudice rilevava che dalla documentazione allegata risultava che alla data del 15 luglio 2016 la sig.ra KA svolgesse ancora il tirocinio formativo presso il centro estetico di titolarità del e non fosse, quindi, una CP_1
dipendente di quest'ultimo.
Tanto emergeva sia dal registro delle presenze prodotto dalla stessa Amministrazione resistente (allegato 11) in cui veniva attestato che il periodo di stage formativo presso il centro di si era svolto dal 16 maggio 2016 al 16 luglio 2016, con CP_1
indicazione dei giorni e delle ore di presenza, sia dalla certificazione rilasciata dallo stesso ente di formazione professionale in data 14.3.2017 (allegato al fascicolo di parte ricorrente), in cui si dichiarava che l'attività di stage dell'allieva KA si era protratta fino al 16 luglio 2016 e che fino a tale data l'ente aveva provveduto ad assicurare la stessa contro gli infortuni sul lavoro.
Secondo il tribunale, a fronte di tali evidenze documentali, era onere dell' Parte_1
allegare e dimostrare la sussistenza degli indici della subordinazione.
La domanda, pertanto, veniva accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
3. Il giudizio in grado di appello.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello l' , che ne Parte_1
invocava la parziale riforma, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insussistente la violazione della normativa in materia di lavoro irregolare.
Secondo la tesi dell' , il Tribunale ha omesso di considerare la specifica Parte_1
finalità di formazione on the job del tirocinio formativo per il quale è prevista una durata massima, nonchè le preclusioni tese ad evitare che si trasformi in un vero e proprio rapporto di lavoro a costo zero.
Nella fattispecie, la aveva superato le ore programmate per lo stage, come Pt_2
documentato dal registro delle presenze (all. 11). Inoltre, la prestazione che la KA svolgeva all'atto dell'accesso era un'attività lavorativa a tutti gli effetti con articolazione dell'orario di lavoro analogo a quello dell'altra lavoratrice, sig.ra - regolarmente assunta - con una presenza anche Per_1
pomeridiana e con lo svolgimento di mansioni di estetista.
La KA, peraltro, successivamente all'accesso ispettivo veniva assunta con contratto di lavoro subordinato.
L'annotazione sul registro presenze dello stage non era idoneo a destituire di fondamento l'accertamento dell'illecito, ma, anzi, dimostrava che la predetta sig.ra
KA era stata utilizzata nelle mansioni di estetista anche dopo aver esaurito il numero complessivo di ore di tirocinio formativo.
Analogamente l'attestazione dell'ente di formazione professionale non era idonea a mutare l'utilizzo strumentale di un istituto in contrasto con le disposizioni normative in materia, confermando che lo stage aveva una durata predeterminata fino al 30 giugno 2016; l'avverbio “approssimativamente” non era suffragato dalla documentazione promanante dallo stesso ente di formazione ed esaminata dall'Amministrazione.
Quanto all'assicurazione INAIL, l'attestazione non precisava quando la copertura del rischio era stata estesa anche per i primi sedici giorni di luglio 2016, né il CP_1
aveva fornito alcuna documentazione a supporto.
Infine, l'appellante insisteva per la conferma degli altri capi della sentenza relativi all'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di difetto di motivazione.
Concludeva chiedendo, la riforma della sentenza ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
deducendo in particolare che:
la durata dello stage non aveva una scadenza prestabilita prevedendo, in generale, lo svolgimento di un programma di apprendimento in relazione ai trattamenti effettuati presso il centro dove l'alunna era destinata e che il fatto di avere la KA, svolto il proprio stage anche in altre imprese escluderebbe il carattere della subordinazione e/o dipendenza dalla ditta ospitante;
. che non sono soggetti a comunicazione obbligatoria i tirocini in azienda previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione superiore, la cui finalità è di affinare il processo di apprendimento e di formazione;
non vi è stato alcun rapporto di lavoro subordinato ma uno stage, durante il quale, la sig.ra KA non ha percepito alcun compenso, ma solo svolto le attività prescritte dalla scuola di provenienza;
quanto alla durata dello stage, l' avrebbe dovuto rivolgere ogni richiesta Parte_1
di notizie, anche sul superamento del monte ore, alla società MA e non al
, che non avrebbe avuto il controllo sullo stage, né sulla corsista. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano le note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice omesso di considerare che l'istituto del tirocinio formativo, oltre ad essere soggetto a limiti temporali e a specifiche modalità organizzative e didattiche funzionali all'apprendimento, è assistito da preclusioni volte ad evitare che lo stesso si trasformi, in concreto, in un rapporto di lavoro gratuito per l'impresa ospitante.
