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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4125/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Fernanda Tiacci e presso il Parte_1 C.F._1
suo studio elettivamente dom.to in Salerno alla via S. Avenia n. 4 giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. dal dott. CP_2
e dalla dottoressa , elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_3 Controparte_4 presente giudizio presso l' Controparte_5
, via Monticelli-loc Fuorni
[...]
RESISTENTE
Avente ad oggetto: richiesta di ricostruzione di carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.7.2024 il ricorrente evocava in giudizio il Controparte_1
al fine di ottenere - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della propria
[...]
carriera n.315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione n.2141 del 10.12.2020 emanati dall' di Salerno - una nuova ricostruzione di carriera con Controparte_6
riconoscimento del servizio pre-ruolo reso dal medesimo negli anni dal 1981 al 1984. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
“confermata l'intervenuta prescrizione estintiva decennale del credito, con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente
a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo; - per l'effetto accertare e dichiarare, per la accertata prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell,
[...]
n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente Controparte_7
decreto di progressione della carriera del n .2141 del Controparte_8
10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte ricorrente al computo dell'anzianità di servizio pre -ruolo maturata come riconosciuta dai decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 ed al 6.04.1998 cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici . - per
l'effetto di provvedere ad una nuova ricostruzione della carriera del dipendente , elaborata sulla scorta della inclusione nella stessa della somma di € 3.282,88 (già restituita al dipendente) e con la connessa valutazione della presupposta anzianità di servizio pre-ruolo (pari a 10 mesi e 6 giorni ) erroneamente decurtata dall'ufficio essendo quest'ultimo privo di potere e di ogni diritto in tal senso per l'intervenuto decorso della prescrizione . Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto che in via CP_1
preliminare chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
RTS di Salerno;
eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito a comunque la infondatezza dell'avversa domanda .
La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. ***********
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem .
Ed invero , basta porre a confronto le conclusioni rassegnate con il ricorso iscritto al n. 4032/2021 e quelle dell'attuale procedimento per rendersi contro della identità delle domande .
Nel ricorso depositato nell'anno 2021 , infatti , il ricorrente chiedeva :” accogliere la spiegata eccezione di prescrizione estintiva decennale conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione al recupero delle somme di cui in ricorso ed alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente a seguito del mancato riconoscimento del pre-ruolo; -per l'effetto accertare e dichiarare come non ripetibile, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, la somma pari ad € 3.282,88 con condanna del
e del alla CP_8 Controparte_9 restituzione dell'importo suddetto già trattenuto sullo stipendio a titolo di recupero ( con rate mensili dal dicembre 2020 al luglio 2021 ) dell'asserito indebito oltre interessi dal recupero all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto accertare e dichiarare, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla attuata valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell, Controparte_7
n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione della carriera del
[...] [...]
n .2141 del 10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte Controparte_8 ricorrente al computo dell'anzianità diservizio pre -ruolo maturata cosi' come riconosciuta dai precedenti decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 , prot. 5210 F.P. , ed al
6.04.1998, prot. 2047 F.P. cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici .
Con l'attuale ricorso , il chiede : - confermata l'intervenuta prescrizione estintiva decennale Pt_1
del credito, con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre- ruolo;
- per l'effetto accertare e dichiarare, per la accertata prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell, Controparte_7 n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione della carriera del
[...] [...]
n .2141 del 10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte Controparte_8 ricorrente al computo dell'anzianità di servizio pre -ruolo maturata come riconosciuta dai decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 ed al 6.04.1998 cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici;
- per l'effetto di provvedere ad una nuova ricostruzione della carriera del dipendente , elaborata sulla scorta della inclusione nella stessa della somma di € 3.282,88 ( già restituita al dipendente) e con la connessa valutazione della presupposta anzianità di servizio pre-ruolo (pari a 10 mesi e 6 giorni ) erroneamente decurtata dall'ufficio essendo quest'ultimo privo di potere e di ogni diritto in tal senso per l'intervenuto decorso della prescrizione . Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
E per la verità è lo stesso a riconoscere di aver già chiesto al giudice del lavoro, con il giudizio Pt_1
n. 4032/2021, di pronunciarsi in ordine alla estinzione per prescrizione del diritto dell'amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio , ed , anzi , egli afferma che addirittura il Tribunale , con la sentenza n. 1496/2022 , si sarebbe implicitamente pronunciato sulla predetta domanda , in quanto la dichiarata prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente erogate non poteva prescindere dal presupposto di fatto che aveva originato l'erogazione di quelle somme , vale a dire l'anzianità di servizio , sicchè , con la dichiarazione di prescrizione del diritto di credito azionato dall'Amministrazione , il Tribunale avrebbe sostanzialmente dichiarato prescritto anche il diritto ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio .
E che questa fosse l'interpretazione della sentenza n.1496/2022 da parte del appare evidente Pt_1
Part dal ricorso che egli proponeva al , per ottenere proprio l'esecuzione Controparte_10
della sentenza de qua . Con il ricorso al Tar , infatti , il ricorrente lamentava che l'amministrazione scolastica aveva eseguito solo parzialmente la sentenza , provvedendo alla restituzione delle somme illegittimamente detratte dallo stipendio del dipendente , senza provvedere , tuttavia , al riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo illegittimamente decurtato nell'ultima ricostruzione di carriera impugnata .
Sennonché , il Giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi in ordine all'asserita mancata ottemperanza dell'amministrazione all'ordine del giudice contenuto nella sentenza 1496/2022 , dichiarava l'inammissibilità del ricorso non rivendendosi nella sentenza una precisa statuizione a supporto della domanda .
E dunque , è soltanto con l'attuale ricorso che il ricorrente sembra prendere atto della mancata statuizione del giudice in ordine all'asserita prescrizione del diritto alla rivalutazione dell'anzianità , tanto è vero che alla pag. 6 dell'atto introduttivo , egli scrive :” con la sentenza del Giudice del lavoro cit. che ha definito il giudizio dichiarativo della intervenuta prescrizione per i fatti di cui in ricorso
, il Tribunale di Salerno, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'anzianità di servizio, sebbene espressamente proposta . Per tale ragione il ricorrente dovendo ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla maggiore anzianità connessa inscindibilmente al credito prescritto , eccepisce con il presente ricorso l'omessa pronuncia sulla domanda spiegata con il ricorso allegato , sopra testualmente riportata, con l'espressa richiesta di una ulteriore statuizione in ordine alla valutazione della anzianità di servizio , non ricorrendo nella fattispecie concreta gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito avendo il
Tribunale del lavoro accolto la domanda con la dichiarazione di intervenuta prescrizione “. E , pertanto , egli propone un nuovo ricorso volto proprio ad ottenere la pronuncia del Tribunale su quei capi di domanda sui quali il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi .
Ed invero , secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di omessa pronuncia su una domanda (cfr. Cass. 17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito , la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. n.35382/2022 ; 10406/2018,
6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002,
8655/2000);
Il fenomeno dell'omessa pronuncia, come noto , si realizza quando il giudice non statuisce su tutta la domanda e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimane senza risposta.
L'omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c. La configurazione di omessa pronuncia si incentra, quindi, sul confronto fra la pronuncia del giudice e il petitum della domanda avanzata.
La situazione appena descritta va tenuta distinta dal c.d. rigetto implicito, rispetto al quale, invece, una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente (cfr. Cass., sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079). In entrambi i casi – ed
è questo l'elemento comune delle due fattispecie – la parte che intenda dolersi dell'omissione e/o del rigetto implicito dovrà spiegare un apposito motivo di impugnazione, la cui mancata proposizione, nondimeno, sarà foriera di distinte conseguenze: il passaggio in giudicato di quella parte di sentenza che indirettamente abbia rigettato la domanda proposta, da un parte, e dall'altra, la possibilità di reiterare la domanda non decisa in un nuovo e distinto giudizio.
