Articolo 62 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 61Articolo 63
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
29 aprile 2003
Art. 62. (( 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente