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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2701/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 AS AT (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Viarigi (AT) entrambi rappresentati e difesi dall' VALENTE GIOVANNI FRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 Montemagno AT il 31/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montemagno AT (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia in Asti il 14.9.2007, maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 01/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico anche quanto alla gestione patrimoniale della figlia da poco divenuta maggiorenne.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, Pt_1 Pt_2 la somma di € 100,00 per contributo al mantenimento della figlia somma da Persona_1 rivalutare annualmente secondo indici Istat.
Le spese straordinarie relative alla figlia mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, Persona_1 sportive e ricreative – concordate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e saranno corrisposte in restituzione al genitore che ha sostenuto l'esborso previa esibizione di pezze giustificative.
PRENDE ATTO CHE:
I sig.ri e si impegnano a mantenere e coltivare un confronto costruttivo al fine di Pt_2 Pt_1 condividere ogni questione che riguardi la figlia pur ormai maggiorenne. Persona_1
La sig.ra continuerà ad abitare nella casa di famiglia sita in Viarigi (AT), Frazione Oggeri 14, Pt_2 con la figlia Persona_1
Il sig. prende in locazione una nuova abitazione in AS AT (AT), Frazione Pt_1 Valenzani, via Calcini 61 int. 4, ove stabilisce la residenza;
al riguardo la sig.ra dichiara Pt_2 espressamente di autorizzare il marito ad allontanarsi dal tetto coniugale, con dimora abituale nel luogo suindicato, e di nulla avere ad eccepire al riguardo.
Da oltre tre anni la signora percepisce reddito da lavoro dipendente presso la ASL di Asti, Pt_2 mentre il sig. è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Pt_1 PO S.n.c.
Il sig. si impegna a provvedere, entro 30 giorni dal provvedimento che statuisce la separazione Pt_1 dei coniugi, alla chiusura del conto corrente cointestato con la sig.ra presso Banca Unicredit, Pt_2 facendosi carico esclusivo dell'eventuale debito connesso all'affidamento di € 3.000,00 e, comunque, di ogni costo connesso.
Inoltre, il sig. si farà carico per intero del pagamento dei due finanziamenti cointestati con la Pt_1 sig.ra accesi presso Unicredit, il cui importo complessivo attuale delle rate mensili è di circa € Pt_2 500,00, fino alla loro estinzione.
2 Gli assegni familiari rimangono disposti in favore della sig.ra Pt_2
Tutti i beni mobili attualmente presenti nella casa di famiglia di Viarigi (AT), Frazione Oggeri 14, sono di proprietà della sig.ra Pt_2
Le parti si danno reciproco riconoscimento di avere provveduto a regolare i loro rapporti economici e patrimoniali e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento o alimentare, godendo entrambi di piena capacità lavorativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montemagno AT di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2701/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 AS AT (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Viarigi (AT) entrambi rappresentati e difesi dall' VALENTE GIOVANNI FRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 Montemagno AT il 31/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montemagno AT (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato una figlia in Asti il 14.9.2007, maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 01/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico anche quanto alla gestione patrimoniale della figlia da poco divenuta maggiorenne.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, Pt_1 Pt_2 la somma di € 100,00 per contributo al mantenimento della figlia somma da Persona_1 rivalutare annualmente secondo indici Istat.
Le spese straordinarie relative alla figlia mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, Persona_1 sportive e ricreative – concordate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e saranno corrisposte in restituzione al genitore che ha sostenuto l'esborso previa esibizione di pezze giustificative.
PRENDE ATTO CHE:
I sig.ri e si impegnano a mantenere e coltivare un confronto costruttivo al fine di Pt_2 Pt_1 condividere ogni questione che riguardi la figlia pur ormai maggiorenne. Persona_1
La sig.ra continuerà ad abitare nella casa di famiglia sita in Viarigi (AT), Frazione Oggeri 14, Pt_2 con la figlia Persona_1
Il sig. prende in locazione una nuova abitazione in AS AT (AT), Frazione Pt_1 Valenzani, via Calcini 61 int. 4, ove stabilisce la residenza;
al riguardo la sig.ra dichiara Pt_2 espressamente di autorizzare il marito ad allontanarsi dal tetto coniugale, con dimora abituale nel luogo suindicato, e di nulla avere ad eccepire al riguardo.
Da oltre tre anni la signora percepisce reddito da lavoro dipendente presso la ASL di Asti, Pt_2 mentre il sig. è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Pt_1 PO S.n.c.
Il sig. si impegna a provvedere, entro 30 giorni dal provvedimento che statuisce la separazione Pt_1 dei coniugi, alla chiusura del conto corrente cointestato con la sig.ra presso Banca Unicredit, Pt_2 facendosi carico esclusivo dell'eventuale debito connesso all'affidamento di € 3.000,00 e, comunque, di ogni costo connesso.
Inoltre, il sig. si farà carico per intero del pagamento dei due finanziamenti cointestati con la Pt_1 sig.ra accesi presso Unicredit, il cui importo complessivo attuale delle rate mensili è di circa € Pt_2 500,00, fino alla loro estinzione.
2 Gli assegni familiari rimangono disposti in favore della sig.ra Pt_2
Tutti i beni mobili attualmente presenti nella casa di famiglia di Viarigi (AT), Frazione Oggeri 14, sono di proprietà della sig.ra Pt_2
Le parti si danno reciproco riconoscimento di avere provveduto a regolare i loro rapporti economici e patrimoniali e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento o alimentare, godendo entrambi di piena capacità lavorativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montemagno AT di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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