Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
S- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG S-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale - S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pierfrancesco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
1) della deliberazione del Direttore Generale dell’S- - S-n. S-datata S-, pubblicata dall'S- per giorni quindici (non comunicata), con cui il “ servizio di manutenzione dello strumentario chirurgico di proprietà S- ” è stato aggiudicato in via definitiva ad S- Spa;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
2.a) l’atto di estremi e contenuto sconosciuti con cui l'Amministrazione ha effettuato la verifica (con esito positivo) sul possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
2.b) la proposta di aggiudicazione, sconosciuta nei contenuti, citata nella Delibera S-/2025;
2.c) tutti i verbali di gara;
2.d) l’accordo quadro qualora medio tempore stipulato e gli ordinativi nelle more attivati;
nonché per la dichiarazione di inefficacia ex artt. 121 e 122 D.lgs. 104/2010, dell'accordo quadro nelle more eventualmente sottoscritto tra S- S-e S- Spa e gli ordinativi eventualmente già attivati, con espressa domanda di subentrare nel suddetto accordo quadro e relativi ordinativi, ovvero, in via estremamente subordinata, al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S- e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale - S-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AS BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando dell’11 giugno 2025, l’Azienda Unità Sanitaria S- - S-(d’ora in poi, anche solo AUSL o Stazione appaltante), odierna resistente, ha indetto una gara d’appalto mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59, comma 3, del citato decreto per l’affidamento del servizio di manutenzione dello strumentario chirurgico di proprietà della AUSL.
Il valore della procedura di gara è stato stimato in € 424.000,00 iva esclusa, importo in cui è computato il valore relativo alla durata quadriennale del contratto (€ 320.000,00), il valore della opzione di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del c.d. quinto d’obbligo ex art. 120, comma 9, del Codice (€ 64.000,00) ed il valore della opzione di proroga per mesi sei ex art. 120, comma 10, del Codice (€ 40.000,00).
Il Disciplinare di gara ha previsto che l’aggiudicazione dell’appalto sarebbe avvenuta sulla base del solo parametro prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice (% di ribasso più alta sui prezzi posti a base d’asta), previa valutazione di conformità di quanto offerto a quanto richiesto (art. 18).
All’art. 16 il Disciplinare ha previsto altresì l’inserimento nella documentazione di gara di una “ relazione descrittiva e illustrativa delle modalità di esecuzione del servizio ”, nel mentre all’art. 17 ha disciplinato i contenuti dell’Offerta Economica.
Le attività oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione sono state descritte nel Capitolato speciale di appalto.
Entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, fissato dall’art. 13 del Disciplinare di gara al 15 luglio 2025, hanno partecipato tre operatori economici, tra cui la società S-Srl, odierna ricorrente, collocatasi al secondo posto, e S- PA (d’ora in poi, anche solo S-), odierna controinteressata, prima graduata.
Con deliberazione DG n. S-dell’S-, di cui in epigrafe, la Stazione appaltante ha disposto di aggiudicare la gara ad S- dando atto che “ in conformità agli accertamenti condotti, l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dagli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 ”.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 ottobre 2025, la società S-Srl, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità nei procedimenti di evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza, correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento, difetto di istruttoria;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023. Eccesso di poter per difetto di istruttoria;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 110 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di correttezza, giusto procedimento in materia di anomalia. Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituita in giudizio, in data 23 ottobre 2025, la società S- Spa, depositando poi, in data 3 novembre 2025, articolata memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, in data 29 ottobre 2025, S-, depositando poi, in data 3 novembre 2025, articolata memoria con cui ha chiesto anch’essa la reiezione del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla proposta istanza cautelare.
Le parti hanno poi depositato relative memorie e infine, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, dopo articolata discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Col primo motivo di ricorso parte ricorrente riporta dapprima le disposizioni di cui all’art. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, relative all’esclusione di un partecipante alla gara per illecito professionale, e, poi, afferma che “ Dal quadro normativa sopra delineato discende che l’operatore economico è tenuto a formulare la dichiarazione di sussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs, n. 36/2023, senza potersi sostituire alla Stazione Appaltante, la quale è tenuta a valutare l’affidabilità sulla base di tale dichiarazione. In tal senso viene affermato in giurisprudenza che i principi posti a base del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 36 del 2023), rappresentati dal principio del risultato (art. 1), dal principio di buona fede (art. 5), nonché dal principio della fiducia introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, impongono che l’operatore economico in sede di gara formuli corrette dichiarazioni circa l’insussistenza di clausole di esclusione e che siano veritiere …” ma ciò non sarebbe avvenuto nella presente vicenda in quanto “ Nel caso di specie la società controinteressata nel DGUE ha dichiarato di non essere incorsa in “gravi illeciti professionali” (pag. 15 doc. 6) ” mentre “ In realtà, la S- si resa responsabile di gravi illeciti professionali riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 98 co. 3 lett. C e di condotte riconducibili anche all’art. 98 co. 3 lett. H punto 5. ”.
Premesso quanto sopra parte ricorrente afferma poi che “ la S-, come accertato giudizialmente dal S-, si è resa responsabile di un grave inadempimento contrattuale, che ha portato alla risoluzione del contratto (confermato giudizialmente) con l’ASP di S- nella fornitura di materiali sanitari. Tale rapporto era sfociato anche in un procedimento penale che ha coinvolto un dipendente della società per gravi eventi penalmente relativi alla medesima fornitura con indubbio vantaggio per la società. Tali elementi sono stati desunti da un recente provvedimento di esclusione della società S- Spa adottato dall’azienda regionale lombarda S- nell’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Si tratta della Determina di esclusione n. 576 dell’11.7.2025…, preceduta dalla nota del 4.7.2025… Sulla base degli elementi sopra descritti e comprovati documentalmente emerge che la dichiarazione resa nel DGUE non sia conforme alla reale situazione di fatto che interessa la società controinteressata, la quale è incorsa nella fattispecie tipica di esclusione ex art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. c, quanto meno in relazione alla risoluzione del contratto di appalto ed alla vicenda penale per fatti che direttamente hanno interessato la fornitura ad ASP S-. Dal che deriva che la S- PA avrebbe dovuto essere esclusa sia per la dichiarazione non corretta resa in sede di gara, sia per la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 95 (grave illecito professionale). ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che parte ricorrente formula, col primo motivo di ricorso, una duplice censura, affermando che S- non avrebbe assolto agli obblighi dichiarativi e che la stessa avrebbe commesso un grave illecito professionale con riferimento alla vicenda della risoluzione con l’ASP di S- ed all’inchiesta penale che ha coinvolto una sua ex dipendente.
Con riferimento alla prima censura, relativa all’omissione degli obblighi dichiarativi, il Collegio osserva che S- in sede di gara ha prodotto una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti che, a p. 4, riporta “ per completezza ” tutta la vicenda relativa alla risoluzione per inadempimento disposta dalla ASP di S- con deliberazione del 6 agosto 2020, dando altresì conto della pronuncia del TAR Palermo (sentenza n. 2517/2021) e di quella del Tribunale Civile di Palermo (sentenza n. 237/2025) ad essa sfavorevoli relative a tale vicenda.
Inoltre con la medesima dichiarazione, lunga ben due pagine, S- ha informato la Stazione appaltante di avere avuto notizia che una sua ex dipendente era stata coinvolta in un procedimento penale per presunta corruzione con la predetta ASP di S-.
Ne deriva, dunque, che l’odierna controinteressata non ha omesso alcuna circostanza rispetto alla sua situazione, dando piena contezza alla Stazione appaltante di quanto accaduto, e, pertanto, non può ritenersi la sua dichiarazione omissiva, anche se la stessa ha dichiarato di non avere commesso alcun grave illecito professionale, atteso che la stessa non ha taciuto alcuna circostanza alla stessa occorsa producendo alla Stazione appaltante una esauriente dichiarazione che l’AUSL S- - S-ben ha potuto valutare nella sua interezza.
Per quanto attiene, poi, alla censura relativa al fatto che S- sarebbe incorsa in un grave illecito professionale che avrebbe giustificato la sua esclusione, come peraltro avvenuto ad opera dell’azienda regionale lombarda S- con determina di esclusione n. 576 dell’11 luglio 2025 in un appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, il Collegio rileva che nella presente vicenda non si è in presenza di un grave illecito professionale da parte della controinteressata, come correttamente deciso dalla Stazione appaltante, per le ragioni in appresso indicate.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che, per quanto attiene alla risoluzione del contratto disposta dall’ASP di S-, va evidenziato che l’art. 95, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 prevede, quale causa di esclusione del concorrente, il fatto che lo stesso “ abbia commesso un illecito professionale grave ” e il successivo art. 96, comma 10, lett. c), prevede poi che “ le cause di esclusione di cui all’art. 95 rilevano:…c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. ”.
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate ne deriva che, nella presente vicenda, quanto accaduto presso l’ASP di S-, ossia l’inadempimento di S- che ha comportato la risoluzione del contratto da parte dalla predetta ASP, aveva valore per tre anni dalla data di commissione del fatto, data che non può che coincidere con la risoluzione disposta dalla ASP di S- in data 6 agosto 2020, e, dunque, tale risoluzione non poteva più costituire un grave illecito professionale al momento dello svolgimento della gara di che trattasi in quanto in tale momento erano passati più di tre anni dalla commissione del fatto.