Nel caso di specie, al momento dell'accesso ispettivo presso la ditta del , CP_1
la KA era adibita allo svolgimento di attività lavorativa vera e propria, con articolazione dell'orario analoga a quella della dipendente regolarmente assunta, sebbene il periodo di formazione risultasse già concluso.
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di svolgere prestazioni lavorative al di fuori di un rapporto sinallagmatico di natura contrattuale, in funzione del perseguimento dell'interesse generale connesso alla tutela della disoccupazione e all'inserimento nel mercato del lavoro. Tra tali istituti si colloca il tirocinio formativo, o stage, che costituisce uno strumento volto a consentire al tirocinante di conoscere il mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un'esperienza diretta sul campo.
I tirocini devono essere attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro, pubblici o privati, nelle quali vengono indicati gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutore e del responsabile aziendale, la durata e il settore di inserimento.
Il contratto di stage, la cui causa tipica è rappresentata dall'addestramento professionale e dall'immediata strumentalità dell'esperienza lavorativa ai soli fini dell'apprendimento, non integra un rapporto di lavoro subordinato.
Orbene, nella fattispecie in esame non è stata oggetto di contestazione la mancanza o l'inadeguatezza della formazione impartita alla tirocinante, bensì l'impiego della stessa oltre il limite massimo di ore stabilito dalla convenzione.
Infatti, al momento dell'accesso ispettivo presso il centro estetico, la KA aveva già completato il monte ore formativo previsto e tuttavia veniva ancora adibita allo svolgimento di mansioni proprie dell'estetista.
Dalla documentazione prodotta dall' e non oggetto di contestazione si Parte_1
evince che la KA, nella qualità di corsista, intraprendeva il proprio stage formativo presso il centro Aesthesis S.r.l. – Società artigiana di Taurianova in data
16 maggio 2016, in forza di apposita convenzione stipulata tra l'ente promotore e l'impresa ospitante. Lo stage, come da convenzione, avrebbe Parte_3
dovuto concludersi in data 30 giugno 2016, per una durata complessiva di 135 ore.
L'ente gestore provvedeva, altresì, a richiedere la prescritta vidimazione dei registri relativi ai tirocini delle allieve – strumento necessario per monitorare l'effettivo completamento del percorso e la corretta contabilizzazione delle ore – nonché ad effettuare le comunicazioni all'INAIL ai fini della copertura assicurativa obbligatoria.
La KA, iniziato lo stage presso Aesthesis S.r.l., lo proseguiva successivamente presso il centro estetico Depilstop di con decorrenza dal 25 maggio Controparte_1
2016, relativamente a quest'ultimo soggetto ospitante. La nuova convenzione stipulata con il predetto non incideva, tuttavia, né sul termine finale del CP_1
percorso formativo, né sul numero complessivo delle ore previste.
In particolare, la convenzione di stage di formazione e orientamento prevedeva un arco temporale di validità dal 25 maggio 2016 al 30 giugno 2016 e una durata complessiva di 135 ore, precisando che: «La presente convenzione è valida per tutto il periodo dello stage che inizierà approssimativamente in data 25.5.2016 e finirà presumibilmente entro il 30.6.2016, tenuto conto degli imprevisti e delle giornate di chiusura obbligatoria praticate dall'azienda ospitante, per una durata complessiva di 135 ore» (cfr. Convenzione del 20.05.2016).
Dal foglio presenze prodotto in atti (all. 11 fascicolo di appello) risulta che la sig.ra
KA, in data 7 luglio 2016, aveva già raggiunto il numero massimo di ore di formazione previsto dalla convenzione (135).
Nondimeno, la stessa ha proseguito nello svolgimento delle mansioni di estetista anche nel periodo successivo e sino all'accesso ispettivo del 15 luglio 2016, come dalla medesima dichiarato in tale circostanza: «Ho già effettuato 148 ore di stage.
Arrivo alle ore 9:00 e vado via verso le 12:30. Svolgo il mio lavoro facendo cerette, massaggi, trattamenti viso, pressoterapia. L'unica cosa che non faccio è il laser.
Inoltre, preciso che questa settimana sono stata presente al lavoro sia di mattina che di pomeriggio effettuando un orario di lavoro dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30, come riportato dal registro presenze».
Il contenuto di tali dichiarazioni corrobora gli esiti dell'accertamento ispettivo, posto che la KA, pur essendo stato già superato il monte ore massimo di 135 ore, ha continuato a prestare attività secondo un orario predeterminato e con l'espletamento di mansioni tipiche dell'estetista, vale a dire attività pienamente riconducibili ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In realtà dal “registro presenze stage” versato in atti le ore svolte nei due centri estetici sono state in totale ben 183,5 , risultando ampiamente superato il numero massimo di ore fissato in 135 ; va infatti evidenziato che era vincolato CP_1
all' osservanza di quel numero totale di ore di formazione, indicato nell' unica
Convenzione in forza della quale la KA ha svolto il tirocinio, mai modificata in seguito, che prevedeva come detto un monte ore di 135; peraltro, anche solo le ore svolte presso il centro di sono risultate superiori al predetto tetto CP_1
massimo, come dichiarato dalla tirocinante e confermato dal menzionato registro delle presenze, con alcune ore effettuate anche il giorno dopo l'accesso ispettivo .
Né giova all'appellato evidenziare l'uso nella Convenzione dei termini
“approssimativamente” e “presumibilmente” con riferimento alla durata del tirocinio, poiché riferiti univocamente alle sole date, rispettivamente, di inizio e di cessazione del tirocinio formativo, non già al numero complessivo di ore (135), sicchè il riportato oggetto della Convenzione non potrebbe essere interpretato in modo da consentire di estendere arbitrariamente il periodo di stage oltre il limite complessivo di ore stabilito, atteso che tali clausole avevano la sola funzione di consentire l'adeguamento del calendario alle giornate di chiusura dell'azienda ospitante, senza incidere sulla durata massima prevista.
Diversamente opinando, si legittimerebbe un uso distorto dell'istituto, con evidente elusione della disciplina lavoristica;
la previsione di un termine flessibile consentirebbe, infatti, di abusare dell'istituto dello stage di formazione, consentendo di impiegare i lavoratori in assenza di un regolare contratto.
Ne deriva che il superamento del monte ore stabilito dalla convenzione costituisce elemento idoneo e sufficiente a qualificare l'utilizzazione della tirocinante come indebita, legittimando l'operato degli Ispettori e la sanzione dagli stessi elevata.
Al momento dell'accesso ispettivo, infatti, la sig.ra KA aveva già ultimato il periodo di formazione convenzionalmente previsto e l'attività da lei svolta non poteva più ricondursi nell'alveo del tirocinio formativo, costituendo pertanto prestazione lavorativa ordinaria.
E' priva di prego la difesa svolta dall'appellato contro l'argomento dell'appellante secondo cui “il tirocinio formativo non può essere prorogato ad libitum;
con tale argomento (come detto, condiviso dal Collegio) l' non intendeva affatto Parte_1
affermare che la ditta avrebbe fatto “una simile dichiarazione”. CP_1
Neppure giova dedurre che l'appellato si sarebbe limitato “ad adeguarsi alle richieste della società MA che aveva richiesto per una sola volta di prorogare lo stage al fine di permettere di raggiungere il monte ore alla corsista”, poiché non giustifica la protrazione dell'attività oltre il monte ore fissato, di cui non CP_1
poteva non avere conoscenza (tra l'altro superato anche a prescindere dalle ore già svolte, da detrarre dal monte complessivo, presso il primo centro estetico).
Pertanto, correttamente gli hanno contestato l'illecito amministrativo CP_2
derivante dall'impiego della lavoratrice, in data 15 luglio 2016, senza la prescritta preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Per queste ragioni l'appello va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da sentenza impugnata per il primo grado (€ 1.0000) e nella misura indicata in dispositivo per l'appello , nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate (II scaglione del DM n. 147/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' Parte_1
contro e avverso la sentenza n. 519/2023 resa il 4 maggio
[...] Controparte_1
2023 dal Tribunale di Palmi, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- rigetta l'originario ricorso proposto da;
Controparte_1
- condanna a rifondere all' Controparte_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate nell'
[...]
impugnata sentenza per il primo grado( € 1.000) oltre accessori di legge e liquidate in € 1.457,5 oltre accessori di legge per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)