Sennonchè , nel caso in esame , la proposizione di un nuovo giudizio si appalesa inammissibile in quanto, nella sentenza n. 1496/22 non si configura alcuna una illegittima pretermissione di una parte della domanda .
Come affermato dalla Suprema Corte ( Cass. civ., sez. V, 3 aprile 2019, n. 9262 ) “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto(Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195;
Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n.
16788): ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia(cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696;
Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).”
E , nella specie , si può affermare che il Tribunale , allorquando ha affermato che la domanda proposta nei confronti del meritava accoglimento , ha esplicitato i motivi Controparte_1 che determinavano l'accoglimento della domanda , rigettando implicitamente tutte le ulteriori richieste .
Nella motivazione della sentenza , infatti , il Tribunale ribadisce più volte il carattere indebito delle somme percepite dal lavoratore per la illegittima attribuzione di un'anzianità di servizio non spettante
, evidenziando la doverosità per la pubblica amministrazione di recuperare gli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti.
E , in particolare , alla pag.7 della sentenza si legge :” …nel caso oggetto del presente giudizio le somme percepite dal ricorrente sono state percepite indebitamente essendo esplicitamente indicato nel decreto di ricostruzione di carriera del che gli era stato riconosciuta una anzianità CP_8
maggiore rispetto a quella effettiva con conseguente pagamento di somme non dovute . Rileva al riguardo questo giudice che , trattandosi di somme percepite indebitamente , le stesse sono sottoposte al termine di prescrizione decennale “.
Il Tribunale , dunque , ribadisce la legittimità del decreto di ricostruzione carriera , ma chiarisce che il credito dell'Amministrazione per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte è comunque soggetto al termine prescrizionale di dieci anni , termine che , nel caso di specie , sarebbe interamente decorso , tanto da giustificare l'ordine di restituzione delle somme già recuperate . Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione oggi riproposta dal ricorrente , avuto riguardo al petitum oggetto del ricorso (riconoscimento per intero , ai fini giuridici , previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo prestati), occorre osservare che la anzianità di servizio del lavoratore non è uno status (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico- integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità o alla retribuzione), per cui non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su essa si fondano. Di conseguenza l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto;
da ciò consegue che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. In particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto.
Di riflesso il datore di lavoro può sempre opporre al lavoratore l'errata valutazione degli aumenti contrattuali di anzianità , fermo restando la possibilità per il lavoratore di eccepire la prescrizione decennale del diritto a recuperare gli indebiti relativi ai singoli aumenti , ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti, ancora non prescritti. In altri termini la rivendicazione tardiva di un aumento retributivo non dovuto , connesso al calcolo dell'anzianità, può determinare la prescrizione degli aumenti retributivi indebitamente corrisposti nel decennio precedente la richiesta, ma non la prescrizione del diritto all'esatta valutazione dell'anzianità di servizio, attenendo detta prescrizione ai singoli ratei retributivi e non ai diritti che influiscono sulla misura della retribuzione al di là dei singoli periodi di paga.
Ne consegue che è soggetto alla prescrizione decennale il credito dell'amministrazione che, avendo corrisposto una retribuzione rapportata ad una anzianità di servizio errata –come nel caso di specie -
, chieda la differenza rispetto a tale maggiore importo. L'avvenuta prescrizione del diritto a tali differenze retributive, comunque, non preclude all'Amministrazione scolastica la possibilità di far valere l'esatta valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione degli aumenti retributivi relativi ad un diverso periodo non coperto da prescrizione (Cass. nn. 11637/1992,
9451/1993, 12756/2003, 8228/2003, 9060/2004).
Nella specie , dunque , il Tribunale ha già implicitamente affermato , con la sentenza n. 1496/2022 , la infondatezza della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di prescrizione del diritto dell'Amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio con inclusione del servizio pre- ruolo .
