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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Volontari della Libertà n. 70, C.F. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della con sede Vittoria (RG), Via Cavour 463 (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Morando del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.03.2023 agendo in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della ha proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione n. OI-000973929; n. OI-001366860; n. OI- 001802470, n. OI-002169893 e n. OI-000722797 notificate il 23.02.2023, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto alla società CP_3 anzidetta, nella qualità di obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di complessivi € 112.534,28, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di cui ai verbali di accertamento prot. n. .6500.16/04/2018.0064392 del 16.04.2018 (anno 2016), notificato il 27.04.2018; prot. n. CP_3 .6500.25/09/2018.0141491 del 25.09.2018 (anno 2017), notificato l'08.11.2018; prot. n. CP_3
.6500.23/08/2019.0129845 del 23.08.2019 (anno 2018), notificato il 17.09.2019; prot. n. CP_3
.6500.22/01/2021.0018224 del 22.01.2021 (anno 2019), notificato il 02.02.2021, e prot. n. CP_3
.6500.17/05/2022.0098991 del 17.05.2022 (anno 2020) notificato l'11.06.2022. CP_3 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha eccepito tra l'altro l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa CP_3 l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando la sanzione irrogata per l'omissione contributiva del 2015 nella complessiva misura di € 2.142,00 e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
Premesso il difetto di legittimazione di ad agire in proprio per Parte_1 l'annullamento di provvedimenti emessi nei confronti della rappresentata società, l'opposizione proposta dalla fondata e va conseguentemente accolta. Controparte_1 Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente i richiamati verbali di accertamento CP_3 posti a fondamento delle OO.II. opposte in data 27.04.2018 (anno 2016), in data 08.11.2018 (anno 2017), in data 17.09.2019 (anno 2018), in data 02.02.2021 (anno 2019) e in data 11.06.2022 (anno 2020), ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento del contestato illecito omissivo. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_3 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. relativi agli anni 2016-2020, successivi cioè all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, l'illecito amministrativo si sia perfezionato con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dei rispettivi anni solari;
il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2016, del 31.12.2017, del 31.12.2018, del 31.12.2019 e del 31.12.2020, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all'ISTITUTO, delle informazioni funzionali alle verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione delle obbligazioni sanzionatorie, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_2 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-000973929; n. OI-001366860; n. OI-001802470, n. OI- 002169893 e n. OI-000722797 notificate alla l 23.02.2023; Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che CP_3 liquida in complessivi € 3.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Irene Morando. Così deciso in Ragusa il 24 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Volontari della Libertà n. 70, C.F. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della con sede Vittoria (RG), Via Cavour 463 (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Morando del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.03.2023 agendo in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della ha proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione n. OI-000973929; n. OI-001366860; n. OI- 001802470, n. OI-002169893 e n. OI-000722797 notificate il 23.02.2023, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto alla società CP_3 anzidetta, nella qualità di obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di complessivi € 112.534,28, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di cui ai verbali di accertamento prot. n. .6500.16/04/2018.0064392 del 16.04.2018 (anno 2016), notificato il 27.04.2018; prot. n. CP_3 .6500.25/09/2018.0141491 del 25.09.2018 (anno 2017), notificato l'08.11.2018; prot. n. CP_3
.6500.23/08/2019.0129845 del 23.08.2019 (anno 2018), notificato il 17.09.2019; prot. n. CP_3
.6500.22/01/2021.0018224 del 22.01.2021 (anno 2019), notificato il 02.02.2021, e prot. n. CP_3
.6500.17/05/2022.0098991 del 17.05.2022 (anno 2020) notificato l'11.06.2022. CP_3 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha eccepito tra l'altro l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa CP_3 l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando la sanzione irrogata per l'omissione contributiva del 2015 nella complessiva misura di € 2.142,00 e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
Premesso il difetto di legittimazione di ad agire in proprio per Parte_1 l'annullamento di provvedimenti emessi nei confronti della rappresentata società, l'opposizione proposta dalla fondata e va conseguentemente accolta. Controparte_1 Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente i richiamati verbali di accertamento CP_3 posti a fondamento delle OO.II. opposte in data 27.04.2018 (anno 2016), in data 08.11.2018 (anno 2017), in data 17.09.2019 (anno 2018), in data 02.02.2021 (anno 2019) e in data 11.06.2022 (anno 2020), ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento del contestato illecito omissivo. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_3 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. relativi agli anni 2016-2020, successivi cioè all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, l'illecito amministrativo si sia perfezionato con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dei rispettivi anni solari;
il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2016, del 31.12.2017, del 31.12.2018, del 31.12.2019 e del 31.12.2020, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all'ISTITUTO, delle informazioni funzionali alle verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione delle obbligazioni sanzionatorie, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_2 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-000973929; n. OI-001366860; n. OI-001802470, n. OI- 002169893 e n. OI-000722797 notificate alla l 23.02.2023; Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che CP_3 liquida in complessivi € 3.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Irene Morando. Così deciso in Ragusa il 24 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella