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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.65/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
l'anno nella causa iscritta al n. 65 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
2024
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sorbi Giancarlo, Parte_1
presso il cui studio, sito in Napoli alla Piazza D'Ovidio, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante legale p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. Sidoti Roberto Pietro
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1995/23, emesso dal Tribunale di
Salerno, pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
23/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio,
"quale mandataria della [...] innanzi all'intestato di Salerno, Controparte_1 Controparte_2 , proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1995/23,
pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023, con cui il Tribunale di
Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla Controparte_1 , ingiungeva all'odierno opponente di pagare la somma di € 26.117,80, oltre interessi, nonché spese di procedimento pari ad € 286,00 e spese generali, i.v.a. e c.p.a, per lo scoperto maturato in ordine al contratto di finanziamento n. PLCO1742427 stipulato con Plus Valore spa.
L'attore deduceva: 1) che la Plus Valore s.p.a. aveva ceduto pro soluto il proprio credito CP_1 che, con raccomandata, aveva comunicato al debitore ceduto alla l'avvenuta cessione con contestuale intimazione di pagamento;
2) che il credito vantato dalla cessionaria era in realtà prescritto, nonché non sorretto da alcuna valida prova certa;
3) che i conteggi inerenti il calcolo degli interessi moratori risultava erroneo e non corrispondente ai reali parametri di legge.
In virtù di tutto quanto sopra l'attore concludeva affinché l'adito Tribunale dichiarasse e/o revocasse l'opposto decreto ingiuntivo, perché emesso in difetto dei presupposti di legge e comunque per insussistenza e/o prescrizione del credito. In via subordinata chiedeva ridursi il credito vantato in ragione del decurtamento degli interessi moratori così come erroneamente calcolati da controparte, con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 12/03/2024, la Controparte_1 si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto e previa concessione della provvisoria esecuzione sullo stesso.
In risposta alle contestazioni dell'opponente eccepiva che: 1) il sig. Pt_1 aveva
stipulato con la Plus Valore s.p.a., in data 16/03/2009, un contratto di prestito personale, pari ad € 15.273,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili pari ad € 254,55 cadauna;
2) in data 11/12/2018 la Plus Valore Spa cedeva a
Rubicon Spv Srl il credito rinveniente dal predetto finanziamento, che, a sua volta, con contratto di cessione di crediti dell' 01/11/2021 cedeva pro soluto a CP_1 3)
in pari data, la cessionaria comunicava al debitore l'intervenuta cessione, intimandogli il pagamento di quanto dovuto, interrompendo, dunque, la prescrizione decennale;
4)
tale termine prescrizionale andava calcolato dalla data di scadenza del contratto, ossia marzo 2014, dovendosi considerare unica l'obbligazione di restituzione del contratto di mutuo;
5) il debitore, nonostante i ripetuti solleciti, non adempieva al proprio obbligo contrattuale, maturando così un debito pari ad € 26.117,80; 6) il credito risultava provato dagli estratti conto, già prodotti in sede monitoria e originariamente non contestati. Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 4 luglio 2024, rigettata la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, nonché l'istanza di ctu contabile di parte opponente, la causa veniva rinviata onde consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Successivamente, all'udienza del 23 ottobre 2024, verificato la procedibilità della domanda e considerata la causa matura per la decisione, veniva la stessa rinviava con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 23
ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Preliminarmente è d'uopo valutare la legittimazione attiva della cessionaria CP_1
[...] considerato che la Suprema Corte, sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto. In materia, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso della necessità della prova della catena di titolarità del credito azionato dalla società cessionaria. Produrre il contratto di cessione immediatamente precedente non è sufficiente: occorre dimostrare, in modo continuo e documentato, l'intero tracciato del credito, dalla banca originaria al soggetto che ne richiede il pagamento. Un principio, ribadito recentemente da più tribunali, che si fonda su una logica di accountability del mercato NPL. Ogni passaggio di proprietà del credito deve essere supportato da documentazione idonea, in grado di provare sia la validità del trasferimento sia l'inclusione effettiva del credito nel perimetro ceduto. In
particolare, la prova deve comprendere: il contratto di prima cessione tra la banca e la società veicolo o fondo originario;
la successiva cessione tra il primo cessionario e il nuovo titolare del credito;
gli allegati identificativi del credito ceduto (elenchi, file di portafoglio, estratti della Gazzetta Ufficiale o attestazioni notarili). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) conserva valore di pubblicità-notizia, ma non è di per sé sufficiente, occorre piuttosto dimostrare che il singolo credito sia effettivamente compreso nell'operazione, pena la perdita di legittimazione processuale. Nella fattispecie si rileva l'assenza della prova della prima cessione tra la CP_3 con inevitabili conseguenze giuridiche: sul piano Parte_2 e la processuale, la giurisprudenza più recente - in particolare Cass. civ., sez. III, sent. 27 febbraio 2025 n. 5521 ha chiarito che la mancata dimostrazione della prima cessione determina il difetto di legittimazione attiva, rendendo nullo il decreto ingiuntivo richiesto dal cessionario finale.
CP Dunque, deve considerarsi la cessionaria carente della necessaria legittimazione attiva, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giustizia seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico della Controparte_1 e, considerate la natura (opposizione a decreto ingiuntivo), il valore (fino ad € 26.001,00 a 52.000,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
n.1995/23, emesso dal Tribunale di Salerno, pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023 2498/2016
2) Condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.906,00, con attribuzione in favore del procuratore,
avv. Sorbi Giancarlo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17/11/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
l'anno nella causa iscritta al n. 65 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
2024
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sorbi Giancarlo, Parte_1
presso il cui studio, sito in Napoli alla Piazza D'Ovidio, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante legale p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. Sidoti Roberto Pietro
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1995/23, emesso dal Tribunale di
Salerno, pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del
23/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio,
"quale mandataria della [...] innanzi all'intestato di Salerno, Controparte_1 Controparte_2 , proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1995/23,
pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023, con cui il Tribunale di
Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla Controparte_1 , ingiungeva all'odierno opponente di pagare la somma di € 26.117,80, oltre interessi, nonché spese di procedimento pari ad € 286,00 e spese generali, i.v.a. e c.p.a, per lo scoperto maturato in ordine al contratto di finanziamento n. PLCO1742427 stipulato con Plus Valore spa.
L'attore deduceva: 1) che la Plus Valore s.p.a. aveva ceduto pro soluto il proprio credito CP_1 che, con raccomandata, aveva comunicato al debitore ceduto alla l'avvenuta cessione con contestuale intimazione di pagamento;
2) che il credito vantato dalla cessionaria era in realtà prescritto, nonché non sorretto da alcuna valida prova certa;
3) che i conteggi inerenti il calcolo degli interessi moratori risultava erroneo e non corrispondente ai reali parametri di legge.
In virtù di tutto quanto sopra l'attore concludeva affinché l'adito Tribunale dichiarasse e/o revocasse l'opposto decreto ingiuntivo, perché emesso in difetto dei presupposti di legge e comunque per insussistenza e/o prescrizione del credito. In via subordinata chiedeva ridursi il credito vantato in ragione del decurtamento degli interessi moratori così come erroneamente calcolati da controparte, con vittoria di spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 12/03/2024, la Controparte_1 si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto e previa concessione della provvisoria esecuzione sullo stesso.
In risposta alle contestazioni dell'opponente eccepiva che: 1) il sig. Pt_1 aveva
stipulato con la Plus Valore s.p.a., in data 16/03/2009, un contratto di prestito personale, pari ad € 15.273,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 60 rate mensili pari ad € 254,55 cadauna;
2) in data 11/12/2018 la Plus Valore Spa cedeva a
Rubicon Spv Srl il credito rinveniente dal predetto finanziamento, che, a sua volta, con contratto di cessione di crediti dell' 01/11/2021 cedeva pro soluto a CP_1 3)
in pari data, la cessionaria comunicava al debitore l'intervenuta cessione, intimandogli il pagamento di quanto dovuto, interrompendo, dunque, la prescrizione decennale;
4)
tale termine prescrizionale andava calcolato dalla data di scadenza del contratto, ossia marzo 2014, dovendosi considerare unica l'obbligazione di restituzione del contratto di mutuo;
5) il debitore, nonostante i ripetuti solleciti, non adempieva al proprio obbligo contrattuale, maturando così un debito pari ad € 26.117,80; 6) il credito risultava provato dagli estratti conto, già prodotti in sede monitoria e originariamente non contestati. Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 4 luglio 2024, rigettata la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, nonché l'istanza di ctu contabile di parte opponente, la causa veniva rinviata onde consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Successivamente, all'udienza del 23 ottobre 2024, verificato la procedibilità della domanda e considerata la causa matura per la decisione, veniva la stessa rinviava con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 23
ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Preliminarmente è d'uopo valutare la legittimazione attiva della cessionaria CP_1
[...] considerato che la Suprema Corte, sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto. In materia, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso della necessità della prova della catena di titolarità del credito azionato dalla società cessionaria. Produrre il contratto di cessione immediatamente precedente non è sufficiente: occorre dimostrare, in modo continuo e documentato, l'intero tracciato del credito, dalla banca originaria al soggetto che ne richiede il pagamento. Un principio, ribadito recentemente da più tribunali, che si fonda su una logica di accountability del mercato NPL. Ogni passaggio di proprietà del credito deve essere supportato da documentazione idonea, in grado di provare sia la validità del trasferimento sia l'inclusione effettiva del credito nel perimetro ceduto. In
particolare, la prova deve comprendere: il contratto di prima cessione tra la banca e la società veicolo o fondo originario;
la successiva cessione tra il primo cessionario e il nuovo titolare del credito;
gli allegati identificativi del credito ceduto (elenchi, file di portafoglio, estratti della Gazzetta Ufficiale o attestazioni notarili). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) conserva valore di pubblicità-notizia, ma non è di per sé sufficiente, occorre piuttosto dimostrare che il singolo credito sia effettivamente compreso nell'operazione, pena la perdita di legittimazione processuale. Nella fattispecie si rileva l'assenza della prova della prima cessione tra la CP_3 con inevitabili conseguenze giuridiche: sul piano Parte_2 e la processuale, la giurisprudenza più recente - in particolare Cass. civ., sez. III, sent. 27 febbraio 2025 n. 5521 ha chiarito che la mancata dimostrazione della prima cessione determina il difetto di legittimazione attiva, rendendo nullo il decreto ingiuntivo richiesto dal cessionario finale.
CP Dunque, deve considerarsi la cessionaria carente della necessaria legittimazione attiva, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giustizia seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico della Controparte_1 e, considerate la natura (opposizione a decreto ingiuntivo), il valore (fino ad € 26.001,00 a 52.000,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
n.1995/23, emesso dal Tribunale di Salerno, pubblicato in data 08/11/23 e notificato in data 27/12/2023 2498/2016
2) Condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.906,00, con attribuzione in favore del procuratore,
avv. Sorbi Giancarlo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17/11/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.