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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3529/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 4654 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 4654 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Scordia emetteva ingiunzione di pagamento n. 4654 per il recupero di complessivi euro
976,00 relativi a Tarsu anni di imposta 2011/2012 nei confronti del sig. Ricorrente_1.
Il destinatario di tali atti proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione;
l'omessa notificazione dell'atto presupposto;
e infine, la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 3529 depositata in data 22 maggio 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio e contestando la condanna alle spese di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Il procedimento di notificazione degli atti tributari è sottoposto a una specifica disciplina, la quale riprende in parte le disposizioni generali del codice di procedure civile, per prevedere, a integrazione delle medesime, alcune modifiche che il Legislatore ha ritenuto opportune in ragione della peculiarità della materia tributaria. Come noto, infatti, la notificazione degli atti tributari segue la disciplina dettata dal codice di procedura civile, agli artt. 137 e ss., e simultaneamente, la disciplina contenuta all'art. 60 del D.
P.R. n. 600/1973.
Tanto premesso, è importante specificare che la corretta esecuzione del procedimento di notificazione non si risolve in una questione meramente formale, ma si inserisce all'interno di quel ventaglio di tutele ritenute essenziali dal nostro Ordinamento, in quanto finalizzate a garantire il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) e l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.).
Ne discende che la violazione delle disposizioni che ne regolamentano la procedura non può che condurre alla irregolarità della notifica, con la conseguenza che l'atto viene considerato mai conosciuto e/
o pervenuto dal destinatario, salvo che il soggetto notificante non provi che quest'ultimo lo abbia in ogni caso effettivamente ricevuto. Nel caso di specie, invece, la notificazione risulta pienamente perfezionata.
E invero, sulla scorta della documentazione allegata agli atti del presente procedimento, la Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato spedito in data 24.11.2025 e, dunque, rispetto agli anni di imposta in questione, entro il termine decadenziale di cinque anni;
mentre, l'ingiunzione di pagamento è stata spedita in data 21.12.2018, ossia entro il terzo anno successivo alla notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Pertanto, considerato il rispetto dei termini previsti dalla normativa, nessuna decadenza dell'azione e prescrizione della pretesa tributaria possono dirsi maturate in capo all'Ente creditore. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'ingiunzione opposta.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3529/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 4654 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 4654 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Comune di Scordia emetteva ingiunzione di pagamento n. 4654 per il recupero di complessivi euro
976,00 relativi a Tarsu anni di imposta 2011/2012 nei confronti del sig. Ricorrente_1.
Il destinatario di tali atti proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione;
l'omessa notificazione dell'atto presupposto;
e infine, la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, costituito in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 3529 depositata in data 22 maggio 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio e contestando la condanna alle spese di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Il procedimento di notificazione degli atti tributari è sottoposto a una specifica disciplina, la quale riprende in parte le disposizioni generali del codice di procedure civile, per prevedere, a integrazione delle medesime, alcune modifiche che il Legislatore ha ritenuto opportune in ragione della peculiarità della materia tributaria. Come noto, infatti, la notificazione degli atti tributari segue la disciplina dettata dal codice di procedura civile, agli artt. 137 e ss., e simultaneamente, la disciplina contenuta all'art. 60 del D.
P.R. n. 600/1973.
Tanto premesso, è importante specificare che la corretta esecuzione del procedimento di notificazione non si risolve in una questione meramente formale, ma si inserisce all'interno di quel ventaglio di tutele ritenute essenziali dal nostro Ordinamento, in quanto finalizzate a garantire il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) e l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.).
Ne discende che la violazione delle disposizioni che ne regolamentano la procedura non può che condurre alla irregolarità della notifica, con la conseguenza che l'atto viene considerato mai conosciuto e/
o pervenuto dal destinatario, salvo che il soggetto notificante non provi che quest'ultimo lo abbia in ogni caso effettivamente ricevuto. Nel caso di specie, invece, la notificazione risulta pienamente perfezionata.
E invero, sulla scorta della documentazione allegata agli atti del presente procedimento, la Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato spedito in data 24.11.2025 e, dunque, rispetto agli anni di imposta in questione, entro il termine decadenziale di cinque anni;
mentre, l'ingiunzione di pagamento è stata spedita in data 21.12.2018, ossia entro il terzo anno successivo alla notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Pertanto, considerato il rispetto dei termini previsti dalla normativa, nessuna decadenza dell'azione e prescrizione della pretesa tributaria possono dirsi maturate in capo all'Ente creditore. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'ingiunzione opposta.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
286,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.