Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 902/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 902/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 23.9.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. BARLETTA Francesco del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Patti (ME) (via Orti n. 2); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, quale successore a titolo universale di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MANUCCIA Giovanni del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via
Camiciotti n. 8); pec: ; Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
; CP_4
; Controparte_5
APPELLATI–CONTUMACI
avente ad oggetto:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) - in via preliminare, ritenere e dichiarare l'ammissibilità del reclamo proposto avverso l'Ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi e, in riforma del provvedimento impugnato, revocare l'Ordinanza collegiale pronunciata dal Tribunale di Patti in data 21-22 Novembre 2022; 2) - nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, revocare la decadenza dell'aggiudicatario per i motivi di cui alla parte narrativa e, in particolare, stante la sussistenza del requisito esimente dell'aliud pro alio e l'esistenza di vizi occulti e difformità; 3) - sempre nel merito, disporre la restituzione della cauzione versata dall'aggiudicatario provvisorio stante l'incolpevole decadenza dello stesso dall'aggiudicazione; 4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio anche di primo grado …”.
Per parte appellata:
“… 1) Confermare l'Ordinanza Collegiale ex artt. 624 comma 2 e 669 terdecies C.P.C. emessa dal Tribunale di Patti, in data 21/11/2022, con la quale il reclamo proposto dalla è stato dichiarato inammissibile;
2) Con salvezza Parte_1 di ogni altro diritto ed azione e con riserva di presentazione di ulteriori memorie difensive e documenti;
3) Con vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con reclamo ex art. 669 terdecies impugnava l'ordinanza del 28.3.2022 con Parte_2 la quale il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale Civile di Patti nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 23/2006 R.G.E. rigettava l'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza di revoca dell'aggiudicatario emessa antea per detta posizione in data 16.7.2018.
premettendo che: Parte_1
- in data 29.8.2017 era stato emesso un avviso di vendita, relativo al lotto di cui all'esecuzione immobiliare n. 23/2006 RG;
- in data 24.11.2017 aveva partecipato all'incanto pubblico e si era aggiudicata l'immobile pignorato;
- in data 24.4.2018, nelle more della scadenza del termine per il versamento del saldo del prezzo, era venuta a conoscenza, tramite le relazioni integrative redatte dallo stimatore incaricato nelle date del 19.6.2017 e del 30.11.2017, di circostanze tali da incidere in maniera decisiva sia sul valore venale del bene staggito che sulla sua consistenza effettiva;
- in data 23.1.2018, era giunta un'ulteriore integrazione del CTU, nella quale si evinceva altresì che il corpo di fabbrica identificato nella particella 32, sub 2, non era di pertinenza del bene pignorato, ma ricadeva sulla corte del sub 1 e sulla particella 36, e pertanto, era estraneo alla procedura esecutiva;
deduceva che:
- il bene staggito avrebbe dovuto esser identificato come diverso dal bene aggiudicato all'asta, in quanto essa società non sarebbe stata informata né degli interventi correttivi della stima del 19.6.2017 e del 30.11.2017, né della presenza di eternit/amianto nel tetto del fabbricato confinante con quello oggetto di acquisto, risultante dalla perizia giurata di parte del
1.10.2018; - lo smaltimento dell'eternit, da realizzarsi necessariamente di concerto con il proprietario del fabbricato limitrofo, oltre ad essere oneroso, avrebbe determinato la necessità di ricostruire il solaio e di chiudere il porticato con l'adiacente proprietà, rendendo gli ambienti non più abitabili, a causa del fatto che questi sarebbero stati privati di luce ed aria;
- la diversa fruibilità del bene oggetto dell'asta e la presenza dell'eternit/amianto avrebbero dovuto essere menzionate nello stato di descrizione dell'immobile al momento della perizia o nella documentazione che componeva il fascicolo;
- non sarebbe stato condivisibile quanto asserito dal custode giudiziario nella relazione del
4.4.2018, nel senso che:
“ nessuna difformità è stata rilevata né del sottoscritto, né dal succitato perito incaricato, che infatti, nulla di difforme rispetto alle condizioni rappresentate nella relazione di stima in atti ha fatto rilevare al custode in tale sede, né successivamente”; anche perché il consulente nella perizia del 23.0.2018 avrebbe rilevato l'estraneità alla procedura esecutiva del corpo aggiunto, in quanto ricadente nella particella 36 sub 1;
- si sarebbe trattato di un'ipotesi di aliud pro alio, che si verifica quando vi è discrasia fra il bene indicato nell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione;
ed instava:
1) per far revocare il provvedimento reso in data 28.3.2022 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 23/2006 e perché si procedesse, anche inaudita altera parte, a disporre la restituzione a favore di della cauzione versata, stante l'incolpevole Parte_1 decadenza della deducente;
2) per far ritenere e dichiarare che il bene offerto in vendita fosse affetto da vizi e difformità.
Costituitasi in giudizio, l' (quale successore di Controparte_1 [...]
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del reclamo, ed in particolare: CP_2
“… Si chiede il rigetto delle richieste avanzate ex adverso, ritenendosi non meritevole di censura il provvedimento emesso dal G.E. Dott.ssa , provvedimento che nasce dall'omesso versamento del saldo prezzo relativo al bene Per_1 immobile in questione e che così argomenta “… ritenuto che le circostanze addotte dal terzo a sostegno del proprio incolpevole mancato versamento del saldo presso sono del tutte generiche, non essendo stato edotto specificamente quali elementi abbiano condotto l'aggiudicatario a ritenere che il bene fosse diverso da quello descritto nell'avviso di vendita ...”.
L'adito Tribunale Civile di Patti così statuiva:
“… - Previa declaratoria di contumacia di e;
- Dichiara inammissibile il CP_3 CP_4 Controparte_5 reclamo n. 557/2022 R.G.; - Compensa le spese di lite. Ricorrono, altresì, i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 27.12.2022
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio davanti a questa Pt_1
Corte l , quale successore a titolo universale di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in persona CP_2 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, e riproponendo le CP_4 Controparte_5 domande disattese dal Giudice a quo con la sopra richiamata ordinanza, emessa in data 21.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 557/2022 RGAC. *
Parte appellante lamentava che l'impugnata ordinanza sarebbe errata nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che l'oggetto del reclamo fosse stato circoscritto ad un'istanza di mera revoca/modifica dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, senza introdurre in detto contesto anche ed in via autonoma un'opposizione agli atti esecutivi;
ed invero:
1. detto Collegio avrebbe ben potuto e dovuto qualificare quell'istanza come inclusiva d'una opposizione agli atti esecutivi, dal momento che:
« … l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. sez. un. 10840/2003) …»;
e che:
«La domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale (ex pluriter, Cass. 15299/2005) …»;
2. il Tribunale, investito del potere-dovere di accertare il fondamento della pretesa sostanziale:
2.1. avrebbe dovuto tener conto non solo del significato letterale delle locuzioni impiegate, ma anche della natura degli eventi descritti dalla parte, delle precisazioni fornite nel corso del giudizio, del provvedimento concreto richiesto e del comportamento processuale complessivo della parte;
2.2. avrebbe potuto inoltre considerare come implicitamente formulata un'istanza anche se non espressamente e formalmente proposta, a condizione però che si trovi in un rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi;
sicché avrebbe deciso con eccessiva frettolosità circa l'inammissibilità della domanda, qualificandola erroneamente come semplice istanza di modifica e/o revoca, senza prendere in considerazione le complessive ragioni esposte e le richieste tutte esplicitate nell'atto in questione;
e concludeva chiedendo, previa declaratoria dell'ammissibilità del reclamo, l'accoglimento dei petita tutti di prime con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
L'appellata si costituiva con atto depositato (in modalità Controparte_1 telematica) in data 1.5.2023 e, deducendo ex adverso che gli assunti dell'appellante:
- non inciderebbero su quanto disposto con l'ordinanza emessa dal Collegio del reclamo di Patti nel procedimento n. 557/2022;
- risulterebbero del tutto inammissibili, e comunque infondati, alla luce delle argomentazioni di cui alla richiamata ordinanza;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'ordinanza collegiale reclamata, in data 21.11.2022, con vittoria di spese e competenze del grado. *
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 19.5.2023 a quella del 5.6.2023 (per la trattazione), ivi, previa presa d'atto del mancato deposito, entro i termini assegnati di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa di entrambe le parti costituite, il giudizio era rimesso ex art. 127 ter comma 4 C.P.C. all'udienza del 25.9.2023 e quindi (in virtù d'ordinanza in pari data, per sovraccarico di ruolo) all'udienza del 23.9.2024, ove, in esito a deposito in modalità telematica di note scritte nelle date del 20 e 22.9.2024 – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.12.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: con atto depositato (in modalità telematica) in data 19.11.2024, la sola parte costituita che s'avvaleva delle facoltà di deposito di scritti difensivi, id est quella appellante, iterava nelle eccezioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di precedente statuizione, va in limine litis dichiarata la contumacia di in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e , che non si CP_4 Controparte_5 sono costituiti, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo (avvenuta a mezzo pec presso il procuratore rispettivamente domiciliatario).
