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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 470/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione – sez. lavoro, promosso da
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Parte_1
Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Cinzia Di Saverio che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
parte ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti;
Corte d'Appello di Venezia
parte riassunta – originario appellante contro
Controparte_2
elettivamente
[...]
domiciliato presso l'avvocatura regionale dell' , rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e
Francesco Cappelluti per procure generali alle liti parte riassunta – originario appellante
Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva n.
744/2015 e sentenza definitiva n. 288/2016 della Corte d'appello di
Venezia – sezione lavoro
Causa trattata all'udienza del 5 giugno 2025
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “In via principale di merito: confermare la sentenza di primo grado n. 512/11 emessa dal
Tribunale di Padova, con cui era stata dichiarata la illegittimità delle iscrizioni a ruolo opposte e l'infondatezza delle pretese dell e Pt_2
dell' ed in particolare: CP_2
- accertata e dichiarata la nullità, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in espositiva Pt_2
annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2008 00039293 71 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' Pt_2
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2007 00155601
53 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2008 00101906
02 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2009 00175123
11 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
- In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare gli importi dovuti dall'odierna ricorrente in riassunzione sulla base di quanto argomentato nel presente ricorso nella parte lo svolgimento del processo;
il ricorso in Cassazione: sub. lettere da C) ad E);
- in via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie di cui ai ricorsi introduttivi il giudizio di primo grado;
ci si oppone alle prove ex adverso formulate e nel denegato caso di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati nei ricorsi introduttivi il giudizio di primo grado.
- Con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e dei tre precedenti gradi di giudizio”.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione : “Voglia Pt_2
l'Ecc.ma Corte adita dichiarare la debenza dei contributi e somme accessorie per le ore di lavoro straordinario, cumulabili con
l'indennità di trasferta, come quantificate nel conteggio di parte Pt_2
del 10.5.16 per contributi, accessori e sanzioni secondo quanto
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia stabilito nelle sentenze non definitiva n.744/2015 e definitiva
n.288/2016 Corte di Appello di Venezia”.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione : “NEL CP_2
MERITO:
1) - In accoglimento dell'appello proposto dall' - Sede di CP_2
Padova avverso la sentenza in epigrafe emarginata del Tribunale di
Padova-Sez. Lavoro, resa inter partes e non notificata, riformarsi la detta sentenza, confermandosi la legittimità e validità delle cartelle esattoriali opposte e, per l'effetto, respingersi, con qualsiasi CP_2
statuizione, l'opposizione e le domande attoree e questo anche a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16462 del 9-6-
2023.
2) - respingersi, con qualsiasi statuizione, la domanda attorea e, pertanto, confermarsi che la ricorrente è tenuta a corrispondere il premio assicurativo sul monte retributivo determinato cumulando
l'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti della opponente
(risultante in busta paga) ai sensi dell'art. 161 del CCNL per i dipendenti del settore terziario e la retribuzione per l'orario straordinario e come quantificati nel conteggi delle parti condivisi depositati nella precedente fase di appello della presente causa;
3) – domanda di condanna da confermarsi nei confronti della
[...]
(soggetto succeduto al precedente ricorrente) e da Parte_1
estendersi in maniera solidale anche nei confronti di Parte_1
in proprio, già al tempo illimitatamente responsabile per le obbligazioni previdenziali di cui al presente procedimento;
IN OGNI CASO:
4) Con condanna delle spese dei due gradi di giudizio e di quelle della fase avanti alla Corte di cassazione. In particolare, spese come per
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (Cass.
S.U. 3592/2023 pubbl. 6/2/2023; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22, TAR Piemonte sez.
II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio
2016 n. 151)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sopra indicata ordinanza, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva n. 744/15 e la sentenza definitiva n.
288/16 della Corte di Appello di Venezia - sezione Lavoro che avevano parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova n.
512/2011. Il Giudice patavino aveva accolto le opposizioni proposte da contro quattro cartelle esattoriali, tre delle quali Parte_1
riferite a premi dovuti all' e una per contributi non versati CP_2
all' , in relazione alla mancata registrazione delle ore di lavoro Pt_2
straordinario degli autisti dipendenti della Parte_1
retribuite con l'indennità di trasferta ex art. 161 CCNL Terziario. A fronte della corresponsione di tale indennità, esente da contribuzione fino all'importo giornaliero di euro 46,48, gli Enti non avrebbero avuto diritto a pretendere il versamento della contribuzione sulle ore di lavoro straordinario in quanto la retribuzione per lavoro straordinario non poteva considerarsi cumulabile con l'erogazione dell'indennità prevista dalla contrattazione collettiva. Questa Corte territoriale, in sede di gravame, aveva invece ritenuto che le previsioni del contratto collettivo applicato non escludessero il cumulo tra l'indennità di trasferta e la retribuzione per il lavoro straordinario e, in
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia ogni caso, aveva negato che fosse applicabile la disciplina della trasferta atteso che l'indennità erogata andava a retribuire nulla più che lo svolgimento della normale attività lavorativa degli autisti oltre l'orario contrattualmente stabilito.
