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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,45, assenti i difensori delle parti, nel frattempo allontanatisi, la Giudice ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura a verbale.
La Giudice
NC AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30962/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Giuliano Gabrielli e Allan Picili entrambi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Udine, via
Manin n.4;
attrice contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
Avv. munito dei poteri in forza di procura speciale Controparte_2 rilasciata in data 22.11.2023 per rogito Notar (Rep. 17253, Persona_1
Racc. 9225) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
pagina 1 di 8 Recchia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Matteo Bandello n.14; convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e Pt_1 Parte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertarsi il diritto dell'Attore alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte al
Convenuto; per l'effetto, condannarsi il Convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 10.552,10, corrispondente alla somma delle accise pagate e non dovute per il periodo 2010-2011, così come precisato nel presente atto, o del diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi il
Convenuto, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze di lite”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva fatta valere in giudizio CP_1 dall'attrice per le ragioni in atti, respingere le domande di Parte_1 parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art.
1284, IV comma, cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 I° comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi
o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise,
pagina 2 di 8 disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato dalla società la quale, in veste di incorporante della Pt_1 Parte_1 società e sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di CP_3 somministrazione di energia elettrica tra quest'ultima e la società CP_1 relativamente all'utenza indicata nel ricorso, ha chiesto a questo Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di €
10.552,10 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità 2010 e 2011, di condannare le predetta alla CP_1 restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, della predetta somma oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta costituitasi in giudizio, ha, in estrema sintesi, CP_1 dedotto: a) l'avvenuta stipulazione con la controparte di due successivi contratti di somministrazione di energia elettrica, i quali prevedevano il pagamento di una addizionale provinciale, istituita dall'art. 6 D.L.
511/1988; b) l'assenza del carattere indebito delle somme versate a titolo di addizionale provinciale, atteso che la società fornitrice aveva applicato il meccanismo della rivalsa previso dall'art. 56, 1° comma T.U.A.; c)
l'impossibilità, ribadita dalle pronunce della CGUE C-316/2022 e Cass. n.
31154 del 29.7.2024 per il giudice nazionale di disapplicare, nei rapporti pagina 3 di 8 inter privatos, una norma del diritto interno contrastante con quella contenuta in una direttiva comunitaria non trasposta;
d) che l'utente non poteva agire nei confronti del fornitore, dovendosi egli necessariamente rivolgere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta;
e) che gli interessi sulla sorte capitale avrebbero dovuto essere conteggiati ai sensi dell'art. 1284, 1° comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale, atteso che il fornitore era stato “costretto” a resistere in giudizio dalla disciplina dettata dall'art. 14 t.u.a.; g) che, parimenti, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
pagina 4 di 8 6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025, “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria pagina 5 di 8 di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato, nel prospetto inserito nell'atto di citazione, le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta (v. docc da 5 a 29) unitamente alla documentazione contabile attestante i relativi pagamenti (v. ancora docc. da 5 a 29) e che rispetto a ciò alcuna specifica contestazione, circa la materiale ricezione dei pagamenti di cui si tratta, è stata sollevata dalla convenuta costituita.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la ricorrente abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, di guisa che la domanda di ripetizione va accolta.
Pertanto, in definitiva, va condannata al pagamento in favore di CP_1
e della somma di € 10.552,10. Pt_1 Parte_1
Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (13.2.2020) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del
Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art.
pagina 6 di 8 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la
Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita comunque, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
pagina 7 di 8 Trattandosi di credito di valuta non spetta, poi, all'attrice la pure richiesta rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e prova in ordine al maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Si ravvisano, infine, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e del fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, intervenuta nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 10.552,10, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, 1° comma,
c.c., a decorrere dal 13.2.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Milano, 3 Dicembre 2025 la Giudice
NC AN
pagina 8 di 8
La Giudice
NC AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30962/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Giuliano Gabrielli e Allan Picili entrambi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Udine, via
Manin n.4;
attrice contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
Avv. munito dei poteri in forza di procura speciale Controparte_2 rilasciata in data 22.11.2023 per rogito Notar (Rep. 17253, Persona_1
Racc. 9225) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
pagina 1 di 8 Recchia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Matteo Bandello n.14; convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e Pt_1 Parte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertarsi il diritto dell'Attore alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte al
Convenuto; per l'effetto, condannarsi il Convenuto alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 10.552,10, corrispondente alla somma delle accise pagate e non dovute per il periodo 2010-2011, così come precisato nel presente atto, o del diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi il
Convenuto, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze di lite”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva fatta valere in giudizio CP_1 dall'attrice per le ragioni in atti, respingere le domande di Parte_1 parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art.
1284, IV comma, cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 I° comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi
o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise,
pagina 2 di 8 disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato dalla società la quale, in veste di incorporante della Pt_1 Parte_1 società e sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di CP_3 somministrazione di energia elettrica tra quest'ultima e la società CP_1 relativamente all'utenza indicata nel ricorso, ha chiesto a questo Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di €
10.552,10 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità 2010 e 2011, di condannare le predetta alla CP_1 restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, della predetta somma oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta costituitasi in giudizio, ha, in estrema sintesi, CP_1 dedotto: a) l'avvenuta stipulazione con la controparte di due successivi contratti di somministrazione di energia elettrica, i quali prevedevano il pagamento di una addizionale provinciale, istituita dall'art. 6 D.L.
511/1988; b) l'assenza del carattere indebito delle somme versate a titolo di addizionale provinciale, atteso che la società fornitrice aveva applicato il meccanismo della rivalsa previso dall'art. 56, 1° comma T.U.A.; c)
l'impossibilità, ribadita dalle pronunce della CGUE C-316/2022 e Cass. n.
31154 del 29.7.2024 per il giudice nazionale di disapplicare, nei rapporti pagina 3 di 8 inter privatos, una norma del diritto interno contrastante con quella contenuta in una direttiva comunitaria non trasposta;
d) che l'utente non poteva agire nei confronti del fornitore, dovendosi egli necessariamente rivolgere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta;
e) che gli interessi sulla sorte capitale avrebbero dovuto essere conteggiati ai sensi dell'art. 1284, 1° comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale, atteso che il fornitore era stato “costretto” a resistere in giudizio dalla disciplina dettata dall'art. 14 t.u.a.; g) che, parimenti, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
pagina 4 di 8 6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'unione europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025, “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria pagina 5 di 8 di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società convenuta e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato, nel prospetto inserito nell'atto di citazione, le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, provvedendo altresì a depositare le fatture emesse dalla convenuta (v. docc da 5 a 29) unitamente alla documentazione contabile attestante i relativi pagamenti (v. ancora docc. da 5 a 29) e che rispetto a ciò alcuna specifica contestazione, circa la materiale ricezione dei pagamenti di cui si tratta, è stata sollevata dalla convenuta costituita.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la ricorrente abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, di guisa che la domanda di ripetizione va accolta.
Pertanto, in definitiva, va condannata al pagamento in favore di CP_1
e della somma di € 10.552,10. Pt_1 Parte_1
Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (13.2.2020) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del
Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art.
pagina 6 di 8 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la
Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita comunque, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
pagina 7 di 8 Trattandosi di credito di valuta non spetta, poi, all'attrice la pure richiesta rivalutazione monetaria in mancanza di allegazione e prova in ordine al maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Si ravvisano, infine, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e del fatto che le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, intervenuta nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 10.552,10, oltre agli interessi al saggio ex art. 1284, 1° comma,
c.c., a decorrere dal 13.2.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Milano, 3 Dicembre 2025 la Giudice
NC AN
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