Il Tribunale , in definitiva , affermando la legittimità del decreto di ricostruzione carriera , ha accertato il persistente diritto dell'amministrazione ad una differente ricostruzione dell'anzianità di servizio – derivante dal mancato inserimento dei servizi pre ruolo prestati tra il 1981 e il 1984 - fermo restando la estinzione per prescrizione del diritto a ripetere le differenze retributive corrisposte indebitamente nel periodo precedente il decennio .
Sul rapporto dedotto con il ricorso alla base del presente giudizio si è dunque formato un giudicato che rende inammissibile la domanda oggi proposta .
Ed infatti, il ricorrente pone al centro della propria domanda una questione che è stata già al centro della decisione resa dal Tribunale con la sentenza n. 1496/22 passata in giudicato.
Ed invero , il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo , qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica. (Cassazione civile sez. III 07 aprile 2009 n.
8379).
La proposizione di una nuova domanda non può che scontrarsi con il limite evidente che il presupposto della domanda è già stato sconfessato da una sentenza passata in giudicato.
Si è infatti affermato (Cass. n. 16150 del 20 luglio 2007 e molte altre conformi) che, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”.
E' evidente che la soluzione seguita dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di efficacia del giudicato esterno è ancor più valida in una fattispecie come la presente, nella quale non può, in realtà, neanche parlarsi di una vera e propria diversa causa petendi, atteso che, in definitiva,
i due giudizi hanno in comune lo stesso presupposto, ovvero la pretesa estinzione per prescrizione del diritto dell'Amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio .
Il ricorso , per come proposta , va pertanto dichiarato inammissibile .
Le spese del giudizio , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questione trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda per come proposta;
compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4125/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Fernanda Tiacci e presso il Parte_1 C.F._1
suo studio elettivamente dom.to in Salerno alla via S. Avenia n. 4 giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott. dal dott. CP_2
e dalla dottoressa , elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_3 Controparte_4 presente giudizio presso l' Controparte_5
, via Monticelli-loc Fuorni
[...]
RESISTENTE
Avente ad oggetto: richiesta di ricostruzione di carriera con riconoscimento del servizio pre-ruolo Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27.7.2024 il ricorrente evocava in giudizio il Controparte_1
al fine di ottenere - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della propria
[...]
carriera n.315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione n.2141 del 10.12.2020 emanati dall' di Salerno - una nuova ricostruzione di carriera con Controparte_6
riconoscimento del servizio pre-ruolo reso dal medesimo negli anni dal 1981 al 1984. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
“confermata l'intervenuta prescrizione estintiva decennale del credito, con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente
a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo; - per l'effetto accertare e dichiarare, per la accertata prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell,
[...]
n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente Controparte_7
decreto di progressione della carriera del n .2141 del Controparte_8
10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte ricorrente al computo dell'anzianità di servizio pre -ruolo maturata come riconosciuta dai decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 ed al 6.04.1998 cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici . - per
l'effetto di provvedere ad una nuova ricostruzione della carriera del dipendente , elaborata sulla scorta della inclusione nella stessa della somma di € 3.282,88 (già restituita al dipendente) e con la connessa valutazione della presupposta anzianità di servizio pre-ruolo (pari a 10 mesi e 6 giorni ) erroneamente decurtata dall'ufficio essendo quest'ultimo privo di potere e di ogni diritto in tal senso per l'intervenuto decorso della prescrizione . Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto che in via CP_1
preliminare chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
RTS di Salerno;
eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito a comunque la infondatezza dell'avversa domanda .
La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. ***********
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem .
Ed invero , basta porre a confronto le conclusioni rassegnate con il ricorso iscritto al n. 4032/2021 e quelle dell'attuale procedimento per rendersi contro della identità delle domande .
Nel ricorso depositato nell'anno 2021 , infatti , il ricorrente chiedeva :” accogliere la spiegata eccezione di prescrizione estintiva decennale conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione al recupero delle somme di cui in ricorso ed alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente a seguito del mancato riconoscimento del pre-ruolo; -per l'effetto accertare e dichiarare come non ripetibile, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, la somma pari ad € 3.282,88 con condanna del
e del alla CP_8 Controparte_9 restituzione dell'importo suddetto già trattenuto sullo stipendio a titolo di recupero ( con rate mensili dal dicembre 2020 al luglio 2021 ) dell'asserito indebito oltre interessi dal recupero all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto accertare e dichiarare, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla attuata valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell, Controparte_7
n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione della carriera del
[...] [...]
n .2141 del 10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte Controparte_8 ricorrente al computo dell'anzianità diservizio pre -ruolo maturata cosi' come riconosciuta dai precedenti decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 , prot. 5210 F.P. , ed al
6.04.1998, prot. 2047 F.P. cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici .
Con l'attuale ricorso , il chiede : - confermata l'intervenuta prescrizione estintiva decennale Pt_1
del credito, con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare estinto il diritto dell'amministrazione alla deteriore valutazione dell'anzianità di servizio con collocamento in fascia stipendiale inferiore del ricorrente a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre- ruolo;
- per l'effetto accertare e dichiarare, per la accertata prescrizione estintiva decennale, la estinzione del diritto dell'amm.ne scolastica alla valutazione dell'anzianità di servizio con esclusione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera dell, Controparte_7 n. 315 del 14.09.2020 e del conseguente decreto di progressione della carriera del
[...] [...]
n .2141 del 10.12.2020 , con riconoscimento del diritto di parte Controparte_8 ricorrente al computo dell'anzianità di servizio pre -ruolo maturata come riconosciuta dai decreti di ricostruzione di carriera risalenti al 2.12.1995 ed al 6.04.1998 cio' con ogni conseguente beneficio di legge sia ai fini giuridici che economici;
- per l'effetto di provvedere ad una nuova ricostruzione della carriera del dipendente , elaborata sulla scorta della inclusione nella stessa della somma di € 3.282,88 ( già restituita al dipendente) e con la connessa valutazione della presupposta anzianità di servizio pre-ruolo (pari a 10 mesi e 6 giorni ) erroneamente decurtata dall'ufficio essendo quest'ultimo privo di potere e di ogni diritto in tal senso per l'intervenuto decorso della prescrizione . Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
E per la verità è lo stesso a riconoscere di aver già chiesto al giudice del lavoro, con il giudizio Pt_1
n. 4032/2021, di pronunciarsi in ordine alla estinzione per prescrizione del diritto dell'amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio , ed , anzi , egli afferma che addirittura il Tribunale , con la sentenza n. 1496/2022 , si sarebbe implicitamente pronunciato sulla predetta domanda , in quanto la dichiarata prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente erogate non poteva prescindere dal presupposto di fatto che aveva originato l'erogazione di quelle somme , vale a dire l'anzianità di servizio , sicchè , con la dichiarazione di prescrizione del diritto di credito azionato dall'Amministrazione , il Tribunale avrebbe sostanzialmente dichiarato prescritto anche il diritto ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio .
E che questa fosse l'interpretazione della sentenza n.1496/2022 da parte del appare evidente Pt_1
Part dal ricorso che egli proponeva al , per ottenere proprio l'esecuzione Controparte_10
della sentenza de qua . Con il ricorso al Tar , infatti , il ricorrente lamentava che l'amministrazione scolastica aveva eseguito solo parzialmente la sentenza , provvedendo alla restituzione delle somme illegittimamente detratte dallo stipendio del dipendente , senza provvedere , tuttavia , al riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo illegittimamente decurtato nell'ultima ricostruzione di carriera impugnata .
Sennonché , il Giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi in ordine all'asserita mancata ottemperanza dell'amministrazione all'ordine del giudice contenuto nella sentenza 1496/2022 , dichiarava l'inammissibilità del ricorso non rivendendosi nella sentenza una precisa statuizione a supporto della domanda .
