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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 9892/2024 vertente tra
nata a [...] il Parte_1
09/08/1942, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. DI
SALVO KATIA;
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. ASARO LAURA;
Resistente
E NEI CONFRONTI
Dell' (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_1 protempore;
Avente per oggetto: attribuzione quota della pensione di reversibilità.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5/08/2024 la ricorrente ha chiesto che il
Tribunale le riconoscesse il diritto ad una quota dell'assegno di
1 reversibilità, ai sensi dell'art. 9 comma 2^ della L.898/1970, e a fondamento della propria richiesta ha esposto:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il Controparte_3
25/4/1966;
- di essere divorziata in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Bari il
15/6/1992, con la quale le era stato riconosciuto un assegno divorzile;
- di non avere contratto nuovo matrimonio;
- che è deceduto in Palermo il 7/4/2024 lasciando erede Controparte_3 la moglie, odierna convenuta, e la figlia , nata dal loro CP_4 matrimonio il 9/7/1995.
2. La resistente , costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 19.02.2025, ha chiesto al Tribunale di accertare il diritto della controparte ad ottenere una quota della pensione di reversibilità per cui è causa, erogata dall' , in misura non superiore CP_2 al 30%.
3. L' sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
4. All'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio del processo stante la pendenza di trattative in corso per la bonaria composizione della controversia.
5. Con successive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza del 5.05.2025, di cui era stata disposta la celebrazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato l'”accordo conciliativo”, da entrambe sottoscritto e datato 27.04.2025, con il quale hanno concordato quanto segue:
“ritenere e dichiarare che la signora come sopra Parte_1 generalizzata, ha diritto ad una quota nella misura del 40% (quaranta percento) della pensione di reversibilità del signor e la Controparte_3 restante quota del 60% della pensione di reversibilità, per cui è causa, da corrispondere in favore della signora , - e, per l'effetto, Controparte_1 ordinare all' di procedere, con efficacia immediata, al versamento CP_2 della somma che verrà quantificata nella sopradetta misura del 40% in favore della signora ed al versamento di tutte le Parte_1 somme accantonate da , in suo favore, pari ad Euro 400.00 mensili CP_2 dal luglio 2024 e ciò mediante accredito direttamente sul conto corrente
2 intestato a quest'ultima avente il seguente iban:
[...]CC1194101040;
- ritenere e dichiarare che la signora è obbligata al Controparte_1 versamento, in favore della signora , della somma di Parte_1
Euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di arretrati per i soli mesi di maggio e giugno 2024, e ciò entro il termine convenuto di trenta giorni dal giorno successivo al versamento da parte di della somma a titolo di quota CP_2 pensione di reversibilità in forza del presente accordo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima avente il seguente iban:
[...]CC1194101040;
- ritenere e dichiarare che la signora è obbligata a versare Controparte_1 alla signora la somma da quantificare nell'importo Parte_1 pari alla differenza tra i suddetti accantonamenti di Euro 400,00, già operati da , e la somma che verrà corrisposta da parte di a titolo CP_2 CP_2 di trattamento pensionistico netto a titolo di reversibilità in morte del signor
per tutti mesi dal luglio 2024 sino alla prima riscossione Controparte_3 da parte della signora a titolo di quota parte di pensione di Pt_1 reversibilità. Il bonifico della predetta somma dovrà avvenire in unica soluzione entro il termine convenuto di trenta giorni dal giorno successivo al versamento da parte di della somma a titolo di quota pensione di CP_2 reversibilità, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima avente il seguente iban: [...]CC1194101040.
Spese, competenze ed onorari compensati”.
6. Tali condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizione imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
7. In considerazione dell'esito della lite, infine, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nell'accordo conciliativo del 27.04.2025, depositato in data
2.05.2025, sopra riportate;
3 2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 9/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 9892/2024 vertente tra
nata a [...] il Parte_1
09/08/1942, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. DI
SALVO KATIA;
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. ASARO LAURA;
Resistente
E NEI CONFRONTI
Dell' (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_1 protempore;
Avente per oggetto: attribuzione quota della pensione di reversibilità.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5/08/2024 la ricorrente ha chiesto che il
Tribunale le riconoscesse il diritto ad una quota dell'assegno di
1 reversibilità, ai sensi dell'art. 9 comma 2^ della L.898/1970, e a fondamento della propria richiesta ha esposto:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il Controparte_3
25/4/1966;
- di essere divorziata in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Bari il
15/6/1992, con la quale le era stato riconosciuto un assegno divorzile;
- di non avere contratto nuovo matrimonio;
- che è deceduto in Palermo il 7/4/2024 lasciando erede Controparte_3 la moglie, odierna convenuta, e la figlia , nata dal loro CP_4 matrimonio il 9/7/1995.
2. La resistente , costituitasi in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 19.02.2025, ha chiesto al Tribunale di accertare il diritto della controparte ad ottenere una quota della pensione di reversibilità per cui è causa, erogata dall' , in misura non superiore CP_2 al 30%.
3. L' sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
4. All'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio del processo stante la pendenza di trattative in corso per la bonaria composizione della controversia.
5. Con successive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza del 5.05.2025, di cui era stata disposta la celebrazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato l'”accordo conciliativo”, da entrambe sottoscritto e datato 27.04.2025, con il quale hanno concordato quanto segue:
“ritenere e dichiarare che la signora come sopra Parte_1 generalizzata, ha diritto ad una quota nella misura del 40% (quaranta percento) della pensione di reversibilità del signor e la Controparte_3 restante quota del 60% della pensione di reversibilità, per cui è causa, da corrispondere in favore della signora , - e, per l'effetto, Controparte_1 ordinare all' di procedere, con efficacia immediata, al versamento CP_2 della somma che verrà quantificata nella sopradetta misura del 40% in favore della signora ed al versamento di tutte le Parte_1 somme accantonate da , in suo favore, pari ad Euro 400.00 mensili CP_2 dal luglio 2024 e ciò mediante accredito direttamente sul conto corrente
2 intestato a quest'ultima avente il seguente iban:
[...]CC1194101040;
- ritenere e dichiarare che la signora è obbligata al Controparte_1 versamento, in favore della signora , della somma di Parte_1
Euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di arretrati per i soli mesi di maggio e giugno 2024, e ciò entro il termine convenuto di trenta giorni dal giorno successivo al versamento da parte di della somma a titolo di quota CP_2 pensione di reversibilità in forza del presente accordo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima avente il seguente iban:
[...]CC1194101040;
- ritenere e dichiarare che la signora è obbligata a versare Controparte_1 alla signora la somma da quantificare nell'importo Parte_1 pari alla differenza tra i suddetti accantonamenti di Euro 400,00, già operati da , e la somma che verrà corrisposta da parte di a titolo CP_2 CP_2 di trattamento pensionistico netto a titolo di reversibilità in morte del signor
per tutti mesi dal luglio 2024 sino alla prima riscossione Controparte_3 da parte della signora a titolo di quota parte di pensione di Pt_1 reversibilità. Il bonifico della predetta somma dovrà avvenire in unica soluzione entro il termine convenuto di trenta giorni dal giorno successivo al versamento da parte di della somma a titolo di quota pensione di CP_2 reversibilità, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima avente il seguente iban: [...]CC1194101040.
Spese, competenze ed onorari compensati”.
6. Tali condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizione imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
7. In considerazione dell'esito della lite, infine, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate nell'accordo conciliativo del 27.04.2025, depositato in data
2.05.2025, sopra riportate;
3 2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 9/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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