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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 1140/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato dott.ssa WA AR nel procedimento ex artt.
281 decies e seguenti c.p.c. recante il numero di ruolo sopra indicato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) in persona dell'amministratore rag. Parte_1 P.IVA_1
, , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Debora Parte_2 Parte_3
Dell'Orto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Seregno via Stoppani n. 31, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) deceduto in data 21 gennaio 2025 e Controparte_1 C.F._1 per esso i rispettivi eredi;
(c.f. ; Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); Controparte_3 C.F._3
(c.f. ); Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così disporre:
Nel merito in via principale: accertarti e dichiarati i fatti così come esposti in narrativa, accertare
e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della signora da parte Persona_1 dei signori , , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
o, in alternativa, accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 cc dei medesimi
e per l'effetto ordinarsi al competente Conservatore di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede venga ordinata l'esibizione ex art 210 cpc in capo delle controparti degli atti e della sentenza emessa nella causa rg 12798/09 Tribunale di Monza, venga ordinata l'esibizione ex art 210 cpc in capo all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi dei resistenti degli ultimi 10 anni nonché l'esibizione dell'estratto contabile attestante il pagamento delle imposte sulla casa in capo all'Ufficio Tributi del Comune di Paderno Dugnano e del Comune di Manduria.
Ove il Giudice lo ritenesse si chiede interpello e/o interrogatorio libero dei resistenti sui fatti di cui in narrativa.
Con ogni più ampia riserva all'esito delle deduzioni avversarie.
Motivi in fatto e diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 17.02.2024 in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, premesso di essere creditore nei confronti dei resistenti di importi a titolo di oneri condominiali per i quali risulta pendente procedura esecutiva immobiliare rge
1022/2018 innanzi al Tribunale di Monza, ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di , Persona_1 Controparte_2
, e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
Il ricorrente ha in particolare dedotto che
- al momento del decesso in data 25.03.1998 era proprietaria delle unità immobiliari nel Per_1 comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Giovan Battista Vico n.21 n.23, così censite: - appartamento censito nel Catasto Fabbricati, categoria A/3, Classe 4, vani 6, Via Giovan
Battista Vico n.21 piano 3-S1 scala U, il tutto identificato al NCEU di detto Comune al foglio
12, particella 204, sub. 6, rendita catastale € 511,29 - box censito nel Catasto Fabbricati, categoria C/6, Classe 6, mq. 12, Via Giovan Battista Vico n.21 n.23 piano S1, il tutto identificato al NCEU di detto Comune al foglio 12, particella 231, sub. 6, rendita catastale €
41,52;
- che la stessa deteneva inoltre il 33% della società Aipa s.r.l.;
- che non risulta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte degli odierni Per_1 resistenti, chiamati all'eredità della stessa in quanto rispettivamente coniuge (quanto a
[...]
e figli (quanto a , e;
CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
- che i resistenti dalla data dal decesso di (25.03.1998) e sino a tutt'oggi hanno Persona_1 assunto una serie di comportamenti inequivoci indicanti la volontà di accettare l'eredita della de cuius;
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del giorno 11.03.2025 svoltasi innanzi il Giudice dott. Turconi in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa WA AR parte ricorrente ha dato atto del decesso nelle more del presente giudizio di ed il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio, Controparte_1 successivamente riassunto su istanza di parte ricorrente. All'udienza del 11 luglio 2025 il Giudice dott. Turconi in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa WA AR ha rinviato la causa al 15.10.2025 differita al 30.10.2025. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il Giudice ha rinviato all'udienza del 11.12.2025 assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di copia del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e del ricorso in riassunzione notificati alle parti resistenti. A tale udienza il difensore di parte ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
II. Tanto premesso deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1
e per esso i rispettivi eredi, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali seppur destinatari di regolare notifica non si sono costituiti nel presente Controparte_4 giudizio.
III. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità
e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura,
l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
A tale proposito la Corte di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione,
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.”
(in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009).
Tanto premesso, nel caso di specie risulta provato che successivamente al decesso di
[...]
in data 25.03.1998 (cfr. doc. 4) gli odierni resistenti hanno acquisito le partecipazioni Per_1 sociali relative alla Aipa s.r.l detenute dalla de cuius quando era in vita (cfr. doc. 7 visura camerale), in proporzione alla rispettiva quota ereditaria. In particolare, quanto al coniuge ed al figlio che anteriormente al decesso della de Controparte_2 cuius detenevano il 33% e 34% delle partecipazioni sociali (come emerge dal doc. 6 e 7), risulta successivamente alla data di decesso della de cuius un incremento della rispettiva quota al 45% ed al
40,33%; quanto ai restanti figli ed gli stessi a seguito CP_3 Controparte_4 del decesso della de cuius risultano detenere il 7,33% ciascuno delle quote sociali riferibili alla predetta società.
Dalla visura camerale risulta inoltre che con atto del 28.06.2010, successivo quindi al decesso di la predetta società sia stata posta in liquidazione per volontà di tutti i soci (cfr. doc 7), atto Per_1 che in considerazione della rispettiva natura può ritenersi certamente concludente e indicativo della volontà di accettare l'eredità materna.
A ciò deve aggiungersi che risulta essersi costituito nel procedimento esecutivo Controparte_4 immobiliare avente ad oggetto i beni immobili facenti parte dell'eredità della de cuius (cfr. doc.7-9), in qualità di comproprietario dei predetti beni immobili (identificati al NCEU del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 12, particella 204, sub. 6 e foglio 12, particella 231, sub. 6), denotando in modo inequivocabile la rispettiva volontà di accettare l'eredità materna.
Dalla visura storica per immobile relativa al bene immobile sito in Manduria (fg 144 part. 2880), in comproprietà tra i soli coniugi e anteriormente al decesso della de cuius (cfr. doc. Per_1 CP_1
6) e caduto in successione, risulta infine la trascrizione sia della voltura catastale n. 2034.1/2000–
Pratica n. 00095897 sia dell'atto di divisione del 18.04.2003 stipulato da tutti gli odierni ricorrenti successivamente al decesso della de cuius (cfr. doc. 15).
Le predette condotte, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà di
, , e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 accettare l'eredità della defunta i ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c.; tutti Persona_1
i predetti atti relativi ai beni caduti in successione danno infatti luogo ad atti dispositivi del patrimonio ereditario e non meramente conservativo, concludenti e significativi della volontà di accettare.
Il ricorso, di conseguenza, merita accoglimento.
IV. Deve altresì essere adottato l'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
V. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura semplificata del procedimento e considerata l'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando in merito al ricorso avente il n.r.g. di cui in epigrafe, ogni diversa e ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- Dichiara la contumacia dei resistenti ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio;
- Accerta e dichiara che , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] hanno accettato tacitamente l'eredità di deceduta in data Controparte_4 Persona_1
25.03.1998;
- Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliare competente per territorio;
- Condanna parte resistente e per esso i rispettivi eredi nonchè , Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
(c.f. delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 P.IVA_1
Euro 3000,00, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cpa se e per quanto dovuti per legge, oltre spese di registrazione del presente provvedimento.
Così deciso in Monza in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
WA AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato dott.ssa WA AR nel procedimento ex artt.
281 decies e seguenti c.p.c. recante il numero di ruolo sopra indicato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) in persona dell'amministratore rag. Parte_1 P.IVA_1
, , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Debora Parte_2 Parte_3
Dell'Orto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Seregno via Stoppani n. 31, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) deceduto in data 21 gennaio 2025 e Controparte_1 C.F._1 per esso i rispettivi eredi;
(c.f. ; Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); Controparte_3 C.F._3
(c.f. ); Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così disporre:
Nel merito in via principale: accertarti e dichiarati i fatti così come esposti in narrativa, accertare
e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della signora da parte Persona_1 dei signori , , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
o, in alternativa, accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici ex art. 485 cc dei medesimi
e per l'effetto ordinarsi al competente Conservatore di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede venga ordinata l'esibizione ex art 210 cpc in capo delle controparti degli atti e della sentenza emessa nella causa rg 12798/09 Tribunale di Monza, venga ordinata l'esibizione ex art 210 cpc in capo all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi dei resistenti degli ultimi 10 anni nonché l'esibizione dell'estratto contabile attestante il pagamento delle imposte sulla casa in capo all'Ufficio Tributi del Comune di Paderno Dugnano e del Comune di Manduria.
Ove il Giudice lo ritenesse si chiede interpello e/o interrogatorio libero dei resistenti sui fatti di cui in narrativa.
Con ogni più ampia riserva all'esito delle deduzioni avversarie.
Motivi in fatto e diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 17.02.2024 in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, premesso di essere creditore nei confronti dei resistenti di importi a titolo di oneri condominiali per i quali risulta pendente procedura esecutiva immobiliare rge
1022/2018 innanzi al Tribunale di Monza, ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di , Persona_1 Controparte_2
, e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
Il ricorrente ha in particolare dedotto che
- al momento del decesso in data 25.03.1998 era proprietaria delle unità immobiliari nel Per_1 comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Giovan Battista Vico n.21 n.23, così censite: - appartamento censito nel Catasto Fabbricati, categoria A/3, Classe 4, vani 6, Via Giovan
Battista Vico n.21 piano 3-S1 scala U, il tutto identificato al NCEU di detto Comune al foglio
12, particella 204, sub. 6, rendita catastale € 511,29 - box censito nel Catasto Fabbricati, categoria C/6, Classe 6, mq. 12, Via Giovan Battista Vico n.21 n.23 piano S1, il tutto identificato al NCEU di detto Comune al foglio 12, particella 231, sub. 6, rendita catastale €
41,52;
- che la stessa deteneva inoltre il 33% della società Aipa s.r.l.;
- che non risulta la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte degli odierni Per_1 resistenti, chiamati all'eredità della stessa in quanto rispettivamente coniuge (quanto a
[...]
e figli (quanto a , e;
CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
- che i resistenti dalla data dal decesso di (25.03.1998) e sino a tutt'oggi hanno Persona_1 assunto una serie di comportamenti inequivoci indicanti la volontà di accettare l'eredita della de cuius;
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del giorno 11.03.2025 svoltasi innanzi il Giudice dott. Turconi in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa WA AR parte ricorrente ha dato atto del decesso nelle more del presente giudizio di ed il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio, Controparte_1 successivamente riassunto su istanza di parte ricorrente. All'udienza del 11 luglio 2025 il Giudice dott. Turconi in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa WA AR ha rinviato la causa al 15.10.2025 differita al 30.10.2025. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il Giudice ha rinviato all'udienza del 11.12.2025 assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di copia del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e del ricorso in riassunzione notificati alle parti resistenti. A tale udienza il difensore di parte ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
II. Tanto premesso deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1
e per esso i rispettivi eredi, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali seppur destinatari di regolare notifica non si sono costituiti nel presente Controparte_4 giudizio.
III. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità
e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura,
l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
A tale proposito la Corte di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione,
l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.”
(in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009).
Tanto premesso, nel caso di specie risulta provato che successivamente al decesso di
[...]
in data 25.03.1998 (cfr. doc. 4) gli odierni resistenti hanno acquisito le partecipazioni Per_1 sociali relative alla Aipa s.r.l detenute dalla de cuius quando era in vita (cfr. doc. 7 visura camerale), in proporzione alla rispettiva quota ereditaria. In particolare, quanto al coniuge ed al figlio che anteriormente al decesso della de Controparte_2 cuius detenevano il 33% e 34% delle partecipazioni sociali (come emerge dal doc. 6 e 7), risulta successivamente alla data di decesso della de cuius un incremento della rispettiva quota al 45% ed al
40,33%; quanto ai restanti figli ed gli stessi a seguito CP_3 Controparte_4 del decesso della de cuius risultano detenere il 7,33% ciascuno delle quote sociali riferibili alla predetta società.
Dalla visura camerale risulta inoltre che con atto del 28.06.2010, successivo quindi al decesso di la predetta società sia stata posta in liquidazione per volontà di tutti i soci (cfr. doc 7), atto Per_1 che in considerazione della rispettiva natura può ritenersi certamente concludente e indicativo della volontà di accettare l'eredità materna.
A ciò deve aggiungersi che risulta essersi costituito nel procedimento esecutivo Controparte_4 immobiliare avente ad oggetto i beni immobili facenti parte dell'eredità della de cuius (cfr. doc.7-9), in qualità di comproprietario dei predetti beni immobili (identificati al NCEU del Comune di Paderno
Dugnano al foglio 12, particella 204, sub. 6 e foglio 12, particella 231, sub. 6), denotando in modo inequivocabile la rispettiva volontà di accettare l'eredità materna.
Dalla visura storica per immobile relativa al bene immobile sito in Manduria (fg 144 part. 2880), in comproprietà tra i soli coniugi e anteriormente al decesso della de cuius (cfr. doc. Per_1 CP_1
6) e caduto in successione, risulta infine la trascrizione sia della voltura catastale n. 2034.1/2000–
Pratica n. 00095897 sia dell'atto di divisione del 18.04.2003 stipulato da tutti gli odierni ricorrenti successivamente al decesso della de cuius (cfr. doc. 15).
Le predette condotte, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, costituiscono indici necessari e sufficienti della volontà di
, , e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 accettare l'eredità della defunta i ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c.; tutti Persona_1
i predetti atti relativi ai beni caduti in successione danno infatti luogo ad atti dispositivi del patrimonio ereditario e non meramente conservativo, concludenti e significativi della volontà di accettare.
Il ricorso, di conseguenza, merita accoglimento.
IV. Deve altresì essere adottato l'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
V. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura semplificata del procedimento e considerata l'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando in merito al ricorso avente il n.r.g. di cui in epigrafe, ogni diversa e ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- Dichiara la contumacia dei resistenti ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio;
- Accerta e dichiara che , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] hanno accettato tacitamente l'eredità di deceduta in data Controparte_4 Persona_1
25.03.1998;
- Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliare competente per territorio;
- Condanna parte resistente e per esso i rispettivi eredi nonchè , Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4
(c.f. delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 P.IVA_1
Euro 3000,00, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cpa se e per quanto dovuti per legge, oltre spese di registrazione del presente provvedimento.
Così deciso in Monza in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
WA AR