E dunque , è soltanto con l'attuale ricorso che il ricorrente sembra prendere atto della mancata statuizione del giudice in ordine all'asserita prescrizione del diritto alla rivalutazione dell'anzianità , tanto è vero che alla pag. 6 dell'atto introduttivo , egli scrive :” con la sentenza del Giudice del lavoro cit. che ha definito il giudizio dichiarativo della intervenuta prescrizione per i fatti di cui in ricorso
, il Tribunale di Salerno, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'anzianità di servizio, sebbene espressamente proposta . Per tale ragione il ricorrente dovendo ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla maggiore anzianità connessa inscindibilmente al credito prescritto , eccepisce con il presente ricorso l'omessa pronuncia sulla domanda spiegata con il ricorso allegato , sopra testualmente riportata, con l'espressa richiesta di una ulteriore statuizione in ordine alla valutazione della anzianità di servizio , non ricorrendo nella fattispecie concreta gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito avendo il
Tribunale del lavoro accolto la domanda con la dichiarazione di intervenuta prescrizione “. E , pertanto , egli propone un nuovo ricorso volto proprio ad ottenere la pronuncia del Tribunale su quei capi di domanda sui quali il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi .
Ed invero , secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di omessa pronuncia su una domanda (cfr. Cass. 17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito , la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. n.35382/2022 ; 10406/2018,
6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002,
8655/2000);
Il fenomeno dell'omessa pronuncia, come noto , si realizza quando il giudice non statuisce su tutta la domanda e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimane senza risposta.
L'omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c. La configurazione di omessa pronuncia si incentra, quindi, sul confronto fra la pronuncia del giudice e il petitum della domanda avanzata.
La situazione appena descritta va tenuta distinta dal c.d. rigetto implicito, rispetto al quale, invece, una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente (cfr. Cass., sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079). In entrambi i casi – ed
è questo l'elemento comune delle due fattispecie – la parte che intenda dolersi dell'omissione e/o del rigetto implicito dovrà spiegare un apposito motivo di impugnazione, la cui mancata proposizione, nondimeno, sarà foriera di distinte conseguenze: il passaggio in giudicato di quella parte di sentenza che indirettamente abbia rigettato la domanda proposta, da un parte, e dall'altra, la possibilità di reiterare la domanda non decisa in un nuovo e distinto giudizio.
Sennonchè , nel caso in esame , la proposizione di un nuovo giudizio si appalesa inammissibile in quanto, nella sentenza n. 1496/22 non si configura alcuna una illegittima pretermissione di una parte della domanda .
Come affermato dalla Suprema Corte ( Cass. civ., sez. V, 3 aprile 2019, n. 9262 ) “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto(Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195;
Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n.
16788): ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia(cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696;
Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).”
E , nella specie , si può affermare che il Tribunale , allorquando ha affermato che la domanda proposta nei confronti del meritava accoglimento , ha esplicitato i motivi Controparte_1 che determinavano l'accoglimento della domanda , rigettando implicitamente tutte le ulteriori richieste .
Nella motivazione della sentenza , infatti , il Tribunale ribadisce più volte il carattere indebito delle somme percepite dal lavoratore per la illegittima attribuzione di un'anzianità di servizio non spettante
, evidenziando la doverosità per la pubblica amministrazione di recuperare gli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti.
E , in particolare , alla pag.7 della sentenza si legge :” …nel caso oggetto del presente giudizio le somme percepite dal ricorrente sono state percepite indebitamente essendo esplicitamente indicato nel decreto di ricostruzione di carriera del che gli era stato riconosciuta una anzianità CP_8
maggiore rispetto a quella effettiva con conseguente pagamento di somme non dovute . Rileva al riguardo questo giudice che , trattandosi di somme percepite indebitamente , le stesse sono sottoposte al termine di prescrizione decennale “.