Nello specifico, la Corte aveva rilevato che i tempi di attesa degli autisti rientrano nell'orario di lavoro e che l'indennità di trasferta, presuppone che il lavoratore si trovi temporaneamente a prestare la propria attività in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla. Nel caso di specie evidenziava che, difettando la temporanea modifica del luogo della prestazione lavorativa,
l'indennità di trasferta era stata corrisposta al fine di retribuire l'orario lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto e riferito ad attività, quale quella di autista, che necessariamente viene svolta fuori della sede aziendale.
Pertanto, con sentenza non definitiva la Corte d'appello di Venezia, avendo accertato che gli autisti di cui al verbale ispettivo svolgevano orario di lavoro dalle ore 5.00 del mattino alle ore 17.00 del pomeriggio, con un'ora di pausa pranzo e, perciò, per undici ore al giorno per cinque giorni alla settimana, dichiarava la debenza dei premi e contributi non versati in ragione dell'orario di lavoro straordinario, secondo il regime sanzionatorio previsto per l'evasione.
Con sentenza definitiva la Corte veneta condannava la ditta al pagamento di € 51.700,00 per contributi ed € 49.358,00 per somme aggiuntive calcolate al 10.4.2016 in favore dell oltre a € Pt_2
15.433,00 per premi ed € 1.128,37 per somme aggiuntive in favore dell' CP_2
La Suprema Corte, ha rilevato che “l'art.
7-quinquies del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, è sopravvenuto tanto alla sentenza non
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia definitiva quanto a quella che ha definito il giudizio”, ritenendo che
“la normativa d'interpretazione autentica ha portata retroattiva e si dimostra conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(Cass., S.U., 15 novembre 2017, n. 27093). Il legislatore, difatti, ha enucleato una variante di senso della disciplina originaria, che si mostra non solo plausibile, ma anche più aderente alla voluntas legis,
e ha così posto rimedio a una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, generata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le pubbliche amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito.
7.– Questa Corte ha dunque precisato che la normativa richiamata, proprio per il suo carattere d'interpretazione autentica e per la sua coessenziale valenza retroattiva, si applica anche alle fattispecie che si siano perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge interpretativa (Cass., sez. lav., 14 agosto 2019, n. 21410)”. Ha, conseguentemente, cassato le sentenze che “nell'accogliere le domande degl'Istituti controricorrenti, prendono le mosse dal rilievo che le somme corrisposte esulano, a rigore, dalla fattispecie della trasferta”, ritenendo di rilievo cruciale la normativa sopravvenuta che, nell'interpretare la previsione dell'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, tipizza i tratti distintivi delle diverse fattispecie connesse con le trasferte e il corrispondente trattamento sul regime contributivo.
Secondo il giudice di legittimità, la disciplina in esame si riverbera sulla stessa premessa argomentativa che sorregge le decisioni impugnate e che conduce a riconoscere la retribuzione per il lavoro
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia straordinario, proprio perché, a monte, l'indennità di trasferta non poteva essere corrisposta sotto nessuno dei profili astrattamente rilevanti. Ha, quindi, rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per l'esame delle pretese delle parti controricorrenti in ordine alle prestazioni svolte dagli autisti e delle argomentazioni addotte per confutarne la fondatezza, tenendo conto, nel motivato apprezzamento di tutti i dati significativi, degli elementi enucleati dalla disciplina d'interpretazione autentica e delle specifiche previsioni negoziali deputate a regolare la materia. ha riassunto la causa avanti a codesta Corte al fine Parte_1
di ottenere, alla luce della normativa di interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies DL 22 ottobre 2016 individuata dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio n. 16462/23, la conferma della sentenza del Tribunale di Padova che ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la rideterminazione gli importi dovuti.
Sostiene che la fattispecie in esame non configuri un'ipotesi di trasfertismo per mancanza della contestuale presenza dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art 7 quinquies DL 22 ottobre 2016, n. 193, bensì quella di trasferta “ordinaria”.
Rileva che, stante la difficoltà di determinazione dell'orario degli autisti, e al fine di evitare di allungare l'orario ordinario e di considerarlo discontinuo, il CCNL applicato ha previsto un'indennità di trasferta che, di fatto, forfettizza quanto si dovrebbe corrispondere per lavoro straordinario, con conseguente non cumulabilità di indennità e di retribuzione per lavoro straordinario. Evidenzia, altresì, che l'eventuale cumulo tra i due emolumenti sarebbe insostenibile per qualsiasi azienda.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituito in giudizio, in data 5 dicembre 2023, l' chiedendo Pt_2
la conferma delle sentenze della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi calcolati sulle ore di lavoro straordinario in connessione con la disciplina normativa vigente sulle trasferte.
