Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1277
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo motivo, ma rigetta l'appello nel suo complesso.

  • Rigettato
    Omessa notificazione dell'atto presupposto

    La Corte ritiene che la notificazione sia stata correttamente eseguita e che non vi siano vizi procedurali.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione e prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato spedito entro il termine decadenziale di cinque anni e l'ingiunzione di pagamento entro il terzo anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, escludendo quindi la decadenza e la prescrizione.

  • Rigettato
    Contestazione condanna alle spese di giudizio

    La Corte, confermando la sentenza di primo grado e rigettando l'appello, conferma anche la soccombenza della parte appellante e la conseguente condanna alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1277
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1277
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo