CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 17.5.2022, repert. n. 1528/2022, iscritto al n. 2751/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, quale cessionaria Parte_1 P.IVA_1
dei crediti vantati dalla nei confronti della , rappresentata e Controparte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Alessia Melchiorri (c.f. ), giusta procura generale per atti CodiceFiscale_1
Notaio del 04/03/2019, rep.n. 534, racc.n. 391, rilasciata da Persona_1 [...]
nella qualità di procuratore speciale della , per quanto Controparte_2 Parte_1
ancora occorrer possa domiciliata presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Pt_2
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Controparte_3 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tecce (c.f. , per CodiceFiscale_2 quanto ancora occorrer possa domiciliata presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Pt_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 15.6.2022, la ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte la ordinanza del 17.5.2022, dichiarata non notificata, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la domanda da lei presentata, quale cessionaria dei crediti vantati dalla
[...]
, a sua volta cessionaria dei crediti vantati dal Controparte_4 Controparte_5
per la condanna dell' al pagamento dell'importo capitale di 159.849,76
[...] Parte_2
€ a titolo di prestazioni sanitarie svolte nei mesi di novembre e dicembre 2007, gennaio e febbraio
2008 e marzo 2009, oltre interessi moratori, questi ultimi anche su somme pagate in ritardo (per un importo quantificato in 152.464,12 €) e di cui alle fatture indicate in ricorso.
Il Tribunale aveva infatti affermato che la domanda andava respinta in quanto non erano stati
Parte prodotti i contratti regolanti il rapporto tra l' ed il e che comunque il credito era Parte_3 prescritto, non risultando atti interruttivi tra l'ultima delle fatture, del 2009, e la notifica del ricorso nel 2021.
Con un primo motivo di appello, il censurava il mancato svolgimento della Parte_3
attività istruttoria finalizzata anche alla produzione dei contratti scritti, per la quale avanzava istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla controparte, essendo essa, in quanto parte terza, non in possesso degli stessi.
Con un secondo motivo censurava la pronuncia in punto di prescrizione del credito, evidenziando essere il suo credito stato riconosciuto, avendo la sottoscritto il Controparte_1
protocollo del 3.4.2012 recepito con delibera n. 51/2012, con cui la si era Parte_2
impegnata ad un rientro graduale dei propri debiti nei confronti della allora cessionaria;
da cui una prima diffida al pagamento, la risoluzione del protocollo, la cessione del credito e la intimazione di pagamento del 16.7.2020.
Concludeva quindi per la riforma dell'ordinanza impugnata e per la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo di 159.849,76 € a titolo di importo capitale, oltre 152.464,12 € a titolo di interessi moratori sul ritardato versamento effettuato di 368.446,14 €, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza e instando per la conferma della ordinanza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 17.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. Ritiene la Corte dover esaminare prioritariamente la censura alla affermata prescrizione del diritto di credito, in quanto di per sé idonea alla definizione del giudizio.
Ha sostenuto l'appellante che la sentenza, nella parte in cui ha affermato essere prescritto il credito in quanto decorso più di un decennio tra l'ultima fattura azionata (anno 2009) e la data di notifica del ricorso (anno 2021), sia stata erronea per non aver tenuto conto degli atti interruttivi, costituiti dal riconoscimento del debito avvenuto con la sottoscrizione del protocollo del 3.4.2012 recepito con delibera n. 51/2012, con cui la si era impegnata ad un rientro graduale Parte_2
dei propri debiti nei confronti della allora cessionaria;
da cui una prima diffida al pagamento, la risoluzione del protocollo, la cessione del credito e la intimazione di pagamento del 16.7.2020.
Rileva la Corte che il protocollo d'intesa del 3.4.2012, recepito con decreto regionale n.
51/2012, è intervenuto tra la liquidazione e la Regione Campania e allo stesso Controparte_4
Parte non ha preso parte l' appellata, di tal che non può ritenersi costituire atto di riconoscimento del debito, che deve provenire dalla parte debitrice;
in ogni caso manca nello stesso alcun riferimento specifico alle fatture azionate dalla appellante con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ai relativi crediti.
Parte Parimenti non risulta indirizzata alla appellata (ma solo alla Regione Campania, alla
[...]
e alla ) la comunicazione di risoluzione del protocollo e nessun altro atto che potrebbe CP_6 CP_7
essere qualificato come interruttivo risulta prodotto dalla appellante, con conseguente rigetto del motivo di appello inerente la affermata prescrizione del credito.
Quanto precede rende assorbita ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante, in particolare in ordine alla rimessione in termini per lo svolgimento della attività istruttoria finalizzata
Parte a provare la stipula per iscritto dei contratti tra l' ed il Centro sanitario originario creditore.
L'appello va pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in oggetto, in Parte_1
contraddittorio con la , così provvede: Parte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 10.100,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre oneri riflessi.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. Così deciso in Napoli, il 29.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo