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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°16209 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro HDI SPA DI ASSICURAZIONI
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'8 luglio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/07/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 16209 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. , col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
Rosangela Lupo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Alessandro Giaconia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note depositate entro il termine perentorio dell'8 luglio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la sentenza n. Parte_2
3626/23, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata dall'appellante in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 14.06.2022 in Palermo, alle ore 12,45 circa, in via Cala, allorché proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 600 Controparte_1 targata BN205MK, tamponava da tergo l'autovettura dell'attore, una Fiat Grande
Punto targata DJ110FW, che era ferma all'altezza del semaforo pedonale direzione
Foro Italico, causandovi dei danni per un ammontare di € 1.281,00. L'appellante addebita al giudice (i) di aver ritenuto inammissibile la richiesta di interrogatorio formale di per omessa articolazione di capitoli specifici e Controparte_1 separati, in violazione dell'art. 230, comma primo, c.p.c.; (ii) di avere errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, e quindi nel concludere che l'attore non avesse fornito prova della verificazione del sinistro e del quantum debeatur.
2. Ciò sinteticamente chiarito, il Tribunale condivide le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno del primo motivo di appello.
Sebbene, infatti, sia noto che le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c., debbano essere dedotte per articoli separati e specifici, certo è che l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova sul contenuto della comparsa di risposta, considerato l'effetto tranciante che esercita sul diritto alla prova, va limitata al caso in cui essa non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare dalla narrativa capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, non potendo essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (v. Cass. n. 12292.2011).
Nella specie, l'interrogatorio formale del risulta articolato sin dalla CP_1 citazione introduttiva del primo grado 'sull'articolato n. 1 della premessa preceduto dalla locuzione “ Vero è”' (pag. 5 della citazione); leggendo tali premesse in fatto, si intuisce abbastanza agevolmente l'articolato su cui voleva essere chiamato il per CP_1 quanto non numerato, il primo capoverso della parte in fatto era l'unico a riportare l'accaduto ('- In data 14.06.2022 in Palermo, alle ore 12,45 circa, Via Cala, all'altezza del semaforo pedonale direzione Foro Italico, l'autovettura Fiat Grande Punto targata DJ110FW
(autovettura assicurata H.D.I. Spa) di proprietà e condotta dal Sig. odierno Parte_2 attore, era regolarmente ferma al semaforo rosso, quando veniva tamponata dall'autovettura Fiat
600 targata BN205MK di proprietà e condotta da (autovettura assicurata Controparte_1
H.D.I. Spa)'). Ha, dunque, errato il Gdp a statuire l'inammissibilità dell'interrogatorio formale di in verità oggettivamente intuibile Controparte_1 nei contenuti: è questa la ragione per la quale il Tribunale ha riaperto l'istruttoria ed ammesso l'interrogatorio del destinando all'uopo l'udienza del CP_1
13.9.2024, nella quale l'interrogando non è comparso. 3. Nel merito, l'appello risulta non meritevole di accoglimento per difetto di prova del nesso eziologico tra condotta e danno, non essendovi evidenza della compatibilità dei lamentati danni materiali con la dinamica descritta dall'appellante.
Al fine di appurare tale compatibilità, è stato nominato quale c.t.u. l'ing.
il quale, analizzando il CID e le foto dei danni dei veicoli Persona_1 antagonisti, ha osservato che, sul paraurti posteriore della «Fiat Grande Punto tg. DJ
110 FW nella sua interezza, estratte dalla documentazione “Foto danni fiat punto”, non esistono rotture della componente paraurti di materiale polimerico, come introflessioni e rotture tali da giustificare un urto da tergo, causato dal veicolo di controparte, che invece a causa del sinistro oggetto di causa si presenta nella sua parte anteriore con danni causati da un forte urto di compressione, come nella foto n.9» (v. pag. 9 della relazione depositata il 17.1.2025), laddove «il veicolo antagonista Fiat 600 Tg. BN205MK mostra un violento urto di compressione ricevuto da un veicolo, che a causa dei lievi danni che mostra il veicolo di parte attrice, è da escludere il contatto con quest'ultimo. Viceversa se fosse stato il contrario l'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW avrebbe dovuto avere di sicuro una rottura della componente paraurti a causa del forte urto di compressione che ha fatto si che la Fiat 600 si presentasse con una rottura nel paraurti anteriore e una grossa introflessione sul cofano. A rafforzare l'incompatibilità dei danni che presentano entrambi i veicoli, si evidenzia che la Fiat
600 a causa del forte urto subito da un veicolo a noi ignoto il faro anteriore destro si trova fuori dal suo alloggio, e la parte anteriore destra ha un segno di strisciamento gommato, e non solo non si mostrano segni di vernice blu del veicolo attoreo sulla parte anteriore della Fiat 600. Inoltre visionando le foto depositate in atti della parte posteriore Fiat grande punto, essendo queste in bianco e nero, impediscono allo scrivente di visionare il colore dei segni di strisciamento di vernice esistenti su tale componente. Tuttavia lo scrivente confrontando quest'ultime con quelle effettuate durante la perizia, si riscontra che il paraurti non è stato mai sostituito, vedi foto n.10 e n.11, in quanto quest'ultimo mostra ancora segni di strisciamento, ed in particolare lo strisciamento puntiforme che si vede in foto n.8» (v. pag. 11). Più specificamente, ha spiegato il c.t.u. che il «veicolo di controparte mostra danni causati da un violento urto di compressione che non possono essere stati rilasciati dalla risposta anaelastica che doveva rilasciare il veicolo di parte attrice in seguito al contatto, poiché la Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW sulla parte posteriore presenta lievi danni. Viceversa se fosse stato il contrario l'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande
Punto tg. DJ 110 FW avrebbe dovuto avere di sicuro una rottura della componente paraurti a causa del forte urto di compressione che ha fatto si che la Fiat 600 si presentasse con un rottura nel paraurti anteriore e una grossa introflessione sul cofano. A rafforzare l'incompatibilità dei danni che presentano entrambi i veicoli, si evidenzia che la Fiat 600 a causa del forte urto subito da un veicolo a noi ignoto il faro anteriore destro si trova fuori dal suo alloggio, e la parte anteriore destra ha un segno di strisciamento gommato, e non solo non si mostrano segni di vernice blu del veicolo attoreo sulla parte anteriore della Fiat 600» (v. pag. 2 della risposta alle osservazioni di parte appellante).
Effettivamente, a un mero confronto oculare tra le foto ritraenti i danni al veicolo fiat 600 (v. foto n. 9 di pag. 11 della c.t.u.) e quelle riproducenti la parte posteriore della fiat punto (v. foto di pag. 10, nn. 7-8), la conclusione del c.t.u. secondo cui «il veicolo antagonista Fiat 600 Tg. BN205MK mostra sulla parte anteriore danni per tipologia, ubicazione ed entità diversi dai danni che mostra la componente paraurti posteriore del veicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW, e per tale motivo sono da ritenere incompatibili alla dinamica esposta in atti» risulta assolutamente plausibile e convincente, così come lo è l'affermazione per cui «i danni subiti sulla parte posteriore dell'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW, come ampiamente argomentato, siano da ritenere riconducibili a danni da parcheggio e di vetusta dell'autoveicolo e non compatibili alla dinamica esposta in atti» (v. pag. 3 della risposta alle osservazioni).
Né appare d'ausilio la produzione della constatazione amichevole d'incidente, giacché sottoscritta dal solo appellante, essendo noto che è la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, a determinare una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nella constatazione amichevole (Cass. n. 29146.2017).
Con il che va provveduto al rigetto dell'appello, non consentendo, le superiori considerazioni, di far ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232, comma primo, c.p.c.).
4. Il governo delle spese (anche di c.t.u.) segue l'esito dell'appello (da liquidare tenendo conto delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali concernenti lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA;
- pone definitivamente le spese della disposta c.t.u., già separatamente liquidate, a carico dell'appellante.
Così deciso, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°16209 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro HDI SPA DI ASSICURAZIONI
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'8 luglio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/07/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 16209 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. , col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
Rosangela Lupo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Alessandro Giaconia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note depositate entro il termine perentorio dell'8 luglio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la sentenza n. Parte_2
3626/23, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata dall'appellante in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 14.06.2022 in Palermo, alle ore 12,45 circa, in via Cala, allorché proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 600 Controparte_1 targata BN205MK, tamponava da tergo l'autovettura dell'attore, una Fiat Grande
Punto targata DJ110FW, che era ferma all'altezza del semaforo pedonale direzione
Foro Italico, causandovi dei danni per un ammontare di € 1.281,00. L'appellante addebita al giudice (i) di aver ritenuto inammissibile la richiesta di interrogatorio formale di per omessa articolazione di capitoli specifici e Controparte_1 separati, in violazione dell'art. 230, comma primo, c.p.c.; (ii) di avere errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, e quindi nel concludere che l'attore non avesse fornito prova della verificazione del sinistro e del quantum debeatur.
2. Ciò sinteticamente chiarito, il Tribunale condivide le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno del primo motivo di appello.
Sebbene, infatti, sia noto che le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c., debbano essere dedotte per articoli separati e specifici, certo è che l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova sul contenuto della comparsa di risposta, considerato l'effetto tranciante che esercita sul diritto alla prova, va limitata al caso in cui essa non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare dalla narrativa capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, non potendo essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (v. Cass. n. 12292.2011).
Nella specie, l'interrogatorio formale del risulta articolato sin dalla CP_1 citazione introduttiva del primo grado 'sull'articolato n. 1 della premessa preceduto dalla locuzione “ Vero è”' (pag. 5 della citazione); leggendo tali premesse in fatto, si intuisce abbastanza agevolmente l'articolato su cui voleva essere chiamato il per CP_1 quanto non numerato, il primo capoverso della parte in fatto era l'unico a riportare l'accaduto ('- In data 14.06.2022 in Palermo, alle ore 12,45 circa, Via Cala, all'altezza del semaforo pedonale direzione Foro Italico, l'autovettura Fiat Grande Punto targata DJ110FW
(autovettura assicurata H.D.I. Spa) di proprietà e condotta dal Sig. odierno Parte_2 attore, era regolarmente ferma al semaforo rosso, quando veniva tamponata dall'autovettura Fiat
600 targata BN205MK di proprietà e condotta da (autovettura assicurata Controparte_1
H.D.I. Spa)'). Ha, dunque, errato il Gdp a statuire l'inammissibilità dell'interrogatorio formale di in verità oggettivamente intuibile Controparte_1 nei contenuti: è questa la ragione per la quale il Tribunale ha riaperto l'istruttoria ed ammesso l'interrogatorio del destinando all'uopo l'udienza del CP_1
13.9.2024, nella quale l'interrogando non è comparso. 3. Nel merito, l'appello risulta non meritevole di accoglimento per difetto di prova del nesso eziologico tra condotta e danno, non essendovi evidenza della compatibilità dei lamentati danni materiali con la dinamica descritta dall'appellante.
Al fine di appurare tale compatibilità, è stato nominato quale c.t.u. l'ing.
il quale, analizzando il CID e le foto dei danni dei veicoli Persona_1 antagonisti, ha osservato che, sul paraurti posteriore della «Fiat Grande Punto tg. DJ
110 FW nella sua interezza, estratte dalla documentazione “Foto danni fiat punto”, non esistono rotture della componente paraurti di materiale polimerico, come introflessioni e rotture tali da giustificare un urto da tergo, causato dal veicolo di controparte, che invece a causa del sinistro oggetto di causa si presenta nella sua parte anteriore con danni causati da un forte urto di compressione, come nella foto n.9» (v. pag. 9 della relazione depositata il 17.1.2025), laddove «il veicolo antagonista Fiat 600 Tg. BN205MK mostra un violento urto di compressione ricevuto da un veicolo, che a causa dei lievi danni che mostra il veicolo di parte attrice, è da escludere il contatto con quest'ultimo. Viceversa se fosse stato il contrario l'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW avrebbe dovuto avere di sicuro una rottura della componente paraurti a causa del forte urto di compressione che ha fatto si che la Fiat 600 si presentasse con una rottura nel paraurti anteriore e una grossa introflessione sul cofano. A rafforzare l'incompatibilità dei danni che presentano entrambi i veicoli, si evidenzia che la Fiat
600 a causa del forte urto subito da un veicolo a noi ignoto il faro anteriore destro si trova fuori dal suo alloggio, e la parte anteriore destra ha un segno di strisciamento gommato, e non solo non si mostrano segni di vernice blu del veicolo attoreo sulla parte anteriore della Fiat 600. Inoltre visionando le foto depositate in atti della parte posteriore Fiat grande punto, essendo queste in bianco e nero, impediscono allo scrivente di visionare il colore dei segni di strisciamento di vernice esistenti su tale componente. Tuttavia lo scrivente confrontando quest'ultime con quelle effettuate durante la perizia, si riscontra che il paraurti non è stato mai sostituito, vedi foto n.10 e n.11, in quanto quest'ultimo mostra ancora segni di strisciamento, ed in particolare lo strisciamento puntiforme che si vede in foto n.8» (v. pag. 11). Più specificamente, ha spiegato il c.t.u. che il «veicolo di controparte mostra danni causati da un violento urto di compressione che non possono essere stati rilasciati dalla risposta anaelastica che doveva rilasciare il veicolo di parte attrice in seguito al contatto, poiché la Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW sulla parte posteriore presenta lievi danni. Viceversa se fosse stato il contrario l'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande
Punto tg. DJ 110 FW avrebbe dovuto avere di sicuro una rottura della componente paraurti a causa del forte urto di compressione che ha fatto si che la Fiat 600 si presentasse con un rottura nel paraurti anteriore e una grossa introflessione sul cofano. A rafforzare l'incompatibilità dei danni che presentano entrambi i veicoli, si evidenzia che la Fiat 600 a causa del forte urto subito da un veicolo a noi ignoto il faro anteriore destro si trova fuori dal suo alloggio, e la parte anteriore destra ha un segno di strisciamento gommato, e non solo non si mostrano segni di vernice blu del veicolo attoreo sulla parte anteriore della Fiat 600» (v. pag. 2 della risposta alle osservazioni di parte appellante).
Effettivamente, a un mero confronto oculare tra le foto ritraenti i danni al veicolo fiat 600 (v. foto n. 9 di pag. 11 della c.t.u.) e quelle riproducenti la parte posteriore della fiat punto (v. foto di pag. 10, nn. 7-8), la conclusione del c.t.u. secondo cui «il veicolo antagonista Fiat 600 Tg. BN205MK mostra sulla parte anteriore danni per tipologia, ubicazione ed entità diversi dai danni che mostra la componente paraurti posteriore del veicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW, e per tale motivo sono da ritenere incompatibili alla dinamica esposta in atti» risulta assolutamente plausibile e convincente, così come lo è l'affermazione per cui «i danni subiti sulla parte posteriore dell'autoveicolo di parte attrice Fiat Grande Punto tg. DJ 110 FW, come ampiamente argomentato, siano da ritenere riconducibili a danni da parcheggio e di vetusta dell'autoveicolo e non compatibili alla dinamica esposta in atti» (v. pag. 3 della risposta alle osservazioni).
Né appare d'ausilio la produzione della constatazione amichevole d'incidente, giacché sottoscritta dal solo appellante, essendo noto che è la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, a determinare una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nella constatazione amichevole (Cass. n. 29146.2017).
Con il che va provveduto al rigetto dell'appello, non consentendo, le superiori considerazioni, di far ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232, comma primo, c.p.c.).
4. Il governo delle spese (anche di c.t.u.) segue l'esito dell'appello (da liquidare tenendo conto delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi processuali concernenti lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e CPA;
- pone definitivamente le spese della disposta c.t.u., già separatamente liquidate, a carico dell'appellante.
Così deciso, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi