Articolo 1417 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1416Articolo 1418
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9 ottobre 2010
Art. 1417. Militari in congedo ed estranei alle Forze armate 1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta e' assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorita' civili. 2. La proposta e' rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. 3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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