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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/09/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Quinta Civile
Specializzata in Materia di Impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente rel.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Cecilia Marino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1047/2023 e promosso da:
in persona del Presidente pro Parte_1 tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Enrico COGO e
Enrico BAROFFIO - come da procura in atti
- parte appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-parte appellata contumace –
Conclusioni di parte Appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: Accogliere il presente appello e conseguentemente revocare, annullare oppure modificare ed integrare
l'appellata sentenza n° 707/2023 R. Sent., depositata il 17/02/2023 - e mai notificata - dall'on.le
Tribunale di Torino, prima Sezione civile, in composizione collegiale a definizione del proc. n°
10764/2020 R.G. e per l'effetto: In principalità. a) accertare e dichiarare che l'etichettatura, la Parte presentazione e la pubblicità del prodotto commercializzato dal convenuto, non coperto dalla
pagina 1 di 10 , nonché l'impiego in ogni forma del logo, della presentazione e dei termini “ ” e Parte_1 Pt_1
“Riserva” di cui alla narrativa, costituisce una evocazione e/o illegittimo uso diretto o indiretto della in genere e in particolare della categoria Riserva e/o comunque un illecito Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 e delle disposizioni nazionali
e comunitarie di carattere esecutivo richiamate in atti;
b) per l'effetto condannare il convenuto a cessare la produzione, il commercio, la presentazione, reclamizzazione e l'uso della terminologia
e/o dei segni, e/o simboli, della grafica, della presentazione o di quant'altro in narrativa per il prodotto oggetto di causa e comunque l'uso dei termini “GRAN” e “RISERVA” siccome evocativi
e/o in contraffazione e/o confusori rispetto alla D.O.P. oltre i 20 mesi, Parte_2 ordinando altresì il ritiro di eventuali colli che fossero ancora presenti sul mercato. Il tutto con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio;
c) condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese processuali e dei compensi di avvocato come per legge per entrambi i gradi di giudizio - In via istruttoria. Ammettersi le altre prove orali dedotte nella memoria ex art.
183 co. 6 n. 2 cpc ritenute non necessarie dal Tribunale di Torino e disporre CTU per valutare il grado di evocazione diretta/indiretta o concettuale e/o di confusione fra i segni e le denominazioni nella mente del consumatore medio europeo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il doppio grado di giudizio.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12 giugno 2020 il Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in
[...]
Materia di Impresa, il di Villafeletto (CN), chiedendo che venisse Controparte_1 accertato che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto commercializzato dal convenuto, un formaggio a pasta dura da grattugia chiamato “Gran Riserva Italia”, non coperto dalla nonché l'impiego in ogni forma del logo, della presentazione Parte_1
e dei termini “ ” e “ ”, costituiva una evocazione e/o un illegittimo uso diretto o Pt_1 Pt_2 indiretto (siccome confusorio e in contraffazione) della in genere e, in Parte_1 particolare, della categoria “Riserva oltre i 20 mesi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE n. 1151/2012 e della pertinente normativa italiana;
il attore instava Parte_1 quindi per il ritiro di eventuali colli ancora presenti sul mercato, con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio.
Parte attrice, premettendo che il è il formaggio italiano a denominazione di Parte_1 origine protetta (D.O.P.) più noto e venduto al mondo e, ripercorrendone la storia nonché gli sviluppi normativi che proteggono il segno (fino al regolamento comunitario sulle DOP – IGP), esponeva in fatto: 1) che il per la tutela del formaggio , era stato Parte_1 Parte_1 costituito nel 1954 su iniziativa di per svolgere funzioni di tutela, promozione, Parte_3
pagina 2 di 10 valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione D.O.P. registrata a livello UE;
2) che il disciplinare del Grana Padano D.O.P., recependo la normativa comunitaria, era stato modificato nel senso di prevedere esplicitamente e formalmente una classificazione del prodotto in funzione della durata della stagionatura e delle conseguenti diverse caratteristiche qualitative, introducendo, per quanto qui interessa, la categoria “RISERVA stagionato oltre i 20 mesi” avente qualità superiore e caratterizzata da una seconda marchiatura a fuoco apposta sullo scalzo delle forme;
3) che aveva accertato, in data
27/5/2019, tramite il proprio servizio di vigilanza, la presenza sul mercato di un formaggio a pasta dura da grattugia per forma, texture e presentazione, identico al prodotto Parte_1 dalla convenuta e contraddistinto dalla indicazione “Gran Riserva Italia” impressa a fuoco sullo scalzo laterale delle forme con grafica del tutto simile al marchio “ oltre i 20 Parte_2 mesi”; 4) che il segno tutelato dall'attrice (costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia con al centro la parola “RISERVA” e dentro la lunetta superiore la parola “oltre”, in carattere maiuscolo e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore la parola “mesi”) consente una agevole identificazione del prodotto da parte dei consumatori ed ha visto notevoli investimenti da parte del per valorizzarne il prodotto;
5) che, dopo la Parte_1 scoperta del prodotto del , il gli aveva intimato l'immediata Controparte_1 Parte_1 cessazione della commercializzazione del medesimo ed il ritiro delle forme già veicolate sul mercato e che, da verifiche successive, in effetti, il prodotto non risultava più presente nel punto vendita ove era stato rinvenuto, né – in relazione ai controlli routinari – altrove;
6) che, non avendo raggiunto un accordo in sede stragiudiziale circa la “evocatività” dell'uso dei termini
[...]
per designare un formaggio a pasta dura stagionato oltre 20 mesi, dalla forma Parte_4 cilindrica stondata ai lati, di pezzatura oltre i 25 kg e texture giallo-ocra con tipico aspetto di formaggio da grattugia, realizzato in Italia e venduto tramite GDO (Grande Distribuzione
Organizzata) al consumatore finale, persisteva l'interesse ad accertare e sentire dichiarata l'esistenza di una illegittima affinità della denominazione commerciale e/o presentazione e/o dei termini “GRAN RISERVA ITALIA” nonché dell'uso del marchio di fatto come documentato in atti di causa, siccome evocazione della “RISERVA” ai sensi dell'art. 13 del Parte_1 regolamento 1151/2012/UE, concernente la tutela dei nomi geografici registrati e protetti dall'Unione europea.
1.2 Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La CP_1 causa veniva istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice ed escussione testi e, con la Sentenza n. 707/2023 pubblicata il 17/02/2023 il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata ed escludendo la sussistenza di una “evocazione” o uso diretto o indiretto del marchio “ oltre i Parte_2
pagina 3 di 10 20 mesi” ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 da parte della convenuta con il prodotto “Gran Riserva Italia”.
In particolare, il Tribunale, richiamando la normativa nazionale ed internazionale che tutela dal punto di vista giuridico il marchio ed il nome “ , così motivava il proprio Parte_1 convincimento (si riporta testualmente da pag. 14 e ss. della sentenza impugnata): “La parola
“GRAN” utilizzata dal caseificio convenuto non può ritenersi evocativa dalla parola “GRANA”, sia perché essa è un mero aggettivo riferito al sostantivo generico “RISERVA”, sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile. Va invero applicato nel caso in esame il disposto di cui all'articolo 13 comma 1 […] Si tratta invero di un vocabolo generico il cui utilizzo non può essere ritenuto vietato dallo stesso articolo 13.
Peraltro, il sostantivo “ , oltre ad essere vocabolo descrittivo, ha il proprio precipuo valore
Pt_1 ove accompagnato all'aggettivo “ ”, poiché è proprio nell'origine geografica che si
Pt_1 sostanzia l'essenza e la ratio della tutela qui azionata. Nell'etichettatura e nel marchio utilizzato dalla parte convenuta difetta completamente la presenza sia del vocabolo “ sia
Pt_1 dell'aggettivo ” ”. Va poi considerato che se è vero che l'aggettivo “GRAN” si differenzia
Pt_1 dalla parola “ per l'obliterazione della sola ultima lettera “A”, ciò che potrebbe non essere
Pt_1 pienamente percepito da consumatori provenienti da altri paesi dell'Unione che non conoscono e non praticano la lingua italiana, è anche vero - però - che vi è il limite non valicabile costituito della piena liceità dell'utilizzo di una parola generica, ovverosia di uso comune, quale “GRAN” che
è d'uso corrente nella lingua italiana quale forma abbreviata alternativa dell'aggettivo “GRANDE”.
Parimenti la parola “RISERVA” è vocabolo di uso comune e il suo utilizzo non può essere ritenuto di per sé illecito ex art. 13 comma 1 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE. Anche poi valutando
l'utilizzo congiunto dei vocaboli in argomento e la denominazione complessivamente utilizzata dal caseificio convenuto, si evidenzia come la dizione “GRAN RISERVA ITALIA” non sia affatto evocativa della dizione “ , proprio perché nella denominazione qui Parte_2 azionata e tutelata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 il riferimento di rilievo è al sostantivo “ e appare dirimente e caratterizzante l'associazione alla connotazione Pt_1 geografica “ ”. Nella denominazione utilizzata da parte convenuta, invece, appare avere Pt_1 carattere predominante la dizione “RISERVA ITALIA”, da individuarsi quale “cuore” del segno adottato, senza alcun riferimento alla provenienza dalla pianura padana. Dunque, sia l'esame singolare di ciascun vocabolo considerato sia l'analisi di insieme consentono di escludere la ricorrenza di un'ipotesi di evocazione o uso diretto o indiretto ex art. 13 del Regolamento UE n.
1151/2012/UE. E - d'altra parte - la stessa Corte di Giustizia UE ha affermato che per accertare
l'esistenza di un'”evocazione” di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del merito valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta.
pagina 4 di 10 Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione (v.
Corte di Giustizia UE sentenza del 7.6.2018 nella causa C – 44/17). Nel caso in esame difetta
l'incorporazione parziale del cuore geografico della denominazione protetta nel segno utilizzato dal
, poiché nella denominazione utilizzata da parte convenuta non vi è alcun Controparte_1 riferimento alla Pianura Padana e all'aggettivo “PADANO”. Difetta altresì una similarità visiva poiché i due contrassegni posti in comparazione sono ben distinti e differenti. Non vi è infine similarità concettuale proprio poiché l'assenza del riferimento alla zona di origine geografica del formaggio di parte attrice (mediante l'utilizzo dell'aggettivo “PADANO”) esclude in concreto il sorgere di un meccanismo di associazione fra il prodotto di parte convenuta e la denominazione protetta. Le residue somiglianze e assonanze riscontrabili, legate all'uso dei vocaboli “GRAN” e
“RISERVA”, infine, non possono essere oggetto di censura sulla base della previsione normativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE, poiché, come già detto, trattasi di nomi generici di prodotto il cui utilizzo è ritenuto comunque lecito dallo stesso cennato articolo 13.”
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, ha proposto Appello, notificato in data 03/08/2023, il esponendo due articolati motivi di Parte_1 gravame, con riproposizione nel merito tutte le difese già esposte in primo grado e sfavorevolmente valutate dal primo Giudice sull'applicazione del giudizio di evocazione.
2.1. Col primo motivo di appello, il lamenta l'errata identificazione della fattispecie Parte_1 sottoposta a giudizio e la conseguente mancata considerazione di elementi rilevanti ai fine della valutazione della sussistenza dell'evocazione ex art. 13 Reg EU 1151/2012 (in particolare: dal punto di vista della valutazione globale della fattispecie;
dell'identificazione dei segni da Parte comparare;
dell'identificazione del nucleo proteggibile della dal punto di vista dell'eccezione per l'uso di “termini generici”; della ricerca e comparazione del “cuore” dei segni;
della disapplicazione del criterio del “consumatore medio europeo”; dell'autonoma rilevanza dell'evocazione concettuale). L'appellante precisa che la domanda formulata in primo grado Parte mirava a veder riconosciuta la sussistenza di una illecita evocazione della (con la richiesta di divieto di utilizzo dell'espressione “Gran Riserva Italia” applicata con marchiatura a fuoco a Parte prodotti simili a quelli e non, come interpretato dal Tribunale, alla pretesa di “esclusività” dell'utilizzo dei termini “GRAN” e “RISERVA” in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi. Sul punto, viene rilevato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che la sovrapposizione fonetica è un elemento importante del giudizio di evocazione, il cui scopo è accertare se nella mente del consumatore medio un nome/marchio susciti come immagine pagina 5 di 10 di riferimento una DOP, anche laddove non sussista alcun rischio di confusione sulla vera identità del prodotto. Nel caso di specie, le denominazioni “ ” e “GRAN RISERVA Parte_2
ITALIA”, nonché i segni distintivi apposti dalla convenuta, comporterebbero certamente evocazione nel consumatore medio tra la merce contraffatta e quella che beneficia della DOP.
Il giudizio di “evocazione” sarebbe infatti complesso e multifattoriale, incorporando, da un lato, elementi di attenzione per la fonetica (ove è sufficiente una incorporazione parziale del nome protetto) dall'altro, anche i segni figurativi, l'etichettatura e, più in generale, la natura e la presentazione dei prodotti. Di conseguenza, evidenzia l'appellante, le valutazioni del Tribunale avrebbero dovuto dare conto di tutti gli elementi pertinenti portati alla sua attenzione con i documenti versati in causa e dell'attività istruttoria svolta, non potendosi ridurre il giudizio di evocazione alla sola parte letterale/denominativa del segno apposto sulla merce contestata.
L'istruttoria avrebbe provato: 1) che le due forme di formaggio poste a confronto sono identiche sia per peso che per forma complessiva;
2) l'importanza e il significato storico-distintivo della forma e della pezzatura del nonché la rinomanza della specifica declinazione Parte_1
“ ; 3) i notevoli investimenti compiuti nei decenni dal per affermare Parte_1 Parte_1
l'immagine del prodotto e valorizzare gli elementi storici e qualitativi dello stesso;
4) che il aveva utilizzato nel catalogo dei propri prodotti il claim “Selezione Fiandino Controparte_1
RISERVA oltre i 20 mesi” e il porzionato del proprio formaggio etichettato “oltre i 20 mesi”. Tali Parte elementi, sufficienti a creare un nesso o un collegamento psicologico tra la merce e quella Parte non non sarebbero stati presi in considerazione, a detta dell'appellante, dalla sentenza impugnata, che avrebbe fatto errata applicazione del giudizio di evocazione sotto i diversi punti di vista come sopra accennati, considerando altresì l'orientamento, espresso col richiamo di diverse sentenze, della Corte di Giustizia Europea.
2.2. Col secondo motivo di appello, il prospetta ulteriore errata applicazione dell'art. 13 Parte_1 del regolamento EU 1151/2012 con particolare riferimento all'uso indiretto della
[...]
ovvero all'evocazione “concettuale” e alla lettera D) del primo comma del Parte_5 medesimo articolo, sulla pratica capace di indurre in errore il consumatore circa la vera origine del prodotto. A tal proposito il Tribunale avrebbe errato ad escludere la ricorrenza della suddetta norma in quanto assenti, nel marchio contestato, gli elementi di richiamo alla Pianura Padana. Al contrario, ritiene il , che la precisazione “Italia” nel marchio figurativo GRAN RISERVA ha Parte_1 proprio la funzione di attrarre l'attenzione del consumatore medio europeo sul dato concettuale dell'origine del prodotto, che, intuitivamente, può essere associata all'Italia e, segnatamente, all'unica zona che produce formaggi vaccini duri da grattugia, ossia la Pianura Padana. Il suddetto riferimento geografico, quindi, seppur indiretto, sarebbe esistente, facendo particolarmente presa soprattutto su un pubblico “europeo” (meno abituato a discernere i confini geografici interni all'Italia, e più avvezzo a ragionare in termini di tradizione casearia complessiva del nostro Paese)
pagina 6 di 10 e la parola “Italia” costituirebbe una “evocazione concettuale” e/o un elemento potenzialmente in grado di fuorviare il consumatore medio circa la vera identità del prodotto ai sensi della lettera d) dell'art. 13. L'associazione di questo elemento ai termini “GRAN RISERVA oltre i 20 mesi” porterebbe a collegare il prodotto al oltre 2 mesi. Parte_2
Per le ragioni sopra brevemente richiamate, il Parte_1 Pt_1 ha instaurato il presente procedimento, concludendo come in premessa.
[...]
3. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, del
24/01/2024 - verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del
[...]
che non si è costituito neppure in questo grado di giudizio - sono stati assegnati i Controparte_1 termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, con fissazione dell'udienza di rimessione a decisione al 5 marzo 2025. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Oggetto della presente controversia sono la DOP “ in particolare nella sua Parte_1 declinazione “ oltre 20 mesi” di cui al disciplinare in atti e il segno “Gran Parte_2
Riserva Italia”, impiegato da parte appellata per commercializzare, imprimendolo sulla parte esterna della forma entro un logo tondeggiante, un formaggio a pasta dura da grattugia non coperto dalla DOP e talvolta, nella pubblicità e nell'etichetta del prodotto, con Parte_1
l'utilizzo della locuzione .
Si tratta - come accertato dall'istruttoria svolta dal Tribunale - di prodotti comparabili per le caratteristiche di pasta, stagionatura, forma (cilindrica, stondata ai lati), pezzatura, colore, e modalità di commercializzazione al consumatore finale attraverso la Grande Distribuzione
Organizzata e il appellante, anche nello scritto conclusivo di questo grado, precisa che - Parte_1 seppure « nella percezione del Tribunale, l'azione del sarebbe volta ad Controparte_2 estendere la protezione della all'uso dei termini e in Parte_1 via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi” - “questa lettura non corrisponde tuttavia alla domanda formulata dal , che mira più modestamente a veder riconosciuta Parte_1 Parte la sussistenza di una illecita evocazione della proprio e soltanto in relazione a circostanze di fatto più dettagliate. Nessuna pretesa di esclusività è stata avanzata in questa sede circa l'uso dei termini e in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi. Di contro, è stata avanzata dal proprio e soltanto per la richiesta di vietare Parte_1 alla convenuta l'impiego dell'espressione applicata con marchi a fuoco simili a quelli impiegati per i prodotti , per Parte_6 formaggio con caratteristiche di forma e pezzatura identiche a quelle dei prodotto Dop, commercializzati attraverso la Grande Distribuzione Organizzata con modalità idonee a rafforzare
pagina 7 di 10 il richiamo alla mente del pubblico della merce DOP e segnatamente con l'impiego della descrizione < nella pubblicità e su un'etichetta apposta sul prodotto”. Parte_7
Oltre alla fattispecie evocativa della DOP di cui all'art. 13, lett. b) del Reg. UE 1151/2012 (qui applicabile ratione temporis) parte appellante lamenta infatti anche la violazione della lett. d) dell'art. 13 citato (“qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”) segnalando e documentando una serie di accorgimenti posti in essere della Part società appellata per collegare il proprio prodotto alla oggetto di causa e, in particolare,
l'utilizzo dell'espressione nel porzionato preconfezionato in spicchi (doc. nn. 37
e 37-1) e nei claim reperibili nei cataloghi (doc. nn. 35 e 35-1). Pt_8
5.I due motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati e la Corte ritiene che siano fondati nei termini che seguono.
5.1. Seppure i termini “gran” e “riserva” sono di per sé generici ed il primo, non solo nella lingua italiana ma anche in quella spagnola, francese e portoghese riconducibile all'aggettivo “grande” e seppure la mera condivisione di alcune lettere o parole generiche non è, di per sé sola sufficiente a determinare evocazione, ciò che ha importanza nel caso di specie è l'effetto complessivo del segno di parte appellata (con e senza la locuzione “oltre 20 mesi”) e la sua attitudine a richiamare la DOP, cioè ad istituire nella mente del consumatore medio europeo, ragionevolmente informato, attento ed avveduto, un collegamento psicologico con il prodotto contrassegnato dalla DOP
“ ”/” Riserva oltre 20 mesi”. Parte_1 Parte_1
Come è noto, sussiste evocazione anche in mancanza di un rischio di confusione con i prodotti Parte contrassegnati dalla e anche se la vera origine del prodotto viene indicata e per valutare se Parte il consumatore medio europeo possa istituire una associazione con la occorre effettuare, come ripetutamente richiesto dalla Corte di Giustizia UE in plurimi arresti, non già una analisi individuale dei singoli termini, bensì un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e, in particolare, della similarità fonetica e visiva dei segni, dell'incorporazione anche Parte parziale della nel segno che contraddistingue il prodotto generico, della somiglianza concettuale tra i segni e della comparazione dei prodotti, comprese le modalità della loro presentazione al pubblico,
Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si è già detto al precedente punto 4, che si tratta di formaggi a pasta dura da grattugia, con similari caratteristiche di stagionatura, forma, peso e colore e finanche modalità di presentazione al pubblico e di distribuzione al consumatore finale.
Quanto ai segni, oltre alla somiglianza grafica (il segno di parte appellata è impresso a fuoco sulla parte laterale esterna della forma di formaggio, con la parola “Italia” all'interno di una fascia ovale, del tutto analogamente a quanto si rinviene nel formaggio di parte appellante, laddove è la parola “riserva” ad essere iscritta in un contorno ovaleggiante), quello del Caseificio Fialdino
pagina 8 di 10 riprende integralmente un termine utilizzato nella DOP (riserva). In questo contesto, anche la scelta di parte appellata di utilizzare il termine “Italia” non presente nella DOP, lungi dal costituire un elemento di differenziazione, contribuisce a suggerire al consumatore europeo la provenienza Parte del formaggio del dalla stessa area geografica di quello della CP_1
Ritiene dunque la Corte, stante la comparabilità dei prodotti, che la scelta di parte appellata di avvalersi delle parole GRAN RISERVA ITALIA per contraddistinguere il proprio formaggio, sia funzionale e comunque idonea a suggerire al consumatore europeo, come immagine di riferimento, la . Parte_5
Non è tanto, ad avviso della Corte, l'incorporazione quasi totale del termine nel segno di Pt_1 parte appellata mediante la parola GRAN (che di per sé sola potrebbe evocare l'aggettivo
“grande”) quanto la complessività della scelta operata dal e cioè dell'opzione di CP_1 avvalersi congiuntamente anche della parola (ripresa totalmente e senza una reale Pt_2 necessità stante la pluralità di analoghi termini a disposizione) e della parola ITALIA che, seppure diversa dall'aggettivo , ha proprio lo scopo di suggestionare il consumatore medio Pt_1 europeo circa la provenienza del prodotto.
E l'effetto complessivo che deriva dall'utilizzo congiunto dei termini di cui sopra è proprio quello – Part vietato- di evocare concettualmente nella mente del consumatore medio europeo la del
Consorzio appellante.
6. Atteso quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, debbono essere emesse le statuizioni che verranno indicate in dispositivo.
7. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo: DM 2014 n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità media, valori medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il primo grado, fasi di studio, introduttiva e decisoria per il secondo grado, fase decisoria ridotta per entrambi i gradi, stante la contumacia di parte convenuta/appellata e la conseguente assenza di memoria di replica.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione V Civile, Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 707 pubblicata in data 17/02/2023 e non notificata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
a) accerta che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del formaggio prodotto e commercializzato da con l'impiego dei termini GRAN RISERVA ITALIA Controparte_3 costituisce evocazione illegittima della;
Parte_5
b) ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Controparte_3 commercializzazione del formaggio oggetto di causa mediante l'impiego dei termini GRAN
RISERVA ITALIA e di ritirare dal commercio il formaggio contrassegnato come sopra eventualmente ancora presente sul mercato;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rimborsare al , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 10.860,00 e quanto al secondo grado in euro 8.470,00, il tutto oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa in data 14.5.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Quinta Civile
Specializzata in Materia di Impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente rel.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Cecilia Marino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1047/2023 e promosso da:
in persona del Presidente pro Parte_1 tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Enrico COGO e
Enrico BAROFFIO - come da procura in atti
- parte appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
-parte appellata contumace –
Conclusioni di parte Appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: Accogliere il presente appello e conseguentemente revocare, annullare oppure modificare ed integrare
l'appellata sentenza n° 707/2023 R. Sent., depositata il 17/02/2023 - e mai notificata - dall'on.le
Tribunale di Torino, prima Sezione civile, in composizione collegiale a definizione del proc. n°
10764/2020 R.G. e per l'effetto: In principalità. a) accertare e dichiarare che l'etichettatura, la Parte presentazione e la pubblicità del prodotto commercializzato dal convenuto, non coperto dalla
pagina 1 di 10 , nonché l'impiego in ogni forma del logo, della presentazione e dei termini “ ” e Parte_1 Pt_1
“Riserva” di cui alla narrativa, costituisce una evocazione e/o illegittimo uso diretto o indiretto della in genere e in particolare della categoria Riserva e/o comunque un illecito Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 e delle disposizioni nazionali
e comunitarie di carattere esecutivo richiamate in atti;
b) per l'effetto condannare il convenuto a cessare la produzione, il commercio, la presentazione, reclamizzazione e l'uso della terminologia
e/o dei segni, e/o simboli, della grafica, della presentazione o di quant'altro in narrativa per il prodotto oggetto di causa e comunque l'uso dei termini “GRAN” e “RISERVA” siccome evocativi
e/o in contraffazione e/o confusori rispetto alla D.O.P. oltre i 20 mesi, Parte_2 ordinando altresì il ritiro di eventuali colli che fossero ancora presenti sul mercato. Il tutto con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio;
c) condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese processuali e dei compensi di avvocato come per legge per entrambi i gradi di giudizio - In via istruttoria. Ammettersi le altre prove orali dedotte nella memoria ex art.
183 co. 6 n. 2 cpc ritenute non necessarie dal Tribunale di Torino e disporre CTU per valutare il grado di evocazione diretta/indiretta o concettuale e/o di confusione fra i segni e le denominazioni nella mente del consumatore medio europeo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il doppio grado di giudizio.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12 giugno 2020 il Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in
[...]
Materia di Impresa, il di Villafeletto (CN), chiedendo che venisse Controparte_1 accertato che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto commercializzato dal convenuto, un formaggio a pasta dura da grattugia chiamato “Gran Riserva Italia”, non coperto dalla nonché l'impiego in ogni forma del logo, della presentazione Parte_1
e dei termini “ ” e “ ”, costituiva una evocazione e/o un illegittimo uso diretto o Pt_1 Pt_2 indiretto (siccome confusorio e in contraffazione) della in genere e, in Parte_1 particolare, della categoria “Riserva oltre i 20 mesi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE n. 1151/2012 e della pertinente normativa italiana;
il attore instava Parte_1 quindi per il ritiro di eventuali colli ancora presenti sul mercato, con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio.
Parte attrice, premettendo che il è il formaggio italiano a denominazione di Parte_1 origine protetta (D.O.P.) più noto e venduto al mondo e, ripercorrendone la storia nonché gli sviluppi normativi che proteggono il segno (fino al regolamento comunitario sulle DOP – IGP), esponeva in fatto: 1) che il per la tutela del formaggio , era stato Parte_1 Parte_1 costituito nel 1954 su iniziativa di per svolgere funzioni di tutela, promozione, Parte_3
pagina 2 di 10 valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione D.O.P. registrata a livello UE;
2) che il disciplinare del Grana Padano D.O.P., recependo la normativa comunitaria, era stato modificato nel senso di prevedere esplicitamente e formalmente una classificazione del prodotto in funzione della durata della stagionatura e delle conseguenti diverse caratteristiche qualitative, introducendo, per quanto qui interessa, la categoria “RISERVA stagionato oltre i 20 mesi” avente qualità superiore e caratterizzata da una seconda marchiatura a fuoco apposta sullo scalzo delle forme;
3) che aveva accertato, in data
27/5/2019, tramite il proprio servizio di vigilanza, la presenza sul mercato di un formaggio a pasta dura da grattugia per forma, texture e presentazione, identico al prodotto Parte_1 dalla convenuta e contraddistinto dalla indicazione “Gran Riserva Italia” impressa a fuoco sullo scalzo laterale delle forme con grafica del tutto simile al marchio “ oltre i 20 Parte_2 mesi”; 4) che il segno tutelato dall'attrice (costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia con al centro la parola “RISERVA” e dentro la lunetta superiore la parola “oltre”, in carattere maiuscolo e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore la parola “mesi”) consente una agevole identificazione del prodotto da parte dei consumatori ed ha visto notevoli investimenti da parte del per valorizzarne il prodotto;
5) che, dopo la Parte_1 scoperta del prodotto del , il gli aveva intimato l'immediata Controparte_1 Parte_1 cessazione della commercializzazione del medesimo ed il ritiro delle forme già veicolate sul mercato e che, da verifiche successive, in effetti, il prodotto non risultava più presente nel punto vendita ove era stato rinvenuto, né – in relazione ai controlli routinari – altrove;
6) che, non avendo raggiunto un accordo in sede stragiudiziale circa la “evocatività” dell'uso dei termini
[...]
per designare un formaggio a pasta dura stagionato oltre 20 mesi, dalla forma Parte_4 cilindrica stondata ai lati, di pezzatura oltre i 25 kg e texture giallo-ocra con tipico aspetto di formaggio da grattugia, realizzato in Italia e venduto tramite GDO (Grande Distribuzione
Organizzata) al consumatore finale, persisteva l'interesse ad accertare e sentire dichiarata l'esistenza di una illegittima affinità della denominazione commerciale e/o presentazione e/o dei termini “GRAN RISERVA ITALIA” nonché dell'uso del marchio di fatto come documentato in atti di causa, siccome evocazione della “RISERVA” ai sensi dell'art. 13 del Parte_1 regolamento 1151/2012/UE, concernente la tutela dei nomi geografici registrati e protetti dall'Unione europea.
1.2 Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La CP_1 causa veniva istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice ed escussione testi e, con la Sentenza n. 707/2023 pubblicata il 17/02/2023 il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata ed escludendo la sussistenza di una “evocazione” o uso diretto o indiretto del marchio “ oltre i Parte_2
pagina 3 di 10 20 mesi” ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 da parte della convenuta con il prodotto “Gran Riserva Italia”.
In particolare, il Tribunale, richiamando la normativa nazionale ed internazionale che tutela dal punto di vista giuridico il marchio ed il nome “ , così motivava il proprio Parte_1 convincimento (si riporta testualmente da pag. 14 e ss. della sentenza impugnata): “La parola
“GRAN” utilizzata dal caseificio convenuto non può ritenersi evocativa dalla parola “GRANA”, sia perché essa è un mero aggettivo riferito al sostantivo generico “RISERVA”, sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile. Va invero applicato nel caso in esame il disposto di cui all'articolo 13 comma 1 […] Si tratta invero di un vocabolo generico il cui utilizzo non può essere ritenuto vietato dallo stesso articolo 13.
Peraltro, il sostantivo “ , oltre ad essere vocabolo descrittivo, ha il proprio precipuo valore
Pt_1 ove accompagnato all'aggettivo “ ”, poiché è proprio nell'origine geografica che si
Pt_1 sostanzia l'essenza e la ratio della tutela qui azionata. Nell'etichettatura e nel marchio utilizzato dalla parte convenuta difetta completamente la presenza sia del vocabolo “ sia
Pt_1 dell'aggettivo ” ”. Va poi considerato che se è vero che l'aggettivo “GRAN” si differenzia
Pt_1 dalla parola “ per l'obliterazione della sola ultima lettera “A”, ciò che potrebbe non essere
Pt_1 pienamente percepito da consumatori provenienti da altri paesi dell'Unione che non conoscono e non praticano la lingua italiana, è anche vero - però - che vi è il limite non valicabile costituito della piena liceità dell'utilizzo di una parola generica, ovverosia di uso comune, quale “GRAN” che
è d'uso corrente nella lingua italiana quale forma abbreviata alternativa dell'aggettivo “GRANDE”.
Parimenti la parola “RISERVA” è vocabolo di uso comune e il suo utilizzo non può essere ritenuto di per sé illecito ex art. 13 comma 1 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE. Anche poi valutando
l'utilizzo congiunto dei vocaboli in argomento e la denominazione complessivamente utilizzata dal caseificio convenuto, si evidenzia come la dizione “GRAN RISERVA ITALIA” non sia affatto evocativa della dizione “ , proprio perché nella denominazione qui Parte_2 azionata e tutelata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 il riferimento di rilievo è al sostantivo “ e appare dirimente e caratterizzante l'associazione alla connotazione Pt_1 geografica “ ”. Nella denominazione utilizzata da parte convenuta, invece, appare avere Pt_1 carattere predominante la dizione “RISERVA ITALIA”, da individuarsi quale “cuore” del segno adottato, senza alcun riferimento alla provenienza dalla pianura padana. Dunque, sia l'esame singolare di ciascun vocabolo considerato sia l'analisi di insieme consentono di escludere la ricorrenza di un'ipotesi di evocazione o uso diretto o indiretto ex art. 13 del Regolamento UE n.
1151/2012/UE. E - d'altra parte - la stessa Corte di Giustizia UE ha affermato che per accertare
l'esistenza di un'”evocazione” di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del merito valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta.
pagina 4 di 10 Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione (v.
Corte di Giustizia UE sentenza del 7.6.2018 nella causa C – 44/17). Nel caso in esame difetta
l'incorporazione parziale del cuore geografico della denominazione protetta nel segno utilizzato dal
, poiché nella denominazione utilizzata da parte convenuta non vi è alcun Controparte_1 riferimento alla Pianura Padana e all'aggettivo “PADANO”. Difetta altresì una similarità visiva poiché i due contrassegni posti in comparazione sono ben distinti e differenti. Non vi è infine similarità concettuale proprio poiché l'assenza del riferimento alla zona di origine geografica del formaggio di parte attrice (mediante l'utilizzo dell'aggettivo “PADANO”) esclude in concreto il sorgere di un meccanismo di associazione fra il prodotto di parte convenuta e la denominazione protetta. Le residue somiglianze e assonanze riscontrabili, legate all'uso dei vocaboli “GRAN” e
“RISERVA”, infine, non possono essere oggetto di censura sulla base della previsione normativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE, poiché, come già detto, trattasi di nomi generici di prodotto il cui utilizzo è ritenuto comunque lecito dallo stesso cennato articolo 13.”
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, ha proposto Appello, notificato in data 03/08/2023, il esponendo due articolati motivi di Parte_1 gravame, con riproposizione nel merito tutte le difese già esposte in primo grado e sfavorevolmente valutate dal primo Giudice sull'applicazione del giudizio di evocazione.
2.1. Col primo motivo di appello, il lamenta l'errata identificazione della fattispecie Parte_1 sottoposta a giudizio e la conseguente mancata considerazione di elementi rilevanti ai fine della valutazione della sussistenza dell'evocazione ex art. 13 Reg EU 1151/2012 (in particolare: dal punto di vista della valutazione globale della fattispecie;
dell'identificazione dei segni da Parte comparare;
dell'identificazione del nucleo proteggibile della dal punto di vista dell'eccezione per l'uso di “termini generici”; della ricerca e comparazione del “cuore” dei segni;
della disapplicazione del criterio del “consumatore medio europeo”; dell'autonoma rilevanza dell'evocazione concettuale). L'appellante precisa che la domanda formulata in primo grado Parte mirava a veder riconosciuta la sussistenza di una illecita evocazione della (con la richiesta di divieto di utilizzo dell'espressione “Gran Riserva Italia” applicata con marchiatura a fuoco a Parte prodotti simili a quelli e non, come interpretato dal Tribunale, alla pretesa di “esclusività” dell'utilizzo dei termini “GRAN” e “RISERVA” in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi. Sul punto, viene rilevato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che la sovrapposizione fonetica è un elemento importante del giudizio di evocazione, il cui scopo è accertare se nella mente del consumatore medio un nome/marchio susciti come immagine pagina 5 di 10 di riferimento una DOP, anche laddove non sussista alcun rischio di confusione sulla vera identità del prodotto. Nel caso di specie, le denominazioni “ ” e “GRAN RISERVA Parte_2
ITALIA”, nonché i segni distintivi apposti dalla convenuta, comporterebbero certamente evocazione nel consumatore medio tra la merce contraffatta e quella che beneficia della DOP.
Il giudizio di “evocazione” sarebbe infatti complesso e multifattoriale, incorporando, da un lato, elementi di attenzione per la fonetica (ove è sufficiente una incorporazione parziale del nome protetto) dall'altro, anche i segni figurativi, l'etichettatura e, più in generale, la natura e la presentazione dei prodotti. Di conseguenza, evidenzia l'appellante, le valutazioni del Tribunale avrebbero dovuto dare conto di tutti gli elementi pertinenti portati alla sua attenzione con i documenti versati in causa e dell'attività istruttoria svolta, non potendosi ridurre il giudizio di evocazione alla sola parte letterale/denominativa del segno apposto sulla merce contestata.
L'istruttoria avrebbe provato: 1) che le due forme di formaggio poste a confronto sono identiche sia per peso che per forma complessiva;
2) l'importanza e il significato storico-distintivo della forma e della pezzatura del nonché la rinomanza della specifica declinazione Parte_1
“ ; 3) i notevoli investimenti compiuti nei decenni dal per affermare Parte_1 Parte_1
l'immagine del prodotto e valorizzare gli elementi storici e qualitativi dello stesso;
4) che il aveva utilizzato nel catalogo dei propri prodotti il claim “Selezione Fiandino Controparte_1
RISERVA oltre i 20 mesi” e il porzionato del proprio formaggio etichettato “oltre i 20 mesi”. Tali Parte elementi, sufficienti a creare un nesso o un collegamento psicologico tra la merce e quella Parte non non sarebbero stati presi in considerazione, a detta dell'appellante, dalla sentenza impugnata, che avrebbe fatto errata applicazione del giudizio di evocazione sotto i diversi punti di vista come sopra accennati, considerando altresì l'orientamento, espresso col richiamo di diverse sentenze, della Corte di Giustizia Europea.
2.2. Col secondo motivo di appello, il prospetta ulteriore errata applicazione dell'art. 13 Parte_1 del regolamento EU 1151/2012 con particolare riferimento all'uso indiretto della
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ovvero all'evocazione “concettuale” e alla lettera D) del primo comma del Parte_5 medesimo articolo, sulla pratica capace di indurre in errore il consumatore circa la vera origine del prodotto. A tal proposito il Tribunale avrebbe errato ad escludere la ricorrenza della suddetta norma in quanto assenti, nel marchio contestato, gli elementi di richiamo alla Pianura Padana. Al contrario, ritiene il , che la precisazione “Italia” nel marchio figurativo GRAN RISERVA ha Parte_1 proprio la funzione di attrarre l'attenzione del consumatore medio europeo sul dato concettuale dell'origine del prodotto, che, intuitivamente, può essere associata all'Italia e, segnatamente, all'unica zona che produce formaggi vaccini duri da grattugia, ossia la Pianura Padana. Il suddetto riferimento geografico, quindi, seppur indiretto, sarebbe esistente, facendo particolarmente presa soprattutto su un pubblico “europeo” (meno abituato a discernere i confini geografici interni all'Italia, e più avvezzo a ragionare in termini di tradizione casearia complessiva del nostro Paese)
pagina 6 di 10 e la parola “Italia” costituirebbe una “evocazione concettuale” e/o un elemento potenzialmente in grado di fuorviare il consumatore medio circa la vera identità del prodotto ai sensi della lettera d) dell'art. 13. L'associazione di questo elemento ai termini “GRAN RISERVA oltre i 20 mesi” porterebbe a collegare il prodotto al oltre 2 mesi. Parte_2
Per le ragioni sopra brevemente richiamate, il Parte_1 Pt_1 ha instaurato il presente procedimento, concludendo come in premessa.
[...]
3. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, del
24/01/2024 - verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del
[...]
che non si è costituito neppure in questo grado di giudizio - sono stati assegnati i Controparte_1 termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, con fissazione dell'udienza di rimessione a decisione al 5 marzo 2025. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Oggetto della presente controversia sono la DOP “ in particolare nella sua Parte_1 declinazione “ oltre 20 mesi” di cui al disciplinare in atti e il segno “Gran Parte_2
Riserva Italia”, impiegato da parte appellata per commercializzare, imprimendolo sulla parte esterna della forma entro un logo tondeggiante, un formaggio a pasta dura da grattugia non coperto dalla DOP e talvolta, nella pubblicità e nell'etichetta del prodotto, con Parte_1
l'utilizzo della locuzione .
Si tratta - come accertato dall'istruttoria svolta dal Tribunale - di prodotti comparabili per le caratteristiche di pasta, stagionatura, forma (cilindrica, stondata ai lati), pezzatura, colore, e modalità di commercializzazione al consumatore finale attraverso la Grande Distribuzione
Organizzata e il appellante, anche nello scritto conclusivo di questo grado, precisa che - Parte_1 seppure « nella percezione del Tribunale, l'azione del sarebbe volta ad Controparte_2 estendere la protezione della all'uso dei termini
pagina 7 di 10 il richiamo alla mente del pubblico della merce DOP e segnatamente con l'impiego della descrizione < nella pubblicità e su un'etichetta apposta sul prodotto”. Parte_7
Oltre alla fattispecie evocativa della DOP di cui all'art. 13, lett. b) del Reg. UE 1151/2012 (qui applicabile ratione temporis) parte appellante lamenta infatti anche la violazione della lett. d) dell'art. 13 citato (“qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”) segnalando e documentando una serie di accorgimenti posti in essere della Part società appellata per collegare il proprio prodotto alla oggetto di causa e, in particolare,
l'utilizzo dell'espressione nel porzionato preconfezionato in spicchi (doc. nn. 37
e 37-1) e nei claim reperibili nei cataloghi (doc. nn. 35 e 35-1). Pt_8
5.I due motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati e la Corte ritiene che siano fondati nei termini che seguono.
5.1. Seppure i termini “gran” e “riserva” sono di per sé generici ed il primo, non solo nella lingua italiana ma anche in quella spagnola, francese e portoghese riconducibile all'aggettivo “grande” e seppure la mera condivisione di alcune lettere o parole generiche non è, di per sé sola sufficiente a determinare evocazione, ciò che ha importanza nel caso di specie è l'effetto complessivo del segno di parte appellata (con e senza la locuzione “oltre 20 mesi”) e la sua attitudine a richiamare la DOP, cioè ad istituire nella mente del consumatore medio europeo, ragionevolmente informato, attento ed avveduto, un collegamento psicologico con il prodotto contrassegnato dalla DOP
“ ”/” Riserva oltre 20 mesi”. Parte_1 Parte_1
Come è noto, sussiste evocazione anche in mancanza di un rischio di confusione con i prodotti Parte contrassegnati dalla e anche se la vera origine del prodotto viene indicata e per valutare se Parte il consumatore medio europeo possa istituire una associazione con la occorre effettuare, come ripetutamente richiesto dalla Corte di Giustizia UE in plurimi arresti, non già una analisi individuale dei singoli termini, bensì un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e, in particolare, della similarità fonetica e visiva dei segni, dell'incorporazione anche Parte parziale della nel segno che contraddistingue il prodotto generico, della somiglianza concettuale tra i segni e della comparazione dei prodotti, comprese le modalità della loro presentazione al pubblico,
Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si è già detto al precedente punto 4, che si tratta di formaggi a pasta dura da grattugia, con similari caratteristiche di stagionatura, forma, peso e colore e finanche modalità di presentazione al pubblico e di distribuzione al consumatore finale.
Quanto ai segni, oltre alla somiglianza grafica (il segno di parte appellata è impresso a fuoco sulla parte laterale esterna della forma di formaggio, con la parola “Italia” all'interno di una fascia ovale, del tutto analogamente a quanto si rinviene nel formaggio di parte appellante, laddove è la parola “riserva” ad essere iscritta in un contorno ovaleggiante), quello del Caseificio Fialdino
pagina 8 di 10 riprende integralmente un termine utilizzato nella DOP (riserva). In questo contesto, anche la scelta di parte appellata di utilizzare il termine “Italia” non presente nella DOP, lungi dal costituire un elemento di differenziazione, contribuisce a suggerire al consumatore europeo la provenienza Parte del formaggio del dalla stessa area geografica di quello della CP_1
Ritiene dunque la Corte, stante la comparabilità dei prodotti, che la scelta di parte appellata di avvalersi delle parole GRAN RISERVA ITALIA per contraddistinguere il proprio formaggio, sia funzionale e comunque idonea a suggerire al consumatore europeo, come immagine di riferimento, la . Parte_5
Non è tanto, ad avviso della Corte, l'incorporazione quasi totale del termine nel segno di Pt_1 parte appellata mediante la parola GRAN (che di per sé sola potrebbe evocare l'aggettivo
“grande”) quanto la complessività della scelta operata dal e cioè dell'opzione di CP_1 avvalersi congiuntamente anche della parola (ripresa totalmente e senza una reale Pt_2 necessità stante la pluralità di analoghi termini a disposizione) e della parola ITALIA che, seppure diversa dall'aggettivo , ha proprio lo scopo di suggestionare il consumatore medio Pt_1 europeo circa la provenienza del prodotto.
E l'effetto complessivo che deriva dall'utilizzo congiunto dei termini di cui sopra è proprio quello – Part vietato- di evocare concettualmente nella mente del consumatore medio europeo la del
Consorzio appellante.
6. Atteso quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, debbono essere emesse le statuizioni che verranno indicate in dispositivo.
7. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo: DM 2014 n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità media, valori medi, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il primo grado, fasi di studio, introduttiva e decisoria per il secondo grado, fase decisoria ridotta per entrambi i gradi, stante la contumacia di parte convenuta/appellata e la conseguente assenza di memoria di replica.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione V Civile, Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 707 pubblicata in data 17/02/2023 e non notificata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:
a) accerta che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del formaggio prodotto e commercializzato da con l'impiego dei termini GRAN RISERVA ITALIA Controparte_3 costituisce evocazione illegittima della;
Parte_5
b) ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Controparte_3 commercializzazione del formaggio oggetto di causa mediante l'impiego dei termini GRAN
RISERVA ITALIA e di ritirare dal commercio il formaggio contrassegnato come sopra eventualmente ancora presente sul mercato;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rimborsare al , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 10.860,00 e quanto al secondo grado in euro 8.470,00, il tutto oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa in data 14.5.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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