Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, proposto da
RI MP, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
CH EN, non costituito in giudizio;
per l''annullamento:
- del provvedimento prot. n.4100 del 27/02/2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e, pertanto, dell’invalidazione della convocazione alla prova svoltasi in data 10/07/2024, dell’invalidazione della prova stessa, nonché della mancata valutazione del titolo di precedenza, quale Vigile del Fuoco Volontario, in relazione alla procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell''art. 16 della Legge 28/2/1987 n. 56, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 (quattro) unità lavorative da inquadrare, nella qualifica di Operatore nel ruolo degli “Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AR ND;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
La ricorrente ha partecipato alla procedura, indetta con decreto n. 787 del 9.10.2023 del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la copertura di 212 posti del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il bando attribuisce una precedenza nell’assunzione previa valutazione di idoneità al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 del d.lgs. 8.3.2006 n. 139, iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni che abbia maturato centoventi giorni di servizio.
La ricorrente, avendo preso parte alla selezione del personale volontario del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco e per questo iscritta in uno degli elenchi riservati a detto personale, è stata inserita nella graduatoria dei candidati da selezionare con precedenza e poi sottoposta alla prova di idoneità, che ha superato.
Con decreto n. 4100 del 27.2.2025 del Comando dei Vigili del fuoco di L’Aquila, l’esito della prova di idoneità prodromica all’assunzione con precedenza, è stato annullato per carenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della stessa, in ragione del fatto che la ricorrente era stata esclusa dalla procedura di reclutamento di personale volontario, cui aveva aderito, perché non aveva superato la prova di capacità operativa.
La ricorrente è stata quindi retrocessa in posizione n. 176 della graduatoria degli aspiranti ed ha impugnato il provvedimento di annullamento per vizi di “ eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà con altri atti della medesima amministrazione, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art.97 Cost .”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto:
- attendere l’esito del giudizio pendente davanti al TAR Lazio avverso l’esclusione dalla selezione del personale volontario, perché da detto esito dipende il riconoscimento della precedenza nella procedura selettiva oggetto di causa;
- dare seguito all’esito positivo della prova di idoneità sostenuta dalla ricorrente e disporne l’assunzione per non privarsi di una valida risorsa.
Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che la ricorrente:
- ha partecipato alla procedura per il reclutamento di personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco, ma ne è stata esclusa per mancato superamento della prova di capacità operativa ;
- è stata cancellata con d.m. n. 540/2024 dall’elenco del personale volontario dei Vigili del fuoco utilmente selezionato previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 76/2004;
- ha impugnato il provvedimento di esclusione e con ordinanza del T.A.R. Lazio n. 501/2024 è stata ammessa con riserva alla ripetizione della prova di capacità operativa cui ha fatto seguito il decreto di riammissione alla procedura n. 64/2024;
- non ha superato la prova di capacità operativa ripetuta in esecuzione dell’ordinanza cautelare;
- con nota del 13.9.2024 del Ministero dell’Interno è stato confermato il d.m. 540/2024 di esclusione della ricorrente dall’elenco del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco.
Occorre premettere che la nota del 13.9.2024 (non impugnata), che ha confermato la cancellazione della ricorrente dall’elenco del personale volontario disposta con il d.m. 540/2024, non poteva avere contenuto diverso perché la ricorrente, ammessa iussu iudicis a ripetere la prova di capacità operativa, ancora una volta non è riuscita a superarla.
Analogamente, il provvedimento di annullamento della prova di idoneità della ricorrente ha un contenuto vincolato, insensibile alle dedotte censure di eccesso di potere in quanto la stessa, risultata sprovvista della precedenza riconosciuta al personale reclutato nel contingente dei volontari del Corpo dei VV FF, non poteva essere ammessa a sostenerla secondo l’ordine di priorità riservato i titolari di detta precedenza.
È infondata anche la censura di violazione dell’art. 97 Cost. per avere l’amministrazione rinunciato ad una valida risorsa, annullando la prova di idoneità positivamente sostenuta alla ricorrente.
L’art. 97 Cost. tempera il principio del buon andamento con quello di imparzialità nell’accesso ai pubblici impieghi il quale non può tollerare che la positiva valutazione di uno fra i candidati di un concorso, resa possibile dall’erroneo riconoscimento della precedenza a tal fine necessaria, vincoli l’amministrazione ad assumerlo con sacrificio della parità di trattamento dei partecipanti alla selezione, sia perché non può escludersi che fra coloro che sarebbero pretermessi vi siano candidati altrettanto o più validi, sia perché la violazione delle regole concorsuali, che garantiscono la selezione dei migliori, costituisce essa stessa un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerata la natura dell’interesse perseguito dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA GA ER, Presidente FF
AR ND, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR ND | MA GA ER |
IL SEGRETARIO