Sostiene che il principio alla base della precedente decisione della
Corte d'Appello sia la compatibilità tra il compenso per il lavoro straordinario e l'indennità di trasferta. Condivide e richiama quanto già argomentato da questa Corte d'Appello in altri precedenti in merito all'insussistenza di un'ipotesi di trasfertismo in quanto, anche nel caso di specie, non sussisterebbero i tre elementi descritti nella norma di interpretazione autentica.
Sostiene che solo nel ricorso avanti ai giudici di legittimità sono stati allegati per la prima volta i contratti di lavoro dei lavoratori in cui vi è indicata la sede di lavoro (San Giorgio in Bosco - Padova) e chiede, pertanto, che vengano dichiarati inammissibili per tardiva produzione.
Rileva che i giudici di merito hanno valutato attentamente il materiale probatorio e che in sede istruttoria è stato confermato quanto emerso in fase amministrativa.
Infine, evidenzia che la contestazione relativa alle sanzioni sia da rigettare in quanto la società non ha contestato il conteggio depositato dall' con note autorizzate nella precedente fase di gravame. CP_1
Si è costituito in giudizio in data 15 gennaio 2024 l' chiedendo CP_2
la conferma delle sentenze della Corte d'Appello in ordine al capo cassato, alla luce del fatto che l'interpretazione autentica introdotta dall'art. 7 quinquies del DL 22 ottobre 2016 n. 193 non interferirebbe sulla disciplina della fattispecie in esame.
Evidenzia che l'erogazione dell'indennità di trasferta non può coprire il lavoro straordinario accertato dall'esame dei dischi cronotachigrafi
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia degli automezzi guidati dagli autisti in quanto lo straordinario svolto deve essere retribuito secondo le previsioni del CCNL applicato.
Rileva che il cumulo tra l'indennità di trasferta e la retribuzione per l'orario straordinario è possibile quando sia provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario.
La causa, a seguito di due rinvii d'ufficio, uno dei quali giustificato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In aderenza alla statuizione della Suprema Corte, posta a fondamento dell'odierna fase di rinvio, si deve innanzi tutto analizzare la pretesa creditoria degli Enti originari appellanti alla luce della disciplina legislativa sopravvenuta di interpretazione autentica di cui all'art.
7-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
1.1 - Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n. 225 del
2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
e dove la stessa si è svolta". Le Sezioni unite della Cassazione hanno poi hanno ritenuto che il predetto art.
7- quinquies abbia effettiva natura di norma di interpretazione autentica e quindi trovi applicazione anche ai casi, come quello di specie, le cui fattispecie siano maturate anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art.
7-quinquies
(convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 - risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di
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porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito” (Cass. sez. un., 15/11/2017,
n.27093). La giurisprudenza successiva si è, da ultimo, consolidata nell'affermare che in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies d.l. n. 193 del
2016, conv., con modificazioni, in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione 'in misura fissa', attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (cfr. Cass. sez. lav., 08/09/2020, n.18663).
1.2 – Nel caso di specie, tutte le parti – compresa la società ricorrente in riassunzione – sono concordi nell'escludere che sia configurabile un'ipotesi di trasfertismo abituale. D'altro canto, non vi è prova che sia integrato il requisito della corresponsione dell'indennità in misura fissa senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta. La società, sin dal primo grado – e in assenza di contestazioni sul punto da parte degli Istituti – aveva affermato che l'indennità di cui all'art. 161 CCNL Terziario era stata corrisposta solo nei giorni in cui gli autisti si erano effettivamente recati in trasferta e non nella giornata di sabato in cui non viaggiavano. La
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lettura – anche solo a campione – dei cedolini paga prodotti conferma che l'indennità non è stata corrisposta per ciascun giorno lavorato.
Esclusa l'applicabilità della disciplina del trasfertismo, la società sostiene che debba trovare applicazione la disciplina dell'indennità di trasferta (non essendo, invero, neppure contestata l'effettività delle prestazioni lavorative svolte al di fuori del territorio comunale ove si trovava la sede della società) e invoca, sul punto, la disciplina del comma 2 del citato art. 7quinquies del d.l n. 193/2016, in forza del quale “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
1.3 – Gli Istituti non contestano la legittima erogazione in favore degli autisti dell'indennità di trasferta di cui all'art. 161 CCNL Terziario né, conseguentemente, pretendono di recuperare a contribuzione le somme erogate a tale titolo. Ciò che è realmente in contestazione è il mancato versamento dei contributi e dei premi assicurativi da calcolarsi sulle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori autisti a titolo di lavoro straordinario che, nella prospettazione della società, non sarebbero dovute in ragione dell'erogazione della citata indennità ex art. 161 CCNL.
Gli Istituti, in particolare, sostengono che l'indennità in parola sarebbe cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto e ribadiscono, richiamando anche la precedente sentenza di questa Corte, oggetto di cassazione con rinvio, lo svolgimento da parte degli autisti interessati dal verbale ispettivo di lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali previste dal CCNL Terziario.
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
Richiamano, sul punto, anche Cass. sez. lav., n. 12000 del 08/08/2003 secondo cui “In riferimento ai lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923,n.692, e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923,n.2657, da limitazioni di orario, può configurarsi
l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente ( mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questo risulti in concreto superato”.
1.4 – La prospettazione degli Enti, tuttavia, non risulta coerente con la peculiare disciplina del contratto collettivo applicato in materia di trattamento retributivo nel settore trasporto merci di cui all'art. 161 invocato dalla società. Tale disposizione prevede: “Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a) 50%
(cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze superiori
a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120%
(centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Tale disposizione – contenuta in articoli aventi diversa numerazione, ma omologo contenuto, in versioni precedenti e successive del CCNL
Terziario – è già stata sottoposta all'attenzione della Suprema Corte in almeno due occasioni. Nella sentenza, già richiamata dal giudice di prime cure, n. 546 del 21/01/1999, si è affermato che “Non è in
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contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente
l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poiché la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal
R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo”. Nello stesso senso si è più di recente affermato che “l'art. 169 del CCNL applicato non può che essere letto, secondo il suo chiaro tenore letterale e la ratio sintomaticamente espressiva della volontà delle parti sociali di modulazione dell'istituto peculiarmente calibrato sulla specifica attività degli "addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano", come istitutivo di un'indennità (di trasferta) forfettizzata modulata su aliquote progressivamente crescenti (50%, 80%, 120%) in base all'entità oraria di superamento dell'ordinaria durata giornaliera (otto ore) della prestazione lavorativa (rispettivamente: da nove a undici ore;
da undici e fino a sedici ore;
superiori a sedici e fino a ventiquattro ore), avente pertanto natura retributiva e non di mero rimborso spese, come invece la diaria prevista per le missioni temporanee (esso recitando: "sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 167 ... 3, dovendo così l'indennità "Trasferta Italia" ritenersi esaustiva di ogni maggiore e diverso compenso per l'attività
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavorativa prestata dai suindicati lavoratori, in particolare a titolo di straordinario (incompatibile con quella, come si evince in particolare dal nutrito contenzioso tributario, relativo ad avvisi di accertamento per imposte dirette sottratte, in virtù della indicazione di competenze, dissimulanti lavoro straordinario, come "Trasferta Italia": ex plurimis, Cass. 6 aprile 2017, n. 9023); neppure potendo trarsi dall'art. 135, recante un elenco di "lavoratori discontinui" non inclusivo degli autotrasportatori in oggetto, la possibilità per essi di un compenso per lavoro straordinario” (Cass. sez. lav., n. 38667 del
6/12/2021).
1.5 – Trattandosi, all'evidenza, di un'indennità avente natura retributiva, diretta in larga parte a compensare il lavoro svolto in territorio extraurbano oltre il normale orario giornaliero previsto dal
CCNL – tanto che la stessa viene corrisposta solo in relazione alle prestazioni rese oltre le otto ore giornaliere, secondo aliquote crescenti della retribuzione di fatto al crescere dell'orario lavorato – si potrebbe discutere dell'assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a tale titolo ma, nel caso oggetto del presente contenzioso, come già si è rilevato in precedenza, gli Istituti non chiedono di recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di indennità ex art. 161
CCNL, ma chiedono il pagamento dei contributi sulle somme che ritengono la società avrebbe dovuto erogare agli autisti a titolo di retribuzione del lavoro straordinario prestato, aggiuntive e diverse rispetto a quelle già liquidate a titolo di indennità.
1.6 – Dovendosi escludere, alla luce dei richiamati precedenti di legittimità, la cumulabilità tra indennità ex art. 161 CCNL e compenso per lavoro straordinario, la pretesa creditoria qui in contestazione è infondata, così come statuito dal giudice di prime cure.
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – Per le ragioni esposte, gli appelli proposti dagli Istituti vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.1 – Le spese di lite del precedente grado d'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio vengono compensate tra le parti tenuto conto della complessità interpretativa della questione di diritto oggetto di causa e la necessità di riesame della vicenda alla luce di disposizioni normative sopravvenute.
2.2 - Non opera il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 atteso che gli originari appelli di e risultano depositati in data anteriore Pt_2 CP_2
all'entrata in vigore della disposizione citata (31.01.2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
− Rigetta gli appelli riuniti e conferma la sentenza di primo grado;
− Spese compensate per il precedente grado d'appello, il giudizio di legittimità e la presente fase di rinvio.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
~ 17 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione – sez. lavoro, promosso da
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Parte_1
Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Cinzia Di Saverio che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
parte ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti;
Corte d'Appello di Venezia
parte riassunta – originario appellante contro
Controparte_2
elettivamente
[...]
domiciliato presso l'avvocatura regionale dell' , rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli, Rolando Dalla Riva e
Francesco Cappelluti per procure generali alle liti parte riassunta – originario appellante
Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva n.
744/2015 e sentenza definitiva n. 288/2016 della Corte d'appello di
Venezia – sezione lavoro
Causa trattata all'udienza del 5 giugno 2025
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “In via principale di merito: confermare la sentenza di primo grado n. 512/11 emessa dal
Tribunale di Padova, con cui era stata dichiarata la illegittimità delle iscrizioni a ruolo opposte e l'infondatezza delle pretese dell e Pt_2
dell' ed in particolare: CP_2
- accertata e dichiarata la nullità, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in espositiva Pt_2
annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2008 00039293 71 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' Pt_2
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2007 00155601
53 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2008 00101906
02 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
- accertata e dichiarata la nullità e, comunque, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall' per i motivi di cui in CP_2
espositiva annullarsi la cartella di pagamento n. 077 2009 00175123
11 e la relativa iscrizione a ruolo, dichiarando in ogni caso non dovuti i contributi e le sanzioni richieste dall' CP_2
- In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare gli importi dovuti dall'odierna ricorrente in riassunzione sulla base di quanto argomentato nel presente ricorso nella parte lo svolgimento del processo;
il ricorso in Cassazione: sub. lettere da C) ad E);
- in via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie di cui ai ricorsi introduttivi il giudizio di primo grado;
ci si oppone alle prove ex adverso formulate e nel denegato caso di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati nei ricorsi introduttivi il giudizio di primo grado.
- Con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e dei tre precedenti gradi di giudizio”.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione : “Voglia Pt_2
l'Ecc.ma Corte adita dichiarare la debenza dei contributi e somme accessorie per le ore di lavoro straordinario, cumulabili con
l'indennità di trasferta, come quantificate nel conteggio di parte Pt_2
del 10.5.16 per contributi, accessori e sanzioni secondo quanto
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia stabilito nelle sentenze non definitiva n.744/2015 e definitiva
n.288/2016 Corte di Appello di Venezia”.
Conclusioni per parte resistente in riassunzione : “NEL CP_2
MERITO:
1) - In accoglimento dell'appello proposto dall' - Sede di CP_2
Padova avverso la sentenza in epigrafe emarginata del Tribunale di
Padova-Sez. Lavoro, resa inter partes e non notificata, riformarsi la detta sentenza, confermandosi la legittimità e validità delle cartelle esattoriali opposte e, per l'effetto, respingersi, con qualsiasi CP_2
statuizione, l'opposizione e le domande attoree e questo anche a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16462 del 9-6-
2023.
2) - respingersi, con qualsiasi statuizione, la domanda attorea e, pertanto, confermarsi che la ricorrente è tenuta a corrispondere il premio assicurativo sul monte retributivo determinato cumulando
l'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti della opponente
(risultante in busta paga) ai sensi dell'art. 161 del CCNL per i dipendenti del settore terziario e la retribuzione per l'orario straordinario e come quantificati nel conteggi delle parti condivisi depositati nella precedente fase di appello della presente causa;
3) – domanda di condanna da confermarsi nei confronti della
[...]
(soggetto succeduto al precedente ricorrente) e da Parte_1
estendersi in maniera solidale anche nei confronti di Parte_1
in proprio, già al tempo illimitatamente responsabile per le obbligazioni previdenziali di cui al presente procedimento;
IN OGNI CASO:
4) Con condanna delle spese dei due gradi di giudizio e di quelle della fase avanti alla Corte di cassazione. In particolare, spese come per
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (Cass.
S.U. 3592/2023 pubbl. 6/2/2023; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22, TAR Piemonte sez.
II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio
2016 n. 151)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sopra indicata ordinanza, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva n. 744/15 e la sentenza definitiva n.
288/16 della Corte di Appello di Venezia - sezione Lavoro che avevano parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova n.
512/2011. Il Giudice patavino aveva accolto le opposizioni proposte da contro quattro cartelle esattoriali, tre delle quali Parte_1
riferite a premi dovuti all' e una per contributi non versati CP_2
all' , in relazione alla mancata registrazione delle ore di lavoro Pt_2
straordinario degli autisti dipendenti della Parte_1
retribuite con l'indennità di trasferta ex art. 161 CCNL Terziario. A fronte della corresponsione di tale indennità, esente da contribuzione fino all'importo giornaliero di euro 46,48, gli Enti non avrebbero avuto diritto a pretendere il versamento della contribuzione sulle ore di lavoro straordinario in quanto la retribuzione per lavoro straordinario non poteva considerarsi cumulabile con l'erogazione dell'indennità prevista dalla contrattazione collettiva. Questa Corte territoriale, in sede di gravame, aveva invece ritenuto che le previsioni del contratto collettivo applicato non escludessero il cumulo tra l'indennità di trasferta e la retribuzione per il lavoro straordinario e, in
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia ogni caso, aveva negato che fosse applicabile la disciplina della trasferta atteso che l'indennità erogata andava a retribuire nulla più che lo svolgimento della normale attività lavorativa degli autisti oltre l'orario contrattualmente stabilito.
Nello specifico, la Corte aveva rilevato che i tempi di attesa degli autisti rientrano nell'orario di lavoro e che l'indennità di trasferta, presuppone che il lavoratore si trovi temporaneamente a prestare la propria attività in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla. Nel caso di specie evidenziava che, difettando la temporanea modifica del luogo della prestazione lavorativa,
l'indennità di trasferta era stata corrisposta al fine di retribuire l'orario lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto e riferito ad attività, quale quella di autista, che necessariamente viene svolta fuori della sede aziendale.
Pertanto, con sentenza non definitiva la Corte d'appello di Venezia, avendo accertato che gli autisti di cui al verbale ispettivo svolgevano orario di lavoro dalle ore 5.00 del mattino alle ore 17.00 del pomeriggio, con un'ora di pausa pranzo e, perciò, per undici ore al giorno per cinque giorni alla settimana, dichiarava la debenza dei premi e contributi non versati in ragione dell'orario di lavoro straordinario, secondo il regime sanzionatorio previsto per l'evasione.
Con sentenza definitiva la Corte veneta condannava la ditta al pagamento di € 51.700,00 per contributi ed € 49.358,00 per somme aggiuntive calcolate al 10.4.2016 in favore dell oltre a € Pt_2
15.433,00 per premi ed € 1.128,37 per somme aggiuntive in favore dell' CP_2
La Suprema Corte, ha rilevato che “l'art.
7-quinquies del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, è sopravvenuto tanto alla sentenza non
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia definitiva quanto a quella che ha definito il giudizio”, ritenendo che
“la normativa d'interpretazione autentica ha portata retroattiva e si dimostra conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(Cass., S.U., 15 novembre 2017, n. 27093). Il legislatore, difatti, ha enucleato una variante di senso della disciplina originaria, che si mostra non solo plausibile, ma anche più aderente alla voluntas legis,
e ha così posto rimedio a una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, generata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le pubbliche amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito.
7.– Questa Corte ha dunque precisato che la normativa richiamata, proprio per il suo carattere d'interpretazione autentica e per la sua coessenziale valenza retroattiva, si applica anche alle fattispecie che si siano perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge interpretativa (Cass., sez. lav., 14 agosto 2019, n. 21410)”. Ha, conseguentemente, cassato le sentenze che “nell'accogliere le domande degl'Istituti controricorrenti, prendono le mosse dal rilievo che le somme corrisposte esulano, a rigore, dalla fattispecie della trasferta”, ritenendo di rilievo cruciale la normativa sopravvenuta che, nell'interpretare la previsione dell'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, tipizza i tratti distintivi delle diverse fattispecie connesse con le trasferte e il corrispondente trattamento sul regime contributivo.
Secondo il giudice di legittimità, la disciplina in esame si riverbera sulla stessa premessa argomentativa che sorregge le decisioni impugnate e che conduce a riconoscere la retribuzione per il lavoro
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia straordinario, proprio perché, a monte, l'indennità di trasferta non poteva essere corrisposta sotto nessuno dei profili astrattamente rilevanti. Ha, quindi, rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per l'esame delle pretese delle parti controricorrenti in ordine alle prestazioni svolte dagli autisti e delle argomentazioni addotte per confutarne la fondatezza, tenendo conto, nel motivato apprezzamento di tutti i dati significativi, degli elementi enucleati dalla disciplina d'interpretazione autentica e delle specifiche previsioni negoziali deputate a regolare la materia. ha riassunto la causa avanti a codesta Corte al fine Parte_1
di ottenere, alla luce della normativa di interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies DL 22 ottobre 2016 individuata dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio n. 16462/23, la conferma della sentenza del Tribunale di Padova che ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la rideterminazione gli importi dovuti.
Sostiene che la fattispecie in esame non configuri un'ipotesi di trasfertismo per mancanza della contestuale presenza dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art 7 quinquies DL 22 ottobre 2016, n. 193, bensì quella di trasferta “ordinaria”.
Rileva che, stante la difficoltà di determinazione dell'orario degli autisti, e al fine di evitare di allungare l'orario ordinario e di considerarlo discontinuo, il CCNL applicato ha previsto un'indennità di trasferta che, di fatto, forfettizza quanto si dovrebbe corrispondere per lavoro straordinario, con conseguente non cumulabilità di indennità e di retribuzione per lavoro straordinario. Evidenzia, altresì, che l'eventuale cumulo tra i due emolumenti sarebbe insostenibile per qualsiasi azienda.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituito in giudizio, in data 5 dicembre 2023, l' chiedendo Pt_2
la conferma delle sentenze della Corte d'Appello in ordine alla sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi calcolati sulle ore di lavoro straordinario in connessione con la disciplina normativa vigente sulle trasferte.
Sostiene che il principio alla base della precedente decisione della
Corte d'Appello sia la compatibilità tra il compenso per il lavoro straordinario e l'indennità di trasferta. Condivide e richiama quanto già argomentato da questa Corte d'Appello in altri precedenti in merito all'insussistenza di un'ipotesi di trasfertismo in quanto, anche nel caso di specie, non sussisterebbero i tre elementi descritti nella norma di interpretazione autentica.
Sostiene che solo nel ricorso avanti ai giudici di legittimità sono stati allegati per la prima volta i contratti di lavoro dei lavoratori in cui vi è indicata la sede di lavoro (San Giorgio in Bosco - Padova) e chiede, pertanto, che vengano dichiarati inammissibili per tardiva produzione.
Rileva che i giudici di merito hanno valutato attentamente il materiale probatorio e che in sede istruttoria è stato confermato quanto emerso in fase amministrativa.
Infine, evidenzia che la contestazione relativa alle sanzioni sia da rigettare in quanto la società non ha contestato il conteggio depositato dall' con note autorizzate nella precedente fase di gravame. CP_1
Si è costituito in giudizio in data 15 gennaio 2024 l' chiedendo CP_2
la conferma delle sentenze della Corte d'Appello in ordine al capo cassato, alla luce del fatto che l'interpretazione autentica introdotta dall'art. 7 quinquies del DL 22 ottobre 2016 n. 193 non interferirebbe sulla disciplina della fattispecie in esame.
Evidenzia che l'erogazione dell'indennità di trasferta non può coprire il lavoro straordinario accertato dall'esame dei dischi cronotachigrafi
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia degli automezzi guidati dagli autisti in quanto lo straordinario svolto deve essere retribuito secondo le previsioni del CCNL applicato.
Rileva che il cumulo tra l'indennità di trasferta e la retribuzione per l'orario straordinario è possibile quando sia provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario di lavoro ordinario.
La causa, a seguito di due rinvii d'ufficio, uno dei quali giustificato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In aderenza alla statuizione della Suprema Corte, posta a fondamento dell'odierna fase di rinvio, si deve innanzi tutto analizzare la pretesa creditoria degli Enti originari appellanti alla luce della disciplina legislativa sopravvenuta di interpretazione autentica di cui all'art.
7-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
1.1 - Il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies (conv. con L. n. 225 del
2016), nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto che "l'art. 51, comma 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
e dove la stessa si è svolta". Le Sezioni unite della Cassazione hanno poi hanno ritenuto che il predetto art.
7- quinquies abbia effettiva natura di norma di interpretazione autentica e quindi trovi applicazione anche ai casi, come quello di specie, le cui fattispecie siano maturate anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art.
7-quinquies
(convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 - risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore
e la variegata giurisprudenza di merito” (Cass. sez. un., 15/11/2017,
n.27093). La giurisprudenza successiva si è, da ultimo, consolidata nell'affermare che in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies d.l. n. 193 del
2016, conv., con modificazioni, in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione 'in misura fissa', attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (cfr. Cass. sez. lav., 08/09/2020, n.18663).
1.2 – Nel caso di specie, tutte le parti – compresa la società ricorrente in riassunzione – sono concordi nell'escludere che sia configurabile un'ipotesi di trasfertismo abituale. D'altro canto, non vi è prova che sia integrato il requisito della corresponsione dell'indennità in misura fissa senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta. La società, sin dal primo grado – e in assenza di contestazioni sul punto da parte degli Istituti – aveva affermato che l'indennità di cui all'art. 161 CCNL Terziario era stata corrisposta solo nei giorni in cui gli autisti si erano effettivamente recati in trasferta e non nella giornata di sabato in cui non viaggiavano. La
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lettura – anche solo a campione – dei cedolini paga prodotti conferma che l'indennità non è stata corrisposta per ciascun giorno lavorato.
Esclusa l'applicabilità della disciplina del trasfertismo, la società sostiene che debba trovare applicazione la disciplina dell'indennità di trasferta (non essendo, invero, neppure contestata l'effettività delle prestazioni lavorative svolte al di fuori del territorio comunale ove si trovava la sede della società) e invoca, sul punto, la disciplina del comma 2 del citato art. 7quinquies del d.l n. 193/2016, in forza del quale “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
1.3 – Gli Istituti non contestano la legittima erogazione in favore degli autisti dell'indennità di trasferta di cui all'art. 161 CCNL Terziario né, conseguentemente, pretendono di recuperare a contribuzione le somme erogate a tale titolo. Ciò che è realmente in contestazione è il mancato versamento dei contributi e dei premi assicurativi da calcolarsi sulle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori autisti a titolo di lavoro straordinario che, nella prospettazione della società, non sarebbero dovute in ragione dell'erogazione della citata indennità ex art. 161 CCNL.
Gli Istituti, in particolare, sostengono che l'indennità in parola sarebbe cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto e ribadiscono, richiamando anche la precedente sentenza di questa Corte, oggetto di cassazione con rinvio, lo svolgimento da parte degli autisti interessati dal verbale ispettivo di lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali previste dal CCNL Terziario.
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
Richiamano, sul punto, anche Cass. sez. lav., n. 12000 del 08/08/2003 secondo cui “In riferimento ai lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923,n.692, e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923,n.2657, da limitazioni di orario, può configurarsi
l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente ( mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questo risulti in concreto superato”.
1.4 – La prospettazione degli Enti, tuttavia, non risulta coerente con la peculiare disciplina del contratto collettivo applicato in materia di trattamento retributivo nel settore trasporto merci di cui all'art. 161 invocato dalla società. Tale disposizione prevede: “Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a) 50%
(cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze superiori
a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120%
(centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore”.
Tale disposizione – contenuta in articoli aventi diversa numerazione, ma omologo contenuto, in versioni precedenti e successive del CCNL
Terziario – è già stata sottoposta all'attenzione della Suprema Corte in almeno due occasioni. Nella sentenza, già richiamata dal giudice di prime cure, n. 546 del 21/01/1999, si è affermato che “Non è in
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente
l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poiché la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal
R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non è estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo”. Nello stesso senso si è più di recente affermato che “l'art. 169 del CCNL applicato non può che essere letto, secondo il suo chiaro tenore letterale e la ratio sintomaticamente espressiva della volontà delle parti sociali di modulazione dell'istituto peculiarmente calibrato sulla specifica attività degli "addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano", come istitutivo di un'indennità (di trasferta) forfettizzata modulata su aliquote progressivamente crescenti (50%, 80%, 120%) in base all'entità oraria di superamento dell'ordinaria durata giornaliera (otto ore) della prestazione lavorativa (rispettivamente: da nove a undici ore;
da undici e fino a sedici ore;
superiori a sedici e fino a ventiquattro ore), avente pertanto natura retributiva e non di mero rimborso spese, come invece la diaria prevista per le missioni temporanee (esso recitando: "sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 167 ... 3, dovendo così l'indennità "Trasferta Italia" ritenersi esaustiva di ogni maggiore e diverso compenso per l'attività
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavorativa prestata dai suindicati lavoratori, in particolare a titolo di straordinario (incompatibile con quella, come si evince in particolare dal nutrito contenzioso tributario, relativo ad avvisi di accertamento per imposte dirette sottratte, in virtù della indicazione di competenze, dissimulanti lavoro straordinario, come "Trasferta Italia": ex plurimis, Cass. 6 aprile 2017, n. 9023); neppure potendo trarsi dall'art. 135, recante un elenco di "lavoratori discontinui" non inclusivo degli autotrasportatori in oggetto, la possibilità per essi di un compenso per lavoro straordinario” (Cass. sez. lav., n. 38667 del
6/12/2021).
1.5 – Trattandosi, all'evidenza, di un'indennità avente natura retributiva, diretta in larga parte a compensare il lavoro svolto in territorio extraurbano oltre il normale orario giornaliero previsto dal
CCNL – tanto che la stessa viene corrisposta solo in relazione alle prestazioni rese oltre le otto ore giornaliere, secondo aliquote crescenti della retribuzione di fatto al crescere dell'orario lavorato – si potrebbe discutere dell'assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a tale titolo ma, nel caso oggetto del presente contenzioso, come già si è rilevato in precedenza, gli Istituti non chiedono di recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di indennità ex art. 161
CCNL, ma chiedono il pagamento dei contributi sulle somme che ritengono la società avrebbe dovuto erogare agli autisti a titolo di retribuzione del lavoro straordinario prestato, aggiuntive e diverse rispetto a quelle già liquidate a titolo di indennità.
1.6 – Dovendosi escludere, alla luce dei richiamati precedenti di legittimità, la cumulabilità tra indennità ex art. 161 CCNL e compenso per lavoro straordinario, la pretesa creditoria qui in contestazione è infondata, così come statuito dal giudice di prime cure.
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – Per le ragioni esposte, gli appelli proposti dagli Istituti vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.1 – Le spese di lite del precedente grado d'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio vengono compensate tra le parti tenuto conto della complessità interpretativa della questione di diritto oggetto di causa e la necessità di riesame della vicenda alla luce di disposizioni normative sopravvenute.
2.2 - Non opera il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 atteso che gli originari appelli di e risultano depositati in data anteriore Pt_2 CP_2
all'entrata in vigore della disposizione citata (31.01.2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 16462/23 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
− Rigetta gli appelli riuniti e conferma la sentenza di primo grado;
− Spese compensate per il precedente grado d'appello, il giudizio di legittimità e la presente fase di rinvio.
Venezia, 5.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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