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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27380/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27380/2024 V.G. promossa da:
CP_1
e
CP_2 con il patrocinio dell'avv. CANDI ILARIA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 11/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TRANA CP_1 CP_2 il 14/02/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 05/04/2018. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2022.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento, stabile residenza e dimora abituale presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. DA' ATTO che la ex casa coniugale sita in Trana (TO), B.ta Pianca n. 1, rimane nella disponibilità del sig. , con tutti gli arredi ivi presenti, (e la sig.ra dichiara di non richiedere CP_1 CP_2 l'assegnazione della citata ex casa coniugale sita Trana (TO), B.ta Pianca n. 1) e la signora CP_2 dichiara di non avere alcuna pretesa in merito ai predetti arredi ancora presenti nella citata ex casa coniugale, avendo già ritirato tutti i propri effetti personali e i beni mobili di sua spettanza.
3. DA' ATTO che la sig.ra ha già ceduto la propria quota del 50% della citata ex casa coniugale CP_2 sita in Trana (TO), Borgata Pianca n. 1 al sig. e che, pertanto tale immobile è attualmente di CP_1 proprietà esclusiva del sig. , il quale si è fatto carico, in via esclusiva, del pagamento dell'intero CP_1 mutuo residuo n. 8618964, acceso attualmente presso la Banca Unicredit, sollevando la sig.ra CP_2 da qualunque responsabilità e/o debenza ad esso relativo.
4. DISPONE che, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le esigenze della minore e anche compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, il padre possa vedere e tenere con sé , secondo Per_1 le seguenti modalità:
a) Un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, il venerdì, dall'uscita da scuola, (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre preleverà la figlia, dalle ore 16.00, presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 e/o presso il luogo pagina 2 di 4 presso il quale svolgerà eventuale attività extrascolastica) e la riaccompagnerà il sabato mattina verso le ore 10.00 presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16, nella settimana il cui week end non è di competenza del padre;
b) un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita da scuola, (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre preleverà la figlia, dalle ore 16.00, presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 e/o presso il luogo presso il quale svolgerà eventuale attività extrascolastica) e la riaccompagnerà alla sera presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 verso le ore 20.30, con cena con il papà, nella settimana il cui week end è di competenza del padre;
c) un week end alternato ogni quindici giorni dal sabato mattina dalle ore 10.00 dalla casa della mamma sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 sino al lunedì mattina allorquando il padre riaccompagnerà la minore a scuola (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre la riaccompagnerà il lunedì mattina verso le ore 08,30 a casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 oppure presso il centro estivo, qualora la minore lo frequenti);
d) durante le vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, in periodo ricadente nelle vacanze scolastiche della minore da luglio a settembre, periodo che verrà comunque concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative;
e) durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Per_1 Dicembre al 6 Gennaio, alternandosi con l'altro genitore, precisando che la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale -24 dicembre- con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale -25 dicembre- (per l'anno 2024 trascorrerà il periodo dal 23 al 30 Dicembre con la madre e così via ad Per_1 anni alterni e il giorno del 24 Dicembre 2024 con il padre e così ad anni alterni);
f) la minore trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, precisando che la minore trascorrerà il giorno di Pasqua dell'anno 2025 con il padre e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 con la madre e così via ad anni alterni;
6) DISPONE che i genitori trascorrano ad anni alterni con la figlia il giorno del compleanno della Per_1 minore, precisando che il giorno 05/04/2025 lo trascorrerà con il padre e così via ad anni alterni. Per_1
7) DISPONE che la minore trascorra rispettivamente con ciascun genitore il giorno di compleanno Per_1 del genitore medesimo e precisamente la minore trascorrerà il giorno 24 gennaio con la madre e il giorno 25 luglio con il padre.
8) DISPONE che qualora il sig. non possa, per motivi personali e/o di lavoro, tenere con sé la CP_1 minore si impegna a comunicarlo con congruo anticipo alla sig.ra – almeno due giorni Per_1 CP_2 prima - e il padre avrà diritto di recuperare tale giorno/i di visita, concordando con la sig.ra i CP_2 relativi tempi e modalità della predetta visita del padre alla minore.
9) DA' ATTO che i sig.ri e concordano, sin d'ora, che ogni anno nei mesi estivi (e CP_1 CP_2 precisamente giugno, luglio e agosto), la figlia verrà iscritta e parteciperà al centro estivo, scelto di Per_1 comune accordo dai genitori. DISPONE che le relative spese verranno suddivise al 50% tra i medesimi genitori.
10) DA' ATTO che i genitori avranno facoltà di concordare le spese di custodia, soprattutto in ipotesi di malattia della minore , tramite l'assunzione di una baby-sitter, i cui costi saranno ripartiti al 50% Per_1 tra i genitori.
11) DA' ATTO che, salvo diversi accordi tra i sig.ri e da concordarsi di volta in volta, CP_1 CP_2 le parti stabiliscono che, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso i genitori, la figlia Per_1
pagina 3 di 4 non dovrà essere lasciata da sola né con i parenti materni nè con parenti paterni fino al raggiungimento dei dodici anni di , con eccezione, in caso di necessità, della sorella materna e della sorella paterna. Per_1
12) DISPONE che ogni genitore si faccia carico diretto del mantenimento ordinario della minore Per_1 per il periodo in cui la minore è collocata presso di sè.
13) DISPONE che il IG. versi, inoltre, alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 CP_2 di contributo al mantenimento a favore della figlia l'importo pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2024 e sino al mese di agosto 2026 compreso. Successivamente con decorrenza dal mese di settembre 2026 il IG. verserà alla CP_1 IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia CP_2
l'importo pari ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
14) DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , con decorrenza dal CP_1 CP_2 deposito del presente ricorso, il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative alla figlia concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del protocollo di Intesa Per_1 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore, a cui le parti si richiamano espressamente.
15) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% esclusivamente dalla IG.ra e il sig. si impegna a sottoscrivere la relativa CP_2 CP_1 documentazione necessaria.
16) DA' ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno CP_1 CP_2 dall'altro e rinunciano reciprocamente al mantenimento e, ad eccezione di quanto pattuito e indicato nel presente ricorso, dichiarano di aver regolato, con il presente accordo, ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria.
17) DA' ATTO che le parti convengono che l'auto Suzuki Vitara targa FA104HP e il motociclo Honda Rd 1511 targa DV62268 già intestati formalmente al sig. , rimangono definitivamente attribuiti a CP_1 quest'ultimo con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in CP_2 merito e l'auto Renault GB388BA, già intestata formalmente alla sig.ra rimane definitivamente CP_2 attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad ogni pretesa e/o richiesta anche CP_1 economica in merito.
18) DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti necessari per l'espatrio, con iscrizione della figlia su quello di entrambi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27380/2024 V.G. promossa da:
CP_1
e
CP_2 con il patrocinio dell'avv. CANDI ILARIA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 11/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TRANA CP_1 CP_2 il 14/02/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 05/04/2018. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2022.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento, stabile residenza e dimora abituale presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione, mentre eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. DA' ATTO che la ex casa coniugale sita in Trana (TO), B.ta Pianca n. 1, rimane nella disponibilità del sig. , con tutti gli arredi ivi presenti, (e la sig.ra dichiara di non richiedere CP_1 CP_2 l'assegnazione della citata ex casa coniugale sita Trana (TO), B.ta Pianca n. 1) e la signora CP_2 dichiara di non avere alcuna pretesa in merito ai predetti arredi ancora presenti nella citata ex casa coniugale, avendo già ritirato tutti i propri effetti personali e i beni mobili di sua spettanza.
3. DA' ATTO che la sig.ra ha già ceduto la propria quota del 50% della citata ex casa coniugale CP_2 sita in Trana (TO), Borgata Pianca n. 1 al sig. e che, pertanto tale immobile è attualmente di CP_1 proprietà esclusiva del sig. , il quale si è fatto carico, in via esclusiva, del pagamento dell'intero CP_1 mutuo residuo n. 8618964, acceso attualmente presso la Banca Unicredit, sollevando la sig.ra CP_2 da qualunque responsabilità e/o debenza ad esso relativo.
4. DISPONE che, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le esigenze della minore e anche compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, il padre possa vedere e tenere con sé , secondo Per_1 le seguenti modalità:
a) Un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, il venerdì, dall'uscita da scuola, (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre preleverà la figlia, dalle ore 16.00, presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 e/o presso il luogo pagina 2 di 4 presso il quale svolgerà eventuale attività extrascolastica) e la riaccompagnerà il sabato mattina verso le ore 10.00 presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16, nella settimana il cui week end non è di competenza del padre;
b) un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita da scuola, (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre preleverà la figlia, dalle ore 16.00, presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 e/o presso il luogo presso il quale svolgerà eventuale attività extrascolastica) e la riaccompagnerà alla sera presso la casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 verso le ore 20.30, con cena con il papà, nella settimana il cui week end è di competenza del padre;
c) un week end alternato ogni quindici giorni dal sabato mattina dalle ore 10.00 dalla casa della mamma sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 sino al lunedì mattina allorquando il padre riaccompagnerà la minore a scuola (con la precisazione che nel periodo estivo e/o comunque quando la minore non si recherà a scuola il padre la riaccompagnerà il lunedì mattina verso le ore 08,30 a casa della madre sita in Giaveno (TO), Via Manifattura n. 16 oppure presso il centro estivo, qualora la minore lo frequenti);
d) durante le vacanze estive: per due settimane anche non consecutive, in periodo ricadente nelle vacanze scolastiche della minore da luglio a settembre, periodo che verrà comunque concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle reciproche esigenze lavorative;
e) durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Per_1 Dicembre al 6 Gennaio, alternandosi con l'altro genitore, precisando che la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale -24 dicembre- con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale -25 dicembre- (per l'anno 2024 trascorrerà il periodo dal 23 al 30 Dicembre con la madre e così via ad Per_1 anni alterni e il giorno del 24 Dicembre 2024 con il padre e così ad anni alterni);
f) la minore trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, precisando che la minore trascorrerà il giorno di Pasqua dell'anno 2025 con il padre e il Lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 con la madre e così via ad anni alterni;
6) DISPONE che i genitori trascorrano ad anni alterni con la figlia il giorno del compleanno della Per_1 minore, precisando che il giorno 05/04/2025 lo trascorrerà con il padre e così via ad anni alterni. Per_1
7) DISPONE che la minore trascorra rispettivamente con ciascun genitore il giorno di compleanno Per_1 del genitore medesimo e precisamente la minore trascorrerà il giorno 24 gennaio con la madre e il giorno 25 luglio con il padre.
8) DISPONE che qualora il sig. non possa, per motivi personali e/o di lavoro, tenere con sé la CP_1 minore si impegna a comunicarlo con congruo anticipo alla sig.ra – almeno due giorni Per_1 CP_2 prima - e il padre avrà diritto di recuperare tale giorno/i di visita, concordando con la sig.ra i CP_2 relativi tempi e modalità della predetta visita del padre alla minore.
9) DA' ATTO che i sig.ri e concordano, sin d'ora, che ogni anno nei mesi estivi (e CP_1 CP_2 precisamente giugno, luglio e agosto), la figlia verrà iscritta e parteciperà al centro estivo, scelto di Per_1 comune accordo dai genitori. DISPONE che le relative spese verranno suddivise al 50% tra i medesimi genitori.
10) DA' ATTO che i genitori avranno facoltà di concordare le spese di custodia, soprattutto in ipotesi di malattia della minore , tramite l'assunzione di una baby-sitter, i cui costi saranno ripartiti al 50% Per_1 tra i genitori.
11) DA' ATTO che, salvo diversi accordi tra i sig.ri e da concordarsi di volta in volta, CP_1 CP_2 le parti stabiliscono che, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso i genitori, la figlia Per_1
pagina 3 di 4 non dovrà essere lasciata da sola né con i parenti materni nè con parenti paterni fino al raggiungimento dei dodici anni di , con eccezione, in caso di necessità, della sorella materna e della sorella paterna. Per_1
12) DISPONE che ogni genitore si faccia carico diretto del mantenimento ordinario della minore Per_1 per il periodo in cui la minore è collocata presso di sè.
13) DISPONE che il IG. versi, inoltre, alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 CP_2 di contributo al mantenimento a favore della figlia l'importo pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2024 e sino al mese di agosto 2026 compreso. Successivamente con decorrenza dal mese di settembre 2026 il IG. verserà alla CP_1 IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia CP_2
l'importo pari ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1
14) DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , con decorrenza dal CP_1 CP_2 deposito del presente ricorso, il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative alla figlia concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del protocollo di Intesa Per_1 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore, a cui le parti si richiamano espressamente.
15) DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% esclusivamente dalla IG.ra e il sig. si impegna a sottoscrivere la relativa CP_2 CP_1 documentazione necessaria.
16) DA' ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno CP_1 CP_2 dall'altro e rinunciano reciprocamente al mantenimento e, ad eccezione di quanto pattuito e indicato nel presente ricorso, dichiarano di aver regolato, con il presente accordo, ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria.
17) DA' ATTO che le parti convengono che l'auto Suzuki Vitara targa FA104HP e il motociclo Honda Rd 1511 targa DV62268 già intestati formalmente al sig. , rimangono definitivamente attribuiti a CP_1 quest'ultimo con rinuncia da parte della sig.ra ad ogni pretesa e/o richiesta anche economica in CP_2 merito e l'auto Renault GB388BA, già intestata formalmente alla sig.ra rimane definitivamente CP_2 attribuita a quest'ultima con rinuncia da parte del sig. ad ogni pretesa e/o richiesta anche CP_1 economica in merito.
18) DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti necessari per l'espatrio, con iscrizione della figlia su quello di entrambi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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