Sul punto risulta, dunque, condivisibile quanto dedotto dalla difesa della controinteressata secondo cui “ Come noto, l’articolo 95, comma 1 del Codice annovera, tra le “cause di esclusione non automatica”, la commissione di un illecito professionale grave, le cui fattispecie sono indicate all’articolo 98. Tra le fattispecie configuranti un illecito professionale grave rientra la “condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale” (art. 98 comma 3 lett. c). Il d.lgs. 36/2023 – a differenza del precedente Codice, d.lgs. 50/2016 – individua in modo chiaro il lasso temporale nell’ambito del quale siffatte situazioni assumono rilevanza ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutarle onde accertare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale. Siffatta individuazione si pone in linea con l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a determinare “il periodo massimo di esclusione”, precisando che “se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4” (paragrafo, quest’ultimo, che – alla lett. c – contempla la causa di esclusione dell’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali). Nel caso di specie la ricorrente ha del tutto obliterato i limiti temporali massimi stabiliti dal vigente Codice, oltre i quali non possono trovare più applicazione le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici. In particolare, viene in rilievo quanto disposto dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3) del Codice, che, con riferimento agli illeciti professionali derivanti da condotte inadempienti di cui art. 98 comma 3 lett. c (cui si ascrive la risoluzione contrattuale disposta dalla ASP S-), stabilisce che il triennio di rilevanza della causa di esclusione inizia a decorrere dalla data di “commissione del fatto” rappresentata nel caso di specie dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale. Nella vicenda in esame, il triennio ha iniziato a decorrere il giorno 6 agosto 2020 (data di adozione della deliberazione n. 1006 dell’ASP di S-) ed è conseguentemente venuto a scadenza in data 6 agosto 2023, circa due anni prima dell’indizione della procedura di gara di cui si verte, avviata con bando del 11.06.2025. Ne deriva che la censura della ricorrente si fonda su un asserito illecito professionale (risoluzione contrattuale disposta dall’ASP S- con deliberazione n. 1006 del 6 agosto 2020) verificatosi in un periodo che supera il suddetto limite temporale di rilevanza della causa di esclusione, sicchè il fatto in questione, con riferimento alla procedura di cui trattasi, non può assumere più rilevanza come illecito professionale grave, e dunque, non potrebbe giustificare l’esclusione della impresa dalla gara. Di tanto nella dichiarazione resa in sede di gara (in cui S- ha descritto in modo puntuale i fatti e i contenuti del provvedimento di risoluzione reso dall’ASP S-) S- ha dato conto alla Stazione appaltante. Va precisato che nessuna rilevanza può assumere la pubblicazione della sentenza n. 237/2025 del 18 gennaio 2025 del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di imprese, che ha definito in primo grado la controversia civile tra S- e la ASP S- avente ad oggetto la predetta risoluzione contrattuale (la sentenza peraltro è stata appellata - giudizio RG n. 671/2025 - con udienza fissata per il 26.09.2025). Infatti il decorso del termine massimo di rilevanza a fini escludenti dell’illecito, decorrente “dalla commissione del fatto”, non può se non rimanere insensibile rispetto al successivo evolversi dell’eventuale contenzioso che ha ad oggetto quel fatto. Diversamente opinando si vanificherebbe la valenza del termine temporale massimo di rilevanza stabilito dalla legge, addivenendo alla previsione di un termine “mobile” o a “geometria variabile” dipendente da circostanze eventuali e rimesse alla disponibilità degli operatori economici (cfr., su fattispecie analoghe, TAR Sicilia Catania, II, 06.05.2024, n. 1679; TAR Lazio, IV, 22.10.2024, n. 18286). ”.
Né su tale punto risulta fondato quanto affermato da parte ricorrente nella memoria depositata in data 24 novembre 2025, in cui la stessa ha affermato che “ Per espressa previsione dell’art. 96 co. 10 il termine di tre anni per valutare l’illecito non trova applicazione nei casi di cui all’art. 98 co. 3 lettera b) (“condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”), nell’ambito del quale ricade la posizione della controinteressata. Va, infatti, ricordato che nella censura esposta nel ricorso, è stato espressamente richiamato il precedente giurisprudenziale del Tar Lazio (rectius: Milano) 310/25, confermato dal Consiglio di Stato che (che come si evince dalla difese della controinteressata non è stato riformato) nell’ambito del quale era stato evidenziato come legittimo motivo di esclusione il fatto che il “concorrente non aveva dichiarato la vicenda giudiziaria riguardante un suo dipendente, l’ingegnere OMISSIS-, coinvolto nel procedimento penale avviato dalla Procura di S- in relazione alla predetta gara [..]”. ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva, in via preliminare, che quanto affermato da parte ricorrente nella memoria costituisce censura nuova rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto nel ricorso parte ricorrente ha affermato che il grave illecito professionale commesso da S- rientrava nella previsione di cui all’art. 98, comma 3, lett. c) mentre con la memoria del 24 novembre 2025 la stessa cambia versione affermando che la posizione di S- nel presente caso integra la (diversa) fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), con una censura palesemente tardiva in quanto formulata con memoria che, per quanto notificata, è del tutto fuori termine rispetto agli atti di gara impugnati.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel presente caso, non si è in presenza di una situazione di grave illecito professionale ex art. 98, comma 3, lettera b) in quanto S- ha dichiarato tutto quanto ad essa occorso alla Stazione appaltante e, dunque, ci si trova in presenza di una delle situazioni individuate dall’art. 98, comma 3, lett. c), (“ condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ;”), situazioni per cui il limite temporale dei tre anni è pienamente operante.
Il caso deciso dal TAR Lombardia con sentenza n. 310/2025 riguardava, invece, una gara in cui S- non aveva dichiarato tutte le circostanze ad essa occorse e, dunque, tale pronuncia risulta inconferente rispetto alla vicenda che ci occupa.
Per quanto attiene, poi, alla vicenda penale che ha coinvolto una ex dipendente della società S-, il Collegio rileva che il Consiglio di Stato nella sentenza n. S- ha affermato che “ deve ritenersi che la circostanza per la quale la S-non fosse più dipendente (da più di un anno prima della pubblicazione del bando di gara) di S-e che la stessa non fosse titolare di alcun potere di rappresentanza o direttivo nell’ambito della società non è sufficiente ad elidere l’obbligo del concorrente di dichiarare la suddetta vicenda, nella complessità dei profili di astratta rilevanza della stessa, ai fini del compimento da parte della stazione appaltante di una valutazione completa della affidabilità professionale del concorrente. ”, così dando atto del fatto che in quella vicenda la società S-, contrariamente a quanto avvenuto nella presente gara, non aveva dichiarato il fatto occorso ad una sua ex dipendente.
Statuito quanto sopra in merito alla differenza della presente vicenda (dove S- ha dichiarato a p. 6 della propria dichiarazione quanto accaduto ad una propria ex dipendente) il Collegio osserva poi che tale ex dipendente pacificamente non rientra fra i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e, pertanto, data tale posizione, quanto dalla stessa commesso non può configurare in capo ad S- un grave illecito professionale come condivisibilmente dedotto dalla difesa della controinteressata secondo cui “ Appare evidente l’infondatezza dell’assunto di controparte che pone a base dell’esclusione una disposizione normativa abrogata e non applicabile nella specie ratione temporis, non avvedendosi la ricorrente del diverso contesto fattuale e normativo in cui la procedura di gara di cui si verte deve essere inquadrata. E’ del tutto noto che con il nuovo Codice di cui al d.lgs. 36/2023, applicabile nella specie, si è passati da una nozione normativa dell’illecito professionale connotata dal carattere “aperto” ad ogni condotta astrattamente incidente sulla professionalità e integrità dell’operatore economico, ad una rigida tipizzazione tassativa degli elementi dell’illecito, dei mezzi di prova adeguati e dei soggetti rilevanti. Come noto, l’art. 98 comma 1 del Codice dispone che l’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico, salvo nei casi di commissione dei reati di cui al comma 3 lett. g) e h) in cui rileva se compiuto dai soggetti di cui all’art. 94 comma 3, norma che delimita rigorosamente il novero dei soggetti per conto dei quali la Società deve rendere dichiarazioni sostitutive prevedendo che: “L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti”. Nella specie, il soggetto coinvolto nel surriferito procedimento penale, pacificamente, non rientra nell’elenco tassativo previsto dalle surriferite disposizioni del Codice, in quanto (i) la ex dipendente non ha mai assunto alcun ruolo rilevante ai sensi dell’art. 94 comma 3 del d.lgs. 36/2023 (il fatto non è in contestazione – doc. 6); (ii) la ex dipendente è comunque cessata dal rapporto lavorativo già nel dicembre 2020 (doc. 7). La Società S- è del tutto estranea al procedimento penale (anche tale fatto non è contestato). Non ricorrono pertanto i presupposti per ritenere che il fatto esaminato integri un illecito professionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 98 comma 3 lett. g) e h) e 94 comma 3 del Codice. ”.
Infine, per quanto concerne la circostanza che S- risulta essere stata esclusa ad opera dell’azienda regionale lombarda S- con determina di esclusione n. 576 dell’11 luglio 2025 in un appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, il Collegio rileva che tale procedura risultava regolata ancora dal D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, per essa valevano ancora le norme in materia di esclusione che, come detto sopra, sono state significativamente modificate dal nuovo codice degli appalti approvato con il D.lgs. n. 36/2023 che risulta applicabile, ratione temporis , alla gara in oggetto.
Per tutto quanto sopra espresso, dunque, risulta infondato quanto affermato da parte ricorrente a chiusura del primo motivo di ricorso secondo cui “ la dichiarazione resa nel DGUE non sia conforme alla reale situazione di fatto che interessa la società controinteressata, la quale è incorsa nella fattispecie tipica di esclusione ex art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. c, quanto meno in relazione alla risoluzione del contratto di appalto ed alla vicenda penale per fatti che direttamente hanno interessato la fornitura ad ASP S-. Dal che deriva che la S- PA avrebbe dovuto essere esclusa sia per la dichiarazione non corretta resa in sede di gara, sia per la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 95 (grave illecito professionale). ” atteso che S- ha reso una dichiarazione esauriente (e, dunque, corretta) circa la propria situazione professionale, ben rappresentando tutte le circostanze ad essa occorse, e la stessa, altresì, non si è resa colpevole di un grave illecito professionale per le ragioni sopra esposte.
3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “ La società S- ad onore del vero risulta aver presentato in sede di gara la “dichiarazione sostitutiva di possesso requisiti”, nella quale per (asserita) “completezza” informa dell’esistenza del procedimento civile inerente la risoluzione del contratto per grave inadempimento comminata dall’ASP di S- ” ma, secondo parte ricorrente, “ In ogni caso risulta dirimente il fatto che l’S- S-non ha in alcuna maniera valutato tale particolare posizione della controinteressata, il cui precedente conclamato grave inadempimento ad un contratto (peraltro nel settore analogo a quello oggetto della presente gara) mette in serio dubbio l’affidabilità di tale operatore. Ciò è tanto vero che in una recente gara perfettamente analoga a quella di cui è causa l’Amministrazione appaltante (ARIA) ne ha comminato l’esclusione (cfr. provvedimento ARIA docc. 10 e 11 cit.). Pertanto, il fatto che l’S- S-abbia completamento omesso di valutare i fatti afferenti la precedente risoluzione del contratto con ASL S- costituisce motivo autonomo di esclusione per difetto assoluto di motivazione .”.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che la Stazione appaltante non ha espresso una articolata motivazione in ordine all’ammissione alla gara di S- ma questo non significa che la stessa non abbia valutato la documentazione presentata dalla stessa, fra cui va ricordata la dichiarazione sostitutiva rispetto ai requisiti (già sopra menzionata) depositata da S- in cui la stessa ha dato pienamente conto delle pregresse vicende relative alla risoluzione disposta dalla ASP di S- e della vicenda penale afferente ad una propria ex dipendente.
Ne deriva, dunque, che risulta infondata la censura di parte ricorrente secondo cui la AUSL S- di S-non avrebbe valutato tale dichiarazione omettendo, dunque, di valutare i fatti occorsi ad S- e ciò anche in base a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza secondo cui “ qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale - qui peraltro non ricorrente secondo quanto dianzi indicato - abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, S-019). ” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8661/2025).
4.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente ricorda la previsione dell’art. 5 del Disciplinare di gara secondo cui “ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità .” e, poi, afferma che “ Nel caso di specie, come sopra esposto, la società controinteressata nel DGUE non ha indicato alcuna misura di self cleaning relativamente all’illecito professionale di cui all’art. 98 co. 1 lett. C, ancorché tale illecito sia stato – di fatto – riconosciuto nella citata “dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti”… L’Amministrazione ha, inoltre, del tutto omesso di rispettare il citato co. 3 dell’art. 5 del disciplinare da cui tenore si evince che le cause di esclusione di cui all’art. 95 avrebbero dovuto essere oggetto di apposita istruttoria in contraddittorio. Di contro, dall’esame dell’aggiudicazione si evince il fatto che la SA non abbia effettuato alcun tipo di valutazione sulle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice .”.
4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che S- ha dichiarato tutti i fatti ad essa occorsi ma non ha mai dichiarato di aver commesso un grave illecito professionale, illecito che, per quanto sopra detto con riferimento allo scrutinio del primo motivo di ricorso, non sussiste nella presente vicenda per le ragioni già sopra esposte.
Ne deriva, dunque, che la stessa non era tenuta all’adozione di misure di self cleaning.
Inoltre la Stazione appaltante non ha svolto alcuna istruttoria sulla causa di esclusione di cui all’art. 95 in quanto non ha ritenuto sussistente tale causa avendo ammesso S- alla gara di che trattasi con giudizio sintetico che, per quanto detto con riferimento al secondo motivo di ricorso, risulta essere del tutto legittimo e corretto.
5.1. - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “ Nel caso di specie l’offerta economica della società S- Spa non indica gli oneri per la sicurezza e costi della manodopera .” e, dunque, preso atto di quanto stabilito dall’art. 108, comma 9, del Codice degli appalti secondo cui tale indicazione è obbligatoria a pena di esclusione, ne deriva che “ l’omessa indicazione di tali costi nell’offerta economica di S- PA ne determina l’esclusione automatica, con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione .”.
5.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che S-, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha dichiarato gli oneri per la sicurezza come si evince dalla semplice lettura dell’offerta economica della stessa, in cui i predetti oneri sono riportati.
Per quanto attiene, invece, al costo della manodopera, risulta confermato dalla stessa S- che tale costo non è stato dichiarato ma tale circostanza, nella peculiare vicenda di che trattasi, non comporta l’illegittimità dell’offerta di S- per mancata indicazione del costo della manodopera.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che S- si è attenuta alla modulistica predisposta per la gara dalla Stazione appaltante, compilando il modello di offerta economica approntato dalla predetta Stazione, modello che, ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di gara, era obbligatorio compilare pena l’inammissibilità dell’offerta.
Ciò posto, va rilevato che il predetto modello di offerta economica non recava un campo per l’indicazione del costo della manodopera e, dunque, non prevedeva l’indicazione nell’offerta di tale dato e, pertanto, la mancata indicazione da parte di S- di tale dato non può essere imputata alla stessa in quanto essa si è attenuta nella compilazione dell’offerta economica alla documentazione prevista, a pena di inammissibilità dell’offerta, dalla Stazione appaltante.
Sul punto risultano dunque condivisibili le (corpose) argomentazioni della controinteressata secondo cui “ La lex specialis di gara non contiene la prescrizione dell’indicazione separata del costo della manodopera, né prefigurava una ipotesi di esclusione nel caso di mancata indicazione dello stesso. Dall’analisi del disciplinare di gara e dei relativi allegati emerge anche la predisposizione di un Modello di Offerta Economica, da utilizzare obbligatoriamente, che non indica il costo della manodopera e non ne prevede uno spazio apposito. Il disciplinare di gara, all’art. 17 rubricato “Offerta Economica”, indica in modo tassativo i contenuti dell’offerta economica in cui non è ricompreso il costo della manodopera e impone altresì l’utilizzo dell’allegato Modello, stabilendo: “L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità descritte nei manuali di cui al paragrafo 1.1, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) indicazione a sistema, della % di sconto offerta, così come risultante dalla compilazione del “Modello offerta economica” per ciascun lotto di partecipazione; b) offerta economica redatta sul “Modello offerta economica” disponibile tra la documentazione di gara, da produrre ed allegare nella sezione “Allegato Economico”. Il file del Modello offerta deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al precedente articolo. Nel modello offerta si dovrà indicare: − il prezzo unitario offerto; − la percentuale di ribasso praticata sulla base d’asta; c) listino prezzi per ulteriori tipologie di interventi non inclusi nell’elenco di gara; d) dichiarazione della % di sconto da applicare sugli interventi a listino; la % di sconto applicata sul listino non potrà essere inferiore a quella praticata in sede di gara. In caso di discordanza fra l’Importo complessivo offerto indicato a Sistema e quello risultante dalla compilazione del Modello offerta allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello offerta. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta”. Nel “Modello Offerta Economica (cfr. doc. 9) non è prevista l’indicazione del costo della manodopera. S- ha compilato correttamente il predetto Modello. L’art. 13 del disciplinare espressamente stabilisce che “Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare”. Non solo. All’art. 3 del disciplinare l’appalto viene espressamente qualificato come “fornitura senza posa in opera” ai fini della quantificazione pari a zero degli oneri di sicurezza da interferenze, qualificazione che fa rientrare l’appalto tra le ipotesi per cui il precitato art. 108 comma 9 del Codice esonera dall’indicazione del costo della manodopera. Inoltre la legge di gara non indica il costo della manodopera posto a base di gara né il CCNL che si intende applicare all’appalto e, a tal fine, la stessa Stazione appaltante, in un apposito chiarimento (cfr. doc. 10), precisa che “Non richiesto per l'oggetto della gara”. La precitata disciplina di gara non è stata impugnata dalla ricorrente; da qui l’inammissibilità della censura oltre che l’infondatezza. Per quanto suesposto il motivo di censura esaminato è manifestamente destituito di fondamento in quanto la Stazione appaltante non avrebbe potuto procedere alla esclusione della prima classificata S- per una causa - mancata indicazione dei costi della manodopera - nella specie non prevista dal bando, né dagli altri documenti di gara, in conformità ai principi di trasparenza e proporzionalità, oltre che di tutela dell'affidamento dei partecipanti nell'utilizzo della modulistica predisposta dalla stessa Stazione appaltante. Si applica al caso in esame, invero, il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui alla regola generale della portata escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica, vale a dire l’ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché modelli predisposti dalla stazione appaltante che non rechino tra i contenuti previsti il costo della manodopera (Cons. Stato, V, 4502 del 2024; id. n. 1191 del 2022; id. S-806 del 2020; id. n. 6688 del 2019). Secondo il predetto orientamento, a tutela del legittimo affidamento, in tali ipotesi deve essere consentita al più una sanatoria o una rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia, coerentemente anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2 maggio 2019, causa C-309/18. La Corte di Giustizia, nella precitata sentenza - pronunciandosi in merito alla questione pregiudiziale sollevata dal T.A.R. del Lazio - ha chiarito che i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e della trasparenza, sanciti dalla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, non ostano a una normativa nazionale che preveda l’esclusione automatica dell’offerta economica priva dell’indicazione separata dei costi della manodopera, anche in assenza di una specifica previsione in tal senso nella documentazione di gara, purché tale obbligo e la relativa sanzione espulsiva siano chiaramente previsti dalla normativa nazionale espressamente richiamata negli atti di gara. Tuttavia – ed è questo l’aspetto di rilievo per la presente controversia – la medesima Corte ha altresì precisato che, qualora la lex specialis non consenta agli operatori economici di indicare detti costi all’interno dell’offerta, ovvero la documentazione di gara risulti fuorviante, i principi di trasparenza e proporzionalità devono essere interpretati nel senso di ammettere la possibilità di regolarizzazione dell’offerta, consentendo all’operatore di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale entro un termine fissato dalla stazione appaltante. Si giunge, dunque, alla conclusione secondo cui l’omissione non è imputabile al concorrente poiché la legge di gara e il modello predisposto dalla stazione appaltante che non prevede uno spazio o campo dedicato hanno generato confusione in capo a quest’ultimo. Ciò quale corollario del principio generale secondo cui non può essere escluso da una gara pubblica un operatore economico che abbia seguito puntualmente le indicazioni fornite dai modelli posti base di gara dalla stazione appaltante e che sia stato indotto in errore da quelle stesse indicazioni, dovendo prevalere in tale ipotesi i principi di massima partecipazione alle gare e di tutela del legittimo affidamento delle concorrenti in buona fede (ex multis, Cons. Stato, V, 07.05.2019, n. 2917). In una fattispecie del tutto analoga il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 10547 del 31.12.2024, ha statuito: <<….6.2. Sempre nella vigenza del precedente codice e, segnatamente dell’art. 95,comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha ritenuto che alla regola generale della portata escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica, vale a dire le ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento (Cons. Stato, V, 4502 del 2024; id. n. 1191 del 2022; id. S-806del 2020; id. n. 6688 del 2019). Secondo il predetto condivisibile orientamento, a tutela del legittimo affidamento, in tali ipotesi deve essere consentita una sanatoria o una rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia, coerentemente anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella già richiamata sentenza del 2 maggio 2019, causa C-309/18. 6.3. Ritiene il Collegio che tale ultimo orientamento possa trovare applicazione anche all’appalto in controversia, disciplinato dal d.lgs. n.36/2023 il cui art. 108, rubricato “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, prevede al comma 9 che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. 6.4. Premesso che nel caso di specie non si verte in un’ipotesi di servizio di natura intellettuale, …..(omissis) il Collegio, considerata la formulazione della lex di gara e tenuto conto dei modelli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, ritiene, invece, integrata una delle eccezioni alla regola generale della portata automaticamente escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera e la sussistenza di condizioni tali da consentire l’esercizio del soccorso istruttorio prima di addivenire all’eventuale esclusione. E’, infatti, documentalmente provato, non contestato dalle parti e affermato anche nella sentenza impugnata che la lex specialis non contenesse la prescrizione dell’indicazione separata del costo della manodopera, né prefigurasse una ipotesi di esclusione per il suddetto motivo, nonché dalla lettura dei predetti documenti emerge anche la predisposizione di moduli di presentazione delle offerte e di una clausola di chiusura che ne prevedeva il rispetto a pena di esclusione…. (omissis) 6.5. Alla luce del tenore letterale delle richiamate clausole, nonché della lettura complessiva del disciplinare, il Collegio ritiene applicabile al caso di specie la giurisprudenza anche della Sezione che, nel solco delle coordinate interpretative tracciate dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che l’eccezione alla regola della separata evidenziazione dei costi della manodopera debba operare “allorquando la congerie di regole di gara, quanto alla valenza dei modelli di domanda predisposti dalla stazione appaltante quale schema imposto dalla lex specialis nella presentazione dell’offerta, non si profili né omogenea né improntata alla necessaria chiarezza risultando la documentazione di gara oggettivamente idonea a ingenerare nei partecipanti confusione in ordine all’individuazione delle non conformità delle offerte rispetto ai modelli allegati soggette alla sanzione espulsiva e, pertanto, a causare il plausibile timore di subire la predetta conseguenza negativa in caso di presentazione di una domanda contenente modifiche al modello allegato alla lex specialis” (Cons. Stato, V, S-502 del 2024 che, a sua volta, cita Cons. Stato, V, S-806 del 2020 e Cons. Stato, V, n.6688 del 2019). Né la circostanza che l’appellata abbia rispettato gli oneri dichiarativi generando un file in cui oltre alle indicazioni del disciplinare ha aggiunto i costi della manodopera smentisce l’esistenza di una situazione di ambiguità delle previsioni relative ai detti costi e dei connessi possibili errori nella formulazione dell’offerta che non possono ridondare in danno dei concorrenti che ad esse si sono scrupolosamente attenuti, redigendo l’offerta conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante. 7. Alla luce delle esposte considerazioni il Collegio non ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in chi afferma che “l’aggiudicataria andava quindi esclusa dalla gara per avere presentato un’offerta priva dell’indicazione separata dei costi della manodopera” e che “l’omessa separata indicazione dei predetti costi non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio”, dovendo, invece, nel caso di specie ritenersi integrata una delle eccezioni alla regola generale della portata automaticamente escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera e sussistenti le condizioni idonee a consentire l’esercizio del soccorso istruttorio prima di addivenire all’eventuale esclusione. Tale interpretazione appare, infine, coerente anche con l’art. 101 che disciplina nel d.lgs. n. 36/2023 il soccorso istruttorio e la cui “chiave interpretativa” ,secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa, “è la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio”>>. ”.
6.1. - Col quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che “ il ribasso del 75,59% offerto dalla controinteressata, pari ad un prezzo di euro 78.112,00, costituisce un’offerta anormalmente bassa non essendo in alcuna maniera sostenibile che non vi siano sostanzialmente costi per la sicurezza (l’offerta avversaria indica 47,69 euro!). Basti solo considerare che già le operazioni di ritiro e la riconsegna presso la struttura dell’S- S-per quattro anni implica necessariamente un costo ancorché minimo per garantire la sicurezza del personale quanto meno in termini di DPI, di spostamenti (si noti che la controinteressata non ha sedi secondarie in Abruzzo, cfr. pagg. 36 e ss della visura, doc. 5) ben superiore a 47 euro indicati da controparte. Non solo. Il ribasso del 75,59 % è completamente insostenibile a fronte della manodopera da impiegare costituita, come si evince in molteplici passaggio della relazione illustrativa presentata da S- da personale specializzato e qualificato… Da quanto precede appare evidente, quindi, l’illegittimità dell’aggiudicazione atteso che l’Amministrazione, contraddicendo le proprie stesse determinazioni, non ha valutato l’anomalia dell’offerta e soprattutto non l’ha esclusa atteso che l’offerta di S-, oltre a non indicare elementi essenziali (quali oneri di sicurezza e manodopera) è inattendibile per aver proposto un prezzo di circa 78 mila euro in quattro anni (cioè circa 19 mila euro annue) insostenibile fosse solo per il costo della manodopera, della sicurezza e dei materiali. ”.
6.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva, in via generale, che le Stazioni appaltanti hanno un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
Ciò premesso, parte ricorrente pone a fondamento della sua censura due dati a suo giudizio determinanti nel rendere l’offerta di S- anormalmente bassa (costi per la sicurezza e ribasso offerto) ma tale censura si limita ad una mera allegazione senza che sia in concreto dimostrato che tali dati rendono l’offerta di S- anormalmente bassa.
Al riguardo anche su tale punto risultano condivisibili le argomentazioni della controinteressata secondo cui “ La gara di cui trattasi ha ad oggetto un accordo quadro, quindi un accordo di natura programmatoria in cui è previsto un limite di spesa massimo (corrispondente all’importo a base di gara) senza che sia indicata la tipologia e la frequenza degli interventi manutentivi che rappresentano un dato non preventivabile. Ne deriva che gli elementi posti a base della censura da parte della ricorrente (oneri aziendali della sicurezza e percentuale media di ribasso) sono dati da cui non può emergere con chiarezza una presunta incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Invero controparte non si avvede che i costi della sicurezza indicati da S- nell’offerta economica riguardano l’elenco delle singole tipologie di intervento ivi indicate (l’offerta riguardava i prezzi unitari) e non gli oneri complessivi all’esito degli ordinativi allo stato non preventivabili, così come la percentuale di ribasso (75,59%) ivi indicata rappresenta la media delle percentuali di sconto dei singoli interventi descritti nell’elenco e quindi non un dato reale non essendo preventivabile la frequenza delle richieste manutentive con riferimento alle singole tipologie di intervento per le quali l’operatore ha offerto ribassi unitari diversi. ”.
Infine, su tale punto, il Collegio osserva che parte ricorrente nella sua memoria finale del 24 novembre 2025 ha svolto ulteriori e diverse censure relative all’asserita anomalia dell’offerta di S- sulla base di una relazione tecnica depositata in data 18 novembre 2025; al riguardo il Collegio rileva che tali nuove censure risultano irricevibili in quanto formulate solo con memoria notificata in data 24 novembre 2025.
7. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
8. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale - AUSL S- di S-e della società controinteressata, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ON, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS BA | ER ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.