Art. 42. Astensione e ricusazione 1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile , in quanto applicabili. 2. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine regionale. 3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne da' notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti. 4. Il consiglio competente a' termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento 5. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile , in quanto applicabili. 6. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale. 7. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione all'albo.
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile :
"Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
"Art. 52 (Ricusazione del giudice). - 1. Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contentente i motivi specifici e i mezzi di prova.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
3. La ricusazione sospende il processo".
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile :
"Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
"Art. 52 (Ricusazione del giudice). - 1. Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contentente i motivi specifici e i mezzi di prova.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
3. La ricusazione sospende il processo".