TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 58
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione norme su illecito professionale e dichiarazioni

    La Corte ha ritenuto che la controinteressata abbia reso una dichiarazione esauriente, non omettendo alcuna circostanza rilevante, e che la risoluzione contrattuale invocata non costituisca più un grave illecito professionale in quanto avvenuta oltre il termine triennale di rilevanza. Inoltre, la vicenda penale riguardante un'ex dipendente non configura un illecito professionale per la società, dato che la dipendente non rientra tra i soggetti rilevanti per la normativa e la società ha dichiarato l'accaduto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria nella valutazione dell'affidabilità

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante non sia tenuta a motivare in modo analitico le ammissioni, potendo la motivazione essere implicita nell'ammissione alla gara, specialmente quando l'impresa ha reso una dichiarazione completa.

  • Rigettato
    Mancanza di misure di self-cleaning

    La Corte ha affermato che, non sussistendo un grave illecito professionale, la controinteressata non era tenuta all'adozione di misure di 'self-cleaning'. L'amministrazione non ha svolto istruttoria su una causa di esclusione ritenuta insussistente.

  • Rigettato
    Mancata indicazione degli oneri per la sicurezza e costi della manodopera

    La Corte ha accertato che gli oneri per la sicurezza sono stati indicati. Per quanto riguarda i costi della manodopera, la controinteressata si è attenuta alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che non prevedeva tale indicazione. La gara era qualificata come 'fornitura senza posa in opera', esonerando dall'indicazione dei costi della manodopera. La stazione appaltante non ha richiesto tale indicazione e la documentazione di gara non era fuorviante.

  • Rigettato
    Offerta anormalmente bassa

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante abbia ampia discrezionalità nella verifica facoltativa delle offerte anormalmente basse. La ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche senza dimostrare concretamente l'anomalia. Inoltre, trattandosi di un accordo quadro, i costi della sicurezza e la percentuale media di ribasso non consentono di desumere con chiarezza un'incongruità dell'offerta, poiché i costi indicati si riferiscono a singoli interventi e non agli oneri complessivi, la cui frequenza non è preventivabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 58
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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