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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.12.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 allegato all'atto introduttivo, dall'avv. Vincenzo Schettino ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Latina, C.so della Repubblica n. 224,
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Curcio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Napoli, alla via Diomede Carafa n. 26,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha proposto opposizione avverso l'esecuzione esattoriale instaurata da
[...]
con pignoramento n. 05784202400003075001 con cui si ordinava all'opponente Controparte_1 il pagamento di € 179.042.81 per cartelle esattoriali relative a crediti tributari e previdenziali, nonché
a contravvenzioni al C.D.S.
Adduceva che le cartelle in oggetto erano prescritte, in quanto l' Controparte_2 nel termine di prescrizione dal giorno in cui era stato maturato il credito non aveva fornito la prova della notifica di altro atto interruttivo, precedentemente alla notifica del pignoramento.
Eccepiva anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle esattoriali. Concludeva chiedendo: “– Preliminarmente dichiarare l'invalidità della procura alle liti nonché della costituzione in giudizio dell' cosi come motivato Controparte_1 nell'ordinanza del Tribunale di Latina sopra descritta, oltre all'inammissibilità del deposito documentale di parte opposta in violazione degli artt. 74 e 87 disp. Att. c.p.c. cosi come argomentato dalla sopra descritta ordinanza del Tribunale di Latina – NEL MERITO, per i motivi su esposti,
Accertare e Dichiarare prescritte le seguenti cartelle n. 0570000062935814000,
05720030038396287000, 05720031006425813000,. 05720100012791442000,
05720110031879974000, 05720120005450468000, 05720130004389847000
05720140006438355000, 05720150008613730000, 05720160016237281000,
05720160030879933000, 05720170011013500000, 05720170021998719000
05720170028732929000, 05720170033864206000, 05720180002402685000,
05720190002681062000 05720190033667248000, 05720210015147472000,
3572018000034677000, cosi come meglio specificato nel provvedimento del Giudice Dott.ssa Serino attesa l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione validi ed efficaci;
Il tutto con vittoria di spese
e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi il difetto di Controparte_3 giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità e il rigetto dell'opposizione, concludendo nei seguenti termini “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - revocare il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione e, di conseguenza, rigettare la domanda proposta e, quindi, dichiarare la legittimità del pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, n.
05784202400003075001. - Con vittoria delle competenze e spese di lite sia della fase cautelare che di quella del merito.”.
Tanto detto, in via preliminare va rilevato, quanto all'ammissibilità della costituzione in giudizio di tramite avvocato del libero foro, che la parte ha allegato documento Controparte_1 che prova che, sulla base di specifici accordi con l'Avvocatura dello Stato, l'impossibilità di assumere la difesa dell'ente (cfr. Protocollo con Avvocatura), per cui è ammissibile il conferimento della procura in atti al difensore di parte opposta.
Va osservato, infatti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l' Controparte_1
è autorizzata e può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di
[...] carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 (rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (abrogato con d.lgs. 36/2023)
e che, sulla base del predetto protocollo, l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, tra gli altri, nelle liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile
e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato
– anche l' . Controparte_1
Ai sensi dell'art.
4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, infatti, “1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611 (disposizione che prevede che Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza), si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non Controparte_2 avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Visto che parte opposta ha depositato documentazione rappresentata dal Protocollo sottoscritto con Contr l'ente, per cui vi è giustificazione per la quale l' non si è avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la sua costituzione è ammissibile.
Detto ciò, il credito azionato mediante l'esecuzione esattoriale oggetto di opposizione è costituito in parte da entrate tributarie.
Ciò detto, occorre richiamare l'art. 57 del d.p.r. 602/1973 in materia di riscossione esattoriale a mente del quale non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Va, sul punto, tenuto presente che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/18, ha dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso recante l'intimazione ad adempiere.
Tale sentenza, tuttavia, va interpretata nel senso che in tutti i casi in cui è esperibile il primo strumento di tutela, lo sbarramento alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non genera un vuoto di tutela del contribuente, ma è volto solamente ad evitare una tutela giurisdizionale concorrente, in quanto l'opposizione non può avere una funzione recuperatoria di un ricorso del
D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non proposto nel prescritto termine di decadenza.
Ne deriva non solo il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma anche l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. che abbiano funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano
– e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.
Va, poi, rilevato che anche in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario (cfr. Cass. Sez. Unite 2098/25, che ha affermato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Non sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice adito in ordine ai crediti tributari per l'eccezione di prescrizione sia maturata precedentemente che successivamente alle notifiche delle cartelle sia se esse sono da ritenersi valide sia se siano da ritenersi nulle o invalide o inefficaci.
Quanto agli ulteriori crediti previdenziali, per sanzioni rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario e per violazione del c.d.s., invece, afferenti le cartelle 05720000062935814000,
05720030038396287000, 05720160030879933000, 05720170028732929000 e l'avviso di addebito n. 35720180000346770000, si osserva quanto segue.
Quanto all'avviso di addebito 35720180000346770000, non risulta alcuna notifica in atti.
Quanto agli atti interruttivi, la cartella di pagamento n. 05720000062935814000 non risulta regolarmente notificata, la cartella di pagamento n. 05720030038396287000 risulta notificata il
27.06.2003, la cartella di pagamento n. 05720160030879933000 non risulta regolarmente notificata per indirizzo insufficiente, la cartella di pagamento n. 05720170028732929000 non risulta regolarmente notificata, in quanto non si comprende a norma di quale disposizione sia eseguita e le ricerche effettuate né è allegata certificazione anagrafica, essendo anche in parte non leggibile l'indicazione di cui alla relata.
Quanto poi, agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
N. 05720169007532778/000 non risulta notificata regolare per indirizzo insufficiente. Quanto all'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 057 2022 90048402 21/000 risulta regolarmente effettuata in data 28.02.2023, così come l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 057 2024 90014540
70/000 notificata il 07.03.2024, ma il termine di prescrizione era già decorso.
Ne deriva che con riferimento ai crediti indicati, in assenza di validi atti interruttivi successivi alle notifiche indicate e in assenza di notifiche regolari, il termine di prescrizione era decorso.
Le spese vanno compensate, vista la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara e accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti avanzati da parte di relativamente alle cartelle 05720000062935814000, Controparte_1
05720030038396287000, 05720160030879933000, 05720170028732929000 e l'avviso di addebito n. 35720180000346770000,
- rigetta per il resto l'opposizione dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice adito,
- compensa le spese.
Latina, 06.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)