Ciò posto, occorre premettere una breve ricostruzione in fatto, della vicenda processuale retro richiamata, nel senso che, per quanto consta dagli atti di giudizio:
a) Parte_1
- quale aggiudicataria (come da verbale in data 24.11.2017) del bene staggito nella procedura esecutiva n. 23/2006 RGE pendente in Patti, con istanza depositata in data
22.3.2018 presso il procedente G.E.;
- opinando sussistere i presupposti per la risoluzione della vendita giudiziaria de qua e lamentando d'aver accertato dopo detta aggiudicazione fatti e circostanze tanto legittimanti, nel senso che:
“… Le descritte ed effettive condizioni in cui versa l'immobile hanno indotto la sottoscritta, nella citata qualità di amministratrice unica, a determinarsi a non versare il saldo prezzo, richiedendo la restituzione di quanto depositato a titolo di cauzione …”); chiedeva:
“… Per i descritti motivi (…) conclusivamente, che il Giudice delle Esecuzioni voglia autorizzare la restituzione di quanto già versato da per la partecipazione all'asta giudiziaria Parte_3 di riferimento …”;
b) detta istanza era disattesa dal G.E. con provvedimento dell'11.4.2018, con cui si rilevava che, in difetto di ragioni legittimanti l'accoglibilità del superiore petitum, “… l'aggiudicazione deve intendersi definitiva …”;
c) perdurando l'inottemperanza dell'aggiudicataria al versamento del saldo del prezzo, seguiva in data 16.7.2018 da parte del G.E. ordinanza di declaratoria di decadenza della stessa dalla posizione proprietaria conseguita con condanna altresì alla perdita della cauzione versata (a titolo di multa);
d) con atto dell'8.10.2018 la società odierna appellante depositava ricorso con cui chiedeva al
G.E. la restituzione della cauzione:
d.1) in via principale, previa la revoca dell'ordinanza sub c); d.2) in via subordinata, in accoglimento della concorrente – e contestuale – opposizione agli atti esecutivi ex adverso così azionata, in quanto fondata sulle circostanze già illustrate con l'istanza sub a);
e) il G.E., con ordinanza del 28.3.2022:
e.1) disattendeva l'istanza sub d.1); e.2) pur dando atto in premessa dell'avvenuta proposizione d'opposizione agli atti esecutivi sub d.2), nulla al riguardo statuiva;
f) con ricorso in reclamo del 10.4.2022, la società odierna appellante:
f.1) espressamente così individuava l'oggetto del proprio gravame:
“… Con la succitata ordinanza la Dott.ssa ha ritenuto che il ricorso Persona_2 depositato in data 08/10/2019, presentato nell'interesse della fosse da rigettare Parte_3 in quanto ha ritenuto che "le circostanze addotte dal terzo a sostegno del proprio incolpevole mancato versamento del saldo prezzo sono del tutto generiche, non essendo stato dedotto specificatamente quali elementi abbiano condotto l'aggiudicatario a ritenere che il bene fosse diverso da quello descritto nell'avviso di vendita”.
Tale statuizione non appare condivisibile, conseguentemente, con l'instaurazione del presente procedimento di reclamo è intenzione della ottenere il richiesto Parte_1 provvedimento revoca/modifica dell'ordinanza di decadenza dell'aggiudicatario. A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell'odierna reclamante, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue …”;
f.2) puntualizzava l'ammissibilità del superiore petitum nei seguenti termini:
“… è prevista la revoca – pronunciabile dal giudice dell'esecuzione (su istanza dell'aggiudicatario) sino a quando l'aggiudicazione non abbia avuto esecuzione con l'emissione del decreto di trasferimento – [che] può infatti essere giustificata non solo da vizi di nullità formale del provvedimento ma anche dalla considerazione della manifesta ingiustizia del prezzo per effetto di fatti sopravvenuti alla aggiudicazione (art. 586 c.p.c.) oppure da mere valutazioni di inopportunità sopravvenuta del trasferimento (Cass.
