CASS
Sentenza 13 gennaio 2022
Sentenza 13 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1115 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, confermata la sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città nei confronti di ET FA, limitatamente alla condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., ha rideterminato la pena principale nonché la durata delle pene accessorie fallimentari applicatele. 2. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputata ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non essendosi fatta carico, la sentenza impugnata, di dare compiuta e convincente risposta ai rilievi di gravame, quanto meno in ordine all'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., rilevando come la Corte territoriale, riducendo di soli dieci giorni la pena inflitta all'imputàta, a seguito della declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per il quale costei era stata condannata in primo grado, avesse violato il principio del divieto di reformatio in peius: infatti l'aumento di pena applicato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen., posto in continuazione con quello, più grave, di cui all'art. 216, comma 1, n.
2.L.F., era stato fissato in quindici giorni. 3. Con requisitoria in data 23 marzo 2021, regolarmente notificata alle parti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottoressa AN PI, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 6 aprile 2021, il difensore dell'imputata ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale, sinteticamente riportato 'l'iter motivazionale' della sentenza di primo grado a sostegno dell' affermazione della responsabilità di ET FA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale - da costei commesso, nella veste di amministratore della fallita EUROCREDIT Srl., fornendo al Curatore fallimentare le scritture obbligatorie per legge in maniera incompleta (segnatamente, senza depositare il libro inventari per gli anni 2009 e 2010, il libro dei beni strumentali dal 2005 al 2019, il libro giornale per gli anni 2009 e 2010, il registro delle fatture, come si evince dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella posta a corredo della sentenza di secondo grado, alla stregua di quanto stabilito da pacifica giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - ha ritenuto che con esso il motivo d'appello, sviluppato per contrastarla, non si fosse affatto confrontato, essendosi limitato: <
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1115 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, confermata la sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città nei confronti di ET FA, limitatamente alla condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., ha rideterminato la pena principale nonché la durata delle pene accessorie fallimentari applicatele. 2. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputata ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non essendosi fatta carico, la sentenza impugnata, di dare compiuta e convincente risposta ai rilievi di gravame, quanto meno in ordine all'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., rilevando come la Corte territoriale, riducendo di soli dieci giorni la pena inflitta all'imputàta, a seguito della declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per il quale costei era stata condannata in primo grado, avesse violato il principio del divieto di reformatio in peius: infatti l'aumento di pena applicato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen., posto in continuazione con quello, più grave, di cui all'art. 216, comma 1, n.
2.L.F., era stato fissato in quindici giorni. 3. Con requisitoria in data 23 marzo 2021, regolarmente notificata alle parti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottoressa AN PI, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 6 aprile 2021, il difensore dell'imputata ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale, sinteticamente riportato 'l'iter motivazionale' della sentenza di primo grado a sostegno dell' affermazione della responsabilità di ET FA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale - da costei commesso, nella veste di amministratore della fallita EUROCREDIT Srl., fornendo al Curatore fallimentare le scritture obbligatorie per legge in maniera incompleta (segnatamente, senza depositare il libro inventari per gli anni 2009 e 2010, il libro dei beni strumentali dal 2005 al 2019, il libro giornale per gli anni 2009 e 2010, il registro delle fatture, come si evince dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella posta a corredo della sentenza di secondo grado, alla stregua di quanto stabilito da pacifica giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - ha ritenuto che con esso il motivo d'appello, sviluppato per contrastarla, non si fosse affatto confrontato, essendosi limitato: <