Il Tribunale , dunque , ribadisce la legittimità del decreto di ricostruzione carriera , ma chiarisce che il credito dell'Amministrazione per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte è comunque soggetto al termine prescrizionale di dieci anni , termine che , nel caso di specie , sarebbe interamente decorso , tanto da giustificare l'ordine di restituzione delle somme già recuperate . Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione oggi riproposta dal ricorrente , avuto riguardo al petitum oggetto del ricorso (riconoscimento per intero , ai fini giuridici , previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo prestati), occorre osservare che la anzianità di servizio del lavoratore non è uno status (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico- integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità o alla retribuzione), per cui non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su essa si fondano. Di conseguenza l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto;
da ciò consegue che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. In particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto.
Di riflesso il datore di lavoro può sempre opporre al lavoratore l'errata valutazione degli aumenti contrattuali di anzianità , fermo restando la possibilità per il lavoratore di eccepire la prescrizione decennale del diritto a recuperare gli indebiti relativi ai singoli aumenti , ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti, ancora non prescritti. In altri termini la rivendicazione tardiva di un aumento retributivo non dovuto , connesso al calcolo dell'anzianità, può determinare la prescrizione degli aumenti retributivi indebitamente corrisposti nel decennio precedente la richiesta, ma non la prescrizione del diritto all'esatta valutazione dell'anzianità di servizio, attenendo detta prescrizione ai singoli ratei retributivi e non ai diritti che influiscono sulla misura della retribuzione al di là dei singoli periodi di paga.
Ne consegue che è soggetto alla prescrizione decennale il credito dell'amministrazione che, avendo corrisposto una retribuzione rapportata ad una anzianità di servizio errata –come nel caso di specie -
, chieda la differenza rispetto a tale maggiore importo. L'avvenuta prescrizione del diritto a tali differenze retributive, comunque, non preclude all'Amministrazione scolastica la possibilità di far valere l'esatta valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione degli aumenti retributivi relativi ad un diverso periodo non coperto da prescrizione (Cass. nn. 11637/1992,
9451/1993, 12756/2003, 8228/2003, 9060/2004).
Nella specie , dunque , il Tribunale ha già implicitamente affermato , con la sentenza n. 1496/2022 , la infondatezza della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di prescrizione del diritto dell'Amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio con inclusione del servizio pre- ruolo .
Il Tribunale , in definitiva , affermando la legittimità del decreto di ricostruzione carriera , ha accertato il persistente diritto dell'amministrazione ad una differente ricostruzione dell'anzianità di servizio – derivante dal mancato inserimento dei servizi pre ruolo prestati tra il 1981 e il 1984 - fermo restando la estinzione per prescrizione del diritto a ripetere le differenze retributive corrisposte indebitamente nel periodo precedente il decennio .
Sul rapporto dedotto con il ricorso alla base del presente giudizio si è dunque formato un giudicato che rende inammissibile la domanda oggi proposta .
Ed infatti, il ricorrente pone al centro della propria domanda una questione che è stata già al centro della decisione resa dal Tribunale con la sentenza n. 1496/22 passata in giudicato.
Ed invero , il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo , qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica. (Cassazione civile sez. III 07 aprile 2009 n.
8379).
La proposizione di una nuova domanda non può che scontrarsi con il limite evidente che il presupposto della domanda è già stato sconfessato da una sentenza passata in giudicato.
Si è infatti affermato (Cass. n. 16150 del 20 luglio 2007 e molte altre conformi) che, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”.
E' evidente che la soluzione seguita dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di efficacia del giudicato esterno è ancor più valida in una fattispecie come la presente, nella quale non può, in realtà, neanche parlarsi di una vera e propria diversa causa petendi, atteso che, in definitiva,
i due giudizi hanno in comune lo stesso presupposto, ovvero la pretesa estinzione per prescrizione del diritto dell'Amministrazione ad una diversa valutazione dell'anzianità di servizio .
Il ricorso , per come proposta , va pertanto dichiarato inammissibile .
Le spese del giudizio , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questione trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda per come proposta;
compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio