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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/12/2024, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4778/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Sabato.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7
( ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
( ), ( ) P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO
reiectis adversis;
- annullare, revocare e privare di qualsiasi efficacia la predetta sentenza, ed in luogo del Primo
Giudice accogliere quanto richiesto, nel merito, dalla medesima appellante e precisamente: “- ritenere e dichiarare che l'odierna Attrice ha frequentato la scuola di specializzazione di Anatomia Patologica presso l'Università Statale di Milano (quattro anni: 1985/1989);
- ritenere e dichiarare l'omessa o inesatta attuazione delle direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE quale violazione, da parte dello Stato membro Repubblica Italiana, degli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (artt. 5 e 189) e, dunque, quale condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria in presenza, tra l'altro, delle condizioni indicate dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia (sentenze 25 febbraio 1999, in C-131/97, e 3 ottobre 2000, in C-371/97);
- conseguentemente ritenere e dichiarare che, a causa della predetta omessa o inesatta attuazione delle medesime direttive comunitarie nell'ordinamento interno, l'odierna Attrice ha patito i danni dell'omesso riconoscimento del conseguito titolo di specializzazione presso tutti gli Stati membri della
U.E. (il tutto per il liquidando importo di € 15.000,00) nonché della mancata percezione di una adeguata remunerazione (€ 96.000,00 lordi, pari ad € 24.000,00 lordi per ciascuno dei n. 4 anni del periodo di rispettiva frequenza della sopracitata scuola di specializzazione);
- per l'effetto, condannare la il Controparte_1 Controparte_4
il ed il
[...] Controparte_5 Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, a pagare, in solido tra loro, alla D.ssa
la somma complessiva lorda di € 111.000,00 o la diversa somma che sarà accertata in Parte_1 corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive date di maturazione sino al soddisfo”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. adiva il Tribunale di Roma, riferendo di avere conseguito il diploma di Parte_1
specializzazione medica in Anatomia patologica nel mese di ottobre 1989 presso l'Università
Statale di Milano, a seguito di frequenza del corso tra gli anni accademici 1985/86 e 1988/89.
Lamentava di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedeva quindi la condanna delle amministrazioni convenute in termini analoghi a quelli riportati in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 89/2018, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto vantato.
3. ha impugnato la sentenza ritenendo errata l'individuazione del termine Parte_1
di decorrenza della prescrizione e deducendo di avere comunque utilmente interrotto il termine.
4. Ai fini della valutazione dei motivi d'appello, occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
pagina 3 di 7 La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self
executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass. n.
16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per
inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità -
pagina 4 di 7 dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui
all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto
nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un
rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in
riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11
della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di Giustizia
Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima Corte del pagina 5 di 7 24.1.2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Non condivisibile è quindi la tesi alternativa dell'appellante secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE, o prima dell'anno 2011, epoca del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Tali assunti sono contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può
decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
. Pertanto, il diritto risarcitorio vantati dall' appellanti è prescritto, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Difatti l'appellante, al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione ha prodotto per la prima volta in appello un documento proveniente dal , come tale Controparte_3
inammissibile in quanto nuovo e peraltro facente generico riferimento a una richiesta inviata nell'anno 2000 che quindi non scongiurerebbe l'effetto estintivo del decorrere del tempo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria,
e dell'estrema semplicità delle difese dell'Avvocatura dello Stato.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l' appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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