24/01/2007, n. 1498) …”;
così, ad avviso di questa Corte: - circoscrivendo chiaramente il proprio petitum al solo provvedimento reiettivo sub e.1);
- non stigmatizzando anche l'omessa pronuncia sub e.2) quale ragione della propria iniziativa processuale e oggetto della conseguente domanda di giustizia, ossia non rinnovandola nella sede del reclamo (presumibilmente, potendo coltivare motu proprio l'opposizione agli atti esecutivi agita nonostante l'omissione degli adempimenti introduttivi da parte del G.E. sulla superiore “subordinata”);
g) con l'ordinanza oggi in riesame, il Collegio del reclamo dichiarava inammissibile il reclamo sia quanto al gravame contro il provvedimento sub e.1) sia quanto all'omessa pronuncia sub e.2):
g.1) dando atto (conformemente a quanto retro già avvisato sub e.2) e sub f.1) nonché sub f.2) che:
“… il G.E., nell'ordinanza oggi reclamata, si è limitato a rigettare la richiesta di revoca e/o modifica della detta ordinanza del 16 luglio 2018 … il G.E. si è pronunciato esclusivamente in relazione alla richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza del 16-07-2018, rigettandola, ma non pronunciandosi, invece, in relazione a quell'altra parte dell'atto ove, in via subordinata, era stata formulata opposizione agli atti esecutivi …”;
g.2) quanto al reclamo mosso alla statuizione sub e.1), affermando (del tutto condivisibilmente) che:
“… la S.C. ha precisato che il reclamo avverso tale tipologia di provvedimenti (ovvero quelli che rigettano l'istanza di modifica o di revoca di un precedente provvedimento del G.E.) afferisce esclusivamente al caso – che, nella vicenda a mano, non ricorre – dell'ordinanza che dichiara l'estinzione della procedura esecutiva o rigetta la relativa eccezione, posto che, per il resto, trova applicazione la regola per cui «in linea generale, il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione è garantito, come avverso ogni atto esecutivo, attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III, 9/03/2012, n. 3723) …» …”; g.3) avvisando ancora, con riferimento all'omessa pronuncia sub e.2), che:
“… a fronte dell'opposizione agli atti esecutivi sulla quale il G.E. non s'è pronunciato e non ha adottato i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618 c.p.c., né concesso il termine per instaurare il giudizio di merito, l'interessato può – ricorrendone i presupposti – introdurre, in via autonoma, il giudizio di merito, come si argomenta da Cassazione civile sez. III, 12/04/2022, n.11848, oppure presentare reclamo nel quale riproporre le ragioni di opposizione non vagliate e fare valere l'omessa pronuncia da parte del G.E. nella prima fase;
ipotesi che non si è verificata nel caso di specie, ove la società si è limitata a contrastare Pt_1 la decisione del G.E., limitata alla sola pronuncia di rigetto dell'istanza di revoca e/o modifica dell'ordinanza del 2018 …”;
e quanto assunto sub g.3) – ossia, non potersi statuire in difetto di domanda, nel rispetto del principio dispositivo – non merita censura:
oltre che per quanto già avvisato e rilevato retro in fatto, e segnatamente sub f) (là dove s'è chiarito come non vi sia stata l'implicita inclusione nell'oggetto del reclamo anche del thema decidendum di cui all'omessa pronuncia sub e.2); anche in diritto, atteso che:
- il potere del giudice di revoca o modifica dei provvedimenti esecutivi è disciplinato dall'art. 487 C.P.C. in virtù del quale:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione”;
ed invero, i provvedimenti adottati dal Giudice dell'esecuzione, di solito con ordinanza, non sono caratterizzati da definitività tanto che detto Ufficio può rivederli, sino che non siano stati eseguiti, al fine di correggerli, modificarli o revocarli, con il solo limite alla loro revocabilità costituito dalla loro attuazione (Cass. 17 marzo 1998 n. 2848), per la necessità di evitare incertezza in pregiudizio alle parti o, eventualmente, ad altri interessati medio tempore coinvolti:
«la legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, in coerenza con le caratteristiche di quest'ultimo, che non si svolge nel contraddittorio delle parti e non tende a un provvedimento di merito avente contenuto decisorio, e tuttavia sancisce la irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 C.P.C.). La definitività dei risultati dell'esecuzione, d'altra parte, è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (artt. 485, 615 e 512 C.P.C.), ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato (Cass. 3 luglio 1969 n. 2434; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036; in termini analoghi, con riferimento alla non revocabilità dei provvedimenti conclusivi della procedura, cfr Cass. 26.5.1993, n. 5890; Cass. 23.8.2018, n. 20994)
…».
- all'indole anche officiosa d'assunzione dell'iniziativa in ordine alla rinnovazione della valutazione, si affianca la facoltà delle parti e dei terzi di sollecitare l'esercizio di tale potere, anche se non è dato ravvisare l'esistenza d'un diritto di provocare autonomamente la modifica o la revoca di un provvedimento già adottato;
- le parti, tuttavia, possono avvalersi di specifici rimedi oppositivi qualora intendano censurare la valutazione già svolta dal giudice;
la Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che:
«il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 C.P.C., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi» (Cass. n. 26185/2011);
sicché i provvedimenti emessi dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487, primo comma,
C.P.C. sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. III, sentenza n. 16731 del 17/7/2009; Cass. civ. n. 5238/2004);
- circa il rapporto intercorrente tra il potere di revoca/modifica del Giudice dell'esecuzione e il potere delle parti di opposizione all'atto esecutivo, la Corte di cassazione con sentenza n. 3723 del 2012 ha chiarito che:
«il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di modifica o di revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (e cioè opponibili o reclamabili) solo quando, pur rimanendo inalterata la posizione delle parti rispetto a tale precedente provvedimento, possa loro derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del diniego, altrimenti consentendosi, mediante l'opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo»; pertanto, se le motivazioni addotte dal giudice a sostegno del diniego risultino pregiudizievoli per le parti coinvolte, queste hanno la possibilità di far valere i vizi del provvedimento precedente tramite l'opposizione agli atti. Tale opposizione, infatti, rappresenta, lo strumento previsto per censurare eventuali vizi di natura formale, fermo restando che, in mancanza di tale azione, il provvedimento non sarebbe neppure ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento ordinatorio del processo esecutivo che va dunque contestato con il rimedio proprio dell'opposizione agli atti esecutivi;
- è possibile proporre reclamo ex art. 669 terdecies contro tale tipo di provvedimenti – ossia, quelli che rigettano l'istanza di modifica o di revoca di un precedente provvedimento del G.E.
– ma solo nel caso in cui (come già rettamente richiamato dal Giudice a quo) si tratti di un'ordinanza che dichiara l'estinzione della procedura esecutiva o rigetta un'eccezione ad essa relativa, dal momento che la via “ordinaria” per dedurre eventuali irregolarità o illegittimità dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione è altra, id est l'opposizione agli atti esecutivi;
ed ulteriormente in fatto, poiché:
- vero è che il reclamo da parte di sarebbe stato ammissibile, nel caso in cui lo Parte_1 avesse proposto deducendo le ragioni di opposizione precedentemente non considerate e censurando ex professo anche l'omessa pronuncia sub e.2);
ma:
- vero è pure che tale contenuto sostanziale non era stato in alcun modo prospettato ovvero adeguatamente specificato, come già rilevato sub f.1) e sub f.2), non avendo l'allora reclamante contestato anche l'omessa pronuncia sub e.2), ma solo (nel merito) quanto statuito sub e.1);
sicché, in ossequio al principio dispositivo, non è condivisibile il dire di (secondo Parte_1 cui il primo Giudice avrebbe dovuto esaminare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la pretesa sostanziale sottesa alla domanda, cercando di cogliere il significato e l'intento complessivo della richiesta), per non esser stata coltivata nella sede del reclamo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. azionata in via subordinata e pretermessa dal G.E.
*
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna di alla rifusione in favore Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in applicazione dei Controparte_1 criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 733,20 totale € 5.621,20
successivamente dimidiato ad euro 2.810,60.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
- con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
Nulla va statuito quanto alla posizione delle altre parti appellate, in quanto contumaci. A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.12.2022 ed iscritto a ruolo in data 27.12.2022 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Patti emessa senza numero in data 21.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 557/2022 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
; CP_4
Controparte_5
2) rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza;
3) condanna parte appellante alla rifusione in favore della sola parte appellata costituita delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.810,60, oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito quale antistatario;
4) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, nella data del 21.3.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa Antonina